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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3315/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Matilde Serao n° 17, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Ferri, presso il cui studio in San
Salvatore Telesino (BN) alla via Bagni n°8 elettivamente domicilia;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Napoli, al vico Belledonne a Chiaia n.28, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Perna, con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Melizzano (BN), alla via Valle Corrado n°6;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2019 presso il Tribunale di Benevento aveva Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo di: “in via preliminare - dichiarare come Controparte_1 valido, legittimo e sufficiente il titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n°BN00000 2016 – 092 del 22/06/17 ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva rg 206/2019 es. Trib. BN;
- conseguentemente disporre la prosecuzione della stessa procedura esecutiva caducando l'ordinanza del G.E.; in via gradata, nel merito - accertare e dichiarare che il datore di lavoro ha assunto e parzialmente pagato in nero la CP_1 lavoratrice ed ha omesso di corrispondere le spettanze patrimoniali per differenze Parte_1 retributive così come quantificate dall' con la diffida accertativa n°BN00000 2016 CP_2
– 092 del 22/06/17 e come sopra meglio specificate;
- conseguentemente condannare il datore di lavoro in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Sig. ra della somma CP_1 Parte_1 di € 12.703,00 oltre interessi dalla data delle prestazioni lavorative (2011) fino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario ed oneri di legge in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
La lavoratrice aveva esposto che:
-l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di aveva emesso la diffida accertativa per crediti CP_2 patrimoniali n°BN00000 2016 – 092 del 22/06/17 con cui aveva accertato la debenza, da parte del datore di lavoro in favore della lavoratrice , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
12.703,00 per spettanze patrimoniali;
-con atto datato 2/11/17 (n. provvedimento FIDPL/2017-25 – provvedimento n. 129/2017), il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Benevento aveva validato detta diffida accertativa attribuendo alla stessa valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 co.
3 D. Lgs. 124/2004;
–con atto di precetto notificato in data 29/11/2018 la aveva intimato al debitore Pt_1 CP_1 di pagare la somma di euro 12.972,10 oltre interessi e spese di notifica;
[...]
–il debitore non aveva provveduto al pagamento del dovuto nel termine di cui all'art. 482 c.p.c.;
-veniva quindi notificato ed iscritto a ruolo pignoramento presso terzi in danno del debitore, originando così la procedura esecutiva rg 206/2019 es. Trib. BN (Dott. ssa Maria Grazia Piccolo);
-nell'ambito di tale procedura il debitore aveva proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2
e 618 bis c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
-il GE aveva sospeso la procedura esecutiva fissando il termine di 30 giorni alle parti per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice competente.
Instaurato dalla il giudizio di riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro ed iscritta la Pt_1 causa al n. RG 5972/2019, si era costituito il datore di lavoro impugnando la diffida accertativa e deducendo che non era un atto valido a formare titolo esecutivo.
La società nelle more del termine aveva a sua volta proposto autonomo ricorso in Controparte_1 riassunzione, iscritto con n. RG 5975/2019 dinnanzi al Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, che con provvedimento del 04.06.2020 ne disponeva la riunione a quello proposto dalla lavoratrice n. RG 5972/2019.
Con la sentenza n. 705/2022 pubblicata il 30.6.2022, il Tribunale adito ha respinto la domanda della lavoratrice, mentre ha accolto il ricorso della e dichiarato l'inesistenza del CP_1 rapporto di lavoro tra le parti e del credito retributivo di oggetto della diffida Parte_1 accertativa azionata BN00000/2016-092 per euro 12.703,00, con conseguente inefficacia della stessa. Il Giudice ha ritenuto che la diffida accertativa, esulando dai poteri derivanti dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004, non fosse idonea a costituire titolo esecutivo. Ha valutato inoltre le risultanze istruttorie insufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato tra le parti dedotto dalla
. Pt_1
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Con il primo motivo, la lavoratrice ha eccepito che la diffida accertativa per espressa previsione normativa, una volta validata da parte del Direttore della DPL di appartenenza, acquista efficacia di titolo esecutivo avendo i requisiti richiesti dall'art 474 c.p.c., ossia i caratteri di certezza, esigibilità e liquidità, ed essendo stati acclarati tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, per cui il credito patrimoniale della lavoratrice era frutto di una mera operazione matematica. Con il secondo motivo, la lavoratrice ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice osservando che l'escussione dei testi aveva dimostrato ampiamente i fatti oggetto di causa e cioè che la ricorrente, come da diffida accertativa dell' , CP_2 aveva lavorato in nero alle dipendenze della (oggi Controparte_3 Controparte_1 presso la struttura “Aquapetra”, dal 1.1.2011 al 29.8.2011, svolgendo prevalentemente le mansioni di addetta ai servizi di pulizia, osservando l'orario di lavoro dedotto in ricorso e seguendo le puntuali direttive del responsabile della struttura , il tutto in Parte_2 assenza di contratto di lavoro.
Si è costituita la società che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e nel merito ha contestato le motivazioni addotte dall'appellante. Ha sostenuto l'inefficacia della diffida accertativa per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, previsto come elemento prodromico della efficacia esecutiva;
per la proposizione del ricorso al competente Comitato Regionale, che in conformità del comma 4 dell'art.12 D.Lgs. 124/204 sospende l'esecutività; per il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. necessari affinché la diffida possa costituire valido titolo esecutivo. Ha in ogni caso ribadito l'insussistenza e il difetto di prova del rapporto di lavoro con la . Pt_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note scritte dalle parti costituite e alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, sul primo motivo di censura, va premesso che l'art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.
124 (prima delle modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla L. n.
120/2020, applicabile ratione temporis) prevedeva che “
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
3.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4.Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”.
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha modificato, tra l'altro, il terzo comma dell'art. 12 e previsto che
“Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”, senza più necessità della validazione del direttore della DPL.
Part L'art. 12 in esame prevede, dunque, il potere del personale ispettivo dell' , qualora abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale, di diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. In presenza delle condizioni di legge, la diffida accertativa acquista efficacia di titolo esecutivo.
La diffida accertativa è un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa. Il Legislatore, con l'introduzione nell'ordinamento di questo istituto, ha disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.
L'art. 474 del c.p.c. in tema di titolo esecutivo prevede al comma 1 che “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Il secondo comma contiene un elenco dei titoli esecutivi, costituiti da “1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
La diffida accertativa di cui all'art. 12 è riconducibile alla fattispecie individuata al n. 1) degli
“altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Tuttavia ai sensi dell'art. 474 c.p.c., affinché la procedura esecutiva possa essere validamente iniziata, occorre che il titolo riguardi un diritto certo, liquido ed esigibile. La diffida accertativa, quindi, deve avere ad oggetto un credito patrimoniale del lavoratore che sia azionabile e certo nell'an e nel quantum. Con nota n. 4684 del 19 marzo 2015 (con oggetto: Validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali emesse nei confronti di una società fallita) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “Con l'istituto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 124/2004 il Legislatore assegna al personale ispettivo il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione al prestatore di lavoro degli importi risultanti dall'accertamento, vale a dire di quegli importi la cui debenza, a seguito della verifica ispettiva, risulta certa nell'an e nel quantum.
Ai sensi del terzo comma del citato art. 12 del D.Lgs. 124/2004, il provvedimento del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro può imprimere alla diffida accertativa “valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”. Tuttavia, occorre precisare che, affinché la diffida accertativa possa assumere il carattere del titolo esecutivo è necessario che ne possieda tutti i requisiti previsti dal nostro ordinamento giuridico ed individuati, in particolare, dall'art. 474 del codice di procedura civile, vale a dire la certezza, la liquidità e l'esigibilità”. Il Ministero del lavoro ha quindi concluso che la diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita, pur potendo avere i requisiti di certezza e liquidità, certamente non recherebbe il requisito dell'esigibilità di modo che, non possedendo intrinsecamente i requisiti di titolo esecutivo, non si può procedere a validazione.
Il Ministero del lavoro ha anche affermato che, avendo riguardo alla natura della diffida, quest'ultima, nell'ambito delle competenze dell'ispettore del lavoro, non costituisce attività obbligatoria ma attività facoltativa, da attuare a seguito della valutazione della situazione Part concretamente rilevata (cfr. Nota n. 4623 del 24/5/2018 e Nota n. 101/Ris. Del CP_4
15/5/2006).
La S.C., inoltre, con l'ordinanza n. 23744 del 29//7/2022 ha statuito “7. … la diffida accertativa
- non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato.
L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato”.
Per un verso quindi, il personale ispettivo, nella formazione di questo provvedimento, ha una discrezionalità vincolata, in quanto, se il credito vantato dal lavoratore è carente di taluni elementi, il provvedimento non può essere adottato. Per l'altro, emesso il provvedimento dal personale ispettivo, il soggetto diffidato ha la possibilità di poter sempre contestare, in giudizio,
i contenuti della diffida accertativa e i suoi presupposti ispettivi.
Nella specie con la diffida accertativa del 22/6/2017 (validata con provvedimento del Direttore del DPL n. 129/2017), gli ispettori del lavoro hanno accertato che la , sentita come teste Pt_1 collega di lavoro in merito alla richiesta di intervento di una altra lavoratrice nei confronti della ditta aveva lamentato “tra l'altro di essere stata pagata per un Controparte_3 numero di re inferiori a quelle effettivamente lavorate. Dagli accertamenti svolti ed in particolar modo dalle testimonianze dei colleghi di lavoro è risultato che effettivamente la lavoratrice ha lavorato per un numero di ore e di giorni superiori a quelli pagati. L'orario accertato è il seguente;
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con un'ora di pausa;
Venerdì
e Sabato dalle 10,00 alle 21,00, con un'ora di pausa;
la Domenica dalle ore 09.00 alle ore 20,00con un'ora di pausa. Il periodo accertato va dal 01/01/2011 al 29/08/2011. Con riferimento a tale periodo e a tale orario di lavoro sono stati sottratti i riposi goduti poi è stata calcolata l'imponibile retributiva lorda moltiplicando le ore di lavoro per la paga oraria (aumentata con le maggiorazioni per lo straordinario feriale e festivo), all'importo lordo così ottenuto, è stato sottratto quello dichiarato dalla lavoratrice. La differenza di seguito riportata costituisce la maggiore retribuzione spettante alla lavoratrice per il periodo sopra indicato. La paga oraria e le maggiorazioni per lo straordinario sono state dedotte dal CCNL di categoria applicato dalla azienda. Tale maggior importo, unitamente a quanto corrisposto, costituisce anche base di calcolo del Trattamento di fine rapporto dovuto alla lavoratrice”.
Gli ispettori, quindi, ritenuto che dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni raccolte fossero emersi elementi obiettivi, certi e idonei, hanno diffidato il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice le spettanze patrimoniali omesse, quantificata nell'importo di euro 12.703,00.
Così descritti i fatti di causa, si ritiene che nella specie il credito patrimoniale oggetto della diffida accertativa del 22/6/2017 sia carente dei requisiti di certezza e liquidità, richiesti per la valida emissione del provvedimento. Il rapporto di lavoro “in nero” tra la e la Pt_1 [...]
(ora è stato accertato sulla base delle sole dichiarazioni della Controparte_3 Controparte_1 lavoratrice stessa e di colleghi di lavoro (cfr. dichiarazioni testimoniali di seguito riportate) non individuati nella diffida, in assenza di un contratto di lavoro o di altra documentazione formale relativa al rapporto di lavoro. L'Ispettorato territoriale competente, in assenza di un adeguato riscontro probatorio che accertasse la fondatezza, veridicità e legittimità di quanto denunciato dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro, ha fatto proprie le sue dichiarazioni inerenti l'esistenza del rapporto di lavoro, le mansioni, la durata e l'orario lavorativo. Ha così compiuto un accertamento complesso in ordine agli indici presuntivi della subordinazione e alle modalità concrete di esecuzione della prestazione che esula dalla mera operazione matematica e implica apprezzamenti e valutazioni discrezionali.
La diffida accertativa dell'art. 12, che a seguito dell'iter ivi descritto acquista efficacia di titolo esecutivo, può essere emessa in virtù dell'art. 474 c.p.c. quando il credito del lavoratore può dirsi sussistente sulla base di elementi certi ed obiettivi, condizione che manca nella specie per l'assenza di formalizzazione del presunto rapporto di lavoro e l'accertamento fondato sulle sole dichiarazioni della lavoratrice e di altri soggetti interessati (peraltro, neanche individuati nella diffida stessa).
Va poi osservato, anche con riguardo al secondo motivo di censura, che in ogni caso l'oggetto dell'accertamento contenuto nella diffida del 22/6/2017 è stato contestato dalla Controparte_1 nel presente giudizio e non è stato confermato dall'istruttoria espletata.
Invero, alla luce del complesso delle emergenze di causa si ritiene che non sia stata fornita convincente ed adeguata prova della prospettazione attorea circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la , come da diffida Pt_1 Con accertativa dell' di , avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze CP_2 della (poi incorporata nella per tutto il periodo di causa, con la CP_3 Controparte_1 continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099,
2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la presso la struttura “Aquapetra”, svolgendo le Controparte_3 mansioni di addetta ai servizi di pulizia, soggetta alle puntuali direttive del responsabile della struttura e con l'orario di lavoro indicato. Parte_2
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per il periodo indicato.
I testimoni escussi non sono stati in grado di riferire elementi chiari e circostanziati sull'organizzazione e le modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi hanno riferito circostanze generiche ed imprecise e in parte contrastanti.
, ex compagno della ricorrente con cui hanno avuto una figlia, ha dichiarato di Testimone_1 aver lavorava come massoterapista presso la struttura di Aquapetra fino al 2009/2010 ma poi ha affermato di aver conosciuto la ricorrente al lavoro nel 2011. Quindi ha chiarito che la Pt_1 ha lavorato presso Aquapetra da gennaio a settembre del 2011 ed egli, poco dopo, a febbraio o marzo è andato via. Ha precisato che la ricorrente si occupava della pulizia delle camere, del centro e della ristorazione, della pulizia della spa (servizi igienici, asciugamani); che egli aveva un contratto di 4 ore per un giorno a settimana ma di fatto lavoravo dalle 9 del mattino alle 7 di sera per 5 giorni a settimana;
che erano pagati in contanti, anche la ricorrente;
che la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle 9.30 alle 17 ed il fine settimana finiva anche alle 20/21; non aveva un giorno di riposo, a volta una mezza giornata.
collega di lavoro della ricorrente, ha riferito di aver lavorato con la Testimone_2 Pt_1 presso la struttura di Aquapetra;
il si occupava della manutenzione mentre la si Tes_2 Pt_1 occupava delle pulizie dell'area spa, in particolare della pulizia delle parti comuni e delle cabine per i trattamenti. Ha precisato che all'epoca era il responsabile della struttura Parte_2 che dirigeva i lavoratori;
che c'erano delle turnazioni settimanali da rispettare, soprattutto nel fine settimana;
che nel periodo estivo si lavorava sette giorni su sette, si sapeva quando si entrava ma non quando si usciva, in media nel periodo di alta stagione e comunque nei fine settimana non si lavorava mai meno di 9 ore al giorno;
che la struttura era aperta tutto l'anno, sette giorni su sette, ed i dipendenti facevamo i turni che comprendevano un riposo settimanale;
che i pagamenti in contanti dei lavoratori erano effettuati dal responsabile e la domenica sera, Parte_2 quando il non era nella struttura, dalla Resident Manager. Ha dichiarato che nel periodo Pt_2 in cui hanno lavorato insieme, ha sempre visto la e che questa ha iniziato i primi mesi Pt_1 del 2011 ed è stata circa un anno, sicuramente fino ad ottobre. I testimoni e nulla hanno riferito circa il contenuto del potere direttivo del Tes_1 Tes_2 responsabile della struttura , la sottoposizione della ricorrente ad ordini specifici e Pt_2 reiterati del datore di lavoro, né sulla esistenza del potere disciplinare ovvero di altri indici della subordinazione (quali l'obbligo di giustificare assenze o chiedere l'autorizzazione per ferie e permessi, l'inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione aziendale, la retribuzione fissa mensile, l'obbligo di presenza e i vincoli di orario). Il inoltre ha raccontato Tes_1 circostanze contradditorie sul periodo di lavoro presso la struttura di Aquapetra e la sua deposizione solleva dubbi di attendibilità in considerazione del legame con la ricorrente (con la quale hanno una figlia) e dell'asserito rapporto di lavoro irregolare con la società.
, l'ispettrice che ha eseguito l'accertamento oggetto di causa, ha ricordato che Testimone_3
“l'accertamento è nato su richiesta di accertamento di un'altra lavoratrice . In Parte_4 tale contesto abbiamo sentito ed incrociando tale dichiarazione con quelle di altri Parte_1 lavoratori abbiamo accertato un periodo di lavoro a nero per . Io ricordo di aver Parte_1 convocato il datore di lavoro, l.r.. che è venuto in conciliazione dichiarandosi disponibile ad una conciliazione negando l'esistenza del rapporto di lavoro. La ricorrente non si è presentata in sede conciliativa per un difetto di notifica”.
Gli altri testimoni escussi in primo grado (il consulente del lavoro e due Persona_1 dipendenti della e hanno addirittura negato Parte_5 Parte_4 Tes_4 che la avesse lavorato presso il centro di Aquapetra. Pt_1
, consulente del lavoro della resistente dall'apertura della società fino al maggio Persona_1
2019, ha dichiarato di non aver mai conosciuto la e che non gli è mai capitato di vedere Pt_1 qualche atto a suo nome nelle carte dell'azienda. , dipendente della Parte_4 CP_1
ha affermato di aver conosciuto la ricorrente in quanto vivono nello stesso paese ma di non
[...] sapere che lavoro facesse e se avesse lavorato per la resistente. dipendente della Tes_4 resistente dal 2008 ad oggi con mansione di custode dell'albergo, ha riferito di non conoscere la e di non averla mai vista presso la struttura di Aquapetra. Pt_1
Le dichiarazioni dei testi, oltre che contradditorie, sono lacunose e generiche;
non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa e il controllo datoriale, né informazioni chiare, univoche e precise sula durata del rapporto di lavoro, sul contenuto delle mansioni della ricorrente, sull'orario di lavoro, sulle modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile.
Il quadro probatorio descritto è insufficiente a supportare le allegazioni attoree e gli accertamenti oggetto del provvedimento di diffida da cui è scaturito il credito retributivo della lavoratrice.
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986/2009 cit.).
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa, come dedotto in ricorso e accertato nel provvedimento di diffida del 22/6/2017. Dall'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato deriva l'inesistenza del credito retributivo della e l'inefficacia della diffida stessa. Pt_1
La decisione impugnata è quindi immune da censure e l'appello va respinto.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della , dell'ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della delle spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Pt_1
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3315/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Matilde Serao n° 17, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Ferri, presso il cui studio in San
Salvatore Telesino (BN) alla via Bagni n°8 elettivamente domicilia;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Napoli, al vico Belledonne a Chiaia n.28, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Perna, con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Melizzano (BN), alla via Valle Corrado n°6;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2019 presso il Tribunale di Benevento aveva Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo di: “in via preliminare - dichiarare come Controparte_1 valido, legittimo e sufficiente il titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n°BN00000 2016 – 092 del 22/06/17 ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva rg 206/2019 es. Trib. BN;
- conseguentemente disporre la prosecuzione della stessa procedura esecutiva caducando l'ordinanza del G.E.; in via gradata, nel merito - accertare e dichiarare che il datore di lavoro ha assunto e parzialmente pagato in nero la CP_1 lavoratrice ed ha omesso di corrispondere le spettanze patrimoniali per differenze Parte_1 retributive così come quantificate dall' con la diffida accertativa n°BN00000 2016 CP_2
– 092 del 22/06/17 e come sopra meglio specificate;
- conseguentemente condannare il datore di lavoro in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Sig. ra della somma CP_1 Parte_1 di € 12.703,00 oltre interessi dalla data delle prestazioni lavorative (2011) fino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario ed oneri di legge in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
La lavoratrice aveva esposto che:
-l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di aveva emesso la diffida accertativa per crediti CP_2 patrimoniali n°BN00000 2016 – 092 del 22/06/17 con cui aveva accertato la debenza, da parte del datore di lavoro in favore della lavoratrice , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
12.703,00 per spettanze patrimoniali;
-con atto datato 2/11/17 (n. provvedimento FIDPL/2017-25 – provvedimento n. 129/2017), il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Benevento aveva validato detta diffida accertativa attribuendo alla stessa valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 co.
3 D. Lgs. 124/2004;
–con atto di precetto notificato in data 29/11/2018 la aveva intimato al debitore Pt_1 CP_1 di pagare la somma di euro 12.972,10 oltre interessi e spese di notifica;
[...]
–il debitore non aveva provveduto al pagamento del dovuto nel termine di cui all'art. 482 c.p.c.;
-veniva quindi notificato ed iscritto a ruolo pignoramento presso terzi in danno del debitore, originando così la procedura esecutiva rg 206/2019 es. Trib. BN (Dott. ssa Maria Grazia Piccolo);
-nell'ambito di tale procedura il debitore aveva proposto ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2
e 618 bis c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
-il GE aveva sospeso la procedura esecutiva fissando il termine di 30 giorni alle parti per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice competente.
Instaurato dalla il giudizio di riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro ed iscritta la Pt_1 causa al n. RG 5972/2019, si era costituito il datore di lavoro impugnando la diffida accertativa e deducendo che non era un atto valido a formare titolo esecutivo.
La società nelle more del termine aveva a sua volta proposto autonomo ricorso in Controparte_1 riassunzione, iscritto con n. RG 5975/2019 dinnanzi al Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, che con provvedimento del 04.06.2020 ne disponeva la riunione a quello proposto dalla lavoratrice n. RG 5972/2019.
Con la sentenza n. 705/2022 pubblicata il 30.6.2022, il Tribunale adito ha respinto la domanda della lavoratrice, mentre ha accolto il ricorso della e dichiarato l'inesistenza del CP_1 rapporto di lavoro tra le parti e del credito retributivo di oggetto della diffida Parte_1 accertativa azionata BN00000/2016-092 per euro 12.703,00, con conseguente inefficacia della stessa. Il Giudice ha ritenuto che la diffida accertativa, esulando dai poteri derivanti dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004, non fosse idonea a costituire titolo esecutivo. Ha valutato inoltre le risultanze istruttorie insufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato tra le parti dedotto dalla
. Pt_1
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Con il primo motivo, la lavoratrice ha eccepito che la diffida accertativa per espressa previsione normativa, una volta validata da parte del Direttore della DPL di appartenenza, acquista efficacia di titolo esecutivo avendo i requisiti richiesti dall'art 474 c.p.c., ossia i caratteri di certezza, esigibilità e liquidità, ed essendo stati acclarati tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, per cui il credito patrimoniale della lavoratrice era frutto di una mera operazione matematica. Con il secondo motivo, la lavoratrice ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice osservando che l'escussione dei testi aveva dimostrato ampiamente i fatti oggetto di causa e cioè che la ricorrente, come da diffida accertativa dell' , CP_2 aveva lavorato in nero alle dipendenze della (oggi Controparte_3 Controparte_1 presso la struttura “Aquapetra”, dal 1.1.2011 al 29.8.2011, svolgendo prevalentemente le mansioni di addetta ai servizi di pulizia, osservando l'orario di lavoro dedotto in ricorso e seguendo le puntuali direttive del responsabile della struttura , il tutto in Parte_2 assenza di contratto di lavoro.
Si è costituita la società che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e nel merito ha contestato le motivazioni addotte dall'appellante. Ha sostenuto l'inefficacia della diffida accertativa per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, previsto come elemento prodromico della efficacia esecutiva;
per la proposizione del ricorso al competente Comitato Regionale, che in conformità del comma 4 dell'art.12 D.Lgs. 124/204 sospende l'esecutività; per il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. necessari affinché la diffida possa costituire valido titolo esecutivo. Ha in ogni caso ribadito l'insussistenza e il difetto di prova del rapporto di lavoro con la . Pt_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note scritte dalle parti costituite e alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite infatti (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, sul primo motivo di censura, va premesso che l'art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.
124 (prima delle modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla L. n.
120/2020, applicabile ratione temporis) prevedeva che “
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
3.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4.Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”.
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha modificato, tra l'altro, il terzo comma dell'art. 12 e previsto che
“Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”, senza più necessità della validazione del direttore della DPL.
Part L'art. 12 in esame prevede, dunque, il potere del personale ispettivo dell' , qualora abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale, di diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. In presenza delle condizioni di legge, la diffida accertativa acquista efficacia di titolo esecutivo.
La diffida accertativa è un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa. Il Legislatore, con l'introduzione nell'ordinamento di questo istituto, ha disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.
L'art. 474 del c.p.c. in tema di titolo esecutivo prevede al comma 1 che “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Il secondo comma contiene un elenco dei titoli esecutivi, costituiti da “1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
La diffida accertativa di cui all'art. 12 è riconducibile alla fattispecie individuata al n. 1) degli
“altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Tuttavia ai sensi dell'art. 474 c.p.c., affinché la procedura esecutiva possa essere validamente iniziata, occorre che il titolo riguardi un diritto certo, liquido ed esigibile. La diffida accertativa, quindi, deve avere ad oggetto un credito patrimoniale del lavoratore che sia azionabile e certo nell'an e nel quantum. Con nota n. 4684 del 19 marzo 2015 (con oggetto: Validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali emesse nei confronti di una società fallita) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “Con l'istituto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 124/2004 il Legislatore assegna al personale ispettivo il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione al prestatore di lavoro degli importi risultanti dall'accertamento, vale a dire di quegli importi la cui debenza, a seguito della verifica ispettiva, risulta certa nell'an e nel quantum.
Ai sensi del terzo comma del citato art. 12 del D.Lgs. 124/2004, il provvedimento del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro può imprimere alla diffida accertativa “valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”. Tuttavia, occorre precisare che, affinché la diffida accertativa possa assumere il carattere del titolo esecutivo è necessario che ne possieda tutti i requisiti previsti dal nostro ordinamento giuridico ed individuati, in particolare, dall'art. 474 del codice di procedura civile, vale a dire la certezza, la liquidità e l'esigibilità”. Il Ministero del lavoro ha quindi concluso che la diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita, pur potendo avere i requisiti di certezza e liquidità, certamente non recherebbe il requisito dell'esigibilità di modo che, non possedendo intrinsecamente i requisiti di titolo esecutivo, non si può procedere a validazione.
Il Ministero del lavoro ha anche affermato che, avendo riguardo alla natura della diffida, quest'ultima, nell'ambito delle competenze dell'ispettore del lavoro, non costituisce attività obbligatoria ma attività facoltativa, da attuare a seguito della valutazione della situazione Part concretamente rilevata (cfr. Nota n. 4623 del 24/5/2018 e Nota n. 101/Ris. Del CP_4
15/5/2006).
La S.C., inoltre, con l'ordinanza n. 23744 del 29//7/2022 ha statuito “7. … la diffida accertativa
- non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato.
L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato”.
Per un verso quindi, il personale ispettivo, nella formazione di questo provvedimento, ha una discrezionalità vincolata, in quanto, se il credito vantato dal lavoratore è carente di taluni elementi, il provvedimento non può essere adottato. Per l'altro, emesso il provvedimento dal personale ispettivo, il soggetto diffidato ha la possibilità di poter sempre contestare, in giudizio,
i contenuti della diffida accertativa e i suoi presupposti ispettivi.
Nella specie con la diffida accertativa del 22/6/2017 (validata con provvedimento del Direttore del DPL n. 129/2017), gli ispettori del lavoro hanno accertato che la , sentita come teste Pt_1 collega di lavoro in merito alla richiesta di intervento di una altra lavoratrice nei confronti della ditta aveva lamentato “tra l'altro di essere stata pagata per un Controparte_3 numero di re inferiori a quelle effettivamente lavorate. Dagli accertamenti svolti ed in particolar modo dalle testimonianze dei colleghi di lavoro è risultato che effettivamente la lavoratrice ha lavorato per un numero di ore e di giorni superiori a quelli pagati. L'orario accertato è il seguente;
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con un'ora di pausa;
Venerdì
e Sabato dalle 10,00 alle 21,00, con un'ora di pausa;
la Domenica dalle ore 09.00 alle ore 20,00con un'ora di pausa. Il periodo accertato va dal 01/01/2011 al 29/08/2011. Con riferimento a tale periodo e a tale orario di lavoro sono stati sottratti i riposi goduti poi è stata calcolata l'imponibile retributiva lorda moltiplicando le ore di lavoro per la paga oraria (aumentata con le maggiorazioni per lo straordinario feriale e festivo), all'importo lordo così ottenuto, è stato sottratto quello dichiarato dalla lavoratrice. La differenza di seguito riportata costituisce la maggiore retribuzione spettante alla lavoratrice per il periodo sopra indicato. La paga oraria e le maggiorazioni per lo straordinario sono state dedotte dal CCNL di categoria applicato dalla azienda. Tale maggior importo, unitamente a quanto corrisposto, costituisce anche base di calcolo del Trattamento di fine rapporto dovuto alla lavoratrice”.
Gli ispettori, quindi, ritenuto che dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni raccolte fossero emersi elementi obiettivi, certi e idonei, hanno diffidato il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice le spettanze patrimoniali omesse, quantificata nell'importo di euro 12.703,00.
Così descritti i fatti di causa, si ritiene che nella specie il credito patrimoniale oggetto della diffida accertativa del 22/6/2017 sia carente dei requisiti di certezza e liquidità, richiesti per la valida emissione del provvedimento. Il rapporto di lavoro “in nero” tra la e la Pt_1 [...]
(ora è stato accertato sulla base delle sole dichiarazioni della Controparte_3 Controparte_1 lavoratrice stessa e di colleghi di lavoro (cfr. dichiarazioni testimoniali di seguito riportate) non individuati nella diffida, in assenza di un contratto di lavoro o di altra documentazione formale relativa al rapporto di lavoro. L'Ispettorato territoriale competente, in assenza di un adeguato riscontro probatorio che accertasse la fondatezza, veridicità e legittimità di quanto denunciato dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro, ha fatto proprie le sue dichiarazioni inerenti l'esistenza del rapporto di lavoro, le mansioni, la durata e l'orario lavorativo. Ha così compiuto un accertamento complesso in ordine agli indici presuntivi della subordinazione e alle modalità concrete di esecuzione della prestazione che esula dalla mera operazione matematica e implica apprezzamenti e valutazioni discrezionali.
La diffida accertativa dell'art. 12, che a seguito dell'iter ivi descritto acquista efficacia di titolo esecutivo, può essere emessa in virtù dell'art. 474 c.p.c. quando il credito del lavoratore può dirsi sussistente sulla base di elementi certi ed obiettivi, condizione che manca nella specie per l'assenza di formalizzazione del presunto rapporto di lavoro e l'accertamento fondato sulle sole dichiarazioni della lavoratrice e di altri soggetti interessati (peraltro, neanche individuati nella diffida stessa).
Va poi osservato, anche con riguardo al secondo motivo di censura, che in ogni caso l'oggetto dell'accertamento contenuto nella diffida del 22/6/2017 è stato contestato dalla Controparte_1 nel presente giudizio e non è stato confermato dall'istruttoria espletata.
Invero, alla luce del complesso delle emergenze di causa si ritiene che non sia stata fornita convincente ed adeguata prova della prospettazione attorea circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la , come da diffida Pt_1 Con accertativa dell' di , avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze CP_2 della (poi incorporata nella per tutto il periodo di causa, con la CP_3 Controparte_1 continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099,
2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la presso la struttura “Aquapetra”, svolgendo le Controparte_3 mansioni di addetta ai servizi di pulizia, soggetta alle puntuali direttive del responsabile della struttura e con l'orario di lavoro indicato. Parte_2
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per il periodo indicato.
I testimoni escussi non sono stati in grado di riferire elementi chiari e circostanziati sull'organizzazione e le modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi hanno riferito circostanze generiche ed imprecise e in parte contrastanti.
, ex compagno della ricorrente con cui hanno avuto una figlia, ha dichiarato di Testimone_1 aver lavorava come massoterapista presso la struttura di Aquapetra fino al 2009/2010 ma poi ha affermato di aver conosciuto la ricorrente al lavoro nel 2011. Quindi ha chiarito che la Pt_1 ha lavorato presso Aquapetra da gennaio a settembre del 2011 ed egli, poco dopo, a febbraio o marzo è andato via. Ha precisato che la ricorrente si occupava della pulizia delle camere, del centro e della ristorazione, della pulizia della spa (servizi igienici, asciugamani); che egli aveva un contratto di 4 ore per un giorno a settimana ma di fatto lavoravo dalle 9 del mattino alle 7 di sera per 5 giorni a settimana;
che erano pagati in contanti, anche la ricorrente;
che la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle 9.30 alle 17 ed il fine settimana finiva anche alle 20/21; non aveva un giorno di riposo, a volta una mezza giornata.
collega di lavoro della ricorrente, ha riferito di aver lavorato con la Testimone_2 Pt_1 presso la struttura di Aquapetra;
il si occupava della manutenzione mentre la si Tes_2 Pt_1 occupava delle pulizie dell'area spa, in particolare della pulizia delle parti comuni e delle cabine per i trattamenti. Ha precisato che all'epoca era il responsabile della struttura Parte_2 che dirigeva i lavoratori;
che c'erano delle turnazioni settimanali da rispettare, soprattutto nel fine settimana;
che nel periodo estivo si lavorava sette giorni su sette, si sapeva quando si entrava ma non quando si usciva, in media nel periodo di alta stagione e comunque nei fine settimana non si lavorava mai meno di 9 ore al giorno;
che la struttura era aperta tutto l'anno, sette giorni su sette, ed i dipendenti facevamo i turni che comprendevano un riposo settimanale;
che i pagamenti in contanti dei lavoratori erano effettuati dal responsabile e la domenica sera, Parte_2 quando il non era nella struttura, dalla Resident Manager. Ha dichiarato che nel periodo Pt_2 in cui hanno lavorato insieme, ha sempre visto la e che questa ha iniziato i primi mesi Pt_1 del 2011 ed è stata circa un anno, sicuramente fino ad ottobre. I testimoni e nulla hanno riferito circa il contenuto del potere direttivo del Tes_1 Tes_2 responsabile della struttura , la sottoposizione della ricorrente ad ordini specifici e Pt_2 reiterati del datore di lavoro, né sulla esistenza del potere disciplinare ovvero di altri indici della subordinazione (quali l'obbligo di giustificare assenze o chiedere l'autorizzazione per ferie e permessi, l'inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione aziendale, la retribuzione fissa mensile, l'obbligo di presenza e i vincoli di orario). Il inoltre ha raccontato Tes_1 circostanze contradditorie sul periodo di lavoro presso la struttura di Aquapetra e la sua deposizione solleva dubbi di attendibilità in considerazione del legame con la ricorrente (con la quale hanno una figlia) e dell'asserito rapporto di lavoro irregolare con la società.
, l'ispettrice che ha eseguito l'accertamento oggetto di causa, ha ricordato che Testimone_3
“l'accertamento è nato su richiesta di accertamento di un'altra lavoratrice . In Parte_4 tale contesto abbiamo sentito ed incrociando tale dichiarazione con quelle di altri Parte_1 lavoratori abbiamo accertato un periodo di lavoro a nero per . Io ricordo di aver Parte_1 convocato il datore di lavoro, l.r.. che è venuto in conciliazione dichiarandosi disponibile ad una conciliazione negando l'esistenza del rapporto di lavoro. La ricorrente non si è presentata in sede conciliativa per un difetto di notifica”.
Gli altri testimoni escussi in primo grado (il consulente del lavoro e due Persona_1 dipendenti della e hanno addirittura negato Parte_5 Parte_4 Tes_4 che la avesse lavorato presso il centro di Aquapetra. Pt_1
, consulente del lavoro della resistente dall'apertura della società fino al maggio Persona_1
2019, ha dichiarato di non aver mai conosciuto la e che non gli è mai capitato di vedere Pt_1 qualche atto a suo nome nelle carte dell'azienda. , dipendente della Parte_4 CP_1
ha affermato di aver conosciuto la ricorrente in quanto vivono nello stesso paese ma di non
[...] sapere che lavoro facesse e se avesse lavorato per la resistente. dipendente della Tes_4 resistente dal 2008 ad oggi con mansione di custode dell'albergo, ha riferito di non conoscere la e di non averla mai vista presso la struttura di Aquapetra. Pt_1
Le dichiarazioni dei testi, oltre che contradditorie, sono lacunose e generiche;
non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa e il controllo datoriale, né informazioni chiare, univoche e precise sula durata del rapporto di lavoro, sul contenuto delle mansioni della ricorrente, sull'orario di lavoro, sulle modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile.
Il quadro probatorio descritto è insufficiente a supportare le allegazioni attoree e gli accertamenti oggetto del provvedimento di diffida da cui è scaturito il credito retributivo della lavoratrice.
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986/2009 cit.).
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa, come dedotto in ricorso e accertato nel provvedimento di diffida del 22/6/2017. Dall'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato deriva l'inesistenza del credito retributivo della e l'inefficacia della diffida stessa. Pt_1
La decisione impugnata è quindi immune da censure e l'appello va respinto.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della , dell'ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della delle spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Pt_1
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano