Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/1987, n. 2611
CASS
Sentenza 13 marzo 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso in cui la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo - essendo tale facoltà riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza - ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora addivenga alla conclusione che già prima del giuramento vi erano sicuri e sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto. ( Conf 4126/78, mass n 393749).*

Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 cod. proc. civ., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata. ( Conf 148/85, mass n 438353).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/1987, n. 2611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2611
    Data del deposito : 13 marzo 1987

    Testo completo