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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell' 11.7.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.l. 4258/2025 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv.Anna Pia Parte_1
Vasciaveo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dr.ssa CP_1 Per_1 [...] CP_
Dr. , Dr.ssa a ciò designati con Ordini di Servizio Per_2 CP_3 Persona_3 depositati in atti)
RESISTENTE Oggetto: ATPO ex art 445 bis c.p.c. per pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI
Come in atti.
DISPOSITIVO Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Modena;
-fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
-revoca la nomina del CTU;
-compensa le spese di lite. Foggia, 11.07.2025
IL GIUDICE
Rosa Maria Rella MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c., depositato il 17.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il proprio stato di invalidità totale, CP_1
pagina 1 di 2 ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 26.7.2022. Precisava il ricorrente che a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui era non era stata riconosciuta la totale invalidità. Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido totale, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale CP_1 dell'adito giudice, in favore del tribunale di Modena, stante la residenza del ricorrente, oltre che, nel merito, l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note delle parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente. CP_ Va preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' alla quale ha aderito parte ricorrente, nei relativi termini, definendo la presente controversia. Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, e 445 bis c.p.c. c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Modena in funzione di Giudice del lavoro, il Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel Comune di Modena al Viale A. Gramsci, 160/A. Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, con conseguente revoca della nomina del CTU. Vanno compensate le spese di lite, tenendo conto della definizione in rito e dell'adesione all'eccezione di parte ricorrente.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
il Giudice
Rosa Maria Rella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell' 11.7.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.l. 4258/2025 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv.Anna Pia Parte_1
Vasciaveo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dr.ssa CP_1 Per_1 [...] CP_
Dr. , Dr.ssa a ciò designati con Ordini di Servizio Per_2 CP_3 Persona_3 depositati in atti)
RESISTENTE Oggetto: ATPO ex art 445 bis c.p.c. per pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI
Come in atti.
DISPOSITIVO Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Modena;
-fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
-revoca la nomina del CTU;
-compensa le spese di lite. Foggia, 11.07.2025
IL GIUDICE
Rosa Maria Rella MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c., depositato il 17.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il proprio stato di invalidità totale, CP_1
pagina 1 di 2 ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 26.7.2022. Precisava il ricorrente che a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui era non era stata riconosciuta la totale invalidità. Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido totale, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale CP_1 dell'adito giudice, in favore del tribunale di Modena, stante la residenza del ricorrente, oltre che, nel merito, l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note delle parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente. CP_ Va preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' alla quale ha aderito parte ricorrente, nei relativi termini, definendo la presente controversia. Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, e 445 bis c.p.c. c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Modena in funzione di Giudice del lavoro, il Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel Comune di Modena al Viale A. Gramsci, 160/A. Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, con conseguente revoca della nomina del CTU. Vanno compensate le spese di lite, tenendo conto della definizione in rito e dell'adesione all'eccezione di parte ricorrente.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
il Giudice
Rosa Maria Rella
pagina 2 di 2