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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio) vertente tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAUCCI PASQUALE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. STANISLAO MARCELLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in 06/06/2015, dal quale era nato un figlio il 22/09/2016 e, essendo Persona_1
divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico della madre, con eventuale rinuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, la previsione dell'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 425,00 a proprio carico (€ 250,00 più la metà del canone locatizio pari a € 175,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, e, trascorsi i termini, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente in data 30/09/2024, la quale, contestando quanto dedotto dal ricorrente, allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso di sé e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 a carico del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 200,00 per sé, nonché la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 15/11/2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e ammetteva le istanze istruttorie. Infine, all'udienza dell'11/02/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver depositato un accordo sottoscritto personalmente delle parti e la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore , nato il [...] in [...] C.F. , Persona_1 C.F._3
viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente assumendo, invece, di comune accordo quelle di maggior interesse, relative alla istruzione, educazione e salute, te/rendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
3) I genitori si impegnano, inoltre, a conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi. In ogni caso si stabilisce che il predetto avrà Persona_1
collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, nella casa familiare sita in Santa Maria
C.V. al Vicolo Primo, Via Francesco Maria Pratilli n. I, Scala A, Int. 4.
4) Si dà atto che il sig. ha già trasferito la sua residenza in altro indirizzo e, più Parte_1
precisamente in S. Maria C. V. (CE), alla via Augusto Pierantoni n. 5.
5) Per garantire la presenza del figlio presso il genitore non collocatario, le parti si accordano affinché il diritto di visita venga esercitato dal padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 21:00. Nei giorni di visita il padre si impegna a prelevare il figlio da scuola alle ore 15:30 (e nei periodi di chiusura presso l'abitazione materna) e ad accompagnarlo alle ore
21:00 presso la casa coniugale ove egli risiede.
A settimane alterne. il padre si impegna nel giorno di venerdì a prelevare il figlio da scuola alle
15:30 (e nei periodi di chiusura presso l'abitazione materna) ed a riaccompagnarlo a casa la domenica sera alle ore 21:00.
Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore della sig.ra CP_1
un assegno mensile di € 450,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
[...]
bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN [...], con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno da intendersi tali quelli di cui al protocollo vigente presso l'adito Tribunale con la precisazione che qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Si concorda che l'assegno unico, al pari delle eventuali future indennità che il legislatore intenderà introdurre, sarà diviso sempre al 50% tra le parti.
6) Il sig. si impegna a corrispondere la ulteriore somma di € 125,00 mensili quale Parte_1
retta scolastica per la frequentazione da parte del figlio della scuola privata, versando tale somma
a mezzo bonifico bancario direttamente all'Istituto Paritario "Regina Carmeli" - S. Maria C.V.
(CE) calmierando, così, i costi di fitto che la sig.ra è costretta a sopportare. Controparte_1 L'obbligo di cui al punto in esame verrà, perciò, meno allorquando la predetta dovesse trovare una nuova e diversa soluzione abitativa che non comporti il pagamento di un canone locativo.
7) La signora si impegna a volturare tutte le utenze domestiche a Controparte_1
proprio nome entro e non oltre la data del 31.03.2025, acconsentendo che oltre tale data il sig.
potrà provvedere alla disdetta delle stesse. Resta fermo che il pagamento delle Parte_1
predette utenze domestiche, formalmente intestate a , è a carico della sig.ra Parte_1 [...]
sin dalla fine della coabitazione con il sig. . Controparte_1 Parte_1
8) Le parti concordano di essere favorevoli pronunziare, nei termini normativi e ricorrendone le condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto (atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Municipio al N. 18 parte 2 serie A - anno 2015), ai medesimi patti e condizioni che precedono.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Infine, le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE
(CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte 2, serie A, anno 2015);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio) vertente tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAUCCI PASQUALE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. STANISLAO MARCELLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in 06/06/2015, dal quale era nato un figlio il 22/09/2016 e, essendo Persona_1
divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico della madre, con eventuale rinuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, la previsione dell'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 425,00 a proprio carico (€ 250,00 più la metà del canone locatizio pari a € 175,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, e, trascorsi i termini, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente in data 30/09/2024, la quale, contestando quanto dedotto dal ricorrente, allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso di sé e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 a carico del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 200,00 per sé, nonché la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 15/11/2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e ammetteva le istanze istruttorie. Infine, all'udienza dell'11/02/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver depositato un accordo sottoscritto personalmente delle parti e la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore , nato il [...] in [...] C.F. , Persona_1 C.F._3
viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente assumendo, invece, di comune accordo quelle di maggior interesse, relative alla istruzione, educazione e salute, te/rendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
3) I genitori si impegnano, inoltre, a conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi. In ogni caso si stabilisce che il predetto avrà Persona_1
collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, nella casa familiare sita in Santa Maria
C.V. al Vicolo Primo, Via Francesco Maria Pratilli n. I, Scala A, Int. 4.
4) Si dà atto che il sig. ha già trasferito la sua residenza in altro indirizzo e, più Parte_1
precisamente in S. Maria C. V. (CE), alla via Augusto Pierantoni n. 5.
5) Per garantire la presenza del figlio presso il genitore non collocatario, le parti si accordano affinché il diritto di visita venga esercitato dal padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 21:00. Nei giorni di visita il padre si impegna a prelevare il figlio da scuola alle ore 15:30 (e nei periodi di chiusura presso l'abitazione materna) e ad accompagnarlo alle ore
21:00 presso la casa coniugale ove egli risiede.
A settimane alterne. il padre si impegna nel giorno di venerdì a prelevare il figlio da scuola alle
15:30 (e nei periodi di chiusura presso l'abitazione materna) ed a riaccompagnarlo a casa la domenica sera alle ore 21:00.
Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando in favore della sig.ra CP_1
un assegno mensile di € 450,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
[...]
bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN [...], con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno da intendersi tali quelli di cui al protocollo vigente presso l'adito Tribunale con la precisazione che qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Si concorda che l'assegno unico, al pari delle eventuali future indennità che il legislatore intenderà introdurre, sarà diviso sempre al 50% tra le parti.
6) Il sig. si impegna a corrispondere la ulteriore somma di € 125,00 mensili quale Parte_1
retta scolastica per la frequentazione da parte del figlio della scuola privata, versando tale somma
a mezzo bonifico bancario direttamente all'Istituto Paritario "Regina Carmeli" - S. Maria C.V.
(CE) calmierando, così, i costi di fitto che la sig.ra è costretta a sopportare. Controparte_1 L'obbligo di cui al punto in esame verrà, perciò, meno allorquando la predetta dovesse trovare una nuova e diversa soluzione abitativa che non comporti il pagamento di un canone locativo.
7) La signora si impegna a volturare tutte le utenze domestiche a Controparte_1
proprio nome entro e non oltre la data del 31.03.2025, acconsentendo che oltre tale data il sig.
potrà provvedere alla disdetta delle stesse. Resta fermo che il pagamento delle Parte_1
predette utenze domestiche, formalmente intestate a , è a carico della sig.ra Parte_1 [...]
sin dalla fine della coabitazione con il sig. . Controparte_1 Parte_1
8) Le parti concordano di essere favorevoli pronunziare, nei termini normativi e ricorrendone le condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto (atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Municipio al N. 18 parte 2 serie A - anno 2015), ai medesimi patti e condizioni che precedono.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Infine, le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE
(CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte 2, serie A, anno 2015);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio