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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 21 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1780 dell'anno 2023 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Annunziata, del Foro di Nocera Inferiore Parte_1
presso il cui studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Eugenio Siciliano n° 2, ha eletto domicilio
Appellante
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti, Mauro Elberti e
Gianluca Tellone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in E Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 PEC: - Email_1
t. Email_3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.7.2023 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro- n.229/2023, pubblicata il 19.1.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda intesa a far dichiarare non dovuto l'indebito di € 6.319,43 ed illegittime le
CP_ trattenute operate dall' di € 1.380,76 su altra prestazione (disoccupazione agricola anno 2018).
L'appellante, che in primo grado aveva allegato di avere scoperto solo nel giugno 2018 di un CP_ indebito quando l'ente aveva calcolato e trattenuto sulle somme che le spettavano per la disoccupazione agricola del 2018, l'importo di € 1.380,76, e sostenuto che le pretese dell' , CP_1
relative alla richiesta di restituzione della disoccupazione agricola relativa dell'anno 2009, che non le erano mai stata comunicate, erano prescritte ed infondate in fatto ed in diritto, si doleva della decisione che conteneva i seguenti vizi: 1) Errata dichiarazione di improcedibilità della domanda per ritenuta intempestiva domanda amministrativa con conseguente violazione degli articoli 117 e 24 della Costituzione;
2) Omesso accertamento e/o mancato rilievo della nullità e/o illegittimità del provvedimento per l'inintelligibilità dello stesso e per la omessa motivazione con conseguente CP_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 2033 c.c.; 3) Errata decisione della causa sulla base di una prova inesistente (un presunto verbale di ispezione) con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omessa pronuncia sulle richieste istruttorie articolate in via subordinata dal ricorrente nel giudizio di primo grado con conseguente violazione dell'art. 112
c.p.c..; 5) Omesso rilievo della mancata risposta al ricorso amministrativo come condizione CP_1
di procedibilità della domanda con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli articoli 88,
91 e 92 c.p.c.. ed insisteva quindi, affinché, la Corte riformasse la sentenza impugnata.
Con comparsa del 6.12.2024 si costituiva l' che contrastava le doglianze e chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie concreta e come risulta in atti, l'indebito ha ad oggetto l'indennità di CP_ disoccupazione agricola relativa all'anno 2009, percepita nel 2010, chiesta in restituzione dall' in conseguenza della cancellazione dell'odierna appellata dall'elenco dei braccianti agricoli, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo cui è seguita la cancellazione dall'elenco - elenco pubblicato dal 15.09.2016 al 03.10.2016 (cfr. n.3 fascicolo di primo grado). CP_1
CP_ L' ha depositato la documentazione con la quale ha comunicato ad nel 2018 il Parte_1 pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2017, rappresentando di avere operato le trattenute relative alla pregressa indebita percezione della per il periodo Parte_2
01/01/2009 - 31/12/2009 (cfr doc.1 fascicolo primo grado) e le richieste di indebito per la CP_1
prestazione non dovute per effetto del disconoscimento del rapporto agricolo del 2009 (cfr. doc 2 e
3 fascicolo ). CP_1
Fatta questa doverosa premessa circa la res controversa e partendo dalle critiche dell'appellante, non può non rilevarsi l'infondatezza della impugnazione e la correttezza della sentenza per le assorbenti che seguono. CP_ Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, l' accertato che l'erogazione era avvenuta “sine titulo”, ha proceduto al recupero del dovuto atteso che la ricorrente era stata cancellata dall'elenco degli agricoli, in conseguenza ad un accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro.
E' noto che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori costituisce la “condicio sine qua non” per percepire l'indennità di disoccupazione, con la conseguenza che la mancanza del predetto requisito fa venire meno il diritto alla prestazione stessa. E' pacifico che nei termini l'appellante non ha impugnato la cancellazione dagli elenchi ed è decaduta dal provare il diritto a trattenere le prestazioni percepite e non dovute per effetto della cancellazione e sono quindi assolutamente inammissibili le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado intese a provare l'attività lavorativa svolta.
Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (120 giorni per l'esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), “il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessata deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis:
Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n.
5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393;
Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò posto la parte appellante, che, con il ricorso di primo grado, non ha contestato di avere ricevuto per l'anno 2009 la disoccupazione agricola, non ha dimostrato l'iscrizione nelle liste né di aver tempestivamente impugnato la cancellazione dall'elenco e quindi il possesso del requisito soggettivo per il beneficio.
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha ammesso la prova.
Anche le altre doglianze appiano infondate alla luce della documentazione depositata dall' e CP_1
tenuto conto della tempestiva articolata impugnazione della ricorrente.
Anche la decisione sulle spese è corretta posto che rispetta l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice,
“con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari”.
L'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della questione si stima equo compensare fra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 21 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1780 dell'anno 2023 del Ruolo Lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Annunziata, del Foro di Nocera Inferiore Parte_1
presso il cui studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Eugenio Siciliano n° 2, ha eletto domicilio
Appellante
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti, Mauro Elberti e
Gianluca Tellone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in E Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 PEC: - Email_1
t. Email_3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.7.2023 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro- n.229/2023, pubblicata il 19.1.2023 e non notificata, che rigettava la sua domanda intesa a far dichiarare non dovuto l'indebito di € 6.319,43 ed illegittime le
CP_ trattenute operate dall' di € 1.380,76 su altra prestazione (disoccupazione agricola anno 2018).
L'appellante, che in primo grado aveva allegato di avere scoperto solo nel giugno 2018 di un CP_ indebito quando l'ente aveva calcolato e trattenuto sulle somme che le spettavano per la disoccupazione agricola del 2018, l'importo di € 1.380,76, e sostenuto che le pretese dell' , CP_1
relative alla richiesta di restituzione della disoccupazione agricola relativa dell'anno 2009, che non le erano mai stata comunicate, erano prescritte ed infondate in fatto ed in diritto, si doleva della decisione che conteneva i seguenti vizi: 1) Errata dichiarazione di improcedibilità della domanda per ritenuta intempestiva domanda amministrativa con conseguente violazione degli articoli 117 e 24 della Costituzione;
2) Omesso accertamento e/o mancato rilievo della nullità e/o illegittimità del provvedimento per l'inintelligibilità dello stesso e per la omessa motivazione con conseguente CP_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 2033 c.c.; 3) Errata decisione della causa sulla base di una prova inesistente (un presunto verbale di ispezione) con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omessa pronuncia sulle richieste istruttorie articolate in via subordinata dal ricorrente nel giudizio di primo grado con conseguente violazione dell'art. 112
c.p.c..; 5) Omesso rilievo della mancata risposta al ricorso amministrativo come condizione CP_1
di procedibilità della domanda con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli articoli 88,
91 e 92 c.p.c.. ed insisteva quindi, affinché, la Corte riformasse la sentenza impugnata.
Con comparsa del 6.12.2024 si costituiva l' che contrastava le doglianze e chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie concreta e come risulta in atti, l'indebito ha ad oggetto l'indennità di CP_ disoccupazione agricola relativa all'anno 2009, percepita nel 2010, chiesta in restituzione dall' in conseguenza della cancellazione dell'odierna appellata dall'elenco dei braccianti agricoli, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo cui è seguita la cancellazione dall'elenco - elenco pubblicato dal 15.09.2016 al 03.10.2016 (cfr. n.3 fascicolo di primo grado). CP_1
CP_ L' ha depositato la documentazione con la quale ha comunicato ad nel 2018 il Parte_1 pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2017, rappresentando di avere operato le trattenute relative alla pregressa indebita percezione della per il periodo Parte_2
01/01/2009 - 31/12/2009 (cfr doc.1 fascicolo primo grado) e le richieste di indebito per la CP_1
prestazione non dovute per effetto del disconoscimento del rapporto agricolo del 2009 (cfr. doc 2 e
3 fascicolo ). CP_1
Fatta questa doverosa premessa circa la res controversa e partendo dalle critiche dell'appellante, non può non rilevarsi l'infondatezza della impugnazione e la correttezza della sentenza per le assorbenti che seguono. CP_ Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, l' accertato che l'erogazione era avvenuta “sine titulo”, ha proceduto al recupero del dovuto atteso che la ricorrente era stata cancellata dall'elenco degli agricoli, in conseguenza ad un accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro.
E' noto che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori costituisce la “condicio sine qua non” per percepire l'indennità di disoccupazione, con la conseguenza che la mancanza del predetto requisito fa venire meno il diritto alla prestazione stessa. E' pacifico che nei termini l'appellante non ha impugnato la cancellazione dagli elenchi ed è decaduta dal provare il diritto a trattenere le prestazioni percepite e non dovute per effetto della cancellazione e sono quindi assolutamente inammissibili le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado intese a provare l'attività lavorativa svolta.
Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (120 giorni per l'esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), “il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessata deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis:
Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n.
5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393;
Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò posto la parte appellante, che, con il ricorso di primo grado, non ha contestato di avere ricevuto per l'anno 2009 la disoccupazione agricola, non ha dimostrato l'iscrizione nelle liste né di aver tempestivamente impugnato la cancellazione dall'elenco e quindi il possesso del requisito soggettivo per il beneficio.
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha ammesso la prova.
Anche le altre doglianze appiano infondate alla luce della documentazione depositata dall' e CP_1
tenuto conto della tempestiva articolata impugnazione della ricorrente.
Anche la decisione sulle spese è corretta posto che rispetta l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice,
“con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari”.
L'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della questione si stima equo compensare fra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente