Sentenza 19 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2002, n. 18111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18111 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S UE18 111 /02 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 10481/00 - Consigliere Cron.42628 Dott. Bruno BATTIMIELLO | Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere - Rep. MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/09/02 Dott. Florindo Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AV ME (nella qualità di tutrice di AV IA), RU AB, AN RO, SP NN (nella qualità di tutrice di EI CIRO), SP GIUSEPPE, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2002 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 3779 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 2129/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/06/99 R.G.N. 40898/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello delle parti private (attuali ricorrenti per cassazione) riteneva, relativamente ai ratei di prestazione assistenziale ad esse dovuti dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, ritenendo decorso il termine entro il quale la pretesa doveva esser fatta valere. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo è stato notificato al 이 Ministero, il quale resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, la parte privata, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie opera non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni seguenti. -come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più Premesso che recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione previdenziale o assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centovent simo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello 3 : decennale o quinquennale rileva solo per i ratei delle richieste prestazioni assistenziali scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, il cui art.16, sesto comma, ha introdotto il regime di alternatività degli accessori), in quanto per quelli, in ipotesi, maturati da tale data in poi non potrebbe ritenersi compiuta neppure la prescrizione quinquennale, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essendosi questo concluso con sentenza depositata il 30 maggio 1994 (così come risulta a pag.6 della sentenza impugnata), necessariamente è stato notificato al Ministero entro cinque anni a far tempo dal 1° gennaio 1992. Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale, con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento Ciò precisato, è da considerare che la disciplina applicabile ai crediti per ratei di prestazione anteriori al 31 dicembre 1991 è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, a mente delle quali gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., a meno che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso 4 riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti (vedi Cass. sez.un, 25 luglio 2002 n.10955, Cass. 26 luglio 2000 n.9825). Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento nei confronti del Ministero, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, sia con riguardo ai ratei eventualmente scaduti a far tempo dal 31 dicembre 1991 (per i quali si è già rilevato non potrebbe essersi verificata neppure la prescrizione quinquennale) sia con riguardo ai ratei anteriori a tale data, una volta verificato -sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite della S. C. nella già citata sentenza n.10955 del 2002) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio - designato nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro (vedi Cass. sez.un. 28 settembre 2000 n. 1044) - si rimette anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione tra la parte privata e il Ministero dell'Interno.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 5 ский IL PRESIDENTE Ми IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 PIC. 2002 IL CANCELLIERE 6 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE fol bullt.мема Wh a t BQETRO, & DA OGN, PESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DE LA LOGGI 11-8-73 N. 533 HOLLO, DI