Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Corrado Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
-del Decreto n.-OMISSIS- emesso dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sardegna, notificato in data -OMISSIS-, col quale si autorizzava il pagamento in favore di -OMISSIS- di n.01 di giornate di congedo ordinario limitatamente all'anno 2022, del Vice Sovrintendente -OMISSIS-, deceduto il 10.10.2022, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
e per l'accertamento e la condanna
del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Sardegna al pagamento dell'importo monetario spettante al sig. -OMISSIS- e per esso alla sig.ra -OMISSIS- corrispondente a gg.101 di congedo ordinario maturati e non goduti, di cui, gg.38 relativi all'anno 2021, gg.35 relativi all'anno 2022, nonché gg. 20 di recupero e nn. 51 ore, pari a 8 giorni ulteriori di riposi compensativi, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la signora -OMISSIS- espone di essere la moglie del Vice-Sovrintendente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, in servizio sino all'anno 2022, con mansioni di addetto alla sorveglianza detenuti, deceduto il 10 ottobre 2022, e di aver formulato istanza, in data 3 aprile 2023, ai fini del riconoscimento dei compensi sostitutivi afferenti al congedo ordinario, ai riposi compensativi e ai recuperi-riposo non goduti dal proprio coniuge.
2. Precisa la ricorrente che, al momento del decesso, il Vice-sovrintendente -OMISSIS- doveva ancora fruire di 101 giorni di congedo ordinario, di cui 38 giorni relativi all’anno 2021, 31 giorni relativi all’anno 2022, 20 giorni di recupero e 51 ore, pari a 8 giorni ulteriori di riposi compensativi.
3. Con nota prot. -OMISSIS-, l’amministrazione resistente notificava, tuttavia, preavviso di diniego rispetto a tutto il periodo di congedo richiesto dalla ricorrente, limitando il riconoscimento del compenso sostitutivo ad una sola giornata di congedo ordinario relativo all'anno 2022.
4. All’esito delle infruttuose interlocuzioni procedimentali e, in particolare, delle controdeduzioni inviate dall’esponente in data -OMISSIS-, con Decreto n.-OMISSIS-, il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria confermava il diniego alla monetizzazione delle ferie nella misura richiesta dalla ricorrente, autorizzando il pagamento di una sola giornata di ferie non godute.
5. Avverso tali determinazioni è insorta l’odierna ricorrente con quattro motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.36 della Costituzione; del combinato disposto degli artt.9 – congedo ordinario - del DPR 15/03/2018 n.39, dell'art.18 – in tema di pagamento sostitutivo congedo ordinario – del DPR 16/03/1999 n.254, dell'art.11 – in tema di fruizione per indifferibili esigenze di servizio – del DPR 11/09/2007 n.170, dell'art.14, comma 14- Congedo ordinario – del DPR 31/07/1995 n.395, e dell'art.5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito in Legge 7 agosto 2009 n.135, anche in relazione all'art.36 della Costituzione.
5.1.1. Rappresenta la ricorrente che il diritto del dipendente a fruire di un periodo annuale di ferie retribuite è principio sancito dall'art. 36 della Costituzione, irrinunciabile anche per il dipendente ai sensi del comma 3 e che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016 n.95, ha precisato che qualsiasi divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile.
5.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 9 del DPR 15/03/2018 n.39, dell'art.18 del DPR 16/03/1999 n.254, dell'art.11 del DPR 11/09/2007 n.170, dell'art.14, comma 14 del DPR 31/07/1995 n.395, e dell'art.5, comma 8 del D.L. 95/2012; la violazione della lettera circolare emanata dalla Direzione Generale n.0075197 del 28/02/2013 e delle precisazioni di cui alle note 357885 del 30/09/2021 e 344022 del 25/10/2021; difetto di motivazione. omessa valutazione delle difese della parte. Eccesso di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
5.2.1. Espone la ricorrente che, essendo il decesso intervenuto in data 10.10.2022, ai sensi dell'art.9 DPR 15/03/2018 n.39 con riguardo alle ferie maturate nell’anno 2021 e nell’anno 2022, avrebbe potuto legittimamente fruire delle ferie arretrate nei successivi 18 mesi, scadenti in data 30/06/2023.
5.2.2. Sarebbero, inoltre, prive di pregio le motivazioni addotte dall'Amministrazione Penitenziaria a sostegno del provvedimento reiettivo, concernenti il fatto che la mancata fruizione non risulterebbe derivante da esigenze di servizio o, comunque, da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, e che la mancata fruizione non sarebbe imputabile all'Amministrazione, atteso che “all'interessato non è stata rigettata alcuna istanza di congedo ordinario per gli anni 2021 e 2022”.
In realtà, evidenzia sul punto la ricorrente, il Vice-sovrintendente -OMISSIS- aveva fruito di ben gg.63 giorni di ferie nell'anno solare 2021 e di n° 33 giorni nell'anno solare 2022 – e, di contro, non aveva presentato domanda di ferie nell'anno 2021, né nell'anno 2022 e, pertanto, deve ritenersi che il dipendente stesse fruendo ferie arretrate maturate in anni anteriori al 2021 e 2022. In tale contesto, l'Amministrazione Penitenziaria non poteva, in difformità con quanto indicato nel provvedimento impugnato, imputare i periodi di ferie maturati in periodi precedenti a quelli relativi agli anni 2021 e 2022, in assenza o contro la volontà espressa dal dipendente.
5.2.3. Evidenzia, ancora, l’esponente che spetta all’amministrazione dare la prova dell’offerta di adempimento nei confronti del dipendente non potendosi trarre dalla mancata formale richiesta delle ferie, la rinuncia al godimento delle stesse da parte del dipendente. Nel caso di specie tuttavia, l'amministrazione penitenziaria mai avrebbe formalmente sollecitato il Sovrintendente -OMISSIS- a fruire delle ferie, né, tantomeno, avrebbe formalmente avvisato lo stesso delle conseguenze in ordine alla mancata fruizione, né, infine, risulterebbe aver predisposto un cronoprogramma di smaltimento delle ferie pregresse.
5.2.4. Le stesse circolari della Direzione Generale valorizzerebbero, peraltro, il dovere dell'Amministrazione Penitenziaria di “ invitare il personale ad usufruire delle stesse nell'anno di spettanza, salvo concrete ed indifferibili esigenze di servizio .”
Inoltre, a sostegno della presunzione di sussistenza delle “ concrete ed indifferibili esigenze di servizio” militerebbe la pratica ordinaria di scorrimento delle ferie, il contenuto delle circolari interne, emesse per fronteggiare un fenomeno di accumulo di giornate di congedo non fruito e le note e comprovate carenze di organico della struttura penitenziaria ove il dipendente prestava servizio.
In definitiva in un simile contesto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.9 del DPR 39/2018, laddove prevede che “ qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi .”
5.3. Con il terzo motivo di impugnativa la ricorrente deduce violazione di legge; omessa valutazione delle difese della parte; eccesso di potere; contraddittorietà e ingiustizia manifesta laddove l'Amministrazione Penitenziaria ha scelto di riconoscere il compenso sostitutivo del periodo di congedo nella misura di giorni uno senza fornire alcuna motivazione in merito e senza giustificare il non accoglimento delle argomentazioni formulate dalla ricorrente in sede procedimentale.
5.4. Con il quarto motivo viene, infine, censurata la violazione o falsa applicazione dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la violazione di giudicato della Corte di Giustizia 18/01/2024 nella causa C218/22 e si deduce la disapplicazione degli articoli: art.14 DPR 31/07/1995 n.395, 18 DPR 16/03/1999 n.254; 11 DPR 11/09/2007 n.170 e 9 DPR 39/2018 e del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2002.
5.4.1. Assume la ricorrente che la Direttiva CE/2003/88, all'articolo 7, paragrafo 2, prevede che ad ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute, ed in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, competa il diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Nel caso di specie, la mancata fruizione della licenza ordinaria e dei riposi di legge previsti per gli anni 2021 e 2022 da parte del Vice-sovrintendente -OMISSIS-, troverebbe, pertanto, fondamento nell'impossibilità sopravvenuta, non imputabile al dipendente, derivante dal decesso verificatosi in data 10/10/2022, nel corso di un periodo di malattia decorrente dal 09/09/2021.
5.4.2. In ragione di quanto sopra, la ricorrente rivendica, in applicazione del richiamato art.7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle quali si deve accordare efficacia diretta nell'ordinamento interno, il diritto di vedersi riconosciuto il diritto al trattamento economico sostitutivo negato dall'amministrazione Penitenziaria, corrispondente all’importo di € 9.412,00 lordi.
6. Si è costituita in giudizio l’amministrazione penitenziaria instando per la reiezione del gravame.
7. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato memorie osservando che la documentazione prodotta in giudizio dal Ministero della Difesa avrebbe valenza confessoria ed evidenzierebbe, peraltro, la sussistenza di un credito superiore a quello domandato dalla ricorrente per gli stessi titoli posti a base della domanda ed ha pertanto modificato le conclusioni in conformità a tali risultanze documentali.
8. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della modifica delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio in merito.
9. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 25 giugno 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dalla documentazione versata in giudizio da parte della stessa amministrazione emerge che, nell’anno 2022 (cfr. doc. 2), al momento dell’ultimazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, per effetto del decesso, il vice sovrintendente -OMISSIS- aveva maturato 72 giornate di congedo ordinario non fruito, 51 ore di riposi compensativi, e 29 giornate di recuperi riposi.
Dal raffronto di tale documento con il documento 1, relativo all’annualità del 2021, tale dato trova corrispondenza (cfr. ad esempio la voce “riporto” nel congedo ordinario dell’annualità 2022 che rappresenta il seguito delle giornate di ferie non fruite nell’annualità 2021).
1.2. L’amministrazione resistente si richiama ai dati estrapolati dal sistema informatizzato GUS WEB per evidenziare che relativamente all'anno 2021 il Sovrintendente -OMISSIS- avrebbe maturato quarantacinque (45) giorni di congedo ordinario e che tale “ plafond” di ferie sarebbe stato oggetto di godimento nel medesimo anno; anno nel quale avrebbe fruito anche di altri 18 gg di congedo ordinario, relativi all'anno 2020. Mentre, relativamente all'anno 2022, a fronte della maturazione di trentaquattro (34) giorni di congedo ordinario, ne avrebbe goduti trentatré (33), con residuo dunque di un (1) giorno di congedo non fruito (corrispondente a quanto riconosciuto nel provvedimento gravato).
1.3. Il Collegio, tuttavia, non condivide l’approccio seguito dall’amministrazione nella contabilizzazione delle giornate di riposo maturate.
Infatti, avendo come punto di riferimento l’annualità 2021, l’amministrazione omette di considerare che il dipendente riportava dall’annualità precedente un numero di giorni di ferie non godute pari ad 89 e, pertanto, lo smaltimento delle ferie non poteva che prendere avvio da quelle più risalenti.
Ciò sia per ragioni di ordine formale-documentale (non avendo prodotto l’amministrazione alcun atto dal quale inferire che la fruizione delle ferie si riferiva ad una espressa istanza del dipendente che intendeva imputare i giorni di riposo a quelle maturate nell’anno corrente e non a quelle arretrate) sia per ragioni di logica, attesa la necessità di rispettare le tempistiche che governano la fruizione delle giornate di riposo che “ naturaliter” impongono, in primo luogo, di aver cura di smaltire le ferie più risalenti.
Pertanto, avuto riguardo all’annualità 2021, tutti i 63 giorni di ferie goduti avrebbero dovuto essere computati ai fini dello smaltimento delle ferie maturate nelle annualità precedenti.
Lo stesso ragionamento avrebbe dovuto esser seguito per l’annualità 2022.
1.4. In definitiva, la logica da seguire nella fruizione delle ferie deve essere quella che, prioritariamente, tende a smaltire quelle afferenti alle annualità precedenti e, solo a completamento di tale fase, si sarebbe giunti alla fruizione di quelle maturate nell’anno di competenza.
È evidente, d’altronde, che il percorso inverso patrocinato dall’amministrazione risulterebbe ingiustamente penalizzante per il dipendente oltre che privo di alcun aggancio normativo atteso che le stesse circolari interne dell’amministrazione raccomandano di rispettare il termine massimo di 18 mesi per la fruizione delle ferie arretrate.
Il provvedimento di diniego si palesa dunque illegittimo laddove ha negato la monetizzazione delle ferie dei recuperi e dei riposi compensativi.
1.5. Va anche osservato che gli argomenti spesi dall’amministrazione sia nella nota prot. 2941 del 5 ottobre 2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che nel provvedimento finale (Decreto 11 del 7 marzo 2024), si rivelano inidonei a sorreggere in punto di legittimità il diniego.
1.5.1. Infatti, in essi si legge che “all’interessato non è stata rigettata alcuna istanza di congedo ordinario per gli anni 2021 e 2022 ” e che “ la mancata fruizione del periodo di congedo ordinario residuo (...) non risulta derivante da esigenze di servizio o, comunque, da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.”
Evidenzia il Collegio che, tuttavia, l’amministrazione, oltre ad aver -per certi versi- invertito le modalità di smaltimento delle ferie (detraendo erroneamente prima quelle dell’anno corrente e solo successivamente intaccando quelle degli anni pregressi) ha poi giustificato tale approccio penalizzante per il dipendente valorizzando elementi inconferenti alla luce di quanto sopra osservato, ovvero la mancanza di istanze di congedo rigettate o differite e l’assenza di esigenze di servizio che abbiano impedito tale fruizione.
1.5.2. Sul punto questa sezione (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 16/01/2025, n. 8) ha già avuto modo di precisare che non può ritenersi “ sufficiente la mera asserzione del mancato diniego alla fruizione del congedo o l'indimostrata affermazione che tale mancata fruizione non sia dipesa da cause di servizio, atteso che va ritenuto operante, il "principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass., Sez. L, n. 17643 del 20 giugno 2023; Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 16/12/2024, n. 32660).”
1.5.3. Nel caso di specie, l'amministrazione non ha assolto il proprio onere probatorio non risultando addebitabile al ricorrente alcuna condotta scientemente volta ad addivenire all'accumulo delle ferie ai fini della loro monetizzazione. Anzi, proprio la fruizione nel corso del 2021 di 63 giorni di ferie, rispetto ai 45 giorni maturati, testimonia il contrario, ovvero la volontà del dipendente di addivenire al progressivo smaltimento di tale arretrato.
Pertanto, quantunque la giurisprudenza eurounitaria abbia evidenziato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda finanche la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, si è anche affermato che tale condizione, però, può verificarsi solo ove il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto al godimento di tali ferie che detta direttiva gli conferisce (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 35).
Tale circostanza si verifica, pertanto, solo qualora il lavoratore, " deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse " (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 48).
In sostanza, si è affermato che non debbano esservi dubbi circa il fatto che la mancata fruizione delle ferie (e la non liquidabilità delle stesse) sia il frutto di una chiara e libera scelta del lavoratore che, sebbene formalmente sollecitato e reso edotto delle conseguenze correlate al mancato godimento del congedo oltre un tempo limite congruo e predeterminato, abbia deliberatamente deciso di non beneficiare di tale istituto contrattuale.
1.5.4. E' evidente, pertanto, che ci si trovi di fronte a delle vere e proprie " ipotesi limite " che nel caso di specie non ricorrono, atteso che il mancato integrale smaltimento delle ferie da parte del Sovrintendente -OMISSIS- va ricondotta al decesso di quest’ultimo, atteso che l’amministrazione non ha prodotto alcun documento idoneo a ricondurre nella sfera di controllo del dipendente il cumularsi delle ferie, quali ad esempio, formali comunicazioni sollecitatorie alla fruizione o atti di programmazione predisposti dalla direzione e, motu proprio , non rispettati dal dipendente.
1.6. Neppure risultano condivisibili le considerazioni formulate dall’amministrazione con riferimento ai giorni di riposo recupero e alle 51 ore dei riposi compensativi non fruiti.
A tale proposito, l’amministrazione richiama il contenuto dell’art. 10, comma 4 e comma 6 del DPR 15 marzo 2018 n. 39 a mente del quale " le ore di lavoro straordinario non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono retribuite nell'ambito delle risorse disponibili limitatamente alla quota spettante entro l'anno successivo".
Peraltro, a giudizio dell’amministrazione, per ottenere tale liquidazione l’interessato avrebbe dovuto inoltrare istanza formale al Direttore entro il mese di ottobre 2022 trattandosi di ore di riposo compensativo relative all'annualità 2021.
1.6.1. Sul punto osserva preliminarmente il Collegio che tali argomentazioni non hanno trovato alcuno spazio nei provvedimenti gravati e, pertanto, le circostanze ora rappresentate integrino una non ammissibile motivazione postuma.
Sul punto la giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (Cons. di Stato, sez. VII, 06/06/2024, n. 5069; Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 17/10/2024) 23/10/2024, n. 8500).
Ulteriormente si è chiarito che si configura una inammissibile motivazione postuma degli atti amministrativi ogni qual volta, come nel caso di specie, la parte pubblica esponga nei propri atti difensivi ulteriori presupposti di fatto (o ragioni giuridiche) a giustificazione della decisione assunta dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione. Ciò in quanto la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (cfr., di recente, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 02/02/2022, n.1262; T.A.R. Napoli, Campania sez. V, 03/02/2022, n.765; T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, Sent., 23/04/2025, n. 7951).
1.6.2. In ogni caso, la norma richiamata non reca alcun cenno alla necessità di una apposita istanza per la liquidazione e anzi il tenore letterale della disposizione in parola che così recita “ 6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo ” milita nel senso ritenere necessaria l’istanza ai fini del riposo compensativo che, ove non fruito, dà “ comunque ” titolo alla corresponsione del compenso.
1.6.3. In ultimo, va osservato che, anche a voler seguire la tesi dell’amministrazione secondo cui il dipendente avrebbe dovuto procedere con mail indirizzata alla segreteria della Direzione entro il mese di ottobre 2022 per richiedere tale monetizzazione, prima della scadenza del termine prefigurato dall’amministrazione il dipendente è deceduto e, pertanto, non può ricondursi in capo a questo alcuna decadenza del diritto.
2. Conclusivamente, va accertato il diritto di parte ricorrente, nella qualità di erede universale del Vice-Sovrintendente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- a percepire integralmente l'indennità sostitutiva spettante al sig. -OMISSIS-, per le giornate di congedo ordinario, recuperi-riposo e ore di riposi compensativi, non fruite alla data del decesso.
2.1. Avuto riguardo al quantum va evidenziato che l’eccezione d’inammissibilità avanzata dall’amministrazione vada accolta con esclusivo riguardo alla pretesa monetizzazione di ulteriori 45 gg. per i quali sarebbe intervenuta, a detta della ricorrente, l’illegittima sottrazione delle ferie maturate e non fruite nell'anno 2020, atteso che tale richiesta avanzata solo sede di memorie conclusionali si riferisce all’annualità 2020 e fuoriesce dal perimetro dell’odierno giudizio e che la domanda risulta sprovvista di alcun corredo probatorio, mentre per ciò che concerne le annualità 2021 e 2022 la modifica apportata concreta una mera “ emendatio libelli ” atteso che tutti gli elementi identificativi della domanda rimangono inalterati e che le precisazioni apportate dalla ricorrente si sostanziano in rettifiche derivanti dalla stessa documentazione ufficiale depositata dall’amministrazione, non determinandosi pertanto “ alcuna variazione dei fatti principali da intendersi come quelli immediatamente rilevanti per la fattispecie quali fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, Sent., 18/05/2020, n. 840).
3. Alla luce di quanto sopra, va accolta la domanda di parte ricorrente e va accertato il diritto di quest’ultima, con contestuale condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell'indennità sostitutiva spettante al vice Sovrintendente sig. -OMISSIS-, per le giornate di congedo ordinario, recuperi-riposo e ore di riposi compensativi, non fruite alla data del decesso, nella misura risultante dal sistema informatizzato GUS-Web della Direzione dell'Istituto di -OMISSIS-, di cui al documento 2 prodotto dall’amministrazione e pari a 72 giorni di congedo ordinario, 29 giorni di recuperi riposo e 51 ore di riposi compensativi, decurtati dell’unica giornata di congedo per la quale l’indennità compensativa è stata riconosciuta con il gravato Decreto n.-OMISSIS-, ove già corrisposta.
3.1. Il tutto oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, calcolati sull'importo nominale netto del credito, dal giorno di formalizzazione dell’istanza sino al saldo, come da domanda del ricorrente.
Sul punto va precisato che, stante la prevalente natura risarcitoria della predetta indennità, essa costituisce un debito di valore e non di valuta e non è soggetta al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per gli emolumenti retributivi e previdenziali spettanti ai dipendenti pubblici recato dal combinato disposto di cui agli articoli 16, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento, da parte della p.a. resistente, dell'indennità sostitutiva delle giornate di congedo ordinario, recuperi riposo e riposi compensativi nella misura precisata in parte motiva;
- condanna l'Amministrazione al pagamento dell'importo in tal modo determinato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.