Sentenza 21 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 35686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35686 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
può dubitarsi, poi, della loro conferenza rispetto alla questione cui si è fatto cenno omissis Est. Cons. Mani1.1i 7 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generalei36312022 Numero sezionale 4550..2023 Numero di raccolta generale 35686..2023 in premessa, dato che Cass. 33365/2019 concerne l'impugniitM litifione21/12.2023 un provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, mentre Cass. 2783/2023, pur riguardando l'impugnazione di un decreto di espulsione prefettizia, non era stata espressamente investita di detta questione e formula il proprio giudizio con riferimento alla diversa fattispecie dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione decretata in ambito giurisdizionale. 6. Viceversa maggiormente conferente al tema che ne occupa si rivela il precedente di Cass. 5802/2007, ove proprio in relazione all'impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa proposta da uno straniero già raggiunto da condanna penale ed in attesa dell'udienza di affidamento in prova ai servizi sociali, si è osservato, circa il profilo concernente l'influenza sul decreto di espulsione del procedimento per l'adozione della misura alternativa alla pena detentiva, che il provvedimento di rigetto adottato dal giudice di pace «appare avere ineccepibilmente, seppure con motivazione concisa, ritenuto che l'adozione di misure alternative alla detenzione, quali previste dall'ari. 47 ord. pen., non interferiva sull'adozione del decreto amministrativo di espulsione, correlata (alla) ricorrenza di specifici presupposti (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2) e che il contemperamento tra le diverse misure è attuato dalla previsione del nulla osta del Giudice penale condizionante l'efficacia della espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto, ma non preclusivo della sua irrogazione». 7. Il precedente in parola, quantunque non strettamente aderente al nostro tema in quanto pronunciantesi su una fattispecie inversa rispetto a quella qui in trattazione (qui ci si interroga se sia il decreto di espulsione, ad influire sul procedimento per l'adozione delle misure alternative alla detenzione, lì si dibatteva invece se sia il omissis Est. Cons. LL Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale -136312022 Numero sezionale 46502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21/122023 procedimento ad influire sull'adozione del decreto di espulsione), non manca tuttavia di indicare una salda prospettiva ricostruttiva, ove, vieppiù, si ponga mente alla circostanza che nel nostro caso l'ordine di carcerazione emesso in danno del ricorrente era stato sospeso a mente dell'art. 656 cod. proc. pen. Si è visto, a tale riguardo, che nel dare atto che il procedimento per l'adozione delle misure alternative alla detenzione non influisce sulla pronunciabilità del decreto di espulsione a cura del Prefetto, ove ne ricorrano i presupposti, il precedente in parola ha pure avvertito la necessità di operare «il contemperamento tra le diverse misure», individuando il concreto strumento utilizzabile a tal fine nella «previsione del nulla osta del Giudice penale condizionante l'efficacia della espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto, ma non preclusivo della sua irrogazione». Va rimarcato, perciò, che, nel disegno sistematico dell'arresto citato, «il contemperamento tra le diverse misure» si realizza sul piano dell'efficacia propria a ciascuna di esse: il nulla osta del Giudice penale, dice infatti Cass. 5802/2007, risulta «condizionante l'efficacia della espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto, ma non preclusivo della sua irrogazione». 8. La soluzione cosi individuata, già in linea con quanto più generalmente già enunciato dal giudice penale (SS.UU. 14500/2006), gode peraltro di un sicuro riscontro di costituzionalità, giacché, nel mentre salvaguarda il principio dell'effettività della pena e dell'interesse dello Stato a vedere attuata la pretesa punitiva, in uno con la tutela delle ragioni poste a presidio della sicurezza interna, non sacrifica, d'altro canto, le finalità rieducative della pena su cui è edificato il nostro ordinamento penitenziario e, soprattutto, non discrimina irragionevolmente la condizione dello straniero condannato e soggiornante irregolare dallo straniero condannato ma omissis Est. Cons. LL 9 Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale -136312022 Numero sezionale 46502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21/122023 soggiornante regolare. In questo senso le chiare parole impiegate dal giudice delle leggi per dar conto delle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 47, 48 e 50 I. 354/1975, laddove essa, segnatamente, sottolinea che «l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale», rafforzano la convinzione che il «contemperamento» tra le opposte esigenze che evoca la vicenda in esame debba attuarsi sul piano dell'efficacia propria di ciascuna delle misure considerate, l'accesso al circuito detentivo, sia esso intramurario o extramurario, comportando infatti, salvo l'adozione dello speciale nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, un effetto sospensivo nell'esecuzione del provvedimento espulsivo sino a che la pena sia interamente scontata. 9. Questo porta a condividere integralmente le considerazioni al riguardo sviluppate dal Procuratore Generale nelle proprie requisitorie, che, non a caso, proprio nel solco di queste premesse, ha voluto rivendicare espressamente la piena autonomia applicativa che va riconosciuta all'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. L'ordine di sospensione della pena, ha chiarito il requirente, lascia, infatti, intatto il potere prefettizio con la conseguente applicazione dell'art. 13 d.lgs. 286/ 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione. L'espulsione amministrativa opera su un diverso piano e si differenzia dalle misure disposte dall'autorità giudiziaria. Si omis si Est. Cons. LL Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale -136312022 Numero sezionale 46502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21/122023 tratta, cioè, di una misura caratterizzata da una sua intrinseca autonomia ed in quanto tale non può essere né confusa né assimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale. Ne consegue, allora, che se l'ordine di esecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale. L'autonomia dell'espulsione amministrativa è infatti certificata dal medesimo art. 13 testè richiamato, che al comma 3 recita esattamente che "quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14». 10. Se l'adottabilità dell'espulsione prefettizia non è dunque preclusa dalla pendenza di un procedimento penale, trovando nello strumento del nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenze proprie di quello, andrebbe semmai chiesto in questa direzione che cosa accada quando non sia stato formalmente richiesto il nulla osta omissis Est. Cons. LL 11 Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 13631..2022 Numero sezionale 4550..2023 Numero di raccolta generale 35686..2023 Data n'Agii:me 21/112023 all'autorità giudiziaria penale. Ma qui soccorre lo st orientamento della giurisprudenza di questa Corte dell'avviso, enunciato a più riprese, che «lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo» (Cass., Sez. I, 31/07/2019, n. 20693). E dunque nessun seguito può darsi alla doglianza in trattazione. 11. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed un vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene, in sintesi, sul rilievo in fatto che la Prefettura convenuta nell'atto di resistere all'opposizione non si fosse espressa sulle deduzioni difensive di esso ricorrente come richiamate nell'illustrazione del primo motivo di ricorso e sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, censurando segnatamente Il fatto che il giudice di pace lo avesse ritenuto legittimo ed adeguatamente motivato, che il deliberato oggetto di ricorso viola il principio di non contestazione ed imputa al ricorrente manchevolezze di cui egli non ha colpa: «nel caso che ne occupa il Giudice non si è espresso sulla mancata contestazione della Prefettura di Ravenna ed, inoltre, ha omesso di valutare la Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 documentazione prodotta in via istruttoria del sig. K.A. a sostegno delle proprie ragioni» e «le mancanze evidenziate dal Giudice di omissis Est. Cons. LL 12 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 13631/2022 Numero sezionale 45502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21/122023 Pace, ... non colpevoli e neanche in alcun modo sopperibili da parte dello scrivente, non possono essere certamente essere poste a fondamento della legittimità del provvedimento impugnato». Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Infondato si rivela nella prima allegazione dal momento che il principio di non contestazione non si applica al convenuto contumace — perché si spiega «la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio» (Cass., Sez. III, 24/05/2023, n. 14372) — sicché esso non è invocabile nei confronti della Prefettura convenuta che non si è costituita in giudizio. E' poi appena il caso di osservare che «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento» (Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16028). Inammissibile è poi nella seconda allegazione giacché il vizio motivazionale denunciato ha cessato da tempo a far parte del catalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b), dl. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. 12. Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 per difetto assoluto di motivazione. Si sostiene, in sintesi, sul rilievo in fatto che l'ordinanza impugnata non dà alcuna contezza delle critiche sollevate dall'opponente ed omette di indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, che essa sarebbe omissis Est. Cons. LL 13 Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Firmato Da ACIER NO MARIA Emesso Da RU S.P .A. NO CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992 Firmato Da M ARULLI MARCO Emeo Da RU S. P.A. NO CA 3 Serial#: 32691 c117dfa7ba3b1 cec 2151 090a205de - Firmato Da BIANCHI ANDREA Emesso Da RU SP A. NO CA3 Serial#: 5bbf88fa Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 13631/2022 Numero sezionale 45502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21112/2023 perciò infirmata da un vizio di motivazione apparente: «sussiste, anche nella fattispecie che ci occupa il vizio di motivazione apparente, essendo l'ordinanza impugnata composta di ragioni non idonee ad esprimere la ratio decidendi». Il motivo è infondato. Com'è noto, secondo quel che si insegna abitualmente, «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, cosi da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248). Nella specie il provvedimento è congruamente e logicamente motivato enunciando chiaramente il decidente le ragioni che lo hanno indotto a rigettare l'opposizione, sicché la contraria allegazione ricorrente è del tutto priva di concreto riscontro processuale. 13. Il ricorso va dunque respinto. 14. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti. omissis Est. Cons. LL 14 Ilba3f1395434a7db47fd8Oal1 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 13631/2022 Numero sezionale 45502023 Numero di raccolta generale 356862023 Data pubblicazione 21112/2023 Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.