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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. N. 1203/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1203/2021 R.G. promossa con atto di appello notificato in data 19.11.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 febbraio 2025
d a
OGGETTO:
Parte_1 azione revocatoria VE ZI ordinaria rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Faccardi del foro di Brescia, cod. P.IVA_1 procuratore domiciliatario per delega in atti
APPELLANTI
contro
e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
(già poi
[...] Controparte_3 CP_4 , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Beccalossi del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario, per procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
per essa quale mandataria Controparte_3 CP_4
Non comparsa
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 ottobre
2021 n. 2566/2021
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia all'esito della causa civile n.
799/2017 r.g., depositata il 18 ottobre 2021, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
in via preliminare: in accoglimento del primo motivo di gravame,
accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine all'eventuale rimessione della causa al Tribunale di Brescia;
nel merito:
- rigettare in quanto infondata l'azione revocatoria ordinaria promossa da controparte avverso l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra gli appellanti il 28 novembre 2012, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione delle domande avversarie;
- accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione in data 8 settembre 2000 sub doc. 8,
dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal Geom. a favore Pt_1
dell'appellata;
- in ogni caso, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite sia in favore di sia in favore di , e CP_3 Controparte_1
rideterminare le spese di lite eventualmente a carico dei soccombenti ed a favore della controparte nella misura ritenuta di giustizia, nei limiti della nota spese avversaria;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità dell'intera fideiussione sub doc. 8, accertare e dichiarare la nullità
parziale della fideiussione medesima, limitatamente alle clausole ivi contenute e conformi a quelle di cui ai n. 2, 6, e 8 dello Schema ABI
meglio descritto in atti, e per l'effetto dichiarare la liberazione del garante da ogni impegno derivante dalla fideiussione de qua, ai sensi dell'art. 1957
cod.civ., per le ragioni in atti;
in ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- spese di CTU interamente a carico della controparte. Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
; Controparte_5
In via principale:
rigettare il gravame proposto da e Parte_1 Controparte_5
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza di primo grado
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di CP_4
mandataria di conveniva in giudizio e Controparte_3 Parte_1
la di lui moglie ed esponeva: Controparte_5
- che il aveva prestato fideiussione omnibus in data 8.9.2000 sino Pt_1
alla concorrenza dell'importo in linea capitale di euro 185.924,00, a garanzia della esposizione debitoria della società Costruzioni S.r.l., di cui era amministratore unico, nei confronti di Controparte_3
-che la società debitrice era dichiarata fallita in data 3 ottobre 2012 ed veniva ammessa al passivo per l'importo di euro 1.292.826,8 in CP_3
via ipotecaria e di euro 248,60 in via chirografaria e in data 7.11.2012
chiedeva il pagamento al quale fideiussore;
Pt_1
-che in data 28.11.2012 i coniugi costituivano un fondo Persona_1 patrimoniale nel quale confluivano alcuni beni immobili siti in
Montichiari (BS) di proprietà esclusiva del fideiussore;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto datato 28.11.2012, trascritto il 21.12.2012 in
Brescia al n. 44090 RG e al n. 29762 R.P., con il quale i coniugi convenuti avevano costituito il fondo patrimoniale.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Controparte_5
contestando integralmente la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per la richiesta revocatoria e nel corso del giudizio proponevano domanda di nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI, invocando l'applicazione delle previsioni di cui agli artt.
1956 e 1957 c.c.; il disconosceva, inoltre, la sottoscrizione della Pt_1
fideiussione.
Con atto depositato in data 22.10.2020 interveniva in giudizio
[...]
e per essa, quale mandataria, (ex Controparte_1 CP_2
, in qualità di cessionaria del credito a tutela del quale era stata CP_4
promossa l'azione revocatoria, associandosi alle domande proposte da
. CP_3
Istruita la causa con l'espletamento di una c.t.u. grafologica, con sentenza n. 2566/2021 del 19 ottobre 2021, il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda e per l'effetto revocava e dichiarava inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi convenuti in data
28.11.2012 e trascritto il 21.12.2012.
Avverso la sentenza proponevano appello , chiedendo, in Pt_1 CP_5 via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione ed il rigetto della domanda proposta da . CP_3
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 4 aprile 2022
[...]
e per essa la mandataria e chiedeva, in Controparte_1 CP_2
via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; in via principale chiedeva il rigetto del gravame.
Nonostante la regolare citazione, non si costituiva in giudizio CP_3
che veniva dichiarata contumace.
[...]
Sospesa con ordinanza del 23 marzo 2022 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore di all'udienza collegiale del 5 febbraio Controparte_1
2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dato atto che con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno rinunciato al secondo motivo di impugnazione a seguito della pronuncia delle SSUU della Suprema Corte con sentenza n. 41994
del 30 dicembre 2021.
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. , per non avere il
Tribunale sollevato d'ufficio la questione di nullità della fideiussione predisposta in conformità allo schema contrattuale di cui alla circolare
ABI del 27.2.2003.
Si dolgono, inoltre, del rigetto della domanda di nullità della fideiussione da loro proposta, che il primo giudice ha motivato ritenendo non effettuata
“alcuna necessaria specifica allegazione fattuale o produzione
documentale sul punto” e del tutto generica ed astratta la loro contestazione per non avere allegato e provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “sublimata” in un modulo uniforme di fideiussione a monte e la conformità a detto modulo del contratto di fideiussione stipulato in data 8.9.2000 a valle, nè l'esistenza di “tutti gli ulteriori
elementi la cui dimostrazione la giurisprudenza, anche di legittimità, pone
a carico di chi svolga contestazioni del tipo di quelle dispiegate dai
convenuti”.
A sostegno della doglianza evidenziano che la nota sentenza della SC del
12.09.2017 è intervenuta quando i termini per le memorie istruttorie di primo grado erano spirati e non era più possibile allegare fatti né produrre documenti, sottolineando che alla prima udienza successiva del
08.04.2018 avevano invano sollecitato il potere officioso del Tribunale in merito.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che non sia stata pronunciata la nullità anche solo parziale della fideiussione con conseguente liberazione del fideiussore ex art 1957 c.c., essendo decaduta CP_3
dalla garanzia avendo inviato due solleciti di pagamento in data 2011 e
2012, intimando il pagamento di n. 6 rate del mutuo scadute e poi azionato il presente giudizio solo nel 2017.
I due motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, riguardando la medesima questione relativa alla nullità parziale della fideiussione rilasciata da in Parte_1
data 8.9.2000.
Rileva, in primo luogo, la Corte che non è mai stata oggetto di contestazione la qualificazione quale fideiussione omnibus della garanzia prestata dal in data 8.9.2000 (cfr. doc. 8 degli appellanti), concessa Pt_1
per l'adempimento da parte della società debitrice principale Costruzioni
s.r.l. delle obbligazioni derivanti da tutte le operazioni bancarie, di qualsiasi natura e anche future, assunte nei confronti di , sino CP_3
alla concorrenza dell'importo di euro 185.924,00.
Ciò posto, osserva la Corte che gli appellanti lamentano il mancato rilievo di ufficio della nullità della predetta fideiussione nonché il rigetto della domanda di nullità proposta, ma non hanno prodotto in primo grado il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ed il parere espresso sul modulo ABI da parte dell' , provvedimenti intervenuti CP_6
molto tempo prima della pronuncia della SC del 12.09.2017 e che gli appellanti ben avrebbero potuto depositare sin dall'atto introduttivo del giudizio essendo la questione relativa alla eventuale nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della legge antitrust presente nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale da molto tempo prima della invocata pronuncia.
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. sentenza 1851/2025) << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle",
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle
clausole conformi al modello ABI…>> e ha precisato , in parte motiva,
che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità
parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso <in
quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte… … non è un atto
normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un
provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che
lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti
conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche,
ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di
comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio
dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile
prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale
nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi
che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo
accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano
nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale,
non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice
medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità
alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà
alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a
valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità
in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il
provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle
clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto
in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024, conforme
a Cass. n. 20713/2023)>>.
Ciò già basterebbe per respingere i primi due motivi di appello.
Rileva, in ogni caso, la Corte che la questione posta dagli appellanti è
quella della presenza nei testi della fideiussione del 8.9.2000 di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo la garanzia fideiussoria stata rilasciata anni prima rispetto alla emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990, dunque anni dopo la stipula della fideiussione in esame. Inoltre, dal parere espresso sul modulo ABI da si ricava CP_6
come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti. Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca anteriore a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa. Anche ove prodotto, quindi, non si sarebbe potuto attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva,
posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame,
stipulata in un periodo anteriore (2000).
Va, inoltre, rilevato che il mero richiamo al provvedimento di Banca
d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione,
non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una precedente intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato, mai accertata.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC già citata (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità è
<
entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005,
non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”, principio che vale a maggior ragione per il periodo precedente a quello a cui si riferisce l'accertamento.
In sostanza, la presenza delle predette clausole non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento e alla esistenza di una intesa lesiva del mercato ancor prima del periodo in cui essa è stata riscontrata, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione della presenza di tali clausole essere rinvenuta nella loro rilevanza nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. 2025 cit.).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la conformità
delle clausole presenti nella fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della stessa, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo la dedotta intesa anticoncorrenziale già alla data del 08.09.2000.
E' noto che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021,
richiamata anche dagli appellanti (cfr. comparsa conclusionale),
l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003
dichiarato in violazione della disciplina antitrust può comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
La nullità parziale delle clausole, in particolare di quella contenuta nell'art. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c., sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto, anche ove fondata, ciò non estinguerebbe la garanzia,
come invocato dagli appellanti.
Gli appellanti, infatti, sostengono che la banca, il 21.12.2011 e nel 2012
aveva intimato alla società debitrice principale il pagamento di n. 6 rate scadute del mutuo ed intimato il pagamento nei confronti del fideiussore in data 7.11.2012, presentando domanda di ammissione al passivo solo nel marzo 2013 ed avviando poi il presente giudizio ex art 2901 c.c. e depositando il ricorso monitorio nei confronti del fideiussore solo anni dopo (2017 e 2020).
Invocano, quindi, la loro liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957
cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito.
L'eccezione di decadenza è infondata. Il 3.10.2012 è stato dichiarato il fallimento della società debitrice principale ed il credito di per il finanziamento garantito deve CP_3
considerarsi automaticamente scaduto a quella data ed esigibile ai sensi dell'art. 55 LF, con conseguente decorrenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc che è stato rispettato avendo CP_3
presentato nel marzo 2013 domanda di ammissione al passivo,
assimilabile ad una domanda giudiziale, ed il 7.11.2012 chiesto al fideiussore l'immediato pagamento del credito nei limiti dell'importo garantito.
In ogni caso, rileva la Corte che il contratto di fideiussione per cui è causa prevede la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (punto n. 7
del contratto), da intendersi quale clausola solve et repete, che, come tale,
impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 27.2.2025 n. 5179) che <in presenza della clausola a prima
richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non
è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una
domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare
"a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione
in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non
solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista
modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la
natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza
esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del
21/05/2008; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez.
3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022)>> e ciò a maggior ragione nel caso in cui <l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una
scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola
derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme
allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante)>> in quanto <secondo la tradizionale esegesi di tale norma,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività
extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei
confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al
fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078
del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di
un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta,
essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di
garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez.
3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>> (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/02/2025, ud. 10/01/2025, dep. 27/02/2025, n.5179).
Inconferente invece è la recente sentenza della SC 2.4.2025 n. 8733, che non riguarda una fideiussione a prima richiesta.
Tale termine è stato osservato posto che in data 7 novembre 2012 la Banca ha comunicato al garante la dichiarazione di fallimento della debitrice principale e la sua esposizione debitoria e contestualmente ha intimato al garante il pagamento dell'importo dovuto, e con ciò il è stato reso Pt_1
edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è
stato intimato il pagamento immediato;
successivamente si è CP_3
insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale e ha azionato in via giudiziale il credito nei confronti del fideiussore con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel 2020.
La eccezione di decadenza della Banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. va quindi disattesa.
I primi tre motivi vanno dunque respinti.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie in una prospettiva sia quantitativa che qualitativa, nonostante non avesse allegato in CP_3
cosa consistesse tale pregiudizio e pur non essendo stata svolta alcuna indagine volta ad appurare se, nel caso di specie, sussistessero o meno i presupposti per l'operatività del vincolo di impignorabilità previsto dall'art. 170 c.p.c.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
è la preesistenza del credito rispetto all'atto di costituzione di CP_7
fondo patrimoniale oggetto della presente azione revocatoria;
in ogni caso appare sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria
presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non
anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata
fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale
connesse all'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore
successivi alla messa a disposizione del danaro da parte della banca al
debitore garantito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in
pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione
revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo
requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto
a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del
creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto
accreditamento e non a quello successivo dell'esigibilità del debito
restitutorio o del recesso dal contratto” (cfr. per tutte Cass. 19.01.2016 n.
762).
Al predetto principio si è attenuto il Tribunale che ha dato atto del rilascio della fideiussione omnibus da parte del in data 8.9.2000 e ha Pt_1
individuato l'insorgenza del credito nella concessione del mutuo ipotecario erogato da alla società Costruzioni S.r.l. in data CP_3
20.10.2008, non integralmente rimborsato, tanto che la banca è stata ammessa al passivo della società, dichiarato ad ottobre 2012, per l'importo pari ad euro 1.292.826,48 in via ipotecaria.
Avverso quest'ultima affermazione gli appellanti non hanno mosso alcuna censura, sicché deve ritenersi provato che il credito di nei CP_3 confronti del garante, legato al predetto finanziamento, ancora esistesse al momento della costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, appena un mese dopo la dichiarazione di fallimento.
Ne discende la sufficienza del solo requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore in capo, peraltro, al solo fideiussore, stante il carattere a titolo gratuito dell'atto dispositivo in questione.
Quanto al presupposto dell'eventus damni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato “Il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in
cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale
del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali
modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente
le ragioni del creditore” (Cass. 19.07.2018 n. 19207).
A fronte della prova, da parte del della modifica quantitativa e CP_8
qualitativa della garanzia patrimoniale del fideiussore determinata dal conferimento nel fondo patrimoniale degli immobili di proprietà del gli appellanti non hanno provato l'esistenza di ulteriori immobili Pt_1
rimasti nella disponibilità del ll'epoca della costituzione del fondo Pt_1 patrimoniale che avessero un valore tale da permettere comunque il soddisfacimento del debito nei confronti dell'istituto di credito e che gli stessi fossero liberi da iscrizioni pregiudizievoli.
Quanto al presupposto della scientia damni nessuna censura è stata sollevata ed in ogni caso anche la Corte ritiene provata la consapevolezza del dell'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto da lui Pt_1
concluso avrebbe avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, tenuto conto che la società debitrice principale, di cui egli era stato amministratore unico, era stata dichiarata fallita un mese prima ed in data 7.11.2012 gli aveva richiesto il pagamento della CP_3
fideiussione.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la erroneità della loro condanna al pagamento delle spese;
in particolare contestano la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che <
dell'intervento di non è mai stata chiesta né Controparte_1
disposta l'estromissione di con ogni conseguenza anche Controparte_3
in materia di regolazione delle spese di lite>>.
Rilevano che il giudizio è stato promosso da che ha agito CP_4
quale mandataria di rappresentata dall'avv. Roberto Controparte_3
Beccalossi e che pochi giorni prima della udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituita “in luogo di Controparte_1 CP_3
a seguito di atto di cessione crediti”, e per essa, quale mandataria,
[...]
anche in questo caso (ex , tanto che gli atti CP_2 CP_4
conclusivi del giudizio di primo grado indicano in epigrafe “ CP_3 ora con l'Avv. Roberto Beccalossi di
[...] Controparte_1
C Brescia” e per essa “ mandataria . CP_2
Deducono che la controparte processuale è sempre stata una sola, ovvero
CP_2
Il motivo è fondato nei termini che si espongono.
Rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato il proprio intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sin sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, svolgendo le medesime difese e precisando le medesime conclusioni della banca cedente convenuta.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non potevano, quindi, essere poste a carico dei convenuti, odierni appellanti,
oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, costituita con il medesimo difensore, in assenza di estromissione della cedente.
Pertanto, la censura svolta nei confronti di tale statuizione di condanna è
fondata, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese e sul punto, dunque, la sentenza del Tribunale va riformata, dovendo revocarsi la condanna dei convenuti, odierni appellanti, al pagamento delle spese processuali, nella misura ivi liquidata in favore di Controparte_1
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della intervenuta, mentre va, seppure con integrazione della motivazione, per il resto confermata.
Con riferimento al regime delle spese di lite del presente grado, ferma la statuizione già adottata quanto alla integrale compensazione delle spese tra gli appellanti e la società appellata in primo grado, in considerazione della seppure minima soccombenza, va disposta la compensazione nella misura di un sesto delle spese del presente grado e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, rifondere all'appellata la residua parte delle spese nella misura che si indica in dispositivo, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000) e della nota spese in atti, ad esclusione della fase di trattazione la cui liquidazione non è stata richiesta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia
in data 19.10.2021 n. 2566/2021, appellata da e Parte_1 CP_5
:
[...]
-compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado tra gli appellanti e e, per l'effetto, revoca la condanna Controparte_1
degli appellanti al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 8.030,00, oltre spese generali ed accessori, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
-compensa nella misura di un sesto tra le parti le spese del presente grado,
e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata la residua parte delle spese, che per l'intero liquida in euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.800,00 per la fase introduttiva ed euro 4.800,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.Gen. N. 1203/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1203/2021 R.G. promossa con atto di appello notificato in data 19.11.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 febbraio 2025
d a
OGGETTO:
Parte_1 azione revocatoria VE ZI ordinaria rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Faccardi del foro di Brescia, cod. P.IVA_1 procuratore domiciliatario per delega in atti
APPELLANTI
contro
e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
(già poi
[...] Controparte_3 CP_4 , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Beccalossi del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario, per procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
per essa quale mandataria Controparte_3 CP_4
Non comparsa
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 ottobre
2021 n. 2566/2021
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia all'esito della causa civile n.
799/2017 r.g., depositata il 18 ottobre 2021, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
in via preliminare: in accoglimento del primo motivo di gravame,
accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine all'eventuale rimessione della causa al Tribunale di Brescia;
nel merito:
- rigettare in quanto infondata l'azione revocatoria ordinaria promossa da controparte avverso l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra gli appellanti il 28 novembre 2012, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione delle domande avversarie;
- accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione in data 8 settembre 2000 sub doc. 8,
dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal Geom. a favore Pt_1
dell'appellata;
- in ogni caso, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite sia in favore di sia in favore di , e CP_3 Controparte_1
rideterminare le spese di lite eventualmente a carico dei soccombenti ed a favore della controparte nella misura ritenuta di giustizia, nei limiti della nota spese avversaria;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità dell'intera fideiussione sub doc. 8, accertare e dichiarare la nullità
parziale della fideiussione medesima, limitatamente alle clausole ivi contenute e conformi a quelle di cui ai n. 2, 6, e 8 dello Schema ABI
meglio descritto in atti, e per l'effetto dichiarare la liberazione del garante da ogni impegno derivante dalla fideiussione de qua, ai sensi dell'art. 1957
cod.civ., per le ragioni in atti;
in ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- spese di CTU interamente a carico della controparte. Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
; Controparte_5
In via principale:
rigettare il gravame proposto da e Parte_1 Controparte_5
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza di primo grado
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di CP_4
mandataria di conveniva in giudizio e Controparte_3 Parte_1
la di lui moglie ed esponeva: Controparte_5
- che il aveva prestato fideiussione omnibus in data 8.9.2000 sino Pt_1
alla concorrenza dell'importo in linea capitale di euro 185.924,00, a garanzia della esposizione debitoria della società Costruzioni S.r.l., di cui era amministratore unico, nei confronti di Controparte_3
-che la società debitrice era dichiarata fallita in data 3 ottobre 2012 ed veniva ammessa al passivo per l'importo di euro 1.292.826,8 in CP_3
via ipotecaria e di euro 248,60 in via chirografaria e in data 7.11.2012
chiedeva il pagamento al quale fideiussore;
Pt_1
-che in data 28.11.2012 i coniugi costituivano un fondo Persona_1 patrimoniale nel quale confluivano alcuni beni immobili siti in
Montichiari (BS) di proprietà esclusiva del fideiussore;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto datato 28.11.2012, trascritto il 21.12.2012 in
Brescia al n. 44090 RG e al n. 29762 R.P., con il quale i coniugi convenuti avevano costituito il fondo patrimoniale.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Controparte_5
contestando integralmente la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per la richiesta revocatoria e nel corso del giudizio proponevano domanda di nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI, invocando l'applicazione delle previsioni di cui agli artt.
1956 e 1957 c.c.; il disconosceva, inoltre, la sottoscrizione della Pt_1
fideiussione.
Con atto depositato in data 22.10.2020 interveniva in giudizio
[...]
e per essa, quale mandataria, (ex Controparte_1 CP_2
, in qualità di cessionaria del credito a tutela del quale era stata CP_4
promossa l'azione revocatoria, associandosi alle domande proposte da
. CP_3
Istruita la causa con l'espletamento di una c.t.u. grafologica, con sentenza n. 2566/2021 del 19 ottobre 2021, il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda e per l'effetto revocava e dichiarava inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi convenuti in data
28.11.2012 e trascritto il 21.12.2012.
Avverso la sentenza proponevano appello , chiedendo, in Pt_1 CP_5 via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, della fideiussione ed il rigetto della domanda proposta da . CP_3
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 4 aprile 2022
[...]
e per essa la mandataria e chiedeva, in Controparte_1 CP_2
via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; in via principale chiedeva il rigetto del gravame.
Nonostante la regolare citazione, non si costituiva in giudizio CP_3
che veniva dichiarata contumace.
[...]
Sospesa con ordinanza del 23 marzo 2022 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore di all'udienza collegiale del 5 febbraio Controparte_1
2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dato atto che con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno rinunciato al secondo motivo di impugnazione a seguito della pronuncia delle SSUU della Suprema Corte con sentenza n. 41994
del 30 dicembre 2021.
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. , per non avere il
Tribunale sollevato d'ufficio la questione di nullità della fideiussione predisposta in conformità allo schema contrattuale di cui alla circolare
ABI del 27.2.2003.
Si dolgono, inoltre, del rigetto della domanda di nullità della fideiussione da loro proposta, che il primo giudice ha motivato ritenendo non effettuata
“alcuna necessaria specifica allegazione fattuale o produzione
documentale sul punto” e del tutto generica ed astratta la loro contestazione per non avere allegato e provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “sublimata” in un modulo uniforme di fideiussione a monte e la conformità a detto modulo del contratto di fideiussione stipulato in data 8.9.2000 a valle, nè l'esistenza di “tutti gli ulteriori
elementi la cui dimostrazione la giurisprudenza, anche di legittimità, pone
a carico di chi svolga contestazioni del tipo di quelle dispiegate dai
convenuti”.
A sostegno della doglianza evidenziano che la nota sentenza della SC del
12.09.2017 è intervenuta quando i termini per le memorie istruttorie di primo grado erano spirati e non era più possibile allegare fatti né produrre documenti, sottolineando che alla prima udienza successiva del
08.04.2018 avevano invano sollecitato il potere officioso del Tribunale in merito.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che non sia stata pronunciata la nullità anche solo parziale della fideiussione con conseguente liberazione del fideiussore ex art 1957 c.c., essendo decaduta CP_3
dalla garanzia avendo inviato due solleciti di pagamento in data 2011 e
2012, intimando il pagamento di n. 6 rate del mutuo scadute e poi azionato il presente giudizio solo nel 2017.
I due motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, riguardando la medesima questione relativa alla nullità parziale della fideiussione rilasciata da in Parte_1
data 8.9.2000.
Rileva, in primo luogo, la Corte che non è mai stata oggetto di contestazione la qualificazione quale fideiussione omnibus della garanzia prestata dal in data 8.9.2000 (cfr. doc. 8 degli appellanti), concessa Pt_1
per l'adempimento da parte della società debitrice principale Costruzioni
s.r.l. delle obbligazioni derivanti da tutte le operazioni bancarie, di qualsiasi natura e anche future, assunte nei confronti di , sino CP_3
alla concorrenza dell'importo di euro 185.924,00.
Ciò posto, osserva la Corte che gli appellanti lamentano il mancato rilievo di ufficio della nullità della predetta fideiussione nonché il rigetto della domanda di nullità proposta, ma non hanno prodotto in primo grado il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ed il parere espresso sul modulo ABI da parte dell' , provvedimenti intervenuti CP_6
molto tempo prima della pronuncia della SC del 12.09.2017 e che gli appellanti ben avrebbero potuto depositare sin dall'atto introduttivo del giudizio essendo la questione relativa alla eventuale nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della legge antitrust presente nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale da molto tempo prima della invocata pronuncia.
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. sentenza 1851/2025) << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle",
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle
clausole conformi al modello ABI…>> e ha precisato , in parte motiva,
che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità
parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso <in
quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte… … non è un atto
normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un
provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che
lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far
riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento
ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti
conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche,
ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di
comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio
dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile
prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale
nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi
che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo
accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano
nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale,
non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice
medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n.
6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n.
33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). Sicché va data continuità
alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà
alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a
valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità
in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il
provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa
riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle
clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto
in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024, conforme
a Cass. n. 20713/2023)>>.
Ciò già basterebbe per respingere i primi due motivi di appello.
Rileva, in ogni caso, la Corte che la questione posta dagli appellanti è
quella della presenza nei testi della fideiussione del 8.9.2000 di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo la garanzia fideiussoria stata rilasciata anni prima rispetto alla emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990, dunque anni dopo la stipula della fideiussione in esame. Inoltre, dal parere espresso sul modulo ABI da si ricava CP_6
come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti. Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca anteriore a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa. Anche ove prodotto, quindi, non si sarebbe potuto attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva,
posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame,
stipulata in un periodo anteriore (2000).
Va, inoltre, rilevato che il mero richiamo al provvedimento di Banca
d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione,
non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una precedente intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato, mai accertata.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC già citata (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità è
<
entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005,
non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”, principio che vale a maggior ragione per il periodo precedente a quello a cui si riferisce l'accertamento.
In sostanza, la presenza delle predette clausole non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento e alla esistenza di una intesa lesiva del mercato ancor prima del periodo in cui essa è stata riscontrata, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione della presenza di tali clausole essere rinvenuta nella loro rilevanza nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. 2025 cit.).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la conformità
delle clausole presenti nella fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della stessa, riportando la giurisprudenza in materia, senza null'altro aggiungere in merito e offrire di provare in altro modo la dedotta intesa anticoncorrenziale già alla data del 08.09.2000.
E' noto che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021,
richiamata anche dagli appellanti (cfr. comparsa conclusionale),
l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003
dichiarato in violazione della disciplina antitrust può comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
La nullità parziale delle clausole, in particolare di quella contenuta nell'art. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c., sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto, anche ove fondata, ciò non estinguerebbe la garanzia,
come invocato dagli appellanti.
Gli appellanti, infatti, sostengono che la banca, il 21.12.2011 e nel 2012
aveva intimato alla società debitrice principale il pagamento di n. 6 rate scadute del mutuo ed intimato il pagamento nei confronti del fideiussore in data 7.11.2012, presentando domanda di ammissione al passivo solo nel marzo 2013 ed avviando poi il presente giudizio ex art 2901 c.c. e depositando il ricorso monitorio nei confronti del fideiussore solo anni dopo (2017 e 2020).
Invocano, quindi, la loro liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957
cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito.
L'eccezione di decadenza è infondata. Il 3.10.2012 è stato dichiarato il fallimento della società debitrice principale ed il credito di per il finanziamento garantito deve CP_3
considerarsi automaticamente scaduto a quella data ed esigibile ai sensi dell'art. 55 LF, con conseguente decorrenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc che è stato rispettato avendo CP_3
presentato nel marzo 2013 domanda di ammissione al passivo,
assimilabile ad una domanda giudiziale, ed il 7.11.2012 chiesto al fideiussore l'immediato pagamento del credito nei limiti dell'importo garantito.
In ogni caso, rileva la Corte che il contratto di fideiussione per cui è causa prevede la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (punto n. 7
del contratto), da intendersi quale clausola solve et repete, che, come tale,
impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 27.2.2025 n. 5179) che <in presenza della clausola a prima
richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non
è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una
domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare
"a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione
in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non
solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista
modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la
natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza
esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del
21/05/2008; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez.
3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022)>> e ciò a maggior ragione nel caso in cui <l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una
scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola
derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme
allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante)>> in quanto <secondo la tradizionale esegesi di tale norma,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività
extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei
confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al
fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078
del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di
un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta,
essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di
garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez.
3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>> (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/02/2025, ud. 10/01/2025, dep. 27/02/2025, n.5179).
Inconferente invece è la recente sentenza della SC 2.4.2025 n. 8733, che non riguarda una fideiussione a prima richiesta.
Tale termine è stato osservato posto che in data 7 novembre 2012 la Banca ha comunicato al garante la dichiarazione di fallimento della debitrice principale e la sua esposizione debitoria e contestualmente ha intimato al garante il pagamento dell'importo dovuto, e con ciò il è stato reso Pt_1
edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è
stato intimato il pagamento immediato;
successivamente si è CP_3
insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale e ha azionato in via giudiziale il credito nei confronti del fideiussore con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel 2020.
La eccezione di decadenza della Banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. va quindi disattesa.
I primi tre motivi vanno dunque respinti.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie in una prospettiva sia quantitativa che qualitativa, nonostante non avesse allegato in CP_3
cosa consistesse tale pregiudizio e pur non essendo stata svolta alcuna indagine volta ad appurare se, nel caso di specie, sussistessero o meno i presupposti per l'operatività del vincolo di impignorabilità previsto dall'art. 170 c.p.c.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
è la preesistenza del credito rispetto all'atto di costituzione di CP_7
fondo patrimoniale oggetto della presente azione revocatoria;
in ogni caso appare sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria
presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non
anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata
fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale
connesse all'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore
successivi alla messa a disposizione del danaro da parte della banca al
debitore garantito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in
pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione
revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo
requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto
a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del
creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto
accreditamento e non a quello successivo dell'esigibilità del debito
restitutorio o del recesso dal contratto” (cfr. per tutte Cass. 19.01.2016 n.
762).
Al predetto principio si è attenuto il Tribunale che ha dato atto del rilascio della fideiussione omnibus da parte del in data 8.9.2000 e ha Pt_1
individuato l'insorgenza del credito nella concessione del mutuo ipotecario erogato da alla società Costruzioni S.r.l. in data CP_3
20.10.2008, non integralmente rimborsato, tanto che la banca è stata ammessa al passivo della società, dichiarato ad ottobre 2012, per l'importo pari ad euro 1.292.826,48 in via ipotecaria.
Avverso quest'ultima affermazione gli appellanti non hanno mosso alcuna censura, sicché deve ritenersi provato che il credito di nei CP_3 confronti del garante, legato al predetto finanziamento, ancora esistesse al momento della costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, appena un mese dopo la dichiarazione di fallimento.
Ne discende la sufficienza del solo requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore in capo, peraltro, al solo fideiussore, stante il carattere a titolo gratuito dell'atto dispositivo in questione.
Quanto al presupposto dell'eventus damni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato “Il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in
cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale
del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali
modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente
le ragioni del creditore” (Cass. 19.07.2018 n. 19207).
A fronte della prova, da parte del della modifica quantitativa e CP_8
qualitativa della garanzia patrimoniale del fideiussore determinata dal conferimento nel fondo patrimoniale degli immobili di proprietà del gli appellanti non hanno provato l'esistenza di ulteriori immobili Pt_1
rimasti nella disponibilità del ll'epoca della costituzione del fondo Pt_1 patrimoniale che avessero un valore tale da permettere comunque il soddisfacimento del debito nei confronti dell'istituto di credito e che gli stessi fossero liberi da iscrizioni pregiudizievoli.
Quanto al presupposto della scientia damni nessuna censura è stata sollevata ed in ogni caso anche la Corte ritiene provata la consapevolezza del dell'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto da lui Pt_1
concluso avrebbe avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, tenuto conto che la società debitrice principale, di cui egli era stato amministratore unico, era stata dichiarata fallita un mese prima ed in data 7.11.2012 gli aveva richiesto il pagamento della CP_3
fideiussione.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la erroneità della loro condanna al pagamento delle spese;
in particolare contestano la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che <
dell'intervento di non è mai stata chiesta né Controparte_1
disposta l'estromissione di con ogni conseguenza anche Controparte_3
in materia di regolazione delle spese di lite>>.
Rilevano che il giudizio è stato promosso da che ha agito CP_4
quale mandataria di rappresentata dall'avv. Roberto Controparte_3
Beccalossi e che pochi giorni prima della udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituita “in luogo di Controparte_1 CP_3
a seguito di atto di cessione crediti”, e per essa, quale mandataria,
[...]
anche in questo caso (ex , tanto che gli atti CP_2 CP_4
conclusivi del giudizio di primo grado indicano in epigrafe “ CP_3 ora con l'Avv. Roberto Beccalossi di
[...] Controparte_1
C Brescia” e per essa “ mandataria . CP_2
Deducono che la controparte processuale è sempre stata una sola, ovvero
CP_2
Il motivo è fondato nei termini che si espongono.
Rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato il proprio intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sin sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, svolgendo le medesime difese e precisando le medesime conclusioni della banca cedente convenuta.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non potevano, quindi, essere poste a carico dei convenuti, odierni appellanti,
oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, costituita con il medesimo difensore, in assenza di estromissione della cedente.
Pertanto, la censura svolta nei confronti di tale statuizione di condanna è
fondata, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese e sul punto, dunque, la sentenza del Tribunale va riformata, dovendo revocarsi la condanna dei convenuti, odierni appellanti, al pagamento delle spese processuali, nella misura ivi liquidata in favore di Controparte_1
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata unicamente in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della intervenuta, mentre va, seppure con integrazione della motivazione, per il resto confermata.
Con riferimento al regime delle spese di lite del presente grado, ferma la statuizione già adottata quanto alla integrale compensazione delle spese tra gli appellanti e la società appellata in primo grado, in considerazione della seppure minima soccombenza, va disposta la compensazione nella misura di un sesto delle spese del presente grado e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, rifondere all'appellata la residua parte delle spese nella misura che si indica in dispositivo, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000) e della nota spese in atti, ad esclusione della fase di trattazione la cui liquidazione non è stata richiesta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia
in data 19.10.2021 n. 2566/2021, appellata da e Parte_1 CP_5
:
[...]
-compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado tra gli appellanti e e, per l'effetto, revoca la condanna Controparte_1
degli appellanti al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 8.030,00, oltre spese generali ed accessori, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
-compensa nella misura di un sesto tra le parti le spese del presente grado,
e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata la residua parte delle spese, che per l'intero liquida in euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.800,00 per la fase introduttiva ed euro 4.800,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli