Art. 26. Provvedimenti di urgenza 1. Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumita'.
2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).
2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).