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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7388 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14873 RG. 2025.
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte 1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Reccia
Controparte_1 e CP 2 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna il CP 1 convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, per l'anno scolastico 2024/2025.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento agli anni scolastici nei quali è stata docente a tempo determinato, la corresponsione del beneficio pecuniario di cui all'art. 1, c. 121, 1. 107/15.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), sulla base di argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP 1
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su "una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico".
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal "bonus docenti", al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico. Nei limiti così definiti, l'interpretazione della Corte di Cassazione con conseguente disapplicazione della normativa interna con l'art. 4, punto
1, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è condivisibile perché è conforme anche ad altra normativa nazionale che si ritiene legittima (ad es. per la retribuzione professionale docente il riconoscimento anche per il lavoro a tempo determinato se di durata pari all'anno scolastico, e, per gli scatti di anzianità, un parziale ma consistente riconoscimento del periodo pre ruolo in sede di ricostruzione della carriera).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito anche i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
"Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio".
Quanto alla durata del termine osserva che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Nel caso in esame la parte ricorrente ha nell'anno scolatico 2024/2025 svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche (v. il contratto nel fascicolo parte ricorrente).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 24 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte 1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Reccia
Controparte_1 e CP 2 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna il CP 1 convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, per l'anno scolastico 2024/2025.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento agli anni scolastici nei quali è stata docente a tempo determinato, la corresponsione del beneficio pecuniario di cui all'art. 1, c. 121, 1. 107/15.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), sulla base di argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP 1
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su "una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico".
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal "bonus docenti", al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico. Nei limiti così definiti, l'interpretazione della Corte di Cassazione con conseguente disapplicazione della normativa interna con l'art. 4, punto
1, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è condivisibile perché è conforme anche ad altra normativa nazionale che si ritiene legittima (ad es. per la retribuzione professionale docente il riconoscimento anche per il lavoro a tempo determinato se di durata pari all'anno scolastico, e, per gli scatti di anzianità, un parziale ma consistente riconoscimento del periodo pre ruolo in sede di ricostruzione della carriera).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito anche i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
"Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio".
Quanto alla durata del termine osserva che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Nel caso in esame la parte ricorrente ha nell'anno scolatico 2024/2025 svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche (v. il contratto nel fascicolo parte ricorrente).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 24 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro