Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 23 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/12/2021, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 01554/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2021, proposto da
UR CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale TO, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso - in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento 18 maggio 2021, prot. n. 4218 del Dirigente dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale di Treviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il TO, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, modificato e integrato con decreto dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A021 “Geografia”, per mancanza del seguente requisito:
“mancanza del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.lvo 59 del 2017, coerente con la classe di concorso A021, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del citato Decreto Dipartimentale n. 510 del 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 2020”;
- del decreto 4 giugno 2021, prot. n. 1415, del Vice Direttore Generale dell’Ufficio III – Personale della Scuola dell’Ufficio Scolastico Regionale per il TO, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso di cui al punto che precede, per la classe di concorso A021 “Geografia” per la regione TO, e dell’allegata graduatoria di merito, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è in possesso del titolo di studio della laurea magistrale LM-84 “Scienze storiche” ed ha presentato domanda per partecipare al concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 per la classe di concorso A021 “Geografia”.
Con provvedimento prot. n. 4218 del 18 maggio 2021 del Dirigente dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale di Treviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il TO, è stato escluso dalla procedura per la mancanza di un titolo di studio coerente con la classe di concorso A021.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con un unico motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e dell’art. 2, comma 1, lett. c), e comma 6, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, modificato e integrato con decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, in relazione alla tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come aggiornata con D.M. 9 maggio 2017, n. 259.
Sul punto il ricorrente premette che la motivazione del provvedimento impugnato sul piano formale non è corretta, perché in realtà la laurea magistrale LM-84 “Scienze storiche” figura espressamente tra i titoli di accesso alla classe di concorso A021 “Geografia”, e di aver appreso da contatti informali che l’esclusione è stata disposta non per la mancanza del titolo di studio, ma perché l’Amministrazione ritiene che in capo al ricorrente manchino i crediti formativi universitari necessari.
Dal punto di vista normativo la laurea magistrale LM-84 “Scienze storiche” è titolo di accesso alla classe di concorso A021 “Geografia” purché accompagnata dal possesso di 48 crediti formativi universitari (CFU) riferiti ai Settori Scientifici Disciplinari (SSD) M-GGR/01 “Geografia” e M-GGR/02 “Geografia economico-politica” di cui all’Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000.
Il ricorrente deduce di aver maturato 24 crediti formativi universitari (CFU) riferiti al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) M-GGR/01 “Geografia” e 36 crediti formativi universitari (CFU) riferiti al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) MGGR/02 “Geografia economico-politica”, e pertanto ritiene di possedere il numero di crediti formativi necessari.
Tuttavia i 36 crediti formativi sono stati acquisiti non nel corso di studi, in base agli esami sostenuti, ma con l’esame finale per una tesi di laurea vertente su “Gasdotti ed evoluzione del territorio” che l’Amministrazione ritiene di non poter computare tra i crediti formativi utilizzabili.
Il ricorrente deduce l’erroneità di tale conclusione perché non emerge da alcuna fonte normativa la regola secondo cui i crediti formativi universitari utilizzabili per integrare i titoli necessari alla propria laurea in relazione alla specifica classe di concorso debbano essere necessariamente solo quelli curriculari maturati con il piano di studi e con gli esami sostenuti.
La nota 2, della Tabella A, allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, deduce il ricorrente, con riguardo ai titoli di accesso alla classe di concorso A021 “Geografia”, ammette la laurea LM-84 “Scienze storiche” del nuovo ordinamento, come quella dal medesimo conseguita, con l’indicazione che è sufficiente il possesso di “almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02”.
Diversamente, la nota 1 della medesima Tabella A, richiede che la laurea sia titolo di ammissione al concorso “purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana” - facendo effettivamente riferimento alla necessità che i crediti siano maturati attraverso gli esami - solamente con riguardo alle lauree conseguite con il vecchio ordinamento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte, ed evidenziando di ritenere esistente un principio implicito in base al quale i crediti formativi universitari devono essere conseguiti solo a seguito del superamento degli esami curriculari, gli unici che possono attestare la preparazione del docente in una determinata materia che sarà oggetto di attività di docenza.
Quanto alla diversa formulazione delle note 1 e 2 della Tabella A, allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, l’Amministrazione sostiene che in realtà non vi è una significativa soluzione di continuità tra vecchio e nuovo ordinamento, e che pertanto quanto affermato per il primo, debba valere anche per il secondo.
Infine l’Amministrazione sottolinea che il certificato rilasciato dall’Università non attesta l’appartenenza della prova finale, che è collocata nel TAF E, ad alcun settore scientifico disciplinare e, in particolare, non indica l’appartenenza al settore M.GGR/02 (Geografia economica e politica), e che ciò conferma i propri assunti circa la non utilizzabilità dei crediti formativi universitari maturati con la tesi di laurea.
Ad un primo esame della controversia, con ordinanza n. 321 del 15 luglio 2021, è stata respinta la domanda cautelare.
Nelle more dell’udienza pubblica sono sopravvenuti due elementi nuovi.
L’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, dove il ricorrente ha sostenuto gli esami e si è laureato, il 3 agosto 2021 ha rilasciato un nuovo certificato in cui ha spontaneamente dimostrato di non condividere la tesi, propugnata dall’Amministrazione resistente, secondo cui la prova finale non sarebbe ascrivibile ad uno specifico settore scientifico disciplinare.
Nel nuovo documento l’Università certifica espressamente “che il S.S.D. della prova finale è M-MGGR-02”.
Inoltre il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 5214 del 24 settembre 2021, ha motivatamente riformato l’ordinanza di primo grado, accogliendo la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021, in prossimità della quale il ricorrente ha presentato una memoria a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto della controversia è una questione di carattere interpretativo che riguarda la computabilità o meno, ai fini dell’ammissione alla classe di concorso A021 “Geografia”, dei crediti formativi universitari maturati con l’esame finale rispetto ad una laurea magistrale LM-84 “Scienze storiche” conseguita con il nuovo ordinamento.
Ad un più approfondito esame di quello svolto in sede cautelare, che tiene conto degli elementi sopravvenuti - ovvero il nuovo certificato rilasciato dall’Università e di quanto indicato nell’ordinanza cautelare pronunciata in appello - il ricorso deve essere accolto.
Infatti quanto eccepito dall’Amministrazione contrasta in primo luogo con le pregresse valutazioni dalla stesa effettuate, dato che il ricorrente per anni è stato ammesso alle graduatorie di Istituto per la medesima classe di concorso svolgendo anche l’attività di insegnamento nella materia di Geografia.
In secondo luogo contrasta con l’interpretazione dell’Università che ha riconosciuto l’afferenza dell’esame finale al settore scientifico disciplinare M-MGGR-02, Geografia economico e politica.
La conclusione contrasta infine con la lettera delle norme perché, come dedotto con le censure proposte, la nota 2 della Tabella A, allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, per le lauree come quella del ricorrente, che è una laurea magistrale conseguita con il nuovo ordinamento, non richiede che i crediti formativi universitari aggiuntivi debbano essere stati conseguiti nel corso degli studi curriculari, diversamente dalle lauree conseguite con il vecchio ordinamento, in cui tale requisito è espressamente richiesto dalla nota 1.
In tale contesto il Collegio, tenuto conto che è configurabile un principio di tassatività dei titoli di accesso alle procedure concorsuali che opera sia in bonam che in malam partem , ritiene che le relative norme siano di stretta interpretazione, con la conseguenza che devono essere escluse estensioni analogiche o integrative specie in ordine alle cause di esclusione.
Pertanto, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit , la mancata previsione nella nota 2 della Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, della necessità che i crediti formativi universitari siano stati acquisiti esclusivamente nel corso degli esami, non deve essere interpretata come una lacuna normativa da colmare in via interpretativa, ma come una disposizione che differenzia i requisiti di accesso tra le lauree acquisite con il vecchio e il nuovo ordinamento. Alla nota 1 è previsto tale limite solo con specifico riferimento alle lauree del primo tipo, e lo stesso non è applicabile alle lauree magistrali come quella conseguita con il nuovo ordinamento dal ricorrente, perché la nota 2 sul punto nulla dispone.
In definitiva il ricorso deve essere accolto.
Nonostante l’esito del giudizio, le peculiarità della controversia e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO