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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 23/12/2024 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2091/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
(MI) il 19/05/1965, C.F. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
XXVII Luglio 34 is. 195, Messina, Italia, presso lo studio dell'Avv. MICALI
FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MASSA MANUELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalida civile nella misura pari al 100%, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità; che a seguito della visita medica collegiale del 4.10.2021, la competente Commissione medica riconosceva l'invalidità nella misura del 75%; che pertanto aveva depositato, in data 16/03/2022, istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott.ssa , riconosceva una Per_1
invalidità civile con una percentuale dell'82%.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' CP_1
al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15/11/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di invalidità nella misura del 100% (giudizio iscritto al n. 956/2022
R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato,
2 all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari all' 82% (ottantadue per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di invalidità civile nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “la Sig. ra
[...]
è affetta da: OBESITA' CON Parte_1
CONPLICANZE ARTROSICHE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
SINDROME
DEPRESSIVA; VARICI ARTI INFERIORI e cioè dalle stesse patologie diagnosticate all'epoca della precedente visita. Orbene, alla luce di quanto esposto, dall'analisi della nuova documentazione (referto visita del 27.06.2023) esibita e dalle risultanze dell'esame obiettivo praticato, risulta evidente non sono emersi elementi patologici dissimili tali da giustificarne l'aggravamento di quelle già diagnosticate, nella fase di ATP, e/o l'insorgenza di altre patologie per cui concludiamo che alla Ricorrente non compete quanto richiesto”, confermando quindi la percentuale di invalidità dell'82%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
3 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 28/06/2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente è soggetto invalido nella misura dell'82%;
- Per effetto, rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23/12/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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