TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9288 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Frattamaggiore (NA) alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pezone, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opponente contro in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Gaetano Filangieri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppola, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accogliere l'opposizione per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2750 /2021. Nel merito : 2) Accertare e dichiarare
l'inammissibilita'e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni descritte in premessa, e conseguentemente, revocare, annullare dichiarare nullo o inefficace lo stesso decreto;
3) Ancora, nel merito, accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per la ritualita'
Pag. 1 di 7 della disdetta operata e dichiarare l' opponente non tenuta al versamento della somma oggetto di causa in favore della opposta, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
5) In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con contestuale attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha in particolare sostenuto: che il premio assicurativo richiesto per l'anno 2021 non è dovuto in quanto la società ha esercitato un recesso dal contratto tempestivo e giustificato in data 8 settembre 2020; che la disdetta è motivata dall'inadempimento e dalla "mala gestio" della Compagnia, per non aver liquidato un sinistro per furto occorso il 12 gennaio 2020, né comunicato la chiusura della prativa di sinistro, né fornito riscontro alla richiesta di reintegra del premio.
Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato gli assunti di controparte, sostenendo in particolare: l'inefficacia del recesso operato dall'opponete, atteso che il contratto era poliennale, prevedeva esplicitamente una riduzione del premio del 5%, e quindi la disdetta non poteva essere esercitata prima del decorso del quinquennio;
la corretta gestione della pratica di sinistro richiamata dalla controparte.
Pertanto la convenuta ha così concluso: “Voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, A) preliminarmente, CONCEDERE, STANTE IL PIENO RICORSO
DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.648 C.P.C., LA ESECUTORIETA' PROVVISORIA DEL
DECRETO INGIUNTIVO N°2750/2021 EMESSO DA CODESTO TRIBUNALE;
B) nel merito, in via principale: - RIGETTARE integralmente l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, oltre che chiaramente pretestuosa e dilatoria per i motivi esposti e, per l'effetto, - CONFERMARE INTEGRALMENTE IL DECRETO INGIUNTIVO N°2750/2021
EMESSO DA CODESTO TRIBUNALE;
in via del tutto subordinata: - ACCERTARE l'esistenza
e l'attualità del diritto e del credito vantati dall'opposta nei confronti di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa Società
e, per l'effetto, - CONDANNARE l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 8.999,00, ovvero delle somme maggiori o minori che
[...] dovessero essere accertate nel corso del giudizio oltre, in ogni caso, al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza (31/12/2020) e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: - condannare l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA
Pag. 2 di 7 come per Legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Disattesa la richiesta avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
12.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
Sul punto, è stato chiarito che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
Pag. 3 di 7 dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass.
Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto negoziale sotteso al ricorso monitorio, adducendo diversamente che il contratto dovrebbe ritenersi risolto, in forza del recesso operato con missiva datata 8.9.2020 (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte opponente).
Tuttavia, il recesso in questione è inefficace, siccome non consentito in base al contratto stipulato tra le parti.
In particolare, dalla lettura della polizza (cfr. doc. n. 5 della produzione monitoria di parte opposta), si evince che l'opponente abbia espressamente approvato la seguente clausola: “Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del
5%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, prima che siano trascorsi cinque anni, con effetto dall'annualità successiva” (cfr. pagina 2 della polizza richiamata).
Nel caso di specie, la polizza n. 370021215 ha decorrenza dal 23/05/2017 con scadenza finale
31/12/2025, e dunque prevede una durata superiore a cinque anni (cfr. pag. 1 della polizza), sicché il recesso dal contratto è possibile soltanto decorsi cinque anni, con effetto dall'annualità successiva.
Alla luce delle deduzioni di parte opponente, che contesta l'operatività della disciplina di cui alla legge n. 99 del 23 luglio 2009 e l'effettiva riduzione del premio di tariffa del 5%, appare necessario procedere all'interpretazione della clausola richiamata.
Sul punto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362-1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità
(interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi
Pag. 4 di 7 e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509 per cui: «Nell'ambito del principio generale
d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, secondo comma, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»).
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. ex plurimis Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008;
Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; Cass. 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997;
Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/2002).
In altri termini, «l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Orbene, nel caso in esame, dal tenore letterale della clausola emerge che vi è stata la volontà di disciplinare la facoltà di recesso dell'assicurato, dando atto della circostanza che trattasi di
Pag. 5 di 7 contratto di durata poliennale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 99 del 23 luglio 2009, in conseguenza di una riduzione del premio di tariffa del 5% effettivamente pattuito tra le parti.
Va detto poi che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione a tutela dell'attività dell'opponente (Assicurazione della piccola e media impresa), con determinazione concordata di una durata di 8 anni. Si tratta, quindi, di un contratto aleatorio stipulato nell'interesse di un imprenditore, nell'economia del quale l'equilibrio contrattuale è stato raggiunto anche attraverso la determinazione di un premio ridotto, ma con previsione di un termine di durata superiore a cinque anni. Di qui la conseguente disciplina del recesso per l'assicurato, espressamente approvata dall'opponente.
Del resto, infine, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con la clausola in esame, per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione con facoltà di recesso libera.
La clausola risulta peraltro del tutto coerente con il disposto dell'art. 21 co. 3 della legge 99 del
23 luglio 2009, secondo cui: «Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata"».
Sicché appare irrilevante che nel contratto oggetto d'esame non sia esplicitata o quantificata la riduzione del premio operata, siccome non richiesto dalla norma richiamata e atteso che le parti si danno reciprocamente atto che la riduzione vi è stata.
Può pertanto concludersi che parte opposta abbia assolto il proprio onere della prova in ordine all'esistenza di un titolo negoziale valido ed efficace.
2.1 Quanto poi all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente – che sembra funzionale più a giustificare il recesso che a sostenere la risoluzione del contratto o la non spettanza del premio ai sensi dell'art. 1460 c.c. –, la stessa non è idonea a paralizzare la pretesa di parte opposta, stante la documentazione prodotta da quest'ultima quale prova della adeguata gestione del sinistro denunciato dall'opponente come avvenuto il 12.1.2020.
Pag. 6 di 7 Invero, risultano presenti in atti la comunicazione di rifiuto del risarcimento pervenuta all'opponente (doc. n. 4 della produzione di parte opposta) e la comunicazione via e-mail relativa al recesso e al reintegro della polizza (cfr. doc. 5 della produzione di parte opposta).
Che una pratica per la gestione del sinistro denunciato dall'opponente sia stata aperta e istruita, può poi ricavarsi dalle stesse deduzioni dell'opponente, che contesta la relazione dei periti incaricati, i quali negarono che la polizza potesse ritenersi operativa nel caso del sinistro oggetto d'esame (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Ne deriva ulteriormente che non siano meritevoli di positivo apprezzamento le deduzioni di parte opponente in ordine alla violazione del canone di buona fede e alla mala gestio dell'opposta.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2750/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 25.06.2021 (R.G.
n. 4626/2021);
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Coppola dichiarato antistatario.
Così deciso in Aversa, il giorno 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9288 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Frattamaggiore (NA) alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pezone, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opponente contro in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Gaetano Filangieri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppola, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accogliere l'opposizione per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2750 /2021. Nel merito : 2) Accertare e dichiarare
l'inammissibilita'e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni descritte in premessa, e conseguentemente, revocare, annullare dichiarare nullo o inefficace lo stesso decreto;
3) Ancora, nel merito, accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per la ritualita'
Pag. 1 di 7 della disdetta operata e dichiarare l' opponente non tenuta al versamento della somma oggetto di causa in favore della opposta, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
5) In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con contestuale attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha in particolare sostenuto: che il premio assicurativo richiesto per l'anno 2021 non è dovuto in quanto la società ha esercitato un recesso dal contratto tempestivo e giustificato in data 8 settembre 2020; che la disdetta è motivata dall'inadempimento e dalla "mala gestio" della Compagnia, per non aver liquidato un sinistro per furto occorso il 12 gennaio 2020, né comunicato la chiusura della prativa di sinistro, né fornito riscontro alla richiesta di reintegra del premio.
Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato gli assunti di controparte, sostenendo in particolare: l'inefficacia del recesso operato dall'opponete, atteso che il contratto era poliennale, prevedeva esplicitamente una riduzione del premio del 5%, e quindi la disdetta non poteva essere esercitata prima del decorso del quinquennio;
la corretta gestione della pratica di sinistro richiamata dalla controparte.
Pertanto la convenuta ha così concluso: “Voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, A) preliminarmente, CONCEDERE, STANTE IL PIENO RICORSO
DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.648 C.P.C., LA ESECUTORIETA' PROVVISORIA DEL
DECRETO INGIUNTIVO N°2750/2021 EMESSO DA CODESTO TRIBUNALE;
B) nel merito, in via principale: - RIGETTARE integralmente l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, oltre che chiaramente pretestuosa e dilatoria per i motivi esposti e, per l'effetto, - CONFERMARE INTEGRALMENTE IL DECRETO INGIUNTIVO N°2750/2021
EMESSO DA CODESTO TRIBUNALE;
in via del tutto subordinata: - ACCERTARE l'esistenza
e l'attualità del diritto e del credito vantati dall'opposta nei confronti di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa Società
e, per l'effetto, - CONDANNARE l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 8.999,00, ovvero delle somme maggiori o minori che
[...] dovessero essere accertate nel corso del giudizio oltre, in ogni caso, al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza (31/12/2020) e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: - condannare l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA
Pag. 2 di 7 come per Legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Disattesa la richiesta avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
12.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
Sul punto, è stato chiarito che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
Pag. 3 di 7 dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass.
Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto negoziale sotteso al ricorso monitorio, adducendo diversamente che il contratto dovrebbe ritenersi risolto, in forza del recesso operato con missiva datata 8.9.2020 (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte opponente).
Tuttavia, il recesso in questione è inefficace, siccome non consentito in base al contratto stipulato tra le parti.
In particolare, dalla lettura della polizza (cfr. doc. n. 5 della produzione monitoria di parte opposta), si evince che l'opponente abbia espressamente approvato la seguente clausola: “Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del
5%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, prima che siano trascorsi cinque anni, con effetto dall'annualità successiva” (cfr. pagina 2 della polizza richiamata).
Nel caso di specie, la polizza n. 370021215 ha decorrenza dal 23/05/2017 con scadenza finale
31/12/2025, e dunque prevede una durata superiore a cinque anni (cfr. pag. 1 della polizza), sicché il recesso dal contratto è possibile soltanto decorsi cinque anni, con effetto dall'annualità successiva.
Alla luce delle deduzioni di parte opponente, che contesta l'operatività della disciplina di cui alla legge n. 99 del 23 luglio 2009 e l'effettiva riduzione del premio di tariffa del 5%, appare necessario procedere all'interpretazione della clausola richiamata.
Sul punto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362-1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità
(interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi
Pag. 4 di 7 e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509 per cui: «Nell'ambito del principio generale
d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, secondo comma, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»).
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. ex plurimis Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008;
Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; Cass. 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997;
Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/2002).
In altri termini, «l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Orbene, nel caso in esame, dal tenore letterale della clausola emerge che vi è stata la volontà di disciplinare la facoltà di recesso dell'assicurato, dando atto della circostanza che trattasi di
Pag. 5 di 7 contratto di durata poliennale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 99 del 23 luglio 2009, in conseguenza di una riduzione del premio di tariffa del 5% effettivamente pattuito tra le parti.
Va detto poi che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione a tutela dell'attività dell'opponente (Assicurazione della piccola e media impresa), con determinazione concordata di una durata di 8 anni. Si tratta, quindi, di un contratto aleatorio stipulato nell'interesse di un imprenditore, nell'economia del quale l'equilibrio contrattuale è stato raggiunto anche attraverso la determinazione di un premio ridotto, ma con previsione di un termine di durata superiore a cinque anni. Di qui la conseguente disciplina del recesso per l'assicurato, espressamente approvata dall'opponente.
Del resto, infine, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con la clausola in esame, per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione con facoltà di recesso libera.
La clausola risulta peraltro del tutto coerente con il disposto dell'art. 21 co. 3 della legge 99 del
23 luglio 2009, secondo cui: «Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata"».
Sicché appare irrilevante che nel contratto oggetto d'esame non sia esplicitata o quantificata la riduzione del premio operata, siccome non richiesto dalla norma richiamata e atteso che le parti si danno reciprocamente atto che la riduzione vi è stata.
Può pertanto concludersi che parte opposta abbia assolto il proprio onere della prova in ordine all'esistenza di un titolo negoziale valido ed efficace.
2.1 Quanto poi all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente – che sembra funzionale più a giustificare il recesso che a sostenere la risoluzione del contratto o la non spettanza del premio ai sensi dell'art. 1460 c.c. –, la stessa non è idonea a paralizzare la pretesa di parte opposta, stante la documentazione prodotta da quest'ultima quale prova della adeguata gestione del sinistro denunciato dall'opponente come avvenuto il 12.1.2020.
Pag. 6 di 7 Invero, risultano presenti in atti la comunicazione di rifiuto del risarcimento pervenuta all'opponente (doc. n. 4 della produzione di parte opposta) e la comunicazione via e-mail relativa al recesso e al reintegro della polizza (cfr. doc. 5 della produzione di parte opposta).
Che una pratica per la gestione del sinistro denunciato dall'opponente sia stata aperta e istruita, può poi ricavarsi dalle stesse deduzioni dell'opponente, che contesta la relazione dei periti incaricati, i quali negarono che la polizza potesse ritenersi operativa nel caso del sinistro oggetto d'esame (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Ne deriva ulteriormente che non siano meritevoli di positivo apprezzamento le deduzioni di parte opponente in ordine alla violazione del canone di buona fede e alla mala gestio dell'opposta.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2750/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 25.06.2021 (R.G.
n. 4626/2021);
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Coppola dichiarato antistatario.
Così deciso in Aversa, il giorno 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7