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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 807/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Giuseppe Serao Presidente OGGETTO:
dott. Lucia Cannella Consigliere
Altre ipotesi di
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. responsabilità
ha emesso la seguente extracontrattuale
SENTENZA non ricomprese
nella causa civile n. 807/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale nelle altre
del 27/11/2024, promossa materie (art.
DA 2043 c.c. e norme
c.f. ), con sede in Milano, in persona speciali) Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marco Gamba, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cremona, Piazza Roma n. 2, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
pagina 1 di 31 APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Dovera (CR), in persona del legale rappresentante , CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Guido Broglio e Vittorio Meanti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in via Armando Diaz n.1/A, Pt_1
come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Cremona, Prima Civile, n.
361/2022 pubblicata in data 30/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 361/2022 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) in via principale:
- accertare e dichiarare che l'impugnata sentenza n. 361/2022 è stata emessa da
Giudice Onorario carente di potestas iudicandi a mente del disposto dell'art. 10
del d.lgs. 13/07/2017, n. 116;
- per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile della sentenza in parola,
contestualmente dichiarando che nulla deve alla Parte_1 [...]
con riferimento al contratto di vendita 10/12/2013; Controparte_1
2) in via gradata:
pagina 2 di 31 - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di natura risarcitoria avanzate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve Parte_1 [...]
in relazione al contratto di vendita in data Controparte_1
10/12/2013;
- accertare e dichiarare che si rendeva immotivatamente inadempiente CP_1
agli obblighi contrattualmente assunti con e, per l'effetto, Parte_1
condannare l'anzidetta al pagamento in Controparte_1
favore della società appellante dell'importo di € 94.000,00 oltre IVA di legge se dovuta e dell'ulteriore importo di € 50.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, o alla corresponsione dei diversi importi ritenuti dovuti, in ogni caso con interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) in via gradata, ma subordinata: laddove si ritenessero fondate, anche solo in parte, le pretese avanzate da nei confronti di ed CP_1 Parte_1
accertata la sussistenza del controcredito vantato da , disporre la Parte_1
compensazione giudiziale tra le reciproche ragioni di debito/credito;
4) in punto regolazione spese di lite:
- condannare a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
d'ambo i gradi di giudizio;
- in subordine, disporre la compensazione - almeno parziale - delle spese di lite tra le parti;
- in via d'estremo subordine, rideterminare l'importo liquidato in primo grado a pagina 3 di 31 titolo di compensi professionali in conformità ai criteri legali.
Previa eventuale ammissione, in via istruttoria, dei seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti a suo tempo nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.,
non ammessi e reiterati cautelativamente in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado:
«1) “Vero che ad ottobre 2013, prima che mi venisse conferito l'incarico professionale allegato sub D) al contratto d'appalto siglato tra Parte_1
e (in atti quale doc. 010 di parte convenuta, da rammostrarsi
[...] CP_1
al teste), l'arch. – in nome e per conto di – mi Persona_1 Parte_1
richiedeva di predisporre una valutazione di massima circa la quantità
complessiva di ferro presente nell'area c.d. ex ed io, ad evasione, stilavo Pt_3
il prospetto in atti quale doc. 004 di parte convenuta (da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- ing. con studio in Crema (CR), Via Vittori, 40/A. Testimone_1
5) “Vero che, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto del
10/12/2013, - nella persona dei sigg.ri e – CP_1 CP_2 Parte_4
effettuava numerosi sopralluoghi presso l'area c.d. ex , a volte in mia Pt_3
presenza ed altre volte alla presenza del proprio tecnico di fiducia geom. CP_3
nonché del sig. incaricato dell'impresa che avrebbe
[...] Persona_2
dovuto occuparsi degli smaltimenti di ferro in regime di subappalto”.
Si indica a teste:
- ing. Testimone_1
pagina 4 di 31 7) “Vero che nell'anno 2014, su sollecito dell'arch. procedevo ad Persona_1
un ricalcolo del quantitativo di ferro da smaltire dell'area c.d. ex , Pt_3
dapprima – alla presenza del geom. – arrivando ad un totale di CP_3
2.030 tonnellate e successivamente - all'esito di ulteriore stima più accurata - ad un totale di 2.820 tonnellate (vedi relazione in atti quale doc. 019 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- ing. Testimone_1
8) “Vero che, in qualità di collaboratore dell'ufficio acquisti del Gruppo Arvedi,
nell'anno 2013 partecipavo ad un sopralluogo presso l'area c.d. ex alla Pt_3
presenza del sig. e dell'arch. in quanto la società CP_2 Persona_1
mia mandante era potenzialmente interessata all'acquisto di ferro che avrebbe potuto essere ricavato dalle future attività di smaltimento (vedi verbale di sommarie informazioni in atti quale doc. 020 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- sig. residente in [...]. Testimone_2
9) “Vero che, in occasione del sopralluogo presso l'area c.d. ex a cui Pt_3
partecipavo, il sig. dichiarava che, a suo avviso, il gruppo Arvedi CP_2
avrebbe potuto contare su un quantitativo minimo di 1.000 tonnellate di ferro da acquistare (vedi verbale di sommarie informazioni in atti quale doc. 020 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
pagina 5 di 31 Si indica a teste:
- sig. Testimone_2
11) “Vero che nell'anno 2013 l'arch. rappresentandomi Persona_1
l'intenzione di voler organizzare lavori di demolizione e smaltimento delle strutture presenti nell'area c.d. ex , in nome e per conto di Controparte_4
mi incaricava di predisporre le planimetrie in atti quali doc. Parte_1
001 e 002 di parte convenuta (che mi vengono rammostrate), nonché le due perizie asseverate in atti quali docc. 005 e 006 di parte convenuta (che mi vengono rammostrate)”.
Si indica a teste:
- geom. con studio in Crema (CR), Via F. Crispi, 22. Testimone_3
12) “Dica il teste se l'arch. allorché commissionava la stesura Persona_1
delle planimetrie in atti quali docc. 001 e 002 di parte convenuta (da rammostrarsi), nonché le due perizie asseverate in atti quali docc. 005 e 006 di parte convenuta (da rammostrarsi) accennava o meno al fatto di essere a conoscenza del quantitativo di ferro presente nell'area c.d. ex CP_4
.
[...]
Si indica a teste:
- geom. Testimone_3
Parte 14) “Vero che, in occasione di un incontro tenutosi presso la sede dell' in
Via Meneghizzi, alla presenza del Direttore di un Pt_1 Testimone_4
Parte funzionario e dell'ing. i rappresentanti dell' facevano Testimone_1
pagina 6 di 31 presente che il sig. – confinante con il cantiere dell'area c.d. ex Pt_6 Pt_3
– aveva lamentato di avere udito forti rumori provenienti dall'area in questione notte tempo e cioè allorquando il cantiere avrebbe dovuto essere verosimilmente deserto”.
Si indicano a testi:
- sig. , residente in [...], legale Tes_5
rappresentante di Eurocoperture s.r.l.
18) “Vero che l'ing. coadiuvato dal geom. individuava Tes_1 Tes_3
nella misura di complessive 2.280 tonnellate il quantitativo di ferro presente ab origine nell'area c.d. ex ferriera come da relazione 28/08/2014 da rammostrarsi alla teste (doc. 019 di parte convenuta)”.
Si indica a teste:
- dott.ssa Testimone_6
20) “Vero che nell'anno 2014, una volta venuti a sapere degli esiti dei riconteggi del quantitativo di ferro ad opera dell'ing. i sigg.ri e Tes_1 CP_2 Pt_4
sollecitavano un incontro con l'arch. al quale ero
[...] Persona_1
presente in qualità di consulente di quest'ultimo”.
Si indica a teste:
- Avv. con studio in Soresina (CR), Via Martiri, 2/a. Testimone_7
21) “Vero che, in occasione dell'incontro tra i sigg.ri e l'arch. CP_1 Per_1
i primi rappresentavano l'esistenza di difficoltà nel far fronte agli
[...]
impegni economici assunti con il contratto d'appalto del 10/12/2013,
pagina 7 di 31 evidenziando che il minor quantitativo di ferro da smaltire - così come individuato dall'ing. in ultima battuta - aveva costituito motivo di Tes_1
stupore per i medesimi i quali, in base alla loro esperienza pregressa nel CP_1
settore, si erano autonomamente convinti del fatto che l'area c.d. ex ferriera contenesse non meno di 4.000 tonnellate di ferro da smaltire”.
Si indica a teste:
- Avv. Testimone_7
22) “Vero che, in occasione dell'incontro tra i sigg.ri e l'arch. CP_1 Per_1
fissato per fare il punto della situazione dopo la stima rettificata del
[...]
quantitativo di ferro ad opera dell'ing. i Testimone_1 CP_1
insistevano affinché concedesse loro un cospicuo sconto rispetto Parte_1
al corrispettivo di cui al contratto d'appalto siglato ed inoltre affinché
soprassedesse dall'escussione della fideiussione prestata dalla BCC di Dovera e
Postino, rappresentando che ogni somma incassata da quel momento in avanti sarebbe stata a potenziale rischio di revocatoria, visto lo stato di decozione in cui versava la . CP_1
Si indica a teste:
- Avv. Testimone_7
Per parte appellata
Voglia la Corte di Appello di Brescia integralmente rigettare l'appello proposto da in gravame alla sentenza n.361/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
di Cremona in data 28 giugno 2022, pronunziata nella causa N. 1072/2019 RG e,
pagina 8 di 31 in via di appello incidentale riformare la parte della medesima sentenza in relazione alla quantificazione del danno da risarcire a – CP_1
erroneamente quantificato in € 243.000,00 - e il cui pagamento porre a carico di e, pertanto, nelle motivazioni esposte a pagina 12 e 13 della Parte_1
sentenza in oggetto, accogliendo la richiesta della esponente vi CP_1
determinare la somma alla stessa dovuta a titolo di risarcimento del danno in un importo di € 343.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta dalla
Corte adita.
In ogni caso con il favore delle spese e competenze professionali di difesa del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.04.2019 Controparte_1
onveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona
[...] Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'escussione della fideiussione prestata in favore della società convenuta in relazione ad un contratto di subappalto inter partes stipulato a condizioni svantaggiose per la condotta affetta da dolo incidente tenuta dalla controparte durante le trattative, danno quantificato nell'importo di € 343.000, oltre a quello patito per il conseguente stato di crisi e cessazione dell'attività della società da liquidarsi in via equitativa.
Esponeva parte attrice:
- che in data 10.12.2013 la deducente aveva stipulato con Parte_1
pagina 9 di 31 già appaltatrice in forza del contratto di appalto siglato con in data Parte_7
3.12.2013, un subappalto per la demolizione e lo smaltimento delle strutture in ferro esistenti presso l'area industriale della ex Ferriera di Crema al corrispettivo di € 800.000 a forfait, somma che sarebbe stata raggiunta con il pagamento di acconti relativi al materiale via via asportato, calcolati al prezzo minimo di € 200
a tonnellata;
- che, a garanzia del pagamento, l'arch. legale rappresentante di Per_1 [...]
aveva preteso una fideiussione bancaria a semplice richiesta di € Parte_1
300.000;
- che la società deducente si era determinata alla sottoscrizione dell'accordo nell'assoluta convinzione che il quantitativo di ferro asportabile fosse nell'ordine di 4.000 tonnellate, ma l'arch. aveva preteso una quantificazione Per_1
forfettaria del corrispettivo, pur essendo consapevole che il prezzo per il rottame di ferro per quella tipologia era di € 200 circa a tonnellata, e non aveva accettato il prezzo a misura adducendo il diverso volere dei soci;
- che la convinzione circa l'esistenza di 4.000 tonnellate in loco discendeva dal comportamento dell'arch. che aveva parlato di una siffatta Per_1
quantificazione, pur non volendo rilasciare alcuno scritto, e dalle dimensioni del sito particolarmente vasto;
- che, a fronte di questi presupposti, la comparente aveva stipulato un accordo per rivendere il materiale a Euro Trade s.p.a. al prezzo di € 257 a tonnellata e quindi l'importo di € 57 a tonnellata era l'utile che avrebbe potuto ricavare pagina 10 di 31 dall'operazione de qua;
- che i lavori erano iniziati nel mese di gennaio 2014 e aveva Parte_1
emesso le fatture d'acconto indicando il prezzo di € 200 a tonnellata, ma già da marzo 2014 la convenuta aveva emesso le fatture indicando un prezzo superiore a € 200 a tonnellata proprio al fine di giungere ad € 800.000;
- che in data 1.04.2014 veniva effettuato un sopralluogo presso l'area ex ferriera alla presenza del geom. e dell'ing. durante il quale i tecnici CP_3 Tes_1
avevano quantificato in circa 400 tonnellate il residuo materiale da asportare e dunque, tenuto conto di quanto già prelevato, la quantità presente nel sito era stimabile in 2.200 tonnellate di materiale ferroso, notevolmente inferiore a quella di 4.000 tonnellate ipotizzata per determinare il corrispettivo;
- che sempre durante questo incontro l'ing. aveva riferito al geom. Tes_1
che già nel mese di ottobre 2013 aveva effettuato per incarico dell'arch. CP_3
una stima della quantità di materiale presente nel cantiere giungendo ad Per_1
una quantificazione di 2.500 tonnellate;
- che, pertanto, il legale rappresentante di era Controparte_5 Per_1
perfettamente a conoscenza del quantitativo di ferro presente, aveva taciuto dolosamente il dato ed anzi aveva preteso il rilascio della fideiussione bancaria proprio per colmare la differenza;
- che la banca emittente aveva cercato di opporsi all'escussione della fideiussione, ma l'opposizione non aveva alcun successo, e parimenti CP_1
aveva proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per inibire
[...]
pagina 11 di 31 l'escussione rigettato dal Tribunale di Cremona;
- che, pertanto, ricorreva una ipotesi di truffa contrattuale e per detti fatti era stata sporta denuncia querela contro ma il processo penale, dopo Persona_1
l'espletamento di gran parte dell'istruttoria, era stato definito per intervenuta morte dell'imputato.
Si costituiva con comparsa che resisteva. Parte_1
Deduceva che e erano esperti del settore e avevano Pt_4 CP_2
rappresentato a la disponibilità ad un'intesa strutturata secondo cui Persona_1
Mediani s.c.n. avrebbe definito e versato a un importo Parte_1
forfettizzato a fronte dell'affidamento in regime di subappalto di tutte le opere di demolizione e smaltimento di parti di strutture in ferro da indentificare nell'ex ferriera;
che aveva preso visione dell'area oggetto di intervento CP_1
anche con sopralluoghi e poi aveva predisposto la bozza del contratto, dopo approfondita analisi;
che invero si era resa morosa a maggio 2014 CP_1
nel pagamento di fatture per € 323.208, da cui la diffida alla banca per l'escussione della fideiussione a cui era seguito il parallelo contenzioso terminato con esito a sé favorevole;
che era infondata la tesi del dolo in quanto dalle stesse deposizioni testimoniali del processo penale era emerso che lo stesso aveva visionato l'area e ritenuto attendibile la stima di 4.000 CP_2
tonnellate utili di ferro;
che l'ing. aveva affermato che in Tes_1 CP_1
sua presenza, aveva sostenuto che vi erano 5.000 tonnellate di ferro da asportare e che, infine, lo stesso arch. aveva proposto un incontro ad aprile 2014 Per_1
pagina 12 di 31 per verificare il quantitativo di ferro, atteggiamento non comprensibile se egli avesse avuto qualcosa da nascondere.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea. A detta del primo giudice ricorreva un'ipotesi di dolo incidente consistente in un comportamento reticente teso ad occultare un fatto che, se conosciuto dall'altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volontà; a supporto esponeva che il teste comune ing. aveva confermato di aver eseguito Tes_1
nel mese di ottobre 2013 una perizia in favore dell'arch. e che detto teste Per_1
aveva quantificato in 3.900 tonnellate il peso totale del ferro presente nell'area,
comprensivo quindi di quello ricavabile dalle strutture in cemento armato e dai binari interrati (ferro occulto), di cui solo 2.200/2.500 tonnellate di materiale visibile.
Secondo il Tribunale, pertanto, aveva diritto ad essere risarcita dei CP_1
danni patiti per avere stipulato un contratto a condizioni svantaggiose a causa della condotta fraudolenta della controparte, danno che liquidava “nella somma
di € 200.000,00 tenuto conto che ha rivenduto il ferro ricavato dal CP_1
cantiere oggetto del contratto al prezzo di € 257 alla tonnellata ricavandone una
somma pari circa ad € 580.000, a cui vanno aggiunti i circa ventimila euro
rimasti impagati da al netto delle somme garantite. Per un totale di CP_1
circa € 600.000. Somma che può considerarsi come il valore che il CP_1
avrebbe verosimilmente ottenuto quale corrispettivo da corrispondere all'esito
di trattative eque, trasparenti e consapevoli. Alla società attrice, inoltre, andrà
pagina 13 di 31 riconosciuto il diritto alla restituzione della ulteriore somma di € 43.000
corrisposti alla garante a titolo di spese per il pagamento delle somme CP_6
garantite ed il successivo recupero a carico della società attrice”.
La sentenza era gravata da a cui resisteva Parte_1 [...]
che proponeva appello incidentale. Controparte_1
L'efficacia esecutiva della sentenza era sospesa con ordinanza del giorno
1.09.2022 e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024 e quindi posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la Parte_1
sentenza per violazione dell'art. 10 d.lgs. 13.07.2017 n. 116. Eccepisce la nullità
della sentenza per essere stata decisa da un giudice onorario di pace, dott.
Silvestro Binetti, nonostante il giudizio avesse un valore superiore a quello consentito dalla legge e per avere fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni omettendo di riferire gli esiti dell'istruttoria al giudice togato, dott.
Adriano De Lellis, originario istruttore della causa.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. stante l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice. Lamenta
che il Tribunale ha ricostruito i fatti in modo erroneo dando maggiore credito alla narrazione attorea che è riportata dettagliatamente in sentenza a discapito delle proprie ragioni. Sostiene che il contratto inter partes va qualificato come pagina 14 di 31 vendita e che era in parte aleatorio per il rischio insito nell'operazione a fronte del fatto che nessuna delle due parti aveva un'idea esatta della quantità di ferro a vista presente nell'area.
Afferma che il primo giudice non ha preso in esame la “relazione chiarificatrice”
del 25.03.2015 dell'ing. prodotta in atti (doc. 16), nella Testimone_1
quale quest'ultimo dichiara: i) di avere fornito nella relazione del 2013 all'arch.
una stima globale del ferro presente nell'ex Ferriera senza distinguere tra Per_1
quello a vista e quello occulto nei cementi armati;
ii) di avere informato durante le trattative che la quantità di ferro di 4000 tonnellate CP_1
complessivamente ricavabile dall'area delle ex non era pari alla quota Pt_3
da loro recuperabile in forza del contratto di subappalto.
Aggiunge che il primo giudice non ha valutato le dichiarazioni del teste CP_3
il quale ha riferito che nel corso del sopralluogo dell'ottobre del 2013 i
[...]
avevano sostenuto di potere asportare 4.000 tonnellate di ferro dall'ex CP_1
, nonostante le perplessità dei tecnici presenti in ordine a tale stima, e le Pt_3
dichiarazioni del teste addetto agli acquisti per l' Testimone_2 Persona_3
il quale aveva riferito che i nel corso delle trattative intercorse
[...] CP_1
per l'acquisto del ferro, non avevano mai fatto cenno alla circostanza che l'arch.
avesse garantito il recupero di un certo quantitativo di ferro. Per_1
Aggiunge che società con esperienza ultra trentennale nello CP_1
smaltimento del ferro, aveva maturato una propria convinzione che avrebbe ricavato 4000 tonnellate di ferro dall'ex e tanto trova conferma nelle Pt_3
pagina 15 di 31 dichiarazioni rese dall'ing. in sede penale all'udienza del 30.05.2018, Tes_1
laddove aveva dichiarato che “il signor mi comunicò che aveva CP_1
valutato, perché a corpo io non sapevo le tonnellate, mi comunicò il quantitativo
in tonnellate che aveva previsto … sui 5 mila tonnellate ...”.
Osserva, infine, che la sentenza del Tribunale di Cremona (n. 671/2015) che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di , ha accertato che Parte_8 Parte_1
non esiste prova che a sia stato impedito di eseguire gli CP_1
accertamenti necessari per verificare la quantità di ferro asportabile dall'ex
. Pt_3
Con il terzo motivo lamenta l'erronea quantificazione delle voci di danno risarcibili. Sostiene che non è stata fornita prova che, in assenza del dolo incidentale, avrebbe concluso un contratto a condizioni più CP_1
vantaggiose concordando un corrispettivo “a peso” del ferro anziché a forfait.
Contesta il riconoscimento a titolo di danni delle somme addebitate dalla CP_6
alla società attrice per i costi per l'escussione della fideiussione, poiché tale garanzia era stata prestata spontaneamente da CP_1
Con il quarto motivo censura il capo decisorio che ha rigettato la domanda riconvenzionale. Afferma che le fatture e la nota del 09.05.2014, citata dallo stesso Tribunale, provano che era ancora debitrice nei suoi CP_1
confronti della somma di € 94.000. Sostiene che va condannata al CP_1
pagamento della somma di € 50.000 per l'inadempimento all'obbligo pagina 16 di 31 contrattuale di completare i lavori, poiché tale importo è previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto quale corrispettivo predeterminato in caso di mancata ultimazione dei lavori.
Con il quinto motivo, censura la sentenza per non averle Parte_1
riconosciuto il favore delle spese di lite e, in subordine, per non averle compensate, almeno parzialmente. Rileva l'errata liquidazione delle spese processuali poiché effettuata sulla base dello scaglione previsto per il valore di causa corrispondente al disputatum, anziché del decisum.
Con unico motivo l'appellante incidentale lamenta l'errata CP_1
quantificazione dei danni da essa patiti in quanto il primo giudice ha erratamente individuato la quantità di ferro effettivamente asportata in 2.200 tonnellate,
anziché in 1.744, dato quest'ultimo incontestato ed emergente dalle fatture prodotte. Aggiunge che la quantificazione del danno da parte del primo giudice è
comunque inferiore a quanto dovuto anche applicando diversi criteri di liquidazione che tengono conto del fatto che il miglior risultato conseguibile contrattualmente, in assenza del dolo incidentale, era un corrispettivo a peso sulla base del prezzo di mercato del ferro pari ad € 200, o comunque un corrispettivo a forfait, ma sulla base del quantitativo di ferro effettivamente asportabile di 2.200 tonnellate.
Prima di esaminare i motivi, occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
In fatto, è documento che, con contratto del 3.12.2013, proprietaria Parte_7
pagina 17 di 31 dell'area con insistenti fabbricati e impianti dismessi della ex siti in Pt_3
alle vie Gaeta e S. Maria, perfezionava con un Pt_1 Parte_1
contratto di appalto volto alla demolizione degli edifici in oggetto con smaltimento e conferimento presso ditte autorizzate dei materiali di risulta.
In attuazione, in data 10.12.2013, avente quale legale Parte_1
rappresentante l'arch. (che comunque era anche il socio di Persona_1
riferimento di per come si può desumere dalla sua deposizione in Parte_7
sede penale) perfezionava con un Controparte_1
subappalto in cui si dava atto :
- che il subappaltatore aveva preso visione dello stato dell'area e degli edifici dismessi dell'ex ferriera;
- che affidava a la disponibilità delle aree e delle zone Parte_1 CP_1
operative al fine di estrarre tutto il materiale ferroso visibile contenuto in carpenteria, impianti, tubazioni, rotaie ecc. mentre erano escluse le parti in ferro interessanti i muri, i cancelli e le strutture in ferro necessarie per salvaguardare le pareti ecc.
riconosceva a “… l'importo forfettario pari CP_1 Parte_1
ad € 800.000 … unitamente alla consegna di una fidejussione della
[...]
… pari ad un massimo di € Controparte_7
300.000 a garanzia dei pagamenti … fino al totale di € 800.000… “
Era previsto un pagamento inziale di € 50.000 e le altre fatture in acconto sarebbero state emesse ogni settimana per un valore massimo di 250 tonnellate pagina 18 di 31 al prezzo minimo di € 200 a tonnellata sino a giungere all'importo di € 800.000
concordato nel contratto;
l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto essere attestata dal responsabile lavori e controfirmata dal tecnico di e gli importi CP_1
unitari a tonnellata avrebbero potuto essere rettificati dal Responsabile dei
Lavori ing. al fine di favorire la corretta ripartizione del totale Tes_1
pagamento, sì da addivenire alla somma complessiva di € 800.000 concordata nel contratto.
L'esecuzione del rapporto aveva esito regolare per i mesi di gennaio e febbraio
2014: Mediani iniziava a demolire le strutture in ferro asportando il materiale e pagando a le relative fatture di acconto al prezzo di € 200 a Parte_1
tonnellata, ma dal mese di marzo 2014 iniziava ad emettere le Parte_1
fatture di vendita ad un prezzo superiore ad € 200 a tonnellata proprio al fine di addivenire al rispetto dell'importo complessivo di € 800.000; a fronte delle rimostranze dei in data 1.04.2014 si incontravano sul posto le parti e i CP_1
lori tecnici, tra cui in particolare il direttore dei lavori ing. e Testimone_1
il geom. per conto di per effettuare una verifica del materiale CP_3 CP_1
ferroso ancora in astratto asportabile che veniva stimato nell'ordine delle 400
tonnellate residue, quantità che, valutata unitamente a quanto già asportato, ossia circa 1.800 tonnellate, assommava a circa 2.200 tonnellate.
nel suo atto di querela del 6.06.2014, asseriva di essere stata CP_1
vittima di truffa contrattuale commessa dall'arch. il quale, pur Persona_1
sapendo che la quantità di ferro estraibile era di circa 2.200 tonnellate, per aver pagina 19 di 31 ricevuto detta informazione dal proprio tecnico ing. le Testimone_1
aveva fatto credere che la quantità di ferro ricavabile fosse di circa 4.000
tonnellate e proprio sulla scorta di questo dato era stato fissato il prezzo complessivo di € 800.000. A detta della querelante, questo dato era stato maliziosamente taciuto dall'arch. che aveva preteso la stipula di un Per_1
contratto a forfait, ben sapendo che il prezzo unitario di mercato di una tonnellata di ferro fosse di € 200, come dimostrato anche dalla circostanza che a sua volta aveva promesso in vendita lo stesso materiale a Euro Trade CP_1
s.r.l. (facente parte del gruppo Arvedi) al prezzo di € 257 a tonnellata;
aggiungeva, a supporto della tesi della truffa contrattuale, che la richiesta di una fideiussione di € 300.000 era funzionale a garantirsi l'ingiusto profitto ben sapendo che la quantità di materiale estraibile era di gran lunga a inferiore a
4.000 tonnellate.
In data 9.05.2014, chiedeva il pagamento della somma di € Parte_1
323.208 per le fatture rimaste insolute da parte di intimando in CP_1
caso contrario l'escussione della fideiussione di 300.000.
introduceva ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di CP_1
Cremona per paralizzare il pagamento della fideiussione, ma con ordinanza del
23.10.2014, il Tribunale di Cremona, pur asserendo che aveva Parte_1
tenuto una condotta contraria a buona fede in sede precontrattuale, rigettava l'istanza per carenza di pericolo nel ritardo.
depositava ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento Parte_1
pagina 20 di 31 della fideiussione avanti il Tribunale di Cremona nei confronti della
[...]
che proponeva opposizione Controparte_8
(proc. 394/2015 R.G.), anch'essa rigettata con sentenza n. 674/2015 del
12.11.2015 dello stesso Tribunale e, nel corpo della succinta motivazione, il giudice sosteneva che invero non esisteva alcuna prova sul fatto che
[...]
avesse fornito informazioni errate in sede precontrattuale e che a Parte_1
non era mai stato impedito con raggiri o inganno di eseguire gli CP_1
accertamenti necessari per quantificare il reale quantitativo di ferro asportabile.
In conseguenza del pagamento, la addebitava a la somma CP_6 CP_1
di € 343.000, per capitale, spese ed interessi e alienava alcuni CP_1
immobili per sanare l'esposizione debitoria.
Il processo penale in cui era indagato per truffa, nonostante Persona_1
l'espletamento di gran parte dell'istruttoria, terminava con sentenza di estinzione del reato per morte dell'imputato.
Data sommaria contezza dei principali fatti di causa, il primo motivo è fondato.
Infatti, a mente del comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. 13.07.2016 n. 116 al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori in tutti gli ambiti, ad eccezione di alcune materie, tra cui “Per i
provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non
superiore ad € 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi tiolo di somme
di danaro non eccedenti il medesimo valore”.
pagina 21 di 31 È vero che in passato si era sostenuta la tesi secondo cui la sentenza emessa da un giudice onorario non è affetta da nullità laddove egli, a causa di esigenze interne all'ufficio, si sia pronunciato in violazione della ripartizione tabellare delle competenze del medesimo ufficio e che le circolari del C.S.M. (regolanti la competenza dei magistrati onorari) sono fonti normative di secondo grado che non possono introdurre nullità di natura processuale, con la conseguenza che la nullità della sentenza per vizio relativo alla carenza di potestas iudicandi del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando l'atto sia pronunciato da soggetto estraneo all'ufficio, ossia non investito della funzione esercitata, o quando il giudice onorario ha adottato provvedimenti vietati dalla legge (cfr. ad es. Cass. 19960/16).
Tuttavia, detto orientamento deve essere rivisto in quanto esiste un'espressa previsione di legge che ha segnato precisi limiti ai giudici di pace onorari nella possibilità di emettere provvedimenti decisori (si veda per il settore penale Cass.
39119/23 che ha stabilito la nullità della sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale per un reato indicato dall'art. 407 comma 2 lett. a)
c.p.p. se integrato da un giudice onorario di pace, stante la limitazione introdotta dall'art. 12 del citato decreto legislativo).
Resta, tuttavia, ferma la necessità per il collegio di esaminare nel merito la controversia in quanto l'ipotesi di nullità in commento non rientra tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice secondo quanto disposto dagli artt.
pagina 22 di 31 Il secondo motivo di appello che investe il merito della vicenda è fondato.
In primo luogo, occorre partire dal testo del contratto inter partes del 10.12.2023
in cui è evidenziato in modo chiaro che il subappaltatore, ossia CP_1
ha preso visione dello stato dell'area e degli edifici dismessi della ex ferriera e che dunque il subappaltatore, per il ritiro del materiale ferroso, riconosceva a favore dell'appaltatore un importo forfettario di € 800.000, garantito in parte da una fideiussione bancaria di € 300.000 rilasciata da Banca di Credito
Cooperativo dio Dovera e Postino (CR); nell'atto poi erano previste fatture in acconto di € 200 per ogni tonnellata sino a giungere all'importo di € 800.000 con la possibilità di rettifica in aumento del prezzo unitario da parte del responsabile dei lavori “ … al fine di favorire la corretta ripartizione del totale pagamento
importo contrattuale di € 800.000”.
Pertanto, già il testo del negozio è alquanto chiaro nel delineare che era assoluta intenzione di quella di conseguire l'importo di € 800.000 per il Parte_1
ferro visibile tanto da aver previsto un compenso a forfait e non già a misura e società con esperienza trentennale nel settore, avrebbe dovuto valutare CP_1
con maggior attenzione la convenienza di un siffatto affare.
sul punto, allega che era stata a rifiutare la previsione di CP_1 Parte_1
un contratto a misura e che aveva preteso proprio quella tipologia di determinazione del compenso: posto che nessuna forma di violenza è stata allegata, a fronte della pretesa dell'arch. di un contratto così congegnato, Per_1
avrebbe ben potuto rifiutare la sottoscrizione, mentre di contro ha CP_1
pagina 23 di 31 stimato conveniente l'operazione, avendo poi stipulato un contratto di vendita dello stesso materiale con Euro Trade s.p.a. con una maggiorazione di € 57 alla tonnellata.
Dalla circostanza che il prezzo forfettario sia stato fissato in € 800.000 e che le fatture di acconto prevedessero in origine un prezzo a tonnellata di € 200 lascia presumere che, durante la fase della trattativa, i contraenti abbiano pensato ad un quantitativo complessivo da estrarre pari a circa 4.000 tonnellate di materiale,
ma detto elemento non è stato ritenuto essenziale, tanto da non essere stato inserito nella scheda contrattuale e aver previsto la possibilità di incrementare il prezzo unitario proprio per arrivare alla somma di € 800.000 – quest'ultima ritenuta essenziale da parte dell'appaltante / venditrice . Parte_1
Oltre a detti elementi che già di per sé assumono una valenza decisiva, le varie deposizioni non consentono di ravvisare una fattispecie di truffa contrattuale.
Il teste più rilevante, ossia l'ing. veniva sentito dalla Testimone_1
Polizia Giudiziaria già in data 27.06.2014, a distanza di pochi giorni dalla presentazione della querela di e in detta sede dichiarava che CP_2
lo aveva incaricato di fare una valutazione del ferro presente Persona_1
nell'ex Ferriera di Crema nel mese di ottobre 2013 e di aver inoltrato delle email all'arch. in cui aveva stimato il materiale ferroso in 3.934 tonnellate, ma Per_1
che in detta quantificazione era compresa anche la quota del ferro contenuta nei basamenti e nei pilastri, non oggetto del contratto con aggiungeva che i CP_1
lavori di smaltimento erano iniziati la prima settimana di gennaio 2014 e che pagina 24 di 31 “Quando e suo padre mi parlavano della quantità di CP_2 Pt_4
materiale ferroso che avrebbero potuto ricavare, nonostante le mie titubanze, mi
dicevano che secondo una loro stima, avrebbero ricavato dalle 4.000 alle 5.000
tonnellate”. Riferiva che in realtà il contratto era stato perfezionato a prescindere dal peso e che quando aveva capito, nella fase terminale della CP_1
demolizione, che il quantitativo era inferiore avrebbe voluto modificare i termini del contratto e che vi era stato un sopralluogo di tutti proprio per comprendere il quantitativo residuo di materiale da estrarre.
All'udienza del 3.05.2018, innanzi al giudice penale, l'ing. ribadiva Tes_1
di aver effettuato una stima preventiva per conto dell'arch. di 3.900 Per_1
tonnellate comprendendo tutti i manufatti e che gli ava detto che era Per_1
troppo bassa perché lui aveva stime più alte che andavano da 8 a 9 mila tonnellate;
negava però che si trattasse di una stima gonfiata ad arte e precisava che si trattava di stime diverse ed ancora ripeteva di aver visto i in CP_1
cantiere e che gli aveva detto di aver previsto un quantitativo estraibile di CP_2
5.000 tonnellate e che, a fronte di detta cifra, aveva espresso le sue perplessità;
poco dopo nella stessa deposizione ribadiva che era convinto delle CP_1
5.000 tonnellate sino a poco prima della fine del contratto, salvo scoprire, una volti arrivati all'80% delle demolizioni, che il quantitativo di ferro ricavabile era nettamente inferiore.
Detta versione era in sostanza ribadita innanzi al giudice civile (udienza del
16.02.2021) in cui il teste comune, sentito a prova contraria, affermava che pagina 25 di 31 prima del contratto non conosceva i e che, in occasione di un incontro CP_1
svoltosi in cantiere, gli aveva detto che la quantità di ferro estraibile era di CP_2
5.000 tonnellate al che sia il teste e che i tagliatori di ferro gli avevano manifestato perplessità ritenendo la quantità inferiore.
Le deposizioni di questo teste, pur a prescindere dal contenuto della parziale rettifica del 25.03.2015 inoltrata a su cui è fondata la tesi del dolo CP_1
in realtà non resistono alle censure di parte appellante e, se lette nella loro reale portata, non dimostrano affatto la tesi dell'originaria attrice.
È vero che pure la reticenza e il silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e al contegno che determina l'errore, tuttavia è
necessario che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno.
In altri termini, il dolo omissivo rileva solo se intenzionalmente rivolto a trarre in inganno l'altro contraente e, nel caso concreto, questa prova non esiste.
È vero che l'arch. non ha riferito a gli esiti della preventiva Per_1 CP_1
“consulenza” dell'ing. ma non per una maliziosa reticenza, ma più Tes_1
semplicemente perché da subito ha ritenuto questa stima errata per difetto,
giudizio condiviso anche da che, una volta presa visione del CP_2
cantiere, ha ritenuto ricavabili 4/5 mila tonnellate di ferro e lo stato dei luoghi non consentiva affatto una stima precisa del ferro ricavabile.
Si può dunque ipotizzare l'esistenza di un errore (che tuttavia per poter condurre pagina 26 di 31 all'annullamento del contratto esige specifiche caratteristiche), ma non di un dolo ex art. 1439 e seguenti c.c.
Dette conclusioni sono avvalorate anche dalla deposizione del teste Testimone_8
(cugino di ) che innanzi al giudice penale affermava che
[...] CP_2
il parente aveva firmato un contratto a corpo e che lo stesso aveva fatto una sua autonoma valutazione “ … ha fatto una valutazione di fiducia ed era convinto
che ci fossero 4 mila tonnellate” ed ancora, a domanda dell'avv. Gamba della difesa, confermava che padre e figlio gli avevano riferito di poter CP_1
ricavare dal cantiere almeno 4 mila tonnellate di materiale.
Il teste , dipendente di Euro Trade s.p.a., riferiva di essere stato Testimone_9
contattato da per visionare ed acquistare materiale ferroso e che, CP_1
durante l'incontro presso il cantiere, non era stato fatto alcun cenno ad una quantità di ferro garantita da;
la teste , dipendente Parte_1 Testimone_6
dello narrava che plurimi erano stati i contatti tra le parti prima di CP_9
addivenire al contratto anche con i commercialisti di che mai CP_1
aveva sentito l'arch. fornire garanzie sul quantitativo minimo di materiale Per_1
ricavabile e che in effetti l'arch. in occasione di un incontro, aveva Per_1
contestato all'ing. le sue stime di materiale presente. Tes_1
In definitiva, si può affermare che un errore di stima vi sia stato sia da parte dell'arch. sia del legale rappresentante di giustificato dallo Per_1 CP_1
stato del cantiere, ma non si può desumere, alla luce delle risultanze probatorie sopra riassunte, che il quantitativo di ferro ricavabile fosse un presupposto pagina 27 di 31 essenziale del contratto inter partes e, per quanto di maggior rilievo, vi sia stato un atteggiamento di dolosa ed ingannevole reticenza ad opera dell'arch. Per_1
in fase di trattativa tale da indurre a stipulare un contratto a CP_1
condizioni svantaggiose.
Il terzo motivo di gravame è assorbito.
Il quarto motivo di appello è in parte fondato.
Accertata la validità del contratto inter partes e l'insussistenza di un dolo incidente legittimante la richiesta risarcitoria di ne discende il CP_1
diritto di ad ottenere la differenza di prezzo non ancora Parte_1
ottenuta rispetto all'importo di € 800.000 previsto nel contratto.
Sommando gli importi portati dalle varie fatture emesse da a Parte_1
(vedi doc. 17 di parte appellata) e portando poi in detrazione gli acconti CP_1
da quest'ultima versati sulle fatture nn. 60/2014, 63/2014 e 80/2014 (vedi nota
PEC di quale doc. 13 fasc. primo grado), si giunge ad affermare Parte_1
che abbia versato a l'importo di € 406.780; a detta CP_1 Parte_1
somma va aggiunta la fideiussione di € 300.000 per un totale di € 706.780 con la conseguenza che residuano € 93.220 che l'odierna appellata deve ancora versare a per arrivare all'importo previsto in contratto. Parte_1
L'ulteriore importo di € 50.000 per la mancata ultimazione dei lavori è
riconosciuto in parte: al punto 7 del contratto era evidenziato che la fideiussione bancaria di € 300.000 era funzionale a garantire il rispetto contrattuale relativo al pagamento di € 800.000 e che, dopo il pagamento di tutto il corrispettivo,
pagina 28 di 31 l'importo di detta fideiussione sarebbe stato ridotto ad € 50.000 per garantire l'ultimazione delle opere contrattuali attestata dal Responsabile dei Lavori;
era poi previsto che in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate l'importo fino ad un massimo di € 300.000 o di € 50.000 sarebbe stato corrisposto entro 20
gg. a semplice richiesta e a prima chiamata.
Detta clausola, invero di infelice formulazione, prevede la fideiussione in principalità per il pagamento del corrispettivo e la possibilità di una riduzione ad
€ 50.000 per garantire l'ultimazione delle opere.
Non è dato sapere quali danni abbia subito per la mancata Parte_1
ultimazione delle opere di asportazione da parte di e se in concreto ne CP_1
abbia subiti, visto che il c.d. ferro occulto era destinato ad altra impresa che, con tutta probabilità, ha prelevato anche quello lasciato da CP_1
Come congegnata la clausola rappresenta una clausola penale assolutamente eccessiva, tenuto conto degli interessi delle parti, di quanto ha già Parte_1
percepito da e dalla banca e dal fatto che l'obbligazione di pagamento CP_1
della somma di € 800.000 è stata eseguita quasi al 90%.
In suddetto contesto, ritiene la Corte di poter esercitare in via officiosa il suo potere di riduzione della penale e limitarla alla minor somma di € 5.000.
In conclusione, la riconvenzionale svolta da va accolta nei Parte_1
limiti di € 98.220, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'appello incidentale con cui chiedeva il riconoscimento di una CP_1
maggior somma a titolo risarcitorio per effetto del dolo incidentale è infondato pagina 29 di 31 quale ovvia conseguenza del fatto che è stata esclusa, in accoglimento del secondo motivo, l'esistenza stessa della truffa contrattuale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n.361/2022 emessa dal Tribunale di Cremona, Prima Civile,
in data 30/06/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della impugnata sentenza per i motivi indicati in motivazione;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
condanna a versare all'appellante la Controparte_1
somma di € 98.220, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida per il primo grado in € 22.457 per compenso (di cui € 3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 10.411 per la fase istruttoria ed € 6.164
per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come pagina 30 di 31 legge e, per il presente grado, in € 1.848 per borsuali ed € 14.239 per compenso
(di cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
353 e 354 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Giuseppe Serao Presidente OGGETTO:
dott. Lucia Cannella Consigliere
Altre ipotesi di
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. responsabilità
ha emesso la seguente extracontrattuale
SENTENZA non ricomprese
nella causa civile n. 807/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale nelle altre
del 27/11/2024, promossa materie (art.
DA 2043 c.c. e norme
c.f. ), con sede in Milano, in persona speciali) Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marco Gamba, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cremona, Piazza Roma n. 2, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
pagina 1 di 31 APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Dovera (CR), in persona del legale rappresentante , CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Guido Broglio e Vittorio Meanti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in via Armando Diaz n.1/A, Pt_1
come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Cremona, Prima Civile, n.
361/2022 pubblicata in data 30/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 361/2022 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) in via principale:
- accertare e dichiarare che l'impugnata sentenza n. 361/2022 è stata emessa da
Giudice Onorario carente di potestas iudicandi a mente del disposto dell'art. 10
del d.lgs. 13/07/2017, n. 116;
- per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile della sentenza in parola,
contestualmente dichiarando che nulla deve alla Parte_1 [...]
con riferimento al contratto di vendita 10/12/2013; Controparte_1
2) in via gradata:
pagina 2 di 31 - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di natura risarcitoria avanzate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve Parte_1 [...]
in relazione al contratto di vendita in data Controparte_1
10/12/2013;
- accertare e dichiarare che si rendeva immotivatamente inadempiente CP_1
agli obblighi contrattualmente assunti con e, per l'effetto, Parte_1
condannare l'anzidetta al pagamento in Controparte_1
favore della società appellante dell'importo di € 94.000,00 oltre IVA di legge se dovuta e dell'ulteriore importo di € 50.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, o alla corresponsione dei diversi importi ritenuti dovuti, in ogni caso con interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) in via gradata, ma subordinata: laddove si ritenessero fondate, anche solo in parte, le pretese avanzate da nei confronti di ed CP_1 Parte_1
accertata la sussistenza del controcredito vantato da , disporre la Parte_1
compensazione giudiziale tra le reciproche ragioni di debito/credito;
4) in punto regolazione spese di lite:
- condannare a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
d'ambo i gradi di giudizio;
- in subordine, disporre la compensazione - almeno parziale - delle spese di lite tra le parti;
- in via d'estremo subordine, rideterminare l'importo liquidato in primo grado a pagina 3 di 31 titolo di compensi professionali in conformità ai criteri legali.
Previa eventuale ammissione, in via istruttoria, dei seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti a suo tempo nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.,
non ammessi e reiterati cautelativamente in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado:
«1) “Vero che ad ottobre 2013, prima che mi venisse conferito l'incarico professionale allegato sub D) al contratto d'appalto siglato tra Parte_1
e (in atti quale doc. 010 di parte convenuta, da rammostrarsi
[...] CP_1
al teste), l'arch. – in nome e per conto di – mi Persona_1 Parte_1
richiedeva di predisporre una valutazione di massima circa la quantità
complessiva di ferro presente nell'area c.d. ex ed io, ad evasione, stilavo Pt_3
il prospetto in atti quale doc. 004 di parte convenuta (da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- ing. con studio in Crema (CR), Via Vittori, 40/A. Testimone_1
5) “Vero che, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto del
10/12/2013, - nella persona dei sigg.ri e – CP_1 CP_2 Parte_4
effettuava numerosi sopralluoghi presso l'area c.d. ex , a volte in mia Pt_3
presenza ed altre volte alla presenza del proprio tecnico di fiducia geom. CP_3
nonché del sig. incaricato dell'impresa che avrebbe
[...] Persona_2
dovuto occuparsi degli smaltimenti di ferro in regime di subappalto”.
Si indica a teste:
- ing. Testimone_1
pagina 4 di 31 7) “Vero che nell'anno 2014, su sollecito dell'arch. procedevo ad Persona_1
un ricalcolo del quantitativo di ferro da smaltire dell'area c.d. ex , Pt_3
dapprima – alla presenza del geom. – arrivando ad un totale di CP_3
2.030 tonnellate e successivamente - all'esito di ulteriore stima più accurata - ad un totale di 2.820 tonnellate (vedi relazione in atti quale doc. 019 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- ing. Testimone_1
8) “Vero che, in qualità di collaboratore dell'ufficio acquisti del Gruppo Arvedi,
nell'anno 2013 partecipavo ad un sopralluogo presso l'area c.d. ex alla Pt_3
presenza del sig. e dell'arch. in quanto la società CP_2 Persona_1
mia mandante era potenzialmente interessata all'acquisto di ferro che avrebbe potuto essere ricavato dalle future attività di smaltimento (vedi verbale di sommarie informazioni in atti quale doc. 020 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
Si indica a teste:
- sig. residente in [...]. Testimone_2
9) “Vero che, in occasione del sopralluogo presso l'area c.d. ex a cui Pt_3
partecipavo, il sig. dichiarava che, a suo avviso, il gruppo Arvedi CP_2
avrebbe potuto contare su un quantitativo minimo di 1.000 tonnellate di ferro da acquistare (vedi verbale di sommarie informazioni in atti quale doc. 020 di parte convenuta, da rammostrarsi al teste)”.
pagina 5 di 31 Si indica a teste:
- sig. Testimone_2
11) “Vero che nell'anno 2013 l'arch. rappresentandomi Persona_1
l'intenzione di voler organizzare lavori di demolizione e smaltimento delle strutture presenti nell'area c.d. ex , in nome e per conto di Controparte_4
mi incaricava di predisporre le planimetrie in atti quali doc. Parte_1
001 e 002 di parte convenuta (che mi vengono rammostrate), nonché le due perizie asseverate in atti quali docc. 005 e 006 di parte convenuta (che mi vengono rammostrate)”.
Si indica a teste:
- geom. con studio in Crema (CR), Via F. Crispi, 22. Testimone_3
12) “Dica il teste se l'arch. allorché commissionava la stesura Persona_1
delle planimetrie in atti quali docc. 001 e 002 di parte convenuta (da rammostrarsi), nonché le due perizie asseverate in atti quali docc. 005 e 006 di parte convenuta (da rammostrarsi) accennava o meno al fatto di essere a conoscenza del quantitativo di ferro presente nell'area c.d. ex CP_4
.
[...]
Si indica a teste:
- geom. Testimone_3
Parte 14) “Vero che, in occasione di un incontro tenutosi presso la sede dell' in
Via Meneghizzi, alla presenza del Direttore di un Pt_1 Testimone_4
Parte funzionario e dell'ing. i rappresentanti dell' facevano Testimone_1
pagina 6 di 31 presente che il sig. – confinante con il cantiere dell'area c.d. ex Pt_6 Pt_3
– aveva lamentato di avere udito forti rumori provenienti dall'area in questione notte tempo e cioè allorquando il cantiere avrebbe dovuto essere verosimilmente deserto”.
Si indicano a testi:
- sig. , residente in [...], legale Tes_5
rappresentante di Eurocoperture s.r.l.
18) “Vero che l'ing. coadiuvato dal geom. individuava Tes_1 Tes_3
nella misura di complessive 2.280 tonnellate il quantitativo di ferro presente ab origine nell'area c.d. ex ferriera come da relazione 28/08/2014 da rammostrarsi alla teste (doc. 019 di parte convenuta)”.
Si indica a teste:
- dott.ssa Testimone_6
20) “Vero che nell'anno 2014, una volta venuti a sapere degli esiti dei riconteggi del quantitativo di ferro ad opera dell'ing. i sigg.ri e Tes_1 CP_2 Pt_4
sollecitavano un incontro con l'arch. al quale ero
[...] Persona_1
presente in qualità di consulente di quest'ultimo”.
Si indica a teste:
- Avv. con studio in Soresina (CR), Via Martiri, 2/a. Testimone_7
21) “Vero che, in occasione dell'incontro tra i sigg.ri e l'arch. CP_1 Per_1
i primi rappresentavano l'esistenza di difficoltà nel far fronte agli
[...]
impegni economici assunti con il contratto d'appalto del 10/12/2013,
pagina 7 di 31 evidenziando che il minor quantitativo di ferro da smaltire - così come individuato dall'ing. in ultima battuta - aveva costituito motivo di Tes_1
stupore per i medesimi i quali, in base alla loro esperienza pregressa nel CP_1
settore, si erano autonomamente convinti del fatto che l'area c.d. ex ferriera contenesse non meno di 4.000 tonnellate di ferro da smaltire”.
Si indica a teste:
- Avv. Testimone_7
22) “Vero che, in occasione dell'incontro tra i sigg.ri e l'arch. CP_1 Per_1
fissato per fare il punto della situazione dopo la stima rettificata del
[...]
quantitativo di ferro ad opera dell'ing. i Testimone_1 CP_1
insistevano affinché concedesse loro un cospicuo sconto rispetto Parte_1
al corrispettivo di cui al contratto d'appalto siglato ed inoltre affinché
soprassedesse dall'escussione della fideiussione prestata dalla BCC di Dovera e
Postino, rappresentando che ogni somma incassata da quel momento in avanti sarebbe stata a potenziale rischio di revocatoria, visto lo stato di decozione in cui versava la . CP_1
Si indica a teste:
- Avv. Testimone_7
Per parte appellata
Voglia la Corte di Appello di Brescia integralmente rigettare l'appello proposto da in gravame alla sentenza n.361/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
di Cremona in data 28 giugno 2022, pronunziata nella causa N. 1072/2019 RG e,
pagina 8 di 31 in via di appello incidentale riformare la parte della medesima sentenza in relazione alla quantificazione del danno da risarcire a – CP_1
erroneamente quantificato in € 243.000,00 - e il cui pagamento porre a carico di e, pertanto, nelle motivazioni esposte a pagina 12 e 13 della Parte_1
sentenza in oggetto, accogliendo la richiesta della esponente vi CP_1
determinare la somma alla stessa dovuta a titolo di risarcimento del danno in un importo di € 343.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta dalla
Corte adita.
In ogni caso con il favore delle spese e competenze professionali di difesa del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.04.2019 Controparte_1
onveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona
[...] Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'escussione della fideiussione prestata in favore della società convenuta in relazione ad un contratto di subappalto inter partes stipulato a condizioni svantaggiose per la condotta affetta da dolo incidente tenuta dalla controparte durante le trattative, danno quantificato nell'importo di € 343.000, oltre a quello patito per il conseguente stato di crisi e cessazione dell'attività della società da liquidarsi in via equitativa.
Esponeva parte attrice:
- che in data 10.12.2013 la deducente aveva stipulato con Parte_1
pagina 9 di 31 già appaltatrice in forza del contratto di appalto siglato con in data Parte_7
3.12.2013, un subappalto per la demolizione e lo smaltimento delle strutture in ferro esistenti presso l'area industriale della ex Ferriera di Crema al corrispettivo di € 800.000 a forfait, somma che sarebbe stata raggiunta con il pagamento di acconti relativi al materiale via via asportato, calcolati al prezzo minimo di € 200
a tonnellata;
- che, a garanzia del pagamento, l'arch. legale rappresentante di Per_1 [...]
aveva preteso una fideiussione bancaria a semplice richiesta di € Parte_1
300.000;
- che la società deducente si era determinata alla sottoscrizione dell'accordo nell'assoluta convinzione che il quantitativo di ferro asportabile fosse nell'ordine di 4.000 tonnellate, ma l'arch. aveva preteso una quantificazione Per_1
forfettaria del corrispettivo, pur essendo consapevole che il prezzo per il rottame di ferro per quella tipologia era di € 200 circa a tonnellata, e non aveva accettato il prezzo a misura adducendo il diverso volere dei soci;
- che la convinzione circa l'esistenza di 4.000 tonnellate in loco discendeva dal comportamento dell'arch. che aveva parlato di una siffatta Per_1
quantificazione, pur non volendo rilasciare alcuno scritto, e dalle dimensioni del sito particolarmente vasto;
- che, a fronte di questi presupposti, la comparente aveva stipulato un accordo per rivendere il materiale a Euro Trade s.p.a. al prezzo di € 257 a tonnellata e quindi l'importo di € 57 a tonnellata era l'utile che avrebbe potuto ricavare pagina 10 di 31 dall'operazione de qua;
- che i lavori erano iniziati nel mese di gennaio 2014 e aveva Parte_1
emesso le fatture d'acconto indicando il prezzo di € 200 a tonnellata, ma già da marzo 2014 la convenuta aveva emesso le fatture indicando un prezzo superiore a € 200 a tonnellata proprio al fine di giungere ad € 800.000;
- che in data 1.04.2014 veniva effettuato un sopralluogo presso l'area ex ferriera alla presenza del geom. e dell'ing. durante il quale i tecnici CP_3 Tes_1
avevano quantificato in circa 400 tonnellate il residuo materiale da asportare e dunque, tenuto conto di quanto già prelevato, la quantità presente nel sito era stimabile in 2.200 tonnellate di materiale ferroso, notevolmente inferiore a quella di 4.000 tonnellate ipotizzata per determinare il corrispettivo;
- che sempre durante questo incontro l'ing. aveva riferito al geom. Tes_1
che già nel mese di ottobre 2013 aveva effettuato per incarico dell'arch. CP_3
una stima della quantità di materiale presente nel cantiere giungendo ad Per_1
una quantificazione di 2.500 tonnellate;
- che, pertanto, il legale rappresentante di era Controparte_5 Per_1
perfettamente a conoscenza del quantitativo di ferro presente, aveva taciuto dolosamente il dato ed anzi aveva preteso il rilascio della fideiussione bancaria proprio per colmare la differenza;
- che la banca emittente aveva cercato di opporsi all'escussione della fideiussione, ma l'opposizione non aveva alcun successo, e parimenti CP_1
aveva proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per inibire
[...]
pagina 11 di 31 l'escussione rigettato dal Tribunale di Cremona;
- che, pertanto, ricorreva una ipotesi di truffa contrattuale e per detti fatti era stata sporta denuncia querela contro ma il processo penale, dopo Persona_1
l'espletamento di gran parte dell'istruttoria, era stato definito per intervenuta morte dell'imputato.
Si costituiva con comparsa che resisteva. Parte_1
Deduceva che e erano esperti del settore e avevano Pt_4 CP_2
rappresentato a la disponibilità ad un'intesa strutturata secondo cui Persona_1
Mediani s.c.n. avrebbe definito e versato a un importo Parte_1
forfettizzato a fronte dell'affidamento in regime di subappalto di tutte le opere di demolizione e smaltimento di parti di strutture in ferro da indentificare nell'ex ferriera;
che aveva preso visione dell'area oggetto di intervento CP_1
anche con sopralluoghi e poi aveva predisposto la bozza del contratto, dopo approfondita analisi;
che invero si era resa morosa a maggio 2014 CP_1
nel pagamento di fatture per € 323.208, da cui la diffida alla banca per l'escussione della fideiussione a cui era seguito il parallelo contenzioso terminato con esito a sé favorevole;
che era infondata la tesi del dolo in quanto dalle stesse deposizioni testimoniali del processo penale era emerso che lo stesso aveva visionato l'area e ritenuto attendibile la stima di 4.000 CP_2
tonnellate utili di ferro;
che l'ing. aveva affermato che in Tes_1 CP_1
sua presenza, aveva sostenuto che vi erano 5.000 tonnellate di ferro da asportare e che, infine, lo stesso arch. aveva proposto un incontro ad aprile 2014 Per_1
pagina 12 di 31 per verificare il quantitativo di ferro, atteggiamento non comprensibile se egli avesse avuto qualcosa da nascondere.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea. A detta del primo giudice ricorreva un'ipotesi di dolo incidente consistente in un comportamento reticente teso ad occultare un fatto che, se conosciuto dall'altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volontà; a supporto esponeva che il teste comune ing. aveva confermato di aver eseguito Tes_1
nel mese di ottobre 2013 una perizia in favore dell'arch. e che detto teste Per_1
aveva quantificato in 3.900 tonnellate il peso totale del ferro presente nell'area,
comprensivo quindi di quello ricavabile dalle strutture in cemento armato e dai binari interrati (ferro occulto), di cui solo 2.200/2.500 tonnellate di materiale visibile.
Secondo il Tribunale, pertanto, aveva diritto ad essere risarcita dei CP_1
danni patiti per avere stipulato un contratto a condizioni svantaggiose a causa della condotta fraudolenta della controparte, danno che liquidava “nella somma
di € 200.000,00 tenuto conto che ha rivenduto il ferro ricavato dal CP_1
cantiere oggetto del contratto al prezzo di € 257 alla tonnellata ricavandone una
somma pari circa ad € 580.000, a cui vanno aggiunti i circa ventimila euro
rimasti impagati da al netto delle somme garantite. Per un totale di CP_1
circa € 600.000. Somma che può considerarsi come il valore che il CP_1
avrebbe verosimilmente ottenuto quale corrispettivo da corrispondere all'esito
di trattative eque, trasparenti e consapevoli. Alla società attrice, inoltre, andrà
pagina 13 di 31 riconosciuto il diritto alla restituzione della ulteriore somma di € 43.000
corrisposti alla garante a titolo di spese per il pagamento delle somme CP_6
garantite ed il successivo recupero a carico della società attrice”.
La sentenza era gravata da a cui resisteva Parte_1 [...]
che proponeva appello incidentale. Controparte_1
L'efficacia esecutiva della sentenza era sospesa con ordinanza del giorno
1.09.2022 e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024 e quindi posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la Parte_1
sentenza per violazione dell'art. 10 d.lgs. 13.07.2017 n. 116. Eccepisce la nullità
della sentenza per essere stata decisa da un giudice onorario di pace, dott.
Silvestro Binetti, nonostante il giudizio avesse un valore superiore a quello consentito dalla legge e per avere fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni omettendo di riferire gli esiti dell'istruttoria al giudice togato, dott.
Adriano De Lellis, originario istruttore della causa.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. stante l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice. Lamenta
che il Tribunale ha ricostruito i fatti in modo erroneo dando maggiore credito alla narrazione attorea che è riportata dettagliatamente in sentenza a discapito delle proprie ragioni. Sostiene che il contratto inter partes va qualificato come pagina 14 di 31 vendita e che era in parte aleatorio per il rischio insito nell'operazione a fronte del fatto che nessuna delle due parti aveva un'idea esatta della quantità di ferro a vista presente nell'area.
Afferma che il primo giudice non ha preso in esame la “relazione chiarificatrice”
del 25.03.2015 dell'ing. prodotta in atti (doc. 16), nella Testimone_1
quale quest'ultimo dichiara: i) di avere fornito nella relazione del 2013 all'arch.
una stima globale del ferro presente nell'ex Ferriera senza distinguere tra Per_1
quello a vista e quello occulto nei cementi armati;
ii) di avere informato durante le trattative che la quantità di ferro di 4000 tonnellate CP_1
complessivamente ricavabile dall'area delle ex non era pari alla quota Pt_3
da loro recuperabile in forza del contratto di subappalto.
Aggiunge che il primo giudice non ha valutato le dichiarazioni del teste CP_3
il quale ha riferito che nel corso del sopralluogo dell'ottobre del 2013 i
[...]
avevano sostenuto di potere asportare 4.000 tonnellate di ferro dall'ex CP_1
, nonostante le perplessità dei tecnici presenti in ordine a tale stima, e le Pt_3
dichiarazioni del teste addetto agli acquisti per l' Testimone_2 Persona_3
il quale aveva riferito che i nel corso delle trattative intercorse
[...] CP_1
per l'acquisto del ferro, non avevano mai fatto cenno alla circostanza che l'arch.
avesse garantito il recupero di un certo quantitativo di ferro. Per_1
Aggiunge che società con esperienza ultra trentennale nello CP_1
smaltimento del ferro, aveva maturato una propria convinzione che avrebbe ricavato 4000 tonnellate di ferro dall'ex e tanto trova conferma nelle Pt_3
pagina 15 di 31 dichiarazioni rese dall'ing. in sede penale all'udienza del 30.05.2018, Tes_1
laddove aveva dichiarato che “il signor mi comunicò che aveva CP_1
valutato, perché a corpo io non sapevo le tonnellate, mi comunicò il quantitativo
in tonnellate che aveva previsto … sui 5 mila tonnellate ...”.
Osserva, infine, che la sentenza del Tribunale di Cremona (n. 671/2015) che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di , ha accertato che Parte_8 Parte_1
non esiste prova che a sia stato impedito di eseguire gli CP_1
accertamenti necessari per verificare la quantità di ferro asportabile dall'ex
. Pt_3
Con il terzo motivo lamenta l'erronea quantificazione delle voci di danno risarcibili. Sostiene che non è stata fornita prova che, in assenza del dolo incidentale, avrebbe concluso un contratto a condizioni più CP_1
vantaggiose concordando un corrispettivo “a peso” del ferro anziché a forfait.
Contesta il riconoscimento a titolo di danni delle somme addebitate dalla CP_6
alla società attrice per i costi per l'escussione della fideiussione, poiché tale garanzia era stata prestata spontaneamente da CP_1
Con il quarto motivo censura il capo decisorio che ha rigettato la domanda riconvenzionale. Afferma che le fatture e la nota del 09.05.2014, citata dallo stesso Tribunale, provano che era ancora debitrice nei suoi CP_1
confronti della somma di € 94.000. Sostiene che va condannata al CP_1
pagamento della somma di € 50.000 per l'inadempimento all'obbligo pagina 16 di 31 contrattuale di completare i lavori, poiché tale importo è previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto quale corrispettivo predeterminato in caso di mancata ultimazione dei lavori.
Con il quinto motivo, censura la sentenza per non averle Parte_1
riconosciuto il favore delle spese di lite e, in subordine, per non averle compensate, almeno parzialmente. Rileva l'errata liquidazione delle spese processuali poiché effettuata sulla base dello scaglione previsto per il valore di causa corrispondente al disputatum, anziché del decisum.
Con unico motivo l'appellante incidentale lamenta l'errata CP_1
quantificazione dei danni da essa patiti in quanto il primo giudice ha erratamente individuato la quantità di ferro effettivamente asportata in 2.200 tonnellate,
anziché in 1.744, dato quest'ultimo incontestato ed emergente dalle fatture prodotte. Aggiunge che la quantificazione del danno da parte del primo giudice è
comunque inferiore a quanto dovuto anche applicando diversi criteri di liquidazione che tengono conto del fatto che il miglior risultato conseguibile contrattualmente, in assenza del dolo incidentale, era un corrispettivo a peso sulla base del prezzo di mercato del ferro pari ad € 200, o comunque un corrispettivo a forfait, ma sulla base del quantitativo di ferro effettivamente asportabile di 2.200 tonnellate.
Prima di esaminare i motivi, occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
In fatto, è documento che, con contratto del 3.12.2013, proprietaria Parte_7
pagina 17 di 31 dell'area con insistenti fabbricati e impianti dismessi della ex siti in Pt_3
alle vie Gaeta e S. Maria, perfezionava con un Pt_1 Parte_1
contratto di appalto volto alla demolizione degli edifici in oggetto con smaltimento e conferimento presso ditte autorizzate dei materiali di risulta.
In attuazione, in data 10.12.2013, avente quale legale Parte_1
rappresentante l'arch. (che comunque era anche il socio di Persona_1
riferimento di per come si può desumere dalla sua deposizione in Parte_7
sede penale) perfezionava con un Controparte_1
subappalto in cui si dava atto :
- che il subappaltatore aveva preso visione dello stato dell'area e degli edifici dismessi dell'ex ferriera;
- che affidava a la disponibilità delle aree e delle zone Parte_1 CP_1
operative al fine di estrarre tutto il materiale ferroso visibile contenuto in carpenteria, impianti, tubazioni, rotaie ecc. mentre erano escluse le parti in ferro interessanti i muri, i cancelli e le strutture in ferro necessarie per salvaguardare le pareti ecc.
riconosceva a “… l'importo forfettario pari CP_1 Parte_1
ad € 800.000 … unitamente alla consegna di una fidejussione della
[...]
… pari ad un massimo di € Controparte_7
300.000 a garanzia dei pagamenti … fino al totale di € 800.000… “
Era previsto un pagamento inziale di € 50.000 e le altre fatture in acconto sarebbero state emesse ogni settimana per un valore massimo di 250 tonnellate pagina 18 di 31 al prezzo minimo di € 200 a tonnellata sino a giungere all'importo di € 800.000
concordato nel contratto;
l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto essere attestata dal responsabile lavori e controfirmata dal tecnico di e gli importi CP_1
unitari a tonnellata avrebbero potuto essere rettificati dal Responsabile dei
Lavori ing. al fine di favorire la corretta ripartizione del totale Tes_1
pagamento, sì da addivenire alla somma complessiva di € 800.000 concordata nel contratto.
L'esecuzione del rapporto aveva esito regolare per i mesi di gennaio e febbraio
2014: Mediani iniziava a demolire le strutture in ferro asportando il materiale e pagando a le relative fatture di acconto al prezzo di € 200 a Parte_1
tonnellata, ma dal mese di marzo 2014 iniziava ad emettere le Parte_1
fatture di vendita ad un prezzo superiore ad € 200 a tonnellata proprio al fine di addivenire al rispetto dell'importo complessivo di € 800.000; a fronte delle rimostranze dei in data 1.04.2014 si incontravano sul posto le parti e i CP_1
lori tecnici, tra cui in particolare il direttore dei lavori ing. e Testimone_1
il geom. per conto di per effettuare una verifica del materiale CP_3 CP_1
ferroso ancora in astratto asportabile che veniva stimato nell'ordine delle 400
tonnellate residue, quantità che, valutata unitamente a quanto già asportato, ossia circa 1.800 tonnellate, assommava a circa 2.200 tonnellate.
nel suo atto di querela del 6.06.2014, asseriva di essere stata CP_1
vittima di truffa contrattuale commessa dall'arch. il quale, pur Persona_1
sapendo che la quantità di ferro estraibile era di circa 2.200 tonnellate, per aver pagina 19 di 31 ricevuto detta informazione dal proprio tecnico ing. le Testimone_1
aveva fatto credere che la quantità di ferro ricavabile fosse di circa 4.000
tonnellate e proprio sulla scorta di questo dato era stato fissato il prezzo complessivo di € 800.000. A detta della querelante, questo dato era stato maliziosamente taciuto dall'arch. che aveva preteso la stipula di un Per_1
contratto a forfait, ben sapendo che il prezzo unitario di mercato di una tonnellata di ferro fosse di € 200, come dimostrato anche dalla circostanza che a sua volta aveva promesso in vendita lo stesso materiale a Euro Trade CP_1
s.r.l. (facente parte del gruppo Arvedi) al prezzo di € 257 a tonnellata;
aggiungeva, a supporto della tesi della truffa contrattuale, che la richiesta di una fideiussione di € 300.000 era funzionale a garantirsi l'ingiusto profitto ben sapendo che la quantità di materiale estraibile era di gran lunga a inferiore a
4.000 tonnellate.
In data 9.05.2014, chiedeva il pagamento della somma di € Parte_1
323.208 per le fatture rimaste insolute da parte di intimando in CP_1
caso contrario l'escussione della fideiussione di 300.000.
introduceva ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di CP_1
Cremona per paralizzare il pagamento della fideiussione, ma con ordinanza del
23.10.2014, il Tribunale di Cremona, pur asserendo che aveva Parte_1
tenuto una condotta contraria a buona fede in sede precontrattuale, rigettava l'istanza per carenza di pericolo nel ritardo.
depositava ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento Parte_1
pagina 20 di 31 della fideiussione avanti il Tribunale di Cremona nei confronti della
[...]
che proponeva opposizione Controparte_8
(proc. 394/2015 R.G.), anch'essa rigettata con sentenza n. 674/2015 del
12.11.2015 dello stesso Tribunale e, nel corpo della succinta motivazione, il giudice sosteneva che invero non esisteva alcuna prova sul fatto che
[...]
avesse fornito informazioni errate in sede precontrattuale e che a Parte_1
non era mai stato impedito con raggiri o inganno di eseguire gli CP_1
accertamenti necessari per quantificare il reale quantitativo di ferro asportabile.
In conseguenza del pagamento, la addebitava a la somma CP_6 CP_1
di € 343.000, per capitale, spese ed interessi e alienava alcuni CP_1
immobili per sanare l'esposizione debitoria.
Il processo penale in cui era indagato per truffa, nonostante Persona_1
l'espletamento di gran parte dell'istruttoria, terminava con sentenza di estinzione del reato per morte dell'imputato.
Data sommaria contezza dei principali fatti di causa, il primo motivo è fondato.
Infatti, a mente del comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. 13.07.2016 n. 116 al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori in tutti gli ambiti, ad eccezione di alcune materie, tra cui “Per i
provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non
superiore ad € 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi tiolo di somme
di danaro non eccedenti il medesimo valore”.
pagina 21 di 31 È vero che in passato si era sostenuta la tesi secondo cui la sentenza emessa da un giudice onorario non è affetta da nullità laddove egli, a causa di esigenze interne all'ufficio, si sia pronunciato in violazione della ripartizione tabellare delle competenze del medesimo ufficio e che le circolari del C.S.M. (regolanti la competenza dei magistrati onorari) sono fonti normative di secondo grado che non possono introdurre nullità di natura processuale, con la conseguenza che la nullità della sentenza per vizio relativo alla carenza di potestas iudicandi del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando l'atto sia pronunciato da soggetto estraneo all'ufficio, ossia non investito della funzione esercitata, o quando il giudice onorario ha adottato provvedimenti vietati dalla legge (cfr. ad es. Cass. 19960/16).
Tuttavia, detto orientamento deve essere rivisto in quanto esiste un'espressa previsione di legge che ha segnato precisi limiti ai giudici di pace onorari nella possibilità di emettere provvedimenti decisori (si veda per il settore penale Cass.
39119/23 che ha stabilito la nullità della sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale per un reato indicato dall'art. 407 comma 2 lett. a)
c.p.p. se integrato da un giudice onorario di pace, stante la limitazione introdotta dall'art. 12 del citato decreto legislativo).
Resta, tuttavia, ferma la necessità per il collegio di esaminare nel merito la controversia in quanto l'ipotesi di nullità in commento non rientra tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice secondo quanto disposto dagli artt.
pagina 22 di 31 Il secondo motivo di appello che investe il merito della vicenda è fondato.
In primo luogo, occorre partire dal testo del contratto inter partes del 10.12.2023
in cui è evidenziato in modo chiaro che il subappaltatore, ossia CP_1
ha preso visione dello stato dell'area e degli edifici dismessi della ex ferriera e che dunque il subappaltatore, per il ritiro del materiale ferroso, riconosceva a favore dell'appaltatore un importo forfettario di € 800.000, garantito in parte da una fideiussione bancaria di € 300.000 rilasciata da Banca di Credito
Cooperativo dio Dovera e Postino (CR); nell'atto poi erano previste fatture in acconto di € 200 per ogni tonnellata sino a giungere all'importo di € 800.000 con la possibilità di rettifica in aumento del prezzo unitario da parte del responsabile dei lavori “ … al fine di favorire la corretta ripartizione del totale pagamento
importo contrattuale di € 800.000”.
Pertanto, già il testo del negozio è alquanto chiaro nel delineare che era assoluta intenzione di quella di conseguire l'importo di € 800.000 per il Parte_1
ferro visibile tanto da aver previsto un compenso a forfait e non già a misura e società con esperienza trentennale nel settore, avrebbe dovuto valutare CP_1
con maggior attenzione la convenienza di un siffatto affare.
sul punto, allega che era stata a rifiutare la previsione di CP_1 Parte_1
un contratto a misura e che aveva preteso proprio quella tipologia di determinazione del compenso: posto che nessuna forma di violenza è stata allegata, a fronte della pretesa dell'arch. di un contratto così congegnato, Per_1
avrebbe ben potuto rifiutare la sottoscrizione, mentre di contro ha CP_1
pagina 23 di 31 stimato conveniente l'operazione, avendo poi stipulato un contratto di vendita dello stesso materiale con Euro Trade s.p.a. con una maggiorazione di € 57 alla tonnellata.
Dalla circostanza che il prezzo forfettario sia stato fissato in € 800.000 e che le fatture di acconto prevedessero in origine un prezzo a tonnellata di € 200 lascia presumere che, durante la fase della trattativa, i contraenti abbiano pensato ad un quantitativo complessivo da estrarre pari a circa 4.000 tonnellate di materiale,
ma detto elemento non è stato ritenuto essenziale, tanto da non essere stato inserito nella scheda contrattuale e aver previsto la possibilità di incrementare il prezzo unitario proprio per arrivare alla somma di € 800.000 – quest'ultima ritenuta essenziale da parte dell'appaltante / venditrice . Parte_1
Oltre a detti elementi che già di per sé assumono una valenza decisiva, le varie deposizioni non consentono di ravvisare una fattispecie di truffa contrattuale.
Il teste più rilevante, ossia l'ing. veniva sentito dalla Testimone_1
Polizia Giudiziaria già in data 27.06.2014, a distanza di pochi giorni dalla presentazione della querela di e in detta sede dichiarava che CP_2
lo aveva incaricato di fare una valutazione del ferro presente Persona_1
nell'ex Ferriera di Crema nel mese di ottobre 2013 e di aver inoltrato delle email all'arch. in cui aveva stimato il materiale ferroso in 3.934 tonnellate, ma Per_1
che in detta quantificazione era compresa anche la quota del ferro contenuta nei basamenti e nei pilastri, non oggetto del contratto con aggiungeva che i CP_1
lavori di smaltimento erano iniziati la prima settimana di gennaio 2014 e che pagina 24 di 31 “Quando e suo padre mi parlavano della quantità di CP_2 Pt_4
materiale ferroso che avrebbero potuto ricavare, nonostante le mie titubanze, mi
dicevano che secondo una loro stima, avrebbero ricavato dalle 4.000 alle 5.000
tonnellate”. Riferiva che in realtà il contratto era stato perfezionato a prescindere dal peso e che quando aveva capito, nella fase terminale della CP_1
demolizione, che il quantitativo era inferiore avrebbe voluto modificare i termini del contratto e che vi era stato un sopralluogo di tutti proprio per comprendere il quantitativo residuo di materiale da estrarre.
All'udienza del 3.05.2018, innanzi al giudice penale, l'ing. ribadiva Tes_1
di aver effettuato una stima preventiva per conto dell'arch. di 3.900 Per_1
tonnellate comprendendo tutti i manufatti e che gli ava detto che era Per_1
troppo bassa perché lui aveva stime più alte che andavano da 8 a 9 mila tonnellate;
negava però che si trattasse di una stima gonfiata ad arte e precisava che si trattava di stime diverse ed ancora ripeteva di aver visto i in CP_1
cantiere e che gli aveva detto di aver previsto un quantitativo estraibile di CP_2
5.000 tonnellate e che, a fronte di detta cifra, aveva espresso le sue perplessità;
poco dopo nella stessa deposizione ribadiva che era convinto delle CP_1
5.000 tonnellate sino a poco prima della fine del contratto, salvo scoprire, una volti arrivati all'80% delle demolizioni, che il quantitativo di ferro ricavabile era nettamente inferiore.
Detta versione era in sostanza ribadita innanzi al giudice civile (udienza del
16.02.2021) in cui il teste comune, sentito a prova contraria, affermava che pagina 25 di 31 prima del contratto non conosceva i e che, in occasione di un incontro CP_1
svoltosi in cantiere, gli aveva detto che la quantità di ferro estraibile era di CP_2
5.000 tonnellate al che sia il teste e che i tagliatori di ferro gli avevano manifestato perplessità ritenendo la quantità inferiore.
Le deposizioni di questo teste, pur a prescindere dal contenuto della parziale rettifica del 25.03.2015 inoltrata a su cui è fondata la tesi del dolo CP_1
in realtà non resistono alle censure di parte appellante e, se lette nella loro reale portata, non dimostrano affatto la tesi dell'originaria attrice.
È vero che pure la reticenza e il silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e al contegno che determina l'errore, tuttavia è
necessario che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno.
In altri termini, il dolo omissivo rileva solo se intenzionalmente rivolto a trarre in inganno l'altro contraente e, nel caso concreto, questa prova non esiste.
È vero che l'arch. non ha riferito a gli esiti della preventiva Per_1 CP_1
“consulenza” dell'ing. ma non per una maliziosa reticenza, ma più Tes_1
semplicemente perché da subito ha ritenuto questa stima errata per difetto,
giudizio condiviso anche da che, una volta presa visione del CP_2
cantiere, ha ritenuto ricavabili 4/5 mila tonnellate di ferro e lo stato dei luoghi non consentiva affatto una stima precisa del ferro ricavabile.
Si può dunque ipotizzare l'esistenza di un errore (che tuttavia per poter condurre pagina 26 di 31 all'annullamento del contratto esige specifiche caratteristiche), ma non di un dolo ex art. 1439 e seguenti c.c.
Dette conclusioni sono avvalorate anche dalla deposizione del teste Testimone_8
(cugino di ) che innanzi al giudice penale affermava che
[...] CP_2
il parente aveva firmato un contratto a corpo e che lo stesso aveva fatto una sua autonoma valutazione “ … ha fatto una valutazione di fiducia ed era convinto
che ci fossero 4 mila tonnellate” ed ancora, a domanda dell'avv. Gamba della difesa, confermava che padre e figlio gli avevano riferito di poter CP_1
ricavare dal cantiere almeno 4 mila tonnellate di materiale.
Il teste , dipendente di Euro Trade s.p.a., riferiva di essere stato Testimone_9
contattato da per visionare ed acquistare materiale ferroso e che, CP_1
durante l'incontro presso il cantiere, non era stato fatto alcun cenno ad una quantità di ferro garantita da;
la teste , dipendente Parte_1 Testimone_6
dello narrava che plurimi erano stati i contatti tra le parti prima di CP_9
addivenire al contratto anche con i commercialisti di che mai CP_1
aveva sentito l'arch. fornire garanzie sul quantitativo minimo di materiale Per_1
ricavabile e che in effetti l'arch. in occasione di un incontro, aveva Per_1
contestato all'ing. le sue stime di materiale presente. Tes_1
In definitiva, si può affermare che un errore di stima vi sia stato sia da parte dell'arch. sia del legale rappresentante di giustificato dallo Per_1 CP_1
stato del cantiere, ma non si può desumere, alla luce delle risultanze probatorie sopra riassunte, che il quantitativo di ferro ricavabile fosse un presupposto pagina 27 di 31 essenziale del contratto inter partes e, per quanto di maggior rilievo, vi sia stato un atteggiamento di dolosa ed ingannevole reticenza ad opera dell'arch. Per_1
in fase di trattativa tale da indurre a stipulare un contratto a CP_1
condizioni svantaggiose.
Il terzo motivo di gravame è assorbito.
Il quarto motivo di appello è in parte fondato.
Accertata la validità del contratto inter partes e l'insussistenza di un dolo incidente legittimante la richiesta risarcitoria di ne discende il CP_1
diritto di ad ottenere la differenza di prezzo non ancora Parte_1
ottenuta rispetto all'importo di € 800.000 previsto nel contratto.
Sommando gli importi portati dalle varie fatture emesse da a Parte_1
(vedi doc. 17 di parte appellata) e portando poi in detrazione gli acconti CP_1
da quest'ultima versati sulle fatture nn. 60/2014, 63/2014 e 80/2014 (vedi nota
PEC di quale doc. 13 fasc. primo grado), si giunge ad affermare Parte_1
che abbia versato a l'importo di € 406.780; a detta CP_1 Parte_1
somma va aggiunta la fideiussione di € 300.000 per un totale di € 706.780 con la conseguenza che residuano € 93.220 che l'odierna appellata deve ancora versare a per arrivare all'importo previsto in contratto. Parte_1
L'ulteriore importo di € 50.000 per la mancata ultimazione dei lavori è
riconosciuto in parte: al punto 7 del contratto era evidenziato che la fideiussione bancaria di € 300.000 era funzionale a garantire il rispetto contrattuale relativo al pagamento di € 800.000 e che, dopo il pagamento di tutto il corrispettivo,
pagina 28 di 31 l'importo di detta fideiussione sarebbe stato ridotto ad € 50.000 per garantire l'ultimazione delle opere contrattuali attestata dal Responsabile dei Lavori;
era poi previsto che in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate l'importo fino ad un massimo di € 300.000 o di € 50.000 sarebbe stato corrisposto entro 20
gg. a semplice richiesta e a prima chiamata.
Detta clausola, invero di infelice formulazione, prevede la fideiussione in principalità per il pagamento del corrispettivo e la possibilità di una riduzione ad
€ 50.000 per garantire l'ultimazione delle opere.
Non è dato sapere quali danni abbia subito per la mancata Parte_1
ultimazione delle opere di asportazione da parte di e se in concreto ne CP_1
abbia subiti, visto che il c.d. ferro occulto era destinato ad altra impresa che, con tutta probabilità, ha prelevato anche quello lasciato da CP_1
Come congegnata la clausola rappresenta una clausola penale assolutamente eccessiva, tenuto conto degli interessi delle parti, di quanto ha già Parte_1
percepito da e dalla banca e dal fatto che l'obbligazione di pagamento CP_1
della somma di € 800.000 è stata eseguita quasi al 90%.
In suddetto contesto, ritiene la Corte di poter esercitare in via officiosa il suo potere di riduzione della penale e limitarla alla minor somma di € 5.000.
In conclusione, la riconvenzionale svolta da va accolta nei Parte_1
limiti di € 98.220, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'appello incidentale con cui chiedeva il riconoscimento di una CP_1
maggior somma a titolo risarcitorio per effetto del dolo incidentale è infondato pagina 29 di 31 quale ovvia conseguenza del fatto che è stata esclusa, in accoglimento del secondo motivo, l'esistenza stessa della truffa contrattuale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n.361/2022 emessa dal Tribunale di Cremona, Prima Civile,
in data 30/06/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della impugnata sentenza per i motivi indicati in motivazione;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
condanna a versare all'appellante la Controparte_1
somma di € 98.220, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida per il primo grado in € 22.457 per compenso (di cui € 3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 10.411 per la fase istruttoria ed € 6.164
per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come pagina 30 di 31 legge e, per il presente grado, in € 1.848 per borsuali ed € 14.239 per compenso
(di cui € 4.389 per la fase studio, € 2.552 per la fase introduttiva ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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353 e 354 c.p.c.