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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/05/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione ERona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3073/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pompilia Rossi, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, in Roma, Piazza Monte Gennaro n.24
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Anna Paola Cappella e dall'avv. Sandra Aromolo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via Nicolò Tartaglia n. 5
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023 dal Tribunale di Roma - I Sezione Civile, a definizione della causa civile iscritta al n.
R.G. n. 58620/2017, di separazione giudiziale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
[...]
1 R.G. 3073/2023
Conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa sospensione della sentenza impugnata, in riforma integrale della sentenza del tribunale di Roma n.
7611/23, accogliere le conclusioni della Sig.ra rassegnate nell'istanza di Parte_1
urgenza del 16.01.2020 (affidamento esclusivo delle minori alla madre, assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del di € 2.000,00 al mese, CP_1 contributo per il mantenimento delle figlie di € 4.000,00 al mese a carico del padre). Si reiterano tutte le istanze istruttorie del I grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Nel merito: Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7611/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, sezione prima civile;
Ordinare la cancellazione delle seguenti frasi offensive riportate a pag. 28) del ricorso in appello
“censurando il sig. che non ha agito con lealtà e trasparenza” (ottavo-nono CP_1 capoverso), “chiudendo gli occhi di fronte a chiare evidenze di comportamento processuale sleale” (ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso), trattandosi di frasi non funzionali all'esercizio del diritto alla difesa, con condanna in via equitativa ad una somma che la Corte vorrà disporre;
Ordinare la cancellazione della frase riportata a pag. 9) capoverso 17-18, delle note difensive dell'appellante del 27.09.2024, “si precisa che i coniugi si sono separati in Canada, peraltro, per comportamenti violenti imputabili al sig. dal 2016”, trattandosi di frase non funzionale all'esercizio del CP_1
diritto alla difesa e che supera i limiti della continenza formale, oltre ad eccedere le esigenze difensive, con condanna in via equitativa ad una somma che la Corte vorrà disporre;
Con condanna alle spese del giudizio, anche di primo grado, oltre alle spese della fase di inibitoria che ha visto la totalmente soccombente“ Parte_1
fatto e motivi della decisione
Con ricorso notificato nel dicembre 2017, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Roma di dichiarare la separazione personale dei coniugi di disporre Parte_2
ER l'affidamento condiviso delle minori e (nate rispettivamente il 29 maggio PE
2012 e il 23 giugno 2014), con collocazione presso la madre e regime di frequentazione libero, di stabilire il contributo paterno per il mantenimento della prole nella misura di €
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 R.G. 3073/2023
La costituendosi in giudizio in data 8.2.2018, deduceva di essersi rivolta per Parte_1
la separazione personale dal coniuge alla Corte Superiore del distretto giudiziario di
Montreal (Canada), dove la coppia si era trasferita, e di aver visto riconoscersi in quella sede un assegno di mantenimento per sé di € 3.000,00 al mese, e un contributo per il mantenimento delle figlie di € 1600,00 al mese.
Con ordinanza presidenziale del 20 febbraio 2018 il Presidente f.f. autorizzava i
ER coniugi a vivere separati, affidando le figlie e ad entrambi i genitori, con PE
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria gestione, disponendone la residenza abituale in
Italia ed il collocamento presso l'abitazione della madre e prevedendo che il padre, domiciliato in Canada per motivi di lavoro, potesse vedere e avere con sé le minori ogni volta che fosse in Italia, con preavviso di almeno una settimana e comunque una settimana al mese, comunicando via Skype con le minori giornalmente;
stabiliva in €
1.500,00 il contributo mensile a carico del per il mantenimento delle figlie, oltre CP_1
al 50% per le spese straordinarie, ed in € 1.800,00 il contributo mensile per il mantenimento della moglie, ponendo a carico del padre il 100% del costo della scuola privata delle figlie, sino alla conclusione del ciclo scolastico in corso.
In data 14 gennaio 2020, la depositava “Istanza di modifica d'urgenza dei Parte_1 provvedimenti presidenziali”, chiedendo che venisse disposto il regime di affido esclusivo delle minori alla madre, oltre alla modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle minori in misura non inferiore ad € 4.000.00 e la rideterminazione del mantenimento in favore della ricorrente in € 2.000,00 mensili, - in considerazione della cessazione della corresponsione dell'assegno di ricerca erogato in suo favore dall' Roma - per un totale complessivo di € 6.000,00. Chiedeva, inoltre, Parte_3
l'accertamento dei redditi percepiti dal conseguentemente al suo ritorno in Italia CP_1
ed alla sua designazione quale Amministratore Delegato e Consigliere della IDS Italia
Ingegneria dei Sistemi S.p.a.
Con memoria di replica del 25 febbraio 2020, il confutava punto per punto le CP_1
pretese della resistente, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 febbraio 2020 la insisteva nelle richieste da lei formulate Parte_1
in data 14 gennaio 2020, chiedendo un accertamento sulle capacità patrimoniali, reddituali e genitoriali del e invocando una CTU psicologica. Nel corso di CP_1 quest'ultima udienza, il Giudice stabiliva che il padre potesse “tenere con sé le figlie a 3 R.G. 3073/2023
fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 e della domenica, salva la possibilità di incontrare le figlie durante la settimana un giorno a cena, previo preavviso di almeno 48 ore alla madre” e disponeva una consulenza tecnica di ufficio sulle capacità genitoriali delle parti, nominando quale CTU la dott.ssa Per_3
In data 16 ottobre 2020 il sul presupposto dell'intervenuto peggioramento delle CP_1
proprie condizioni economiche successivamente al suo rientro dal Canada, depositava un'istanza ex art 709 ultimo comma c.p.c., invocando la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonché la riduzione dell'assegno perequativo in favore delle figlie minori.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2020, pronunciandosi in ordine alle richieste di modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, rigettava la domanda di affidamento esclusivo delle minori formulata dalla e accoglieva Parte_1
la domanda di modifica delle condizioni di separazione stabilite in sede presidenziale formulata dal ricorrente, disponendo la riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie nella misura di € 1.000,00 al mese.
Infine, la causa era decisa con sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma così provvedeva: 1) dichiara la separazione personale tra
e , i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Roma, in data 12/09/2009; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, Per atto 00870, parte 2, serie A04); 3) affida le figlie minori e (nate PE
rispettivamente il 29 maggio 2012 e il 23 giugno 2014 ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le figlie minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; 4) dispone che le minori siano collocate presso la madre;
5) dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a week alternati, dal sabato mattina alla domenica alle 18:00; nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, il giovedì all'uscita da scuola alle 22,00 con riaccompagno alla casa materna;
4 R.G. 3073/2023
nelle settimane in cui il week end è di pertinenza materna dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì con riaccompagno a scuola;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 25 dicembre (alternando negli anni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano) al 31 dicembre con pernotto e riaccompagno la mattina del 1 gennaio o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno
l'intero periodo con un genitore ad anni alterni;
nel periodo estivo per una settimana da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività; indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé le figlie il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà; analogo diritto è riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per i compleanni delle figlie, le minori festeggeranno la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggeranno con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del weekend. 6) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rinvolgendosi per le indicazioni a tal fine più opportune allo Sportello
Famiglia e Minori presente presso il Tribunale ovvero al Consultorio familiare della zona di residenza delle figlie;
7) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) determina in euro 600,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento delle figlie minori, Controparte_1
da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
9) pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per le figlie;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza, limitatamente alla parte in cui non era stata accolta la domanda di affidamento esclusivo a sé delle due figlie minori, nonché nella parte in cui era stato determinato in complessivi € 600,00 al mese (in luogo di € 1.500,00, come stabilito in sede presidenziale) l'importo del contributo paterno per il mantenimento delle due figlie minori ed era stato disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe autonomamente provveduto al proprio mantenimento, così non riconoscendosi in favore della odierna
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appellante il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento (riconosciuto, invece, in sede presidenziale nella misura di € 1.800,00 e poi ridotto dal G.I., in corso di causa, ad € 1.000,00).
L'appellante lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, e concludeva chiedendo di riformare l'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado dalla con l'istanza avanzata in via di Parte_1
urgenza il 16 gennaio 2020 (affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della di € 2.000,00 Parte_1
al mese, determinazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie nella misura di € 4.000,00 al mese).
Con successivo ricorso depositato il 19 giugno 2023, sul Parte_1 presupposto della fondatezza del proposto gravame e dell'irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato all'appellante e alle sue due figlie nella ipotesi di mantenimento delle condizioni economiche stabilite dal primo giudice nelle more del giudizio di appello, stante la prospettata precaria condizione economica della stessa priva di Parte_1 stabile reddito e gravata dal pagamento mensile di un canone di locazione di € 1.700,00, chiedeva di sospendere, eventualmente anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata per l'esame dell'istanza nel contraddittorio tra le parti l'udienza del 26 ottobre
2023, questa Corte, con provvedimento del 26 ottobre 2023, rigettava la suddetta istanza cautelare.
In data 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c..
Nel merito, l'appellato contestava punto per punto i motivi di appello, deducendo, specificamente, che:
non era stato né provato dalla difesa di parte avversa, né riscontrato dalla CTU,
l'asserito disinteresse del padre verso le minori;
era falsa la circostanza secondo cui il avrebbe interrotto arbitrariamente gli CP_1
incontri relativi al sostegno alla genitorialità con la psicologa dott.ssa Per_4
avendone egli effettuati ben 40, come del resto ammesso dalla stessa appellante;
6 R.G. 3073/2023
era falsa l'ulteriore circostanza, dedotta a pag. 17) del ricorso in appello, secondo cui il all'indomani della sentenza, avrebbe manifestato alla il suo rifiuto a CP_1 Parte_1
intraprendere un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità e la sua intenzione di rinunciare a prendere le figlie secondo i tempi stabiliti dal Tribunale;
il padre aveva sempre rispettato regolarmente le modalità di visita stabilite in sede di
CTU;
relativamente alla doglianza secondo cui le minori non sarebbero andate in vacanza con il padre durante i mesi invernali, le minori rifiutavano di pernottare con il detto genitore, nonostante diversi tentativi posti in essere dal per far sì che ciò potesse avvenire;
CP_1
non era esente da censure la condotta materna, che di fatto impediva alle minori di instaurare con il padre un adeguato legame affettivo, come rilevato anche dalla CTU dott.ssa Per_3
le accuse rivolte dall'appellante in merito alle cariche da lui ricoperte in e CP_2
erano speculative e totalmente prive di riscontri fattuali;
Controparte_3
al contrario, la aveva omesso di riferire di essere un “imprenditore agricolo” Parte_1 con la qualifica di “piccolo imprenditore”, come da atto costitutivo del 29.11.2022 e non aveva mai prodotto alcuna documentazione reddituale relativa alla citata ditta;
la documentazione fotografica allegata al ricorso introduttivo, che ritraeva il in CP_1 occasione di convegni per promuovere la startup GR (l'uno presso l'associazione
“ARTE” e l'altro presso l'Università di Bolzano, ricavate dal Web), non provavano nulla e costituivano mere e astratte deduzioni;
era falso che il coniuge avrebbe celato “di essere rientrato in Italia quando da CFO della sede canadese è divenuto CEO dell'intero gruppo IDS con sede in Italia”: con il deposito del 4 febbraio 2020, il AP, oltre alla documentazione richiesta per l'udienza del 27 febbraio 2020, aveva prodotto la Visura della Camera di Commercio di
PI (attestante la nomina dello stesso ad Amministratore delegato e consigliere della
IDS Spa) e il Contratto con la IDS Italia, con decorrenza dal gennaio 2020, comunicando tempestivamente al Giudice di primo grado il mutamento della sua situazione lavorativa ed il suo rientro in Italia;
era falsa anche l'ulteriore accusa, secondo cui il non avrebbe dato conto della CP_1
avvenuta percezione del TFR dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro in Canada,
7 R.G. 3073/2023
posto che con nota di deposito del 4 febbraio 2020, il AP aveva depositato la busta paga del 30 dicembre 2019 che riportava il pagamento del predetto emolumento;
all'esito dell'istruttoria di primo grado era emerso, senza ombra di dubbio, che la disponeva di redditi adeguati: ella provvedere al pagamento di un canone di Parte_1 locazione pari ad € 1700,00 mensile, pur essendo proprietaria di un prestigioso immobile sito in Lungotevere Flaminio n.58, gravato da mutuo per un importo mensile di € 1400,00, dove aveva deciso di non abitare, oltre al pagamento (per sua stessa ammissione) della retta scolastica mensile delle minori, pari ad € 1.416,00 - per un totale di € 4.516,00 - a cui andavano aggiunte la spesa della colf, pari ad € 800,00 la mese, e tutte le ulteriori spese necessarie per il mantenimento delle sue personali esigenze (vitto, abbigliamento, pagamento utenze, viaggi di piacere, ecc.) e contribuire al mantenimento ordinario e straordinario delle minori;
la aveva trascorso le Parte_1
vacanze invernali (dal 9 febbraio al 24 febbraio 2023) in Costa Rica, unitamente alle figlie minori ed al proprio giovane compagno;
in occasione delle festività Per_5
natalizie del 2023 e nel febbraio 2024 la si era concessa due settimane Parte_1
bianche con le figlie e il compagno sulle Dolomiti;
la donna, di giovane età (attualmente quarantunenne) e in buona salute, in virtù della sua formazione e delle esperienze professionali acquisite, aveva una propria specifica capacità lavorativa e aveva dimostrato di essere perfettamente in grado di trovare una sua collocazione all'interno del mondo del lavoro;
quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario, ciascun coniuge doveva provvedere alle esigenze della prole in considerazione dei propri redditi e della propria situazione patrimoniale, come risultanti dalla documentazione e dalle dichiarazioni agli atti, tenuto conto, altresì, dei periodi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi era gravato;
il oltre a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario un assegno CP_1 perequativo pari ad € 600,00, provvedeva a corrispondere mensilmente una somma di pari importo per le spese straordinarie delle minori;
il disponendo di una polizza FASI, assicurava sia alle minori che alla CP_1 Parte_1
la copertura delle spese mediche;
8 R.G. 3073/2023
il in seguito alla nuova assunzione lavorativa, dal mese di giugno 2023 aveva CP_1
migliorato la propria situazione economica, percependo un emolumento mensile pari ad
€ 6.000,00 circa, ma nel contempo il suddetto, nel marzo del 2024, aveva acquistato un immobile in Roma, Via della Giuliana 66, accendendo un mutuo fondiario presso BNL per un importo complessivo pari ad € 342.000,00, con una rata mensile di € 1.642,07, avente scadenza nel 2049;
la percepiva in via esclusiva l'assegno unico, che rappresentava una voce Parte_1
aggiuntiva, rispetto al contributo paterno per il mantenimento delle figlie;
la aveva volontariamente preferito iscrivere le figlie minori presso il Parte_1 prestigioso istituto “Marymount”, così dimostrando una sua solida capacità economica;
l'attuale ammontare dell'assegno corrisposto in favore delle minori, tenuto conto anche del contributo materno, era adeguato e proporzionato alle attuali esigenze delle minori;
nel ricorso introduttivo parte ricorrente era più volte venuta meno al dovere di correttezza, utilizzando espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del CP_1
L'appellato concludeva, pertanto, come in epigrafe.
Con decreto del 17 marzo 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., dell'udienza del 24 aprile 2025 con il deposito, fino al giorno antecedente alla data di udienza, di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambe le parti depositavano note sostitutive dell'udienza entro il termine assegnato.
L'appellato con le proprie note evidenziava che con memoria del 28.10.2024 (ultimo termine per il deposito delle note di replica, così come disposto con decreto del 12 luglio 2023) il nuovo difensore dell'appellante si era limitato a depositare soltanto un
“atto di costituzione di nuovo difensore”, facendo proprie le argomentazioni del precedente legale e solo tardivamente, in data 25.3.2025, aveva depositato in maniera irrituale “note autorizzate di replica” con una memoria di ben 16 pagine, replicando alle affermazioni che la difesa dell'appellato aveva rappresentato nella propria memoria di replica del 28.10.2024. Stante la tardività della memoria di replica di parte appellante, non accettava alcun contraddittorio sulla stessa e ne chiedeva lo stralcio.
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In data 17 aprile 2025 veniva acquisita agli atti del fascicolo telematico la relazione del
Servizio Sociale del II Municipio di Roma Capitale.
In data 28 aprile 2025 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello, limitatamente al chiesto aumento del contributo paterno per il mantenimento delle minori.
All'esito della scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, questa Corte assumeva la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. .
Detta norma, come novellata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio
2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative e all'applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento della prole, di assegno di mantenimento del coniuge e di contributo per il mantenimento dei figli.
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa che disciplina le questioni in contestazione,
l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria
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di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa soluzione suggerita con il ricorso introduttivo.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice, nel disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, avrebbe erroneamente posto a fondamento del proprio convincimento le non condivisibili conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico di ufficio. Rileva, al riguardo, l'appellante, che: l'attività del consulente non aveva avuto uno svolgimento completo, in quanto interrotta per la pausa estiva e poi conclusa sulla base dell'accordo con i consulenti di parte, intervenuto il 14 settembre 2020; il consulente tecnico di ufficio non aveva bene evidenziato che il non era mai riuscito a tenere con sé le bambine durante la notte, nei periodi CP_1
stabiliti, non essendo egli in grado di tranquillizzarle;
il consulente aveva sempre agito secondo il pregiudizio che le difficoltà nel rapporto padre-figlie fossero riconducibili alla madre oppositiva;
lo stesso consulente non aveva tenuto conto delle osservazioni dei tecnici di parte della i quali avevano illustrato le ragioni per le quali era Parte_1 stato invocato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
il c.t.u. aveva omesso di valorizzare l'impegno profuso dalla per assicurare la frequentazione del Parte_1
padre con le minori.
Ritiene questa Corte che relativamente al disposto affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori, la sentenza impugnata sia corretta e vada pienamente condivisa.
Va rilevato che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bi-genitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
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minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento, in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che la consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado e le relazioni del competente Servizio Sociale non hanno messo in luce criticità del padre, quanto al rapporto con le minori, tali da poter giustificare l'affidamento esclusivo di queste ultime alla madre, come da quest'ultima richiesto con l'atto di appello.
Ed invero, la svolta consulenza, eseguita in maniera del tutto completa ed esaustiva, con estremo rigore scientifico, in posizione di assoluta neutralità e terzietà e nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, oltre che del tutto immune da errori o vizi logico-giuridici che ne inficino il contenuto, ha evidenziato che i signori e CP_1
non presentano alterazioni organiche né psicopatologia o disturbi emotivi Parte_1
attualmente significativi a livello clinico e sono caratterizzati da un adeguato esame di realtà. Il signor evidenzia un pensiero caratterizzato da una normale efficienza CP_1
percettiva associativa adattato alle esigenze sociali ed un orientamento conformista a discapito di un funzionamento più autentico e creativo. Il livello intellettivo globale risulta medio alto. Egli presenta un grado di maturità dell'io che consente il differimento della gratificazione istintuale ed il perseguimento degli obiettivi secondo le esigenze della realtà sebbene presenti un'immaturità emotiva che lo spinge a fare uso di meccanismi di difesa finalizzati ad escludere qualsiasi forma di sofferenza o disagio interiore ed a presentarsi positivamente. Il signore usa quindi meccanismi difensivi quali la razionalizzazione e la negazione dei propri stati affettivi che, se permettono di vivere il confronto con il mondo esterno in maniera pratico e razionale, inficiano un contatto emotivo profondo. La dimensione affettiva più profonda risente di una fragilità narcisistica relativa alla propria autostima che lo induce ad una mancanza di lettura e contatto emotivo, alla scarsa propensione a comunicare pensieri ed emozioni. In
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particolare, il signore è spinto a ricercare rapporti affettivi caratterizzati da rispecchiamento e riconoscimento personale con personalità in cui risultano elementi di disagio relativi alla propria autostima proteggendosi al contempo dalla dimensione più profonda dell'altro e dalle sue fragilità. A livello emotivo conseguentemente tende a non comunicare i propri pensieri e le proprie emozioni, ma a trovare interpretazione alle problematiche nei processi logici e a orientare la propria attenzione su di sé. Il signore risulta non avere trovato sostegno dalle immagini interiorizzate genitoriali e presenta di conseguenza una tendenza a trovare sollecitazione e conforto in sé stesso e ad evitare la dipendenza dagli altri. Egli presenta un tono dell'umore (risulta) stabile.
Le caratteristiche di personalità descritte conducono il signor ad assumere con CP_1
le figlie una posizione riferita a regole e schemi preformati e a presentare una difficoltà nella regolazione emotiva con loro. Egli, infatti, finisce per non riuscire a sostenere i tempi comunicativi e di sperimentazione necessarie alle figlie per un apprendimento e determinare un atteggiamento conflittuale in loro. Il profilo di personalità della signora evidenzia un quadro intellettivo medio alto insieme a tratti di fragilità, Parte_1
immaturità e dipendenza. Ella presenta un pensiero con una normale efficienza percettiva associativa ad orientamento conformista mentre a livello emotivo risulta connotata da difficoltà emotiva relativa ad una immagine svalorizzata del proprio sé.
La signora quindi, nonostante si presenti all'apparenza una apparente buona valutazione di sé a livello più profondo presenta una fragilità del proprio valore riconducibile alla mancanza di una stabilità delle immagini interiorizzate genitoriali e di realizzazione di ciò che vive come le aspettative genitoriali paterne. Ne consegue una generale mancata reale consapevolezza delle proprie capacità individuali e difficoltà di svincolo e differenziazione dalle figure genitoriali. Tuttavia, al momento, la signora presenta una tenuta dell'io che le permette un differimento della gratificazione istintuale secondo le esigenze della realtà e presenta una discreta capacità introspettiva tanto da aver deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia personale. Il tono dell'umore è generalmente stabile, pure virando talvolta verso una lieve labilità emotiva, durante la rievocazione di momenti significativi della crisi di coppia La signora, al momento, presenta una tendenza a rispondere alle situazioni frustranti
l'immagine di sé con meccanismi di difesa non funzionali quali il controllo e chiusura della comunicazione. Ella tende anche a negare i propri bisogni affettivi condizionando negativamente l'adattamento generale del rapporto di coppia. Tale caratterizzazione porta la signora a presentare nei confronti delle figlie una difficoltà di modulazione e di
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regolazione emotiva privilegiando il ricorso a regole e schemi adottati dalla propria famiglia d'origine. La signora si mostra, dunque, estremamente rigida nell'utilizzazione di regole e schemi con la conseguenza di inibire la libera espressione delle figlie e la loro autonoma sperimentazione producendo reazioni di opposizione e rifiuto delle soluzioni proposte o reazioni di adattamento acquiescente da parte delle bambine e limitando lo spazio necessario loro per la costruzione di una propria sicurezza ed autonomia. Entrambi i genitori hanno fornito alle minori un idoneo spazio fisico- ambientale. La che in un primo tempo aveva espresso delusione e squalifica Parte_1
nei confronti del coniuge, al termine della consulenza tecnica di ufficio ha esternato il desiderio di voler contribuire alla ricostruzione del rapporto padre-figlie.
All'inizio della consulenza vi era un'altra conflittualità tra le parti, ma grazie al lavoro eseguito anche mediante l'ausilio dei consulenti di parte, la coppia è riuscita a trovare a una maggiore apertura e disponibilità comunicativa: la ha cambiato posizione Parte_1
nei confronti del marito ed è arrivata a promuoverne attivamente il ruolo e la partecipazione alle figlie;
il da un'iniziale posizione di chiusura è giunto a una CP_1 maggiore disponibilità all'ascolto.
Secondo il consulente, entrambi i genitori dimostrano di rispondere adeguatamente alle esigenze primarie, educative e sanitarie delle bambine, ed entrambi tendono ad assumere reattivamente posizioni rigide e non accoglienti rispetto alle esigenze del mondo interiore della minori.
Al momento, sempre secondo il consulente le bambine presentano un legame preferenziale per la figura materna e vivono la figura paterna in maniera svalorizzata e confusa e la paternità come fragile e marginale.
Il CTU ha concluso che “Alla luce delle valutazioni effettuate si ritiene che il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sia, al momento, la formula più idonea e tutelante per il benessere delle minori” .
Le conclusioni alle quali il consulente tecnico di ufficio devono essere pienamente condivise, non emergendo dall'indagine peritale inidoneità o criticità paterne che potrebbero comportare pregiudizio alle minori.
Il maggiore attaccamento delle due ragazze alla figura materna, la difficoltà del padre a instaurare un adeguato rapporto con le figlie, oltre che la contrarietà manifestata da
ER
e da a pernottare presso il padre, così come emerse dalla svolta indagine, non PE
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possono certamente ritenersi riconducibili a comportamenti paterni contrari ai doveri genitoriali, quanto, più concretamente, all'età delle ragazze, ormai adolescenti, e al lungo periodo che da piccole le due sorelle hanno trascorso lontano dal padre, il quale all'epoca della separazione era rimasto in Canada per motivi di lavoro.
Anche le differenze di personalità e caratteriali tra i genitori, le difficoltà di comunicazione e il conflitto tra loro ancora esistente non potrebbero certamente giustificare una deroga all'affido condiviso, dovendosi al contrario garantire, proprio attraverso la paritaria partecipazione dei genitori a tutte le decisioni riguardanti la prole, il diritto delle minori ad un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, da attuarsi anche mediante un adeguato percorso di sostegno genitoriale, come suggerito dal primo giudice.
Va poi rilevato che il non ha mai posto in essere comportamenti pregiudizievoli CP_1
per le minori e ha sempre mantenuto costantemente (anche dal Canada) i contatti con le stesse, rispettando la loro volontà di non trascorrere la notte presso di lui e adeguandovisi, non senza sacrificio, anche nel periodo estivo;
infine, egli ha sempre contribuito al mantenimento delle figlie nella misura di volta in volta stabilita dal giudice, sicché anche sotto i delineati profili non emergono situazioni idonee a giustificare l'affidamento esclusivo alla madre.
La recente relazione del Servizio Sociale del II Municipio di Roma Capitale, dopo una serie di colloqui svolti dagli operatori con i genitori e con le minori e dopo
ER l'acquisizione di informazioni presso l'istituto scolastico frequentato da e da PE
(il Marymount), ha delineato un quadro di perdurante conflittualità e di difficoltà di comunicazione tra i genitori, pur dando atto, tuttavia, dell'impegno e della serietà con cui gli stessi hanno partecipato agli incontri congiunti e della volontà da entrambe manifestata di mettere da parte le tensioni e di parlarsi nell'interesse delle figlie.
Va sottolineato che sulla specifica questione in esame non ritiene questa Corte di procedere all'ascolto delle minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che "l'audizione dei minori, già prevista nell'art.
12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell'art.
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315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies
c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.)
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo,
è qualificabile come parte in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. U., 21/10/2009, n.
22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n.
16410).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto
è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo
(Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Nel caso di specie, trattasi di due ragazze che all'epoca della instaurazione del giudizio ER per la separazione dei loro genitori (2017) avevano appena cinque ( ) e tre ( PE
anni, al momento della emissione della sentenza di primo grado (29 aprile 2023) rispettivamente undici e nove anni, e attualmente tredici e undici anni.
Le minori sono state già molto provate dalle vicende che hanno interessato la loro famiglia dopo la separazione dei genitori, come si rileva dal contenuto della relazione del c.t.u. nominato in primo grado che ha proceduto alla relativa valutazione clinica attraverso osservazioni di gioco e somministrazione di test grafici. Inoltre, le minori
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stesse sono state anche recentemente sentite dagli operatori del competente Servizio
Sociale.
Ritiene questa Corte che in ragione dei plurimi e invasivi interventi effettuati sulle minori nel corso del primo e nel presente grado del giudizio, l'audizione di e di PE
ER in questa sede potrebbe significativamente incidere sull'equilibrio delle ragazze, una sola delle quali attualmente ultra-dodicenne, senza apportare loro alcun apprezzabile vantaggio.
Il motivo non può, quindi, nel complesso, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erronea interpretazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, relativamente alla situazione economico- patrimoniale delle parti, ai fini della determinazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie e del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ciò posto, quanto alla prima questione, va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla
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considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 22 luglio 2024 il ha affermato di aver percepito i seguenti CP_1 redditi: nell'anno 2020 € 32.665,00; nell'anno 2021 € 23.442,00; nell'anno 2022 €
26.692,00 e nell'anno 2023 € 27.064,00; di essere stato assunto dal 1° giugno 2023 dalla e di aver percepito da gennaio a giugno 2024 la Controparte_4 retribuzione netta mensile di circa € 6.200,00; di essere proprietario di un appartamento di circa mq 133,00 a Roma, Via della Giuliana, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo di € di circa € 342.000,00, con rate mensili di € 1.642,00 fino al 2049, di essere titolare di un Fondo pensione con capitale attuale di € 19.367,33 e di un conto corrente con saldo attivo di € 96.782,09.
Quanto dichiarato dall'appellante trova sostanziale conferma nella documentazione fiscale e bancaria depositata dall'interessato.
La attualmente di anni quarantadue, ha dichiarato di non svolgere Parte_1
attualmente nessuna attività lavorativa, pur avendo avuto ella in passato un lavoro, che ha lasciato in concomitanza con il suo trasferimento in Canada, per seguire il marito, e di aver svolto alcune collaborazioni con l'Università di Roma. La stessa è proprietaria di un appartamento in Roma, Lungotevere Flaminio, di cui non ha il godimento, gravato da una rata mensile di mutuo di € 1.400,00 e vive in un appartamento in Roma,
Quartiere Trieste, pagando un canone mensile di locazione di € 1.700,00. La stessa versa per intero la retta mensile per la scuola privata delle due figlie.
Appare evidente che vi sia una certa discrasia tra lo stato di indisponibilità reddituale dichiarato dalla appellante e le spese mensilmente dalla stessa sostenute e ciò è verosimilmente riconducibile alla agiata situazione economica della famiglia di origine della signora. In ogni caso, ai fini della contribuzione al mantenimento dei figli deve necessariamente tenersi conto anche della astratta capacità lavorativa della la Parte_1
quale ha svolto in passato attività lavorativa ed è attualmente alla ricerca di un'occupazione adeguata al suo profilo.
Ora, tenuto conto della delineata situazione economico-patrimoniale delle parti, con particolare riferimento al rilevante aumento del reddito del subito dopo CP_1
l'emissione della sentenza di primo grado, dell'età delle minori (tredici e undici anni), del tenore di vita delle stesse nel corso del rapporto matrimoniale dei genitori, nonché
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delle esigenze e dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, ritiene questa Corte che l'importo del contributo paterno stabilito dal primo giudice sulla base di un minore reddito dell'obbligato debba essere aumentato ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), da ritenersi adeguato in relazione agli evidenziati fattori. Non trova alcuna giustificazione il più elevato importo richiesto dall'appellante (€ 4.000,00,) in misura del tutto sproporzionata rispetto alla situazione economico-patrimoniale dell'obbligato e alle esigenze delle minori. Resta ferma la partecipazione di entrambi i coniugi in egual misura alle spese straordinarie.
Relativamente all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, osserva questa Corte che l'articolo 156 ultimo comma c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (cfr. Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione).
Recentemente la Cassazione ha affermato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(Cass. 7 gennaio 2025, n. 234).
Ed ancora, si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del
06/09/2021).
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Nella specie, non può non rilevarsi che: la attualmente di quarantuno anni, Parte_1
pur disponendo di risorse economiche che le consentono di affrontare spese mensili di una certa entità, presumibilmente provenienti dalla sua famiglia di origine, attualmente non è percettrice di reddito da lavoro;
in passato la stessa svolgeva attività lavorativa, che ha dovuto interrompere a causa del trasferimento del nucleo familiare in Canada, per esigenze lavorative del coniuge;
al rientro in Italia, la suddetta ha svolto temporanee collaborazioni con L'Università e nel 2023 ha inviato il proprio curriculum per candidarsi in diversi settori lavorativi compatibili con la sua formazione, senza alcun positivo riscontro.
Le richiamate emergenze istruttorie evidenziano una certa una disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi, essendo il titolare di un reddito da lavoro di circa € CP_1
6.200,00 al mese, mentre la attualmente non svolge nessuna attività Parte_1
lavorativa e verosimilmente gode dell'aiuto economico della sua famiglia di origine. La suddetta non dispone, pertanto, di adeguati redditi propri, possiede astratta capacità lavorativa e ha dato prova di essersi messa, sebbene senza positivo risultato, alla ricerca di un lavoro.
Deve poi tenersi conto del tenore di vita della coppia in costanza di convivenza, posto che il dal 2015 al 2019 era Direttore Finanziario della IDS North America LTD CP_1
presso la sede di Montreal, in Canada, ove fino al 2017 ha vissuto anche la sua famiglia;
dal dicembre del 2019 ha rivestito l'incarico di Consigliere e Amministratore Delegato della suddetta società, con compensi tali da consentire alla moglie e alle figlie un tenore di vita molto agiato, tanto che in sede presidenziale era stato stabilito a suo carico un assegno in favore della moglie di € 1.800,00, successivamente ridotto ad € 1.000,00, e un contributo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00.
Alla stregua delle evidenziate circostanze, ritiene questa Corte che in riforma della pronuncia appellata, deve essere in questa sede riconosciuto in favore della Parte_1
con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado, un assegno mensile di mantenimento, nella misura di € 600,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT
FOI.
Non può essere accolta la domanda formulata dall'appellato, di cancellazione di alcune frasi ritenute sconvenienti e offensive contenute nell'atto di gravame, trattandosi, a parere di questa Corte, di espressioni non eccedenti i limiti della difesa.
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Il solo parziale accoglimento del gravame comporta la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3, ponendosi i rimanenti 2/3, nella misura che sarà indicata in dispositivo, a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 15 Parte_1
giugno 2023 avverso la sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023 dal Tribunale di
Roma, Prima Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 58620/2017 tra
[...]
e nel contradditorio tra le parti, acquisito il parere del CP_1 Parte_1
P.G., in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata (capi 7 e 8 del dispositivo), che conferma nel resto, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento, nella misura di € 600,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado, e da adeguare automaticamente ogni anno, secondo gli indici
ISTAT-FOI;
- determina in € 1.000,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento delle due figlie minori (€ 500,00 per ciascuna figlia), da versare secondo le modalità e i tempi e con l'adeguamento annuale stabiliti dal primo giudice;
compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado, ponendo a carico del e CP_1 in favore della il pagamento dei rimanenti 2/3, già calcolati in € 4.200,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 29 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione ERona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3073/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pompilia Rossi, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, in Roma, Piazza Monte Gennaro n.24
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Anna Paola Cappella e dall'avv. Sandra Aromolo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via Nicolò Tartaglia n. 5
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023 dal Tribunale di Roma - I Sezione Civile, a definizione della causa civile iscritta al n.
R.G. n. 58620/2017, di separazione giudiziale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
[...]
1 R.G. 3073/2023
Conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa sospensione della sentenza impugnata, in riforma integrale della sentenza del tribunale di Roma n.
7611/23, accogliere le conclusioni della Sig.ra rassegnate nell'istanza di Parte_1
urgenza del 16.01.2020 (affidamento esclusivo delle minori alla madre, assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del di € 2.000,00 al mese, CP_1 contributo per il mantenimento delle figlie di € 4.000,00 al mese a carico del padre). Si reiterano tutte le istanze istruttorie del I grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Nel merito: Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7611/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, sezione prima civile;
Ordinare la cancellazione delle seguenti frasi offensive riportate a pag. 28) del ricorso in appello
“censurando il sig. che non ha agito con lealtà e trasparenza” (ottavo-nono CP_1 capoverso), “chiudendo gli occhi di fronte a chiare evidenze di comportamento processuale sleale” (ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso), trattandosi di frasi non funzionali all'esercizio del diritto alla difesa, con condanna in via equitativa ad una somma che la Corte vorrà disporre;
Ordinare la cancellazione della frase riportata a pag. 9) capoverso 17-18, delle note difensive dell'appellante del 27.09.2024, “si precisa che i coniugi si sono separati in Canada, peraltro, per comportamenti violenti imputabili al sig. dal 2016”, trattandosi di frase non funzionale all'esercizio del CP_1
diritto alla difesa e che supera i limiti della continenza formale, oltre ad eccedere le esigenze difensive, con condanna in via equitativa ad una somma che la Corte vorrà disporre;
Con condanna alle spese del giudizio, anche di primo grado, oltre alle spese della fase di inibitoria che ha visto la totalmente soccombente“ Parte_1
fatto e motivi della decisione
Con ricorso notificato nel dicembre 2017, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Roma di dichiarare la separazione personale dei coniugi di disporre Parte_2
ER l'affidamento condiviso delle minori e (nate rispettivamente il 29 maggio PE
2012 e il 23 giugno 2014), con collocazione presso la madre e regime di frequentazione libero, di stabilire il contributo paterno per il mantenimento della prole nella misura di €
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 R.G. 3073/2023
La costituendosi in giudizio in data 8.2.2018, deduceva di essersi rivolta per Parte_1
la separazione personale dal coniuge alla Corte Superiore del distretto giudiziario di
Montreal (Canada), dove la coppia si era trasferita, e di aver visto riconoscersi in quella sede un assegno di mantenimento per sé di € 3.000,00 al mese, e un contributo per il mantenimento delle figlie di € 1600,00 al mese.
Con ordinanza presidenziale del 20 febbraio 2018 il Presidente f.f. autorizzava i
ER coniugi a vivere separati, affidando le figlie e ad entrambi i genitori, con PE
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria gestione, disponendone la residenza abituale in
Italia ed il collocamento presso l'abitazione della madre e prevedendo che il padre, domiciliato in Canada per motivi di lavoro, potesse vedere e avere con sé le minori ogni volta che fosse in Italia, con preavviso di almeno una settimana e comunque una settimana al mese, comunicando via Skype con le minori giornalmente;
stabiliva in €
1.500,00 il contributo mensile a carico del per il mantenimento delle figlie, oltre CP_1
al 50% per le spese straordinarie, ed in € 1.800,00 il contributo mensile per il mantenimento della moglie, ponendo a carico del padre il 100% del costo della scuola privata delle figlie, sino alla conclusione del ciclo scolastico in corso.
In data 14 gennaio 2020, la depositava “Istanza di modifica d'urgenza dei Parte_1 provvedimenti presidenziali”, chiedendo che venisse disposto il regime di affido esclusivo delle minori alla madre, oltre alla modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle minori in misura non inferiore ad € 4.000.00 e la rideterminazione del mantenimento in favore della ricorrente in € 2.000,00 mensili, - in considerazione della cessazione della corresponsione dell'assegno di ricerca erogato in suo favore dall' Roma - per un totale complessivo di € 6.000,00. Chiedeva, inoltre, Parte_3
l'accertamento dei redditi percepiti dal conseguentemente al suo ritorno in Italia CP_1
ed alla sua designazione quale Amministratore Delegato e Consigliere della IDS Italia
Ingegneria dei Sistemi S.p.a.
Con memoria di replica del 25 febbraio 2020, il confutava punto per punto le CP_1
pretese della resistente, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 febbraio 2020 la insisteva nelle richieste da lei formulate Parte_1
in data 14 gennaio 2020, chiedendo un accertamento sulle capacità patrimoniali, reddituali e genitoriali del e invocando una CTU psicologica. Nel corso di CP_1 quest'ultima udienza, il Giudice stabiliva che il padre potesse “tenere con sé le figlie a 3 R.G. 3073/2023
fine settimana alterni, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 e della domenica, salva la possibilità di incontrare le figlie durante la settimana un giorno a cena, previo preavviso di almeno 48 ore alla madre” e disponeva una consulenza tecnica di ufficio sulle capacità genitoriali delle parti, nominando quale CTU la dott.ssa Per_3
In data 16 ottobre 2020 il sul presupposto dell'intervenuto peggioramento delle CP_1
proprie condizioni economiche successivamente al suo rientro dal Canada, depositava un'istanza ex art 709 ultimo comma c.p.c., invocando la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonché la riduzione dell'assegno perequativo in favore delle figlie minori.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2020, pronunciandosi in ordine alle richieste di modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, rigettava la domanda di affidamento esclusivo delle minori formulata dalla e accoglieva Parte_1
la domanda di modifica delle condizioni di separazione stabilite in sede presidenziale formulata dal ricorrente, disponendo la riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie nella misura di € 1.000,00 al mese.
Infine, la causa era decisa con sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma così provvedeva: 1) dichiara la separazione personale tra
e , i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Roma, in data 12/09/2009; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, Per atto 00870, parte 2, serie A04); 3) affida le figlie minori e (nate PE
rispettivamente il 29 maggio 2012 e il 23 giugno 2014 ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le figlie minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; 4) dispone che le minori siano collocate presso la madre;
5) dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a week alternati, dal sabato mattina alla domenica alle 18:00; nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, il giovedì all'uscita da scuola alle 22,00 con riaccompagno alla casa materna;
4 R.G. 3073/2023
nelle settimane in cui il week end è di pertinenza materna dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì con riaccompagno a scuola;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 25 dicembre (alternando negli anni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano) al 31 dicembre con pernotto e riaccompagno la mattina del 1 gennaio o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno
l'intero periodo con un genitore ad anni alterni;
nel periodo estivo per una settimana da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività; indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé le figlie il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà; analogo diritto è riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per i compleanni delle figlie, le minori festeggeranno la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggeranno con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del weekend. 6) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rinvolgendosi per le indicazioni a tal fine più opportune allo Sportello
Famiglia e Minori presente presso il Tribunale ovvero al Consultorio familiare della zona di residenza delle figlie;
7) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) determina in euro 600,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento delle figlie minori, Controparte_1
da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
9) pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per le figlie;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza, limitatamente alla parte in cui non era stata accolta la domanda di affidamento esclusivo a sé delle due figlie minori, nonché nella parte in cui era stato determinato in complessivi € 600,00 al mese (in luogo di € 1.500,00, come stabilito in sede presidenziale) l'importo del contributo paterno per il mantenimento delle due figlie minori ed era stato disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe autonomamente provveduto al proprio mantenimento, così non riconoscendosi in favore della odierna
5 R.G. 3073/2023
appellante il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento (riconosciuto, invece, in sede presidenziale nella misura di € 1.800,00 e poi ridotto dal G.I., in corso di causa, ad € 1.000,00).
L'appellante lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, e concludeva chiedendo di riformare l'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado dalla con l'istanza avanzata in via di Parte_1
urgenza il 16 gennaio 2020 (affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della di € 2.000,00 Parte_1
al mese, determinazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie nella misura di € 4.000,00 al mese).
Con successivo ricorso depositato il 19 giugno 2023, sul Parte_1 presupposto della fondatezza del proposto gravame e dell'irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato all'appellante e alle sue due figlie nella ipotesi di mantenimento delle condizioni economiche stabilite dal primo giudice nelle more del giudizio di appello, stante la prospettata precaria condizione economica della stessa priva di Parte_1 stabile reddito e gravata dal pagamento mensile di un canone di locazione di € 1.700,00, chiedeva di sospendere, eventualmente anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata per l'esame dell'istanza nel contraddittorio tra le parti l'udienza del 26 ottobre
2023, questa Corte, con provvedimento del 26 ottobre 2023, rigettava la suddetta istanza cautelare.
In data 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c..
Nel merito, l'appellato contestava punto per punto i motivi di appello, deducendo, specificamente, che:
non era stato né provato dalla difesa di parte avversa, né riscontrato dalla CTU,
l'asserito disinteresse del padre verso le minori;
era falsa la circostanza secondo cui il avrebbe interrotto arbitrariamente gli CP_1
incontri relativi al sostegno alla genitorialità con la psicologa dott.ssa Per_4
avendone egli effettuati ben 40, come del resto ammesso dalla stessa appellante;
6 R.G. 3073/2023
era falsa l'ulteriore circostanza, dedotta a pag. 17) del ricorso in appello, secondo cui il all'indomani della sentenza, avrebbe manifestato alla il suo rifiuto a CP_1 Parte_1
intraprendere un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità e la sua intenzione di rinunciare a prendere le figlie secondo i tempi stabiliti dal Tribunale;
il padre aveva sempre rispettato regolarmente le modalità di visita stabilite in sede di
CTU;
relativamente alla doglianza secondo cui le minori non sarebbero andate in vacanza con il padre durante i mesi invernali, le minori rifiutavano di pernottare con il detto genitore, nonostante diversi tentativi posti in essere dal per far sì che ciò potesse avvenire;
CP_1
non era esente da censure la condotta materna, che di fatto impediva alle minori di instaurare con il padre un adeguato legame affettivo, come rilevato anche dalla CTU dott.ssa Per_3
le accuse rivolte dall'appellante in merito alle cariche da lui ricoperte in e CP_2
erano speculative e totalmente prive di riscontri fattuali;
Controparte_3
al contrario, la aveva omesso di riferire di essere un “imprenditore agricolo” Parte_1 con la qualifica di “piccolo imprenditore”, come da atto costitutivo del 29.11.2022 e non aveva mai prodotto alcuna documentazione reddituale relativa alla citata ditta;
la documentazione fotografica allegata al ricorso introduttivo, che ritraeva il in CP_1 occasione di convegni per promuovere la startup GR (l'uno presso l'associazione
“ARTE” e l'altro presso l'Università di Bolzano, ricavate dal Web), non provavano nulla e costituivano mere e astratte deduzioni;
era falso che il coniuge avrebbe celato “di essere rientrato in Italia quando da CFO della sede canadese è divenuto CEO dell'intero gruppo IDS con sede in Italia”: con il deposito del 4 febbraio 2020, il AP, oltre alla documentazione richiesta per l'udienza del 27 febbraio 2020, aveva prodotto la Visura della Camera di Commercio di
PI (attestante la nomina dello stesso ad Amministratore delegato e consigliere della
IDS Spa) e il Contratto con la IDS Italia, con decorrenza dal gennaio 2020, comunicando tempestivamente al Giudice di primo grado il mutamento della sua situazione lavorativa ed il suo rientro in Italia;
era falsa anche l'ulteriore accusa, secondo cui il non avrebbe dato conto della CP_1
avvenuta percezione del TFR dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro in Canada,
7 R.G. 3073/2023
posto che con nota di deposito del 4 febbraio 2020, il AP aveva depositato la busta paga del 30 dicembre 2019 che riportava il pagamento del predetto emolumento;
all'esito dell'istruttoria di primo grado era emerso, senza ombra di dubbio, che la disponeva di redditi adeguati: ella provvedere al pagamento di un canone di Parte_1 locazione pari ad € 1700,00 mensile, pur essendo proprietaria di un prestigioso immobile sito in Lungotevere Flaminio n.58, gravato da mutuo per un importo mensile di € 1400,00, dove aveva deciso di non abitare, oltre al pagamento (per sua stessa ammissione) della retta scolastica mensile delle minori, pari ad € 1.416,00 - per un totale di € 4.516,00 - a cui andavano aggiunte la spesa della colf, pari ad € 800,00 la mese, e tutte le ulteriori spese necessarie per il mantenimento delle sue personali esigenze (vitto, abbigliamento, pagamento utenze, viaggi di piacere, ecc.) e contribuire al mantenimento ordinario e straordinario delle minori;
la aveva trascorso le Parte_1
vacanze invernali (dal 9 febbraio al 24 febbraio 2023) in Costa Rica, unitamente alle figlie minori ed al proprio giovane compagno;
in occasione delle festività Per_5
natalizie del 2023 e nel febbraio 2024 la si era concessa due settimane Parte_1
bianche con le figlie e il compagno sulle Dolomiti;
la donna, di giovane età (attualmente quarantunenne) e in buona salute, in virtù della sua formazione e delle esperienze professionali acquisite, aveva una propria specifica capacità lavorativa e aveva dimostrato di essere perfettamente in grado di trovare una sua collocazione all'interno del mondo del lavoro;
quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario, ciascun coniuge doveva provvedere alle esigenze della prole in considerazione dei propri redditi e della propria situazione patrimoniale, come risultanti dalla documentazione e dalle dichiarazioni agli atti, tenuto conto, altresì, dei periodi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi era gravato;
il oltre a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario un assegno CP_1 perequativo pari ad € 600,00, provvedeva a corrispondere mensilmente una somma di pari importo per le spese straordinarie delle minori;
il disponendo di una polizza FASI, assicurava sia alle minori che alla CP_1 Parte_1
la copertura delle spese mediche;
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il in seguito alla nuova assunzione lavorativa, dal mese di giugno 2023 aveva CP_1
migliorato la propria situazione economica, percependo un emolumento mensile pari ad
€ 6.000,00 circa, ma nel contempo il suddetto, nel marzo del 2024, aveva acquistato un immobile in Roma, Via della Giuliana 66, accendendo un mutuo fondiario presso BNL per un importo complessivo pari ad € 342.000,00, con una rata mensile di € 1.642,07, avente scadenza nel 2049;
la percepiva in via esclusiva l'assegno unico, che rappresentava una voce Parte_1
aggiuntiva, rispetto al contributo paterno per il mantenimento delle figlie;
la aveva volontariamente preferito iscrivere le figlie minori presso il Parte_1 prestigioso istituto “Marymount”, così dimostrando una sua solida capacità economica;
l'attuale ammontare dell'assegno corrisposto in favore delle minori, tenuto conto anche del contributo materno, era adeguato e proporzionato alle attuali esigenze delle minori;
nel ricorso introduttivo parte ricorrente era più volte venuta meno al dovere di correttezza, utilizzando espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del CP_1
L'appellato concludeva, pertanto, come in epigrafe.
Con decreto del 17 marzo 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., dell'udienza del 24 aprile 2025 con il deposito, fino al giorno antecedente alla data di udienza, di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambe le parti depositavano note sostitutive dell'udienza entro il termine assegnato.
L'appellato con le proprie note evidenziava che con memoria del 28.10.2024 (ultimo termine per il deposito delle note di replica, così come disposto con decreto del 12 luglio 2023) il nuovo difensore dell'appellante si era limitato a depositare soltanto un
“atto di costituzione di nuovo difensore”, facendo proprie le argomentazioni del precedente legale e solo tardivamente, in data 25.3.2025, aveva depositato in maniera irrituale “note autorizzate di replica” con una memoria di ben 16 pagine, replicando alle affermazioni che la difesa dell'appellato aveva rappresentato nella propria memoria di replica del 28.10.2024. Stante la tardività della memoria di replica di parte appellante, non accettava alcun contraddittorio sulla stessa e ne chiedeva lo stralcio.
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In data 17 aprile 2025 veniva acquisita agli atti del fascicolo telematico la relazione del
Servizio Sociale del II Municipio di Roma Capitale.
In data 28 aprile 2025 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello, limitatamente al chiesto aumento del contributo paterno per il mantenimento delle minori.
All'esito della scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, questa Corte assumeva la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. .
Detta norma, come novellata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio
2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative e all'applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento della prole, di assegno di mantenimento del coniuge e di contributo per il mantenimento dei figli.
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa che disciplina le questioni in contestazione,
l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria
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di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa soluzione suggerita con il ricorso introduttivo.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice, nel disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, avrebbe erroneamente posto a fondamento del proprio convincimento le non condivisibili conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico di ufficio. Rileva, al riguardo, l'appellante, che: l'attività del consulente non aveva avuto uno svolgimento completo, in quanto interrotta per la pausa estiva e poi conclusa sulla base dell'accordo con i consulenti di parte, intervenuto il 14 settembre 2020; il consulente tecnico di ufficio non aveva bene evidenziato che il non era mai riuscito a tenere con sé le bambine durante la notte, nei periodi CP_1
stabiliti, non essendo egli in grado di tranquillizzarle;
il consulente aveva sempre agito secondo il pregiudizio che le difficoltà nel rapporto padre-figlie fossero riconducibili alla madre oppositiva;
lo stesso consulente non aveva tenuto conto delle osservazioni dei tecnici di parte della i quali avevano illustrato le ragioni per le quali era Parte_1 stato invocato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
il c.t.u. aveva omesso di valorizzare l'impegno profuso dalla per assicurare la frequentazione del Parte_1
padre con le minori.
Ritiene questa Corte che relativamente al disposto affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori, la sentenza impugnata sia corretta e vada pienamente condivisa.
Va rilevato che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bi-genitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
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minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento, in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che la consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado e le relazioni del competente Servizio Sociale non hanno messo in luce criticità del padre, quanto al rapporto con le minori, tali da poter giustificare l'affidamento esclusivo di queste ultime alla madre, come da quest'ultima richiesto con l'atto di appello.
Ed invero, la svolta consulenza, eseguita in maniera del tutto completa ed esaustiva, con estremo rigore scientifico, in posizione di assoluta neutralità e terzietà e nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, oltre che del tutto immune da errori o vizi logico-giuridici che ne inficino il contenuto, ha evidenziato che i signori e CP_1
non presentano alterazioni organiche né psicopatologia o disturbi emotivi Parte_1
attualmente significativi a livello clinico e sono caratterizzati da un adeguato esame di realtà. Il signor evidenzia un pensiero caratterizzato da una normale efficienza CP_1
percettiva associativa adattato alle esigenze sociali ed un orientamento conformista a discapito di un funzionamento più autentico e creativo. Il livello intellettivo globale risulta medio alto. Egli presenta un grado di maturità dell'io che consente il differimento della gratificazione istintuale ed il perseguimento degli obiettivi secondo le esigenze della realtà sebbene presenti un'immaturità emotiva che lo spinge a fare uso di meccanismi di difesa finalizzati ad escludere qualsiasi forma di sofferenza o disagio interiore ed a presentarsi positivamente. Il signore usa quindi meccanismi difensivi quali la razionalizzazione e la negazione dei propri stati affettivi che, se permettono di vivere il confronto con il mondo esterno in maniera pratico e razionale, inficiano un contatto emotivo profondo. La dimensione affettiva più profonda risente di una fragilità narcisistica relativa alla propria autostima che lo induce ad una mancanza di lettura e contatto emotivo, alla scarsa propensione a comunicare pensieri ed emozioni. In
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particolare, il signore è spinto a ricercare rapporti affettivi caratterizzati da rispecchiamento e riconoscimento personale con personalità in cui risultano elementi di disagio relativi alla propria autostima proteggendosi al contempo dalla dimensione più profonda dell'altro e dalle sue fragilità. A livello emotivo conseguentemente tende a non comunicare i propri pensieri e le proprie emozioni, ma a trovare interpretazione alle problematiche nei processi logici e a orientare la propria attenzione su di sé. Il signore risulta non avere trovato sostegno dalle immagini interiorizzate genitoriali e presenta di conseguenza una tendenza a trovare sollecitazione e conforto in sé stesso e ad evitare la dipendenza dagli altri. Egli presenta un tono dell'umore (risulta) stabile.
Le caratteristiche di personalità descritte conducono il signor ad assumere con CP_1
le figlie una posizione riferita a regole e schemi preformati e a presentare una difficoltà nella regolazione emotiva con loro. Egli, infatti, finisce per non riuscire a sostenere i tempi comunicativi e di sperimentazione necessarie alle figlie per un apprendimento e determinare un atteggiamento conflittuale in loro. Il profilo di personalità della signora evidenzia un quadro intellettivo medio alto insieme a tratti di fragilità, Parte_1
immaturità e dipendenza. Ella presenta un pensiero con una normale efficienza percettiva associativa ad orientamento conformista mentre a livello emotivo risulta connotata da difficoltà emotiva relativa ad una immagine svalorizzata del proprio sé.
La signora quindi, nonostante si presenti all'apparenza una apparente buona valutazione di sé a livello più profondo presenta una fragilità del proprio valore riconducibile alla mancanza di una stabilità delle immagini interiorizzate genitoriali e di realizzazione di ciò che vive come le aspettative genitoriali paterne. Ne consegue una generale mancata reale consapevolezza delle proprie capacità individuali e difficoltà di svincolo e differenziazione dalle figure genitoriali. Tuttavia, al momento, la signora presenta una tenuta dell'io che le permette un differimento della gratificazione istintuale secondo le esigenze della realtà e presenta una discreta capacità introspettiva tanto da aver deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia personale. Il tono dell'umore è generalmente stabile, pure virando talvolta verso una lieve labilità emotiva, durante la rievocazione di momenti significativi della crisi di coppia La signora, al momento, presenta una tendenza a rispondere alle situazioni frustranti
l'immagine di sé con meccanismi di difesa non funzionali quali il controllo e chiusura della comunicazione. Ella tende anche a negare i propri bisogni affettivi condizionando negativamente l'adattamento generale del rapporto di coppia. Tale caratterizzazione porta la signora a presentare nei confronti delle figlie una difficoltà di modulazione e di
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regolazione emotiva privilegiando il ricorso a regole e schemi adottati dalla propria famiglia d'origine. La signora si mostra, dunque, estremamente rigida nell'utilizzazione di regole e schemi con la conseguenza di inibire la libera espressione delle figlie e la loro autonoma sperimentazione producendo reazioni di opposizione e rifiuto delle soluzioni proposte o reazioni di adattamento acquiescente da parte delle bambine e limitando lo spazio necessario loro per la costruzione di una propria sicurezza ed autonomia. Entrambi i genitori hanno fornito alle minori un idoneo spazio fisico- ambientale. La che in un primo tempo aveva espresso delusione e squalifica Parte_1
nei confronti del coniuge, al termine della consulenza tecnica di ufficio ha esternato il desiderio di voler contribuire alla ricostruzione del rapporto padre-figlie.
All'inizio della consulenza vi era un'altra conflittualità tra le parti, ma grazie al lavoro eseguito anche mediante l'ausilio dei consulenti di parte, la coppia è riuscita a trovare a una maggiore apertura e disponibilità comunicativa: la ha cambiato posizione Parte_1
nei confronti del marito ed è arrivata a promuoverne attivamente il ruolo e la partecipazione alle figlie;
il da un'iniziale posizione di chiusura è giunto a una CP_1 maggiore disponibilità all'ascolto.
Secondo il consulente, entrambi i genitori dimostrano di rispondere adeguatamente alle esigenze primarie, educative e sanitarie delle bambine, ed entrambi tendono ad assumere reattivamente posizioni rigide e non accoglienti rispetto alle esigenze del mondo interiore della minori.
Al momento, sempre secondo il consulente le bambine presentano un legame preferenziale per la figura materna e vivono la figura paterna in maniera svalorizzata e confusa e la paternità come fragile e marginale.
Il CTU ha concluso che “Alla luce delle valutazioni effettuate si ritiene che il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sia, al momento, la formula più idonea e tutelante per il benessere delle minori” .
Le conclusioni alle quali il consulente tecnico di ufficio devono essere pienamente condivise, non emergendo dall'indagine peritale inidoneità o criticità paterne che potrebbero comportare pregiudizio alle minori.
Il maggiore attaccamento delle due ragazze alla figura materna, la difficoltà del padre a instaurare un adeguato rapporto con le figlie, oltre che la contrarietà manifestata da
ER
e da a pernottare presso il padre, così come emerse dalla svolta indagine, non PE
14 R.G. 3073/2023
possono certamente ritenersi riconducibili a comportamenti paterni contrari ai doveri genitoriali, quanto, più concretamente, all'età delle ragazze, ormai adolescenti, e al lungo periodo che da piccole le due sorelle hanno trascorso lontano dal padre, il quale all'epoca della separazione era rimasto in Canada per motivi di lavoro.
Anche le differenze di personalità e caratteriali tra i genitori, le difficoltà di comunicazione e il conflitto tra loro ancora esistente non potrebbero certamente giustificare una deroga all'affido condiviso, dovendosi al contrario garantire, proprio attraverso la paritaria partecipazione dei genitori a tutte le decisioni riguardanti la prole, il diritto delle minori ad un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, da attuarsi anche mediante un adeguato percorso di sostegno genitoriale, come suggerito dal primo giudice.
Va poi rilevato che il non ha mai posto in essere comportamenti pregiudizievoli CP_1
per le minori e ha sempre mantenuto costantemente (anche dal Canada) i contatti con le stesse, rispettando la loro volontà di non trascorrere la notte presso di lui e adeguandovisi, non senza sacrificio, anche nel periodo estivo;
infine, egli ha sempre contribuito al mantenimento delle figlie nella misura di volta in volta stabilita dal giudice, sicché anche sotto i delineati profili non emergono situazioni idonee a giustificare l'affidamento esclusivo alla madre.
La recente relazione del Servizio Sociale del II Municipio di Roma Capitale, dopo una serie di colloqui svolti dagli operatori con i genitori e con le minori e dopo
ER l'acquisizione di informazioni presso l'istituto scolastico frequentato da e da PE
(il Marymount), ha delineato un quadro di perdurante conflittualità e di difficoltà di comunicazione tra i genitori, pur dando atto, tuttavia, dell'impegno e della serietà con cui gli stessi hanno partecipato agli incontri congiunti e della volontà da entrambe manifestata di mettere da parte le tensioni e di parlarsi nell'interesse delle figlie.
Va sottolineato che sulla specifica questione in esame non ritiene questa Corte di procedere all'ascolto delle minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che "l'audizione dei minori, già prevista nell'art.
12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell'art.
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315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies
c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.)
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo,
è qualificabile come parte in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. U., 21/10/2009, n.
22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n.
16410).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto
è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo
(Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Nel caso di specie, trattasi di due ragazze che all'epoca della instaurazione del giudizio ER per la separazione dei loro genitori (2017) avevano appena cinque ( ) e tre ( PE
anni, al momento della emissione della sentenza di primo grado (29 aprile 2023) rispettivamente undici e nove anni, e attualmente tredici e undici anni.
Le minori sono state già molto provate dalle vicende che hanno interessato la loro famiglia dopo la separazione dei genitori, come si rileva dal contenuto della relazione del c.t.u. nominato in primo grado che ha proceduto alla relativa valutazione clinica attraverso osservazioni di gioco e somministrazione di test grafici. Inoltre, le minori
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stesse sono state anche recentemente sentite dagli operatori del competente Servizio
Sociale.
Ritiene questa Corte che in ragione dei plurimi e invasivi interventi effettuati sulle minori nel corso del primo e nel presente grado del giudizio, l'audizione di e di PE
ER in questa sede potrebbe significativamente incidere sull'equilibrio delle ragazze, una sola delle quali attualmente ultra-dodicenne, senza apportare loro alcun apprezzabile vantaggio.
Il motivo non può, quindi, nel complesso, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erronea interpretazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, relativamente alla situazione economico- patrimoniale delle parti, ai fini della determinazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie e del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ciò posto, quanto alla prima questione, va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla
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considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 22 luglio 2024 il ha affermato di aver percepito i seguenti CP_1 redditi: nell'anno 2020 € 32.665,00; nell'anno 2021 € 23.442,00; nell'anno 2022 €
26.692,00 e nell'anno 2023 € 27.064,00; di essere stato assunto dal 1° giugno 2023 dalla e di aver percepito da gennaio a giugno 2024 la Controparte_4 retribuzione netta mensile di circa € 6.200,00; di essere proprietario di un appartamento di circa mq 133,00 a Roma, Via della Giuliana, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo di € di circa € 342.000,00, con rate mensili di € 1.642,00 fino al 2049, di essere titolare di un Fondo pensione con capitale attuale di € 19.367,33 e di un conto corrente con saldo attivo di € 96.782,09.
Quanto dichiarato dall'appellante trova sostanziale conferma nella documentazione fiscale e bancaria depositata dall'interessato.
La attualmente di anni quarantadue, ha dichiarato di non svolgere Parte_1
attualmente nessuna attività lavorativa, pur avendo avuto ella in passato un lavoro, che ha lasciato in concomitanza con il suo trasferimento in Canada, per seguire il marito, e di aver svolto alcune collaborazioni con l'Università di Roma. La stessa è proprietaria di un appartamento in Roma, Lungotevere Flaminio, di cui non ha il godimento, gravato da una rata mensile di mutuo di € 1.400,00 e vive in un appartamento in Roma,
Quartiere Trieste, pagando un canone mensile di locazione di € 1.700,00. La stessa versa per intero la retta mensile per la scuola privata delle due figlie.
Appare evidente che vi sia una certa discrasia tra lo stato di indisponibilità reddituale dichiarato dalla appellante e le spese mensilmente dalla stessa sostenute e ciò è verosimilmente riconducibile alla agiata situazione economica della famiglia di origine della signora. In ogni caso, ai fini della contribuzione al mantenimento dei figli deve necessariamente tenersi conto anche della astratta capacità lavorativa della la Parte_1
quale ha svolto in passato attività lavorativa ed è attualmente alla ricerca di un'occupazione adeguata al suo profilo.
Ora, tenuto conto della delineata situazione economico-patrimoniale delle parti, con particolare riferimento al rilevante aumento del reddito del subito dopo CP_1
l'emissione della sentenza di primo grado, dell'età delle minori (tredici e undici anni), del tenore di vita delle stesse nel corso del rapporto matrimoniale dei genitori, nonché
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delle esigenze e dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, ritiene questa Corte che l'importo del contributo paterno stabilito dal primo giudice sulla base di un minore reddito dell'obbligato debba essere aumentato ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), da ritenersi adeguato in relazione agli evidenziati fattori. Non trova alcuna giustificazione il più elevato importo richiesto dall'appellante (€ 4.000,00,) in misura del tutto sproporzionata rispetto alla situazione economico-patrimoniale dell'obbligato e alle esigenze delle minori. Resta ferma la partecipazione di entrambi i coniugi in egual misura alle spese straordinarie.
Relativamente all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, osserva questa Corte che l'articolo 156 ultimo comma c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (cfr. Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione).
Recentemente la Cassazione ha affermato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(Cass. 7 gennaio 2025, n. 234).
Ed ancora, si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del
06/09/2021).
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Nella specie, non può non rilevarsi che: la attualmente di quarantuno anni, Parte_1
pur disponendo di risorse economiche che le consentono di affrontare spese mensili di una certa entità, presumibilmente provenienti dalla sua famiglia di origine, attualmente non è percettrice di reddito da lavoro;
in passato la stessa svolgeva attività lavorativa, che ha dovuto interrompere a causa del trasferimento del nucleo familiare in Canada, per esigenze lavorative del coniuge;
al rientro in Italia, la suddetta ha svolto temporanee collaborazioni con L'Università e nel 2023 ha inviato il proprio curriculum per candidarsi in diversi settori lavorativi compatibili con la sua formazione, senza alcun positivo riscontro.
Le richiamate emergenze istruttorie evidenziano una certa una disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi, essendo il titolare di un reddito da lavoro di circa € CP_1
6.200,00 al mese, mentre la attualmente non svolge nessuna attività Parte_1
lavorativa e verosimilmente gode dell'aiuto economico della sua famiglia di origine. La suddetta non dispone, pertanto, di adeguati redditi propri, possiede astratta capacità lavorativa e ha dato prova di essersi messa, sebbene senza positivo risultato, alla ricerca di un lavoro.
Deve poi tenersi conto del tenore di vita della coppia in costanza di convivenza, posto che il dal 2015 al 2019 era Direttore Finanziario della IDS North America LTD CP_1
presso la sede di Montreal, in Canada, ove fino al 2017 ha vissuto anche la sua famiglia;
dal dicembre del 2019 ha rivestito l'incarico di Consigliere e Amministratore Delegato della suddetta società, con compensi tali da consentire alla moglie e alle figlie un tenore di vita molto agiato, tanto che in sede presidenziale era stato stabilito a suo carico un assegno in favore della moglie di € 1.800,00, successivamente ridotto ad € 1.000,00, e un contributo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00.
Alla stregua delle evidenziate circostanze, ritiene questa Corte che in riforma della pronuncia appellata, deve essere in questa sede riconosciuto in favore della Parte_1
con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado, un assegno mensile di mantenimento, nella misura di € 600,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT
FOI.
Non può essere accolta la domanda formulata dall'appellato, di cancellazione di alcune frasi ritenute sconvenienti e offensive contenute nell'atto di gravame, trattandosi, a parere di questa Corte, di espressioni non eccedenti i limiti della difesa.
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Il solo parziale accoglimento del gravame comporta la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3, ponendosi i rimanenti 2/3, nella misura che sarà indicata in dispositivo, a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 15 Parte_1
giugno 2023 avverso la sentenza n. 7611/2023 emessa il 29 aprile 2023 dal Tribunale di
Roma, Prima Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 58620/2017 tra
[...]
e nel contradditorio tra le parti, acquisito il parere del CP_1 Parte_1
P.G., in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata (capi 7 e 8 del dispositivo), che conferma nel resto, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento, nella misura di € 600,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado, e da adeguare automaticamente ogni anno, secondo gli indici
ISTAT-FOI;
- determina in € 1.000,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento delle due figlie minori (€ 500,00 per ciascuna figlia), da versare secondo le modalità e i tempi e con l'adeguamento annuale stabiliti dal primo giudice;
compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado, ponendo a carico del e CP_1 in favore della il pagamento dei rimanenti 2/3, già calcolati in € 4.200,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 29 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno
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