Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Decreto cautelare 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 07/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2024, proposto da
DR MI e FR RM AC, rappresentati e difesi dall’avvocata Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Statale “Giuseppe Verdi” di Torino, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
Barbara Cipollone, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto direttoriale prot. 1432 del 08/03/2024 che ha approvato la graduatoria dei candidati ammessi alle prove di concorso e dei candidati non ammessi, tra questi ultimi i ricorrenti;
- del Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia per il settore disciplinare CODM/07 nella parte in cui ha dettato criteri generici di valutazione dei titoli artistici, imponendo, altresì, un punteggio unico per i 20 titoli presentabili da ciascun candidato;
- del verbale n. 1 prot. 6607 del 11/12/2023 nella parte in cui ha dettato generici criteri di valutazione dei titoli artistici, imponendo, altresì, un punteggio unico per i 20 titoli presentati da ciascun candidato e nella parte in cui non ha indicato una griglia di valutazione relativa alle singole tipologie di titoli artistici ammessi;
- del decreto direttoriale prot. 2810 del 30/04/2024 che ha pubblicato i risultati conseguiti dai candidati che hanno svolto la prova scritta e fissato le date per la prova didattica;
- di eventuali verbali o atti non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Statale “Giuseppe Verdi” di Torino;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni FR Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 07/05/2024, DR MI e FR RM AC hanno impugnato le determinazioni amministrative, meglio identificate in epigrafe, a mezzo delle quali il Conservatorio di Musica Statale “Giuseppe Verdi” di Torino li ha esclusi dalle prove d’esame del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di cinque docenti di prima fascia per il settore artistico disciplinare CODM/07 “Poesia per musica e drammaturgia musicale”;
Considerato che, a seguito della celebrazione dell’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e ne ha disposto l’ammissione con riserva alle prove d’esame della procedura selettiva (ordinanza del 06/06/2024 n. 208, integralmente confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 05/09/2024 n. 3384);
Rilevato che il ricorrente RM AC ha sostenuto e superato le prove suddette, ed è stato reclutato a tempo indeterminato presso il Conservatorio di La Spezia, con riserva dell’esito del giudizio (decreto direttoriale del 10/12/2024 n. 7380);
Rilevato altresì che, a seguito dell’ordinanza del 26/03/2025 n. 549 (a mezzo della quale il Tribunale ha sollecitato le parti a prendere posizione in ordine alla permanenza di un interesse alla decisione di merito), l’Amministrazione ha revocato ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 la clausola condizionale apposta alle determinazioni amministrative che hanno condotto al reclutamento del prof. RM AC (decreto direttoriale del 03/04/2025 n. 2620);
Considerato dunque che le istanze avanzate da RM AC in questo giudizio hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, in quanto l’Amministrazione ha reso permanente la posizione professionale da lui acquisita presso il Conservatorio di La Spezia e, per tale via, ha fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti, di talché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Rilevato che, con memoria del 06/02/2025, il ricorrente MI ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione di merito e chiesto che il proprio ricorso fosse dichiarato inammissibile;
Ritenuto che il contegno processuale ed extra-processuale delle parti e l’obiettiva peculiarità della controversia giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a. con riguardo all’impugnazione proposta da FR RM AC;
- dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, l’impugnazione proposta da DR MI;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni FR Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni FR Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO