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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3249/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3249/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA BARBA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (C.F. ), P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale, per le ragioni che si stanno per esaminare, volesse:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attore, come sopra generalizzato, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
- disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) e/o a quello di residenza
(Spoltore) presso cui l'atto di nascita è registrato, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così Parte_1
come in atti identificato, venga rettificato con quello di . Controparte_1
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
- in accoglimento della presente domanda, in considerazione della già compiuta transizione attraverso
l'avvenuto trattamento terapeutico di assunzione ormonale femminilizzante, a tutt'oggi in corso
d'assunzione, nonché del perseguito percorso terapeutico psicologico, dichiarare già compiuta la transizione d'identità dell'attore dal maschile al femminile alla luce della nuova giurisprudenza di legittimità lasciando alla facoltà dell'attore la scelta su ogni necessità di intraprendere gli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e contestualmente ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) e/o a quello di residenza
(Spoltore) presso cui l'atto di nascita è registrato, di effettuare la rettificazione di sesso nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome Parte_1
venga rettificato con quello di ”.
[...] Controparte_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto quanto segue:
- l'esponente, sin da bambino, ha manifestato un grave disagio fisico e psichico in totale conflitto con la propria sessualità, al punto da risentire psicologicamente della sua appartenenza al genere maschile;
- il disagio di vivere una identità sessuale che non gli appartiene è cresciuto sempre più in concomitanza del trascorrere degli anni al punto da arrecargli seri disturbi dell'identità di genere con grave disagio psicologico e sociale (come risulta da documentazione medica prodotta);
pagina 2 di 5 - dagli accertamenti medici eseguiti sulla persona di risulta Parte_1 chiaramente l'assoluta necessità di avviare la procedura sanitaria per il cambiamento di genere, stante la incontrovertibile appartenenza dell'identità dello stesso al sesso femminile (relazione psichiatriche rese dall'Azienda Sanitaria Regionale Abruzzese -Ospedale Di L'Aquila- correlata da ulteriore correlata documentazione medica ASL);
- Alla luce della diagnosticata e conclamata disforia di genere, dietro attenti esami e prescrizioni mediche, l'istante ha intrapreso il propedeutico percorso di assunzione ormonale femminile al fine di adeguare il suo aspetto e la sua fisicità a quella che corrisponde alla sua effettiva identità
(come da documentazione medica in atti);
- La predetta prolungata assunzione di farmaci ormonali in assenza del previsto intervento di rettifica dei caratteri sessuali primari espone l'attore ad una condizione di verosimile pericolo per la propria salute, stante la necessità di sottoporsi nel più breve tempo possibile all'intervento al fine altresì di eliminare la presenza di ormoni maschili incompatibili con quelli femminili che sta assumendo per mezzo dei farmaci;
- è intenzione dell'istante porre rimedio alla descritta situazione richiedendo all'intestato Ufficio
Giudiziario, in composizione collegiale ex art. 50 bis cpc e ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 164/82, così come modificata e aggiornata dal D.lgs. n. 150/11, l'autorizzazione immediata all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento/intervento medico chirurgico;
- contestualmente, in considerazione del mutamento dei propri caratteri sessuali primari nonché della propria fisicità, già in corso in conseguenza della attuale costante assunzione di ormoni femminilizzanti, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo di cui al registro del competente ufficio di stato civile del comune di nascita (Penne), tramutandolo da in tenendo conto che dalla documentazione in Parte_1 Controparte_1
atti (cfr estratto atto nascita) si evince che l'atto di nascita si trova in effetti registrato presso il
Comune di Spoltore.
- l'attore non è coniugato e non ha prole.
All'udienza del 27.3.2025 il difensore di parte attrice ha precisato che parte attrice intende assumere quale nome femminile quello di ed ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione CP_2
con rinuncia ai termini per memorie conclusive;
pertanto la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
pagina 3 di 5 Va anzitutto considerato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) ha statuito, con argomentazioni condivise da questo Tribunale, che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri anagrafici non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 221/2015 ha confermato tale interpretazione, ritenendo il trattamento chirurgico come un possibile mezzo funzionale al conseguimento del benessere psicofisico e non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione.
Ciò precisato, nel caso di specie la documentazione medica prodotta da parte attrice conferma quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio sulla necessità e l'urgenza della variazione anagrafica invocata e sui presupposti per consentire i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari della stessa parte attrice da maschili a femminili, atteso che detta documentazione evidenzia nel una incongruenza di genere e un serio disagio psicologico per Parte_1
la condizione in cui si trova dalla nascita, di non riconoscersi nel sesso assegnatogli dalla natura e dai registri anagrafici - maschile anziché femminile - , che rende necessario, ai fini del suo benessere psicofisico, anzitutto l'adeguamento dei documenti anagrafici al sesso femminile, ancora prima dell'intervento chirurgico di mutamento del sesso da maschile a femminile, e successivamente anche tale intervento.
La domanda va, quindi, accolta.
Il nominativo può essere cambiato da a , conformemente alla volontà Parte_1 CP_2
espressa dalla parte interessata.
L'ordine di esecuzione delle rettifiche anagrafiche va rivolto all'ufficiale dello stato civile del Comune di registrazione dell'atto di nascita, nel caso di specie Spoltore.
Le spese di lite di parte attrice vanno dichiarate irripetibili, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la rettifica del sesso anagrafico di da maschile a femminile e il Parte_1
mutamento del nome da a;
Parte_1 CP_2
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere alle predette rettifiche dell'atto di nascita di (n.168, parte I, serie A, anno 2005); Parte_1
pagina 4 di 5 - Autorizza parte attrice a sottoporsi a tutti i trattamenti e interventi medico-chirurgici che riterrà di effettuare per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3249/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA BARBA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (C.F. ), P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale, per le ragioni che si stanno per esaminare, volesse:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attore, come sopra generalizzato, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
- disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) e/o a quello di residenza
(Spoltore) presso cui l'atto di nascita è registrato, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così Parte_1
come in atti identificato, venga rettificato con quello di . Controparte_1
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
- in accoglimento della presente domanda, in considerazione della già compiuta transizione attraverso
l'avvenuto trattamento terapeutico di assunzione ormonale femminilizzante, a tutt'oggi in corso
d'assunzione, nonché del perseguito percorso terapeutico psicologico, dichiarare già compiuta la transizione d'identità dell'attore dal maschile al femminile alla luce della nuova giurisprudenza di legittimità lasciando alla facoltà dell'attore la scelta su ogni necessità di intraprendere gli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e contestualmente ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) e/o a quello di residenza
(Spoltore) presso cui l'atto di nascita è registrato, di effettuare la rettificazione di sesso nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome Parte_1
venga rettificato con quello di ”.
[...] Controparte_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto quanto segue:
- l'esponente, sin da bambino, ha manifestato un grave disagio fisico e psichico in totale conflitto con la propria sessualità, al punto da risentire psicologicamente della sua appartenenza al genere maschile;
- il disagio di vivere una identità sessuale che non gli appartiene è cresciuto sempre più in concomitanza del trascorrere degli anni al punto da arrecargli seri disturbi dell'identità di genere con grave disagio psicologico e sociale (come risulta da documentazione medica prodotta);
pagina 2 di 5 - dagli accertamenti medici eseguiti sulla persona di risulta Parte_1 chiaramente l'assoluta necessità di avviare la procedura sanitaria per il cambiamento di genere, stante la incontrovertibile appartenenza dell'identità dello stesso al sesso femminile (relazione psichiatriche rese dall'Azienda Sanitaria Regionale Abruzzese -Ospedale Di L'Aquila- correlata da ulteriore correlata documentazione medica ASL);
- Alla luce della diagnosticata e conclamata disforia di genere, dietro attenti esami e prescrizioni mediche, l'istante ha intrapreso il propedeutico percorso di assunzione ormonale femminile al fine di adeguare il suo aspetto e la sua fisicità a quella che corrisponde alla sua effettiva identità
(come da documentazione medica in atti);
- La predetta prolungata assunzione di farmaci ormonali in assenza del previsto intervento di rettifica dei caratteri sessuali primari espone l'attore ad una condizione di verosimile pericolo per la propria salute, stante la necessità di sottoporsi nel più breve tempo possibile all'intervento al fine altresì di eliminare la presenza di ormoni maschili incompatibili con quelli femminili che sta assumendo per mezzo dei farmaci;
- è intenzione dell'istante porre rimedio alla descritta situazione richiedendo all'intestato Ufficio
Giudiziario, in composizione collegiale ex art. 50 bis cpc e ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 164/82, così come modificata e aggiornata dal D.lgs. n. 150/11, l'autorizzazione immediata all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento/intervento medico chirurgico;
- contestualmente, in considerazione del mutamento dei propri caratteri sessuali primari nonché della propria fisicità, già in corso in conseguenza della attuale costante assunzione di ormoni femminilizzanti, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo di cui al registro del competente ufficio di stato civile del comune di nascita (Penne), tramutandolo da in tenendo conto che dalla documentazione in Parte_1 Controparte_1
atti (cfr estratto atto nascita) si evince che l'atto di nascita si trova in effetti registrato presso il
Comune di Spoltore.
- l'attore non è coniugato e non ha prole.
All'udienza del 27.3.2025 il difensore di parte attrice ha precisato che parte attrice intende assumere quale nome femminile quello di ed ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione CP_2
con rinuncia ai termini per memorie conclusive;
pertanto la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
pagina 3 di 5 Va anzitutto considerato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) ha statuito, con argomentazioni condivise da questo Tribunale, che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri anagrafici non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 221/2015 ha confermato tale interpretazione, ritenendo il trattamento chirurgico come un possibile mezzo funzionale al conseguimento del benessere psicofisico e non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione.
Ciò precisato, nel caso di specie la documentazione medica prodotta da parte attrice conferma quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio sulla necessità e l'urgenza della variazione anagrafica invocata e sui presupposti per consentire i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari della stessa parte attrice da maschili a femminili, atteso che detta documentazione evidenzia nel una incongruenza di genere e un serio disagio psicologico per Parte_1
la condizione in cui si trova dalla nascita, di non riconoscersi nel sesso assegnatogli dalla natura e dai registri anagrafici - maschile anziché femminile - , che rende necessario, ai fini del suo benessere psicofisico, anzitutto l'adeguamento dei documenti anagrafici al sesso femminile, ancora prima dell'intervento chirurgico di mutamento del sesso da maschile a femminile, e successivamente anche tale intervento.
La domanda va, quindi, accolta.
Il nominativo può essere cambiato da a , conformemente alla volontà Parte_1 CP_2
espressa dalla parte interessata.
L'ordine di esecuzione delle rettifiche anagrafiche va rivolto all'ufficiale dello stato civile del Comune di registrazione dell'atto di nascita, nel caso di specie Spoltore.
Le spese di lite di parte attrice vanno dichiarate irripetibili, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la rettifica del sesso anagrafico di da maschile a femminile e il Parte_1
mutamento del nome da a;
Parte_1 CP_2
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere alle predette rettifiche dell'atto di nascita di (n.168, parte I, serie A, anno 2005); Parte_1
pagina 4 di 5 - Autorizza parte attrice a sottoporsi a tutti i trattamenti e interventi medico-chirurgici che riterrà di effettuare per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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