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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN TA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2436 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) e ( con i proc. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
dom. avv.ti Giuseppe Calabrò e Teodoro de Vitiis, delega in atti
-attori- contro
( ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
( con il proc. dom. avv.to Giovanna Pisano, delega in atti C.F._4
-convenuti– all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le attrici hanno agito per ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione della parte di sopraelevazione da questi realizzata sul fabbricato adiacente e che invadeva la loro proprietà per un porzione di circa 13,30 mq, oltre che al risarcimento del danno causato e quantificato in € 17.100,00.
Dopo aver premesso che, con atto di divisione ereditaria del 2017, si era vista Parte_1
pagina 1 di 7 assegnata la nuda proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitativo censita al catasto fabbricati del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 74 sub 6 e pertinente terreno, censito al catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 1265, 1267 e 1270, mentre a era stato attribuito l'usufrutto vitalizio sull'intero asse ereditario, Parte_2
le istanti chiarivano che in aderenza al suddetto fabbricato ve ne era un altro, censito al catasto fabbricati del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 416 sub 10 di cui
[...]
era nudo proprietario e usufruttuaria, giusto atto di divisione CP_1 Controparte_2
del 2003.
Esponevano che secondo l'atto di divisione del 2007 il tetto di copertura del fabbricato ..., per patto espresso dei condividenti, resta assegnato in proprietà esclusiva ai soli
[...]
e , in quote corrispondenti alla porzione materiale dello stesso, sovrastante Parte_3 Parte_1
le unità abitative, rispettivamente assegnate a ciascuno di essi, con conseguente obbligo manutentivo ad esclusivo loro carico e con diritto di sopraelevazione sulle rispettive porzioni, a propria cura e spese, e con le servitù attive e passive, se e legalmente esistenti, mentre nell'atto di divisione del 2003, cioè nel titolo dei convenuti, era stabilito che vengono esclusi dal condominio il sottotetto e tetto di copertura e area in sopraelevazione, che per le porzioni immediatamente sovrastanti ai due appartamenti in primo piano restano nella proprietà degli assegnatari degli appartamenti in primo piano medesimi.
Lamentavano quindi che una parte della sopraelevazione realizzata dai convenuti sovrastava la scala dalla quale si accedeva all'appartamento di , privandola Parte_1
sia di una superficie del sottotetto che della possibilità di sopraelevare a sua volta o di praticare una botola nel solaio soprastante il pianerottolo di arrivo alle scale.
Sul presupposto della illegittimità dell'intervento eseguito dal convenuto, invocando l'art. 949 c.c., concludevano pertanto nel senso sopra anticipato.
Costituitisi, i convenuti deducevano l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158
c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., della proprietà dell'area di sottotetto di mq 12,44, stante il suo possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed uti dominus che, tanto il loro dante causa quanto essi eredi, avevano esercitato sul compendio pagina 2 di 7 immobiliare de quo, delle aree occupate.
Affermavano che le rispettive proprietà erano divise da un vano scala che dal 1974 i fratelli del 1933 e del 1931 avevano spartito come da accordi, CP_1 Per_1
accorpando l'area del sottotetto sovrastante il vano scale alla proprietà del Per_1
1931. Tale area del sottotetto era poi entrata nella comproprietà degli eredi ed era sempre stata nel loro possesso da oltre 47 anni, ininterrottamente e pacificamente.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'aera sopra descritta.
Instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
14.10.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Giova in primo luogo richiamare l'ordinanza, qui condivisa, del 4.12.2023 con cui il precedente giudice assegnatario ha respinto le istanze istruttorie avanzate dai convenuti, e dirette a provare il possesso utile ai fini dell'usucapione, richiamando il principio pacifico secondo cui: «in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018, conf. Sez.
2 - Ordinanza n. 8596 del
16/03/2022; Sez.
2 - Ordinanza n. 19940 del 21/06/2022 e Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del
27/03/2023).
Se, infatti, si legge nel provvedimento de quo, parte convenuta era divenuta proprietaria
pagina 3 di 7 esclusiva dell'immobile corrispondente al foglio 15, mappale 416 sub. 10 l'atto di Divisione
Ereditaria per Notaio dott.ssa stipulato in data 24/01/2003 rep. n. 16951 Persona_2
racc. n. 8136, per cui ai fini della dichiarazione di usucapione del bene aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del loro dante causa, tuttavia in tale atto di divisione non era fatta alcuna menzione della maggiore estensione della proprietà superficiaria comprensiva anche della porzione sovrastante l'immobile attiguo della parte attorea e del vano scala.
Inoltre, alla domanda di usucapione speciale, ex art. 1159 bis cod. civ., non risultavano allegati
i fatti costitutivi (d'altra parte esclusi dall'evidente natura non rurale dei fabbricati in questione).
Ciò posto, dalla consulenza espletata in corso di causa (cfr. relazione ing. Persona_3
del 20.8.2023), è emerso quanto segue (cfr. foglio 10):
[...]
dall'esame dello stato dei luoghi e della documentazione in atti si evince che le due proprietà, individuate dalla particella 74 e dalla particella 416 del foglio 15, risultano per la parte oggetto del contenzioso divise da un vano scala utilizzato in principio da entrambi i proprietari del fabbricato originario. Il vano scala era di godimento comune per l'accesso alle relative proprietà poste al piano terra, primo piano e sottotetto. Il vano scala era composto da una rampa di scale ed una botola per l'accesso al piano sottotetto, a sinistra di proprietà del sig. del 33 CP_1
ed a destra del sig. del 31. Per_1
Dai rilievi effettuati si evince, altresì, che i lavori di sopraelevazione realizzati dal sig.re
[...]
hanno interessato non solo la porzione sovrastante l'immobile di sua proprietà, ma CP_1
anche parte della confinate proprietà della signora ovvero parte di tale Parte_1
sopraelevazione sovrasta la scala. La sopraelevazione realizzata dal sig. non è CP_1
soprastante esclusivamente la sua proprietà. Dai rilievi effettuati l'area interessata è pari circa
a mq 12,89 ovvero m (1,70X7,58).
Quanto alla stima del valore dell'area occupata, l'ausiliario ha concluso nel senso che, utilizzando come parametro tecnico il mq di superficie utile e assumendo il corrispondente prezzo unitario di mercato in €/mq corrente nella stessa zona…il valore unitario di mercato è pari a 780 €/mq. Coefficiente riduttivo pari a 0,45 in quanto trattasi di sottotetto per cui si
pagina 4 di 7 desume un valore unitario di mercato pari a 351 €/mq da cui si ottiene: mq 12,89 x 351 €/mq =
€ 4524,39.
Vista la sua compiutezza dell'indagine, deve allora essere disattesa la richiesta di una sua integrazione avanzata dai convenuti, nei propri atti conclusivi, sul presupposto che il ctu non avrebbe indicato quale fosse l'esatto confine tra i sottotetti di rispettiva pertinenza delle parti e, quindi, non sarebbe possibile individuare con precisione da quale punto misurare la superficie oggetto di sconfinamento (cfr. memorie dell'8.10.2025).
Non solo trattasi di osservazione non formulata nel termine concesso dal consulente, ma il confine tra le proprietà, mai contestato in corso di causa, è comunque rilevabile dalle planimetrie di cui all'all. 10 alla relazione peritale e va inteso come asse medio dei muri di confine tra gli immobili.
In definitiva, quindi, rilevato che l'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa (Cassazione n. 27564/2014), la domanda attorea sul punto va accolta con la precisazione che l'art. 2058, comma 2, c.c.
- il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - non è applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale
(Cassazione n. 6035/1995).
L'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalle attrici può essere invece accolta liquidando il danno, in via equitativa, nei limiti di € 6.000,00,
In linea di principio, infatti, il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sé, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino pagina 5 di 7 (Cassazione n. 23080/2021).
Se, allora, nel caso in esame, non risultano ipotizzate conseguenze dannose successive alla riduzione in pristino, ed è anche rimasta indimostrata la presenza di infiltrazioni provenienti dalla sopraelevazione, non può negarsi che la costruzione in oggetto, per quanto parziale, abbia illegittimamente compresso il diritto delle attrici di sopraelevare a loro volta ovvero di aprire una botola nel solaio soprastante il pianerottolo per poter accedere al sottotetto con una scala retrattile.
Infine, va respinta l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. avanzata con memoria conclusionale del 10.10.2025.
Detta misura (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022), invero, costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (Cassazione n. 14461/2024).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna e alla demolizione, a proprie cura e spese, CP_1 Controparte_2
della porzione di sopraelevazione realizzata sulla proprietà attorea per mq 12,89
(ovvero m 1,70 X 7,58), avuto riguardo al confine di proprietà inteso come asse medio dei muri di confine tra i rispettivi immobili;
condanna , in solido tra loro, al pagamento, a titolo di Parte_4
risarcimento, in favore di parte attrice della somma, calcolata all'attualità, di €
pagina 6 di 7 6.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della
Suprema Corte n.1712/95 dalla domanda al saldo effettivo;
condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_1 Controparte_2
degli avv.ti Giuseppe Calabrò e Teodoro de Vitiis, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.11.2023.
Così deciso in Salerno, lì 11.11.2025
IL GIUDICE
AN TA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN TA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2436 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) e ( con i proc. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
dom. avv.ti Giuseppe Calabrò e Teodoro de Vitiis, delega in atti
-attori- contro
( ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
( con il proc. dom. avv.to Giovanna Pisano, delega in atti C.F._4
-convenuti– all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le attrici hanno agito per ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione della parte di sopraelevazione da questi realizzata sul fabbricato adiacente e che invadeva la loro proprietà per un porzione di circa 13,30 mq, oltre che al risarcimento del danno causato e quantificato in € 17.100,00.
Dopo aver premesso che, con atto di divisione ereditaria del 2017, si era vista Parte_1
pagina 1 di 7 assegnata la nuda proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitativo censita al catasto fabbricati del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 74 sub 6 e pertinente terreno, censito al catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 1265, 1267 e 1270, mentre a era stato attribuito l'usufrutto vitalizio sull'intero asse ereditario, Parte_2
le istanti chiarivano che in aderenza al suddetto fabbricato ve ne era un altro, censito al catasto fabbricati del Comune di Eboli al foglio 15, mappale 416 sub 10 di cui
[...]
era nudo proprietario e usufruttuaria, giusto atto di divisione CP_1 Controparte_2
del 2003.
Esponevano che secondo l'atto di divisione del 2007 il tetto di copertura del fabbricato ..., per patto espresso dei condividenti, resta assegnato in proprietà esclusiva ai soli
[...]
e , in quote corrispondenti alla porzione materiale dello stesso, sovrastante Parte_3 Parte_1
le unità abitative, rispettivamente assegnate a ciascuno di essi, con conseguente obbligo manutentivo ad esclusivo loro carico e con diritto di sopraelevazione sulle rispettive porzioni, a propria cura e spese, e con le servitù attive e passive, se e legalmente esistenti, mentre nell'atto di divisione del 2003, cioè nel titolo dei convenuti, era stabilito che vengono esclusi dal condominio il sottotetto e tetto di copertura e area in sopraelevazione, che per le porzioni immediatamente sovrastanti ai due appartamenti in primo piano restano nella proprietà degli assegnatari degli appartamenti in primo piano medesimi.
Lamentavano quindi che una parte della sopraelevazione realizzata dai convenuti sovrastava la scala dalla quale si accedeva all'appartamento di , privandola Parte_1
sia di una superficie del sottotetto che della possibilità di sopraelevare a sua volta o di praticare una botola nel solaio soprastante il pianerottolo di arrivo alle scale.
Sul presupposto della illegittimità dell'intervento eseguito dal convenuto, invocando l'art. 949 c.c., concludevano pertanto nel senso sopra anticipato.
Costituitisi, i convenuti deducevano l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158
c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., della proprietà dell'area di sottotetto di mq 12,44, stante il suo possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed uti dominus che, tanto il loro dante causa quanto essi eredi, avevano esercitato sul compendio pagina 2 di 7 immobiliare de quo, delle aree occupate.
Affermavano che le rispettive proprietà erano divise da un vano scala che dal 1974 i fratelli del 1933 e del 1931 avevano spartito come da accordi, CP_1 Per_1
accorpando l'area del sottotetto sovrastante il vano scale alla proprietà del Per_1
1931. Tale area del sottotetto era poi entrata nella comproprietà degli eredi ed era sempre stata nel loro possesso da oltre 47 anni, ininterrottamente e pacificamente.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'aera sopra descritta.
Instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
14.10.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Giova in primo luogo richiamare l'ordinanza, qui condivisa, del 4.12.2023 con cui il precedente giudice assegnatario ha respinto le istanze istruttorie avanzate dai convenuti, e dirette a provare il possesso utile ai fini dell'usucapione, richiamando il principio pacifico secondo cui: «in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018, conf. Sez.
2 - Ordinanza n. 8596 del
16/03/2022; Sez.
2 - Ordinanza n. 19940 del 21/06/2022 e Sez.
2 - Sentenza n. 8579 del
27/03/2023).
Se, infatti, si legge nel provvedimento de quo, parte convenuta era divenuta proprietaria
pagina 3 di 7 esclusiva dell'immobile corrispondente al foglio 15, mappale 416 sub. 10 l'atto di Divisione
Ereditaria per Notaio dott.ssa stipulato in data 24/01/2003 rep. n. 16951 Persona_2
racc. n. 8136, per cui ai fini della dichiarazione di usucapione del bene aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del loro dante causa, tuttavia in tale atto di divisione non era fatta alcuna menzione della maggiore estensione della proprietà superficiaria comprensiva anche della porzione sovrastante l'immobile attiguo della parte attorea e del vano scala.
Inoltre, alla domanda di usucapione speciale, ex art. 1159 bis cod. civ., non risultavano allegati
i fatti costitutivi (d'altra parte esclusi dall'evidente natura non rurale dei fabbricati in questione).
Ciò posto, dalla consulenza espletata in corso di causa (cfr. relazione ing. Persona_3
del 20.8.2023), è emerso quanto segue (cfr. foglio 10):
[...]
dall'esame dello stato dei luoghi e della documentazione in atti si evince che le due proprietà, individuate dalla particella 74 e dalla particella 416 del foglio 15, risultano per la parte oggetto del contenzioso divise da un vano scala utilizzato in principio da entrambi i proprietari del fabbricato originario. Il vano scala era di godimento comune per l'accesso alle relative proprietà poste al piano terra, primo piano e sottotetto. Il vano scala era composto da una rampa di scale ed una botola per l'accesso al piano sottotetto, a sinistra di proprietà del sig. del 33 CP_1
ed a destra del sig. del 31. Per_1
Dai rilievi effettuati si evince, altresì, che i lavori di sopraelevazione realizzati dal sig.re
[...]
hanno interessato non solo la porzione sovrastante l'immobile di sua proprietà, ma CP_1
anche parte della confinate proprietà della signora ovvero parte di tale Parte_1
sopraelevazione sovrasta la scala. La sopraelevazione realizzata dal sig. non è CP_1
soprastante esclusivamente la sua proprietà. Dai rilievi effettuati l'area interessata è pari circa
a mq 12,89 ovvero m (1,70X7,58).
Quanto alla stima del valore dell'area occupata, l'ausiliario ha concluso nel senso che, utilizzando come parametro tecnico il mq di superficie utile e assumendo il corrispondente prezzo unitario di mercato in €/mq corrente nella stessa zona…il valore unitario di mercato è pari a 780 €/mq. Coefficiente riduttivo pari a 0,45 in quanto trattasi di sottotetto per cui si
pagina 4 di 7 desume un valore unitario di mercato pari a 351 €/mq da cui si ottiene: mq 12,89 x 351 €/mq =
€ 4524,39.
Vista la sua compiutezza dell'indagine, deve allora essere disattesa la richiesta di una sua integrazione avanzata dai convenuti, nei propri atti conclusivi, sul presupposto che il ctu non avrebbe indicato quale fosse l'esatto confine tra i sottotetti di rispettiva pertinenza delle parti e, quindi, non sarebbe possibile individuare con precisione da quale punto misurare la superficie oggetto di sconfinamento (cfr. memorie dell'8.10.2025).
Non solo trattasi di osservazione non formulata nel termine concesso dal consulente, ma il confine tra le proprietà, mai contestato in corso di causa, è comunque rilevabile dalle planimetrie di cui all'all. 10 alla relazione peritale e va inteso come asse medio dei muri di confine tra gli immobili.
In definitiva, quindi, rilevato che l'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa (Cassazione n. 27564/2014), la domanda attorea sul punto va accolta con la precisazione che l'art. 2058, comma 2, c.c.
- il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - non è applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale
(Cassazione n. 6035/1995).
L'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalle attrici può essere invece accolta liquidando il danno, in via equitativa, nei limiti di € 6.000,00,
In linea di principio, infatti, il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sé, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino pagina 5 di 7 (Cassazione n. 23080/2021).
Se, allora, nel caso in esame, non risultano ipotizzate conseguenze dannose successive alla riduzione in pristino, ed è anche rimasta indimostrata la presenza di infiltrazioni provenienti dalla sopraelevazione, non può negarsi che la costruzione in oggetto, per quanto parziale, abbia illegittimamente compresso il diritto delle attrici di sopraelevare a loro volta ovvero di aprire una botola nel solaio soprastante il pianerottolo per poter accedere al sottotetto con una scala retrattile.
Infine, va respinta l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. avanzata con memoria conclusionale del 10.10.2025.
Detta misura (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022), invero, costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (Cassazione n. 14461/2024).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna e alla demolizione, a proprie cura e spese, CP_1 Controparte_2
della porzione di sopraelevazione realizzata sulla proprietà attorea per mq 12,89
(ovvero m 1,70 X 7,58), avuto riguardo al confine di proprietà inteso come asse medio dei muri di confine tra i rispettivi immobili;
condanna , in solido tra loro, al pagamento, a titolo di Parte_4
risarcimento, in favore di parte attrice della somma, calcolata all'attualità, di €
pagina 6 di 7 6.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della
Suprema Corte n.1712/95 dalla domanda al saldo effettivo;
condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_1 Controparte_2
degli avv.ti Giuseppe Calabrò e Teodoro de Vitiis, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.11.2023.
Così deciso in Salerno, lì 11.11.2025
IL GIUDICE
AN TA
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