Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella
persona della dott.ssa Silvana D. Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.2666 /2024 RGAL
TRA
' rappresentato e difeso dall' avv.OLIVERIO Parte 1
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro rappresentato e difeso dall'avv. TRANQUILLO e FERRAGINA tempore,
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze dell' con qualifica Controparte 1
di operaio idraulico forestale ed inquadramento in base al
CCNL idraulico forestale ed agraria del 9.12.2022, ha adito il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro,
precisando, in via preliminare, che il rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1 convenuta è disciplinato dal
CCNL idraulico forestale e agrario, contratto collettivo di natura privatistica, in forza della previsione di cui
Legge n. 155/2021; che il predetto CCNL, rinnovato in data
9.12.2021, è stato recepito con decreto dirigenziale della
Regione LA n. 5348 del 17.5.2022 con il quale la
Regione LA ha accertato la sussistenza della relativa copertura finanziaria prevista dal su citato art. 7 bis; che, pertanto, tale CCNL è applicabile a tutti i lavoratori idraulico forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
ha agito nei Operata questa premessa, parte ricorrente confronti dell' al fine di chiederne Controparte 1
la condanna al pagamento della somma -meglio indicata nelle conclusioni a titolo di differenze retributive,
-
lamentando che l'Azienda datoriale eroga l'indennità
chilometrica di cui all'art. 54 del CCNL invocato secondo il criterio deteriore previsto dall'art. 7 del CIRL;
richiamati i principi affermati dalla Corte di legittimità
in materia di contrasto tra CCNL e CIRL, ha pertanto
Controparte_1concluso domandando la condanna dell'
al pagamento, a titolo di differenze retributive, della
somma indicata nelle conclusioni e specificata nei conteggi nel corpo del ricorso, per il periodo di cui alle
conclusioni; oltre interessi, rivalutazione e spese di
lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva al fine di chiedere il rigetto del1' Controparte_1 ricorso per infondatezza; in particolare, 1' CP 1
resistente, muovendo dalla sua natura giuridica di ente
pubblico non economico, ha argomentato in merito alla qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro alle sue dipendenze, tra cui anche quello degli operai idraulico forestali;
donde la non applicabilità al rapporto di lavoro azionato in giudizio del CCNL invocato in ricorso, per come affermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 10973/2015. Ha inoltre evidenziato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2022, che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra
"ordinamento civile" attribuita in via nella materia esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo lett. I) Cost.%; nel merito contestava la fondatezza comma,
del ricorso anche alla luce della previsione di cui all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 78/2010
(conv. con legge n. 122/2010) in forza delle quali al personale applicano le contrattualizzato non si disposizioni di legge o di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi per la trasferta del
mezzo proprio. Ancora, nel merito, ha Osservato come nel
Piano attuativo forestale del 2022 non fosse stato prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica bensì una copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa l'indennità chilometrica. Sul punto ha specificato che il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, avrebbe determinato un costo complessivo compreso tra € 11.700.000 e €
15.700.000, con conseguente impossibilità di una copertura finanziaria. Infine ha rappresentato che il decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 5348, che avrebbe
attestato, secondo la tesi di parte ricorrente, la
copertura finanziaria dell'indennità chilometrica basata sul quinto del costo della benzina, in realtà stato emesso in data 17.05.2022, ovvero successivamente alla delibera di Giunta regionale n. 94 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il piano attuativo di forestazione dell' Controparte_1 In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, infine, ilè entrata in vigore eccepiva la legge n. 155/2021 della somma per il solo 9.11.2021, donde la spettanza periodo successivo a tale data e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale. La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è
stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive
discussione, ai sensi dell'art. 127 terdell'udienza di c.p.c. anzitutto quellaQuestione controversa tra le parti è
relativa al CCNL applicabile al rapporto di lavoro inter partes. Invero, parte ricorrente fonda la sua pretesa retributiva sul CCNL per gli addetti ad attività di forestale ed idraulico agraria sistemazione idraulico brevità, CCNL 9.12.2021) mentre (qui di seguito, per facendo leva sulla sua natura 1' Controparte_1
giuridica di ente pubblico non economico e sulla natura
pubblicistica dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze,
sostiene l'inapplicabilità di tale CCNL di diritto privato,
facendo da tali rilievi discendere l'infondatezza della domanda che su tale CCNL si fonda.
di ente pubblico non Indubbia è la natura giuridica istituita con legge economico dell' CP 1 CP 1
25 del 16 maggio 2013 avente ad della Regione LA n.
dell' CP 1 oggetto 1 "Istituzione
[...]
Controparte_2
e disposizioni in materia di forestazione CP 1
-
e di politiche della montagna". Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale, È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo
54 dello Statuto della Regione LA, 1' [...]
Controparte_3 [...] denominata CP 1 CP 1 ente strumentale della Regione LA, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia
tecnica,amministrativa, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, contabile e finanziaria.
La legge della Regione LA 16 maggio 2013 n. 25 ha istituito l' Controparte_3
[...] che funge da struttura tecnico -
operativa della Regione, preordinata ad attuare i programmi regionali in campo forestale ambientale, le attività
regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, etc. (cfr. art. 4).
Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di potere regolamentare e di autonomia amministrativa,
patrimoniale, contabile e finanziaria, l' Controparte_1
[...] ha coperto la propria pianta organica, ai sensi
dell'art. 11 della L.R. istitutiva, mediante il personale: in liquidazione: personale di a) transitato dall' CP 4,
cantiere con CCNL UNCEM Parte Operai per gli addetti ai
-
-
lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM Parte
-
- per gli Impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
b) transitato dalle Comunità montane soppresse;
c)
su domanda o trasferito o comandato dalla Regione CP 1 in liquidazione:d'ufficio; d) transitato dall' CP 4
personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.
52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19
ottobre 2009, n. 31 Norme per il reclutamento del
personale Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' CP 1 rimane sottoposto al regime contrattuale in
essere al momento della approvazione della presente legge.
Ferma tale clausola di garanzia di mantenimento del regime contrattuale in essere al momento del transito alle dipendenze di CP 1 il personale transitato da
CP 4 e, per quel che rileva ai fini di causa, già durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze di CP 4 ha visto il proprio rapporto di lavoro regolamentato dal CCNL
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani '
n.d.r.) per gli addetti ai Parte Operai lavori di
sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e
tale contrattazione collettiva ha continuato a regolare i rapporti di lavoro anche una volta avvenuto il transito
alle dipendenze della Controparte 1 per come
previsto dal comma 2 dell'art. 11. Pertanto, in virtù dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/2013, e successive modificazioni, il personale de
quibus è stato inquadrato nel livello degli operai qualificati, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori e idraulico-agraria,di sistemazione idraulico-forestale anche con il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio. Come noto 1' CP_4 attualmente posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 ente strumentale della Regione LA, istituita con legge regionale n. 20/1992, è un ente pubblico non economico. In particolare, gli elementi а fondamento di tale
qualificazione si ricavano dalla lettura della citata legge regionale. Infatti, tale legge istitutiva assegna all' CP 1 il perseguimento di interessi generali inerenti la difesa e la valorizzazione del territorio affidato alla sua gestione, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio forestale;
inoltre, sul piano istituzionale, la della Regione, qualeinserisce nell'organizzazione organismo ausiliario. elaborava programmiIn particolare, 1' CP 1 annuali nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio
Regionale (cfr. art. 10); gestiva beni affidati dalla
Regione; il Consiglio Regionale designava con deliberazioni le persone fisiche deputate a rivestire alcune cariche
(cfr. artt. 14 e 15) ed esercitava un controllo e vigilanza sulla gestione dell' CP 1 interviva, inoltre, sui singoli atti deliberativi (art. 33). Inoltre, le
deliberazioni dell'ente erano soggette all'approvazione del
Consiglio Regionale e le entrate erano rappresentate da
contributi erogati dalla Regione (cfr. art. 35).
Orbene, pur trattandosi di ente pubblico non economico, con conseguente qualificazione dei rapporti di lavoro alla
stregua di rapporti di pubblico impiego (affermazione che trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che in fattispecie simile ha appunto inscritto il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall'azienda delle
foreste demaniali sarde ai sensi della legge Regionale n.
26 del 1980, nel quadro dei rapporti di pubblico impiego attesa, come nella specie, la natura di ente pubblico non economico dell'azienda stessa ( Cass. S.U. 29 luglio 1998
Co n. 7419) qualificazione che la ha operato, con
- sentenza n. 14530/2014, proprio con riferimento al
personale con qualifica di operaio idraulico forestale di
CP 4, aggiungendo che la legge della Regione LA del
19 ottobre 1992 n. 20, istitutiva dell'Azienda Forestale
per quanto attiene la (A. FO.R.), della Regione LA disciplina del rapporto di lavoro del personale preposto
- ossia quello degli operai all'esecuzione degli interventi gestito dalla nominata azienda idraulico-forestali rinvia, ex art. 26, al contratto collettivo nazionale di lavoro ed al contratto circoscrizionale. Pertanto, al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda
CP 4 ), ente pubblicoForestale della Regione LA non economico, è stato a lungo di fatto applicato un
contratto collettivo nazionale di diritto privato (qual è quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico agraria).
E' ben noto, tuttavia, che larga parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto inapplicabile il CCNL di natura
privatistica (vale a dire il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria)
al rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP 4 ritenendo che tale rapporto possa essere regolamentato soltanto dal
CCNL del comparto pubblico, vale a dire quello per il
personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie
locali.
' altresì noto che la Suprema Corte, in controversia E
vertente proprio tra CP 4 ed un suo dipendente, operaio idraulico forestale, ha affermato il seguente principio di diritto: A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in
contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico di lavoro vigenti" contenutorichiamo ai "contratti nell'art. 26 della legge reg. LA 19 ottobre 1992, n.
20, inteso come riferibile allanon può essere contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza;
Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015 (Rv. 635528 01).
La S.C., nel cassare la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento del ricorso proposto da un operaio idraulico-forestale alle dipendenze dell'A.FO.R. Azienda
Forestale della Regione LA avente ad oggetto la corresponsione di emolumento retributivo previsto dal CCNL
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- per forestale e idraulico-agraria, aveva affermato che il
rapporto di lavoro degli operai forestali dipendenti dall' CP 4, seppur avente natura pubblicistica, continuava ad essere regolato, per effetto della L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26, con disposizione confermata dalla L.R.
Calabria n. 14 del 1999, dalla disciplina collettiva di diritto privato, non contenendo il CCNL del Personale del
Comparto Regioni e Autonomie Locali alcuna disposizione per gli operai idraulico- forestali e non essendo stato
contratto integrativo regionale a mente del stipulato un
D.Lgs. n. 165 del 2001, ha così osservato:
3. Osserva la
691 Corte che, а mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
comma 1, "Salvo che per le materie di cui alla L. 23
ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. C), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Tale disposizione è stata integrata, per ciò che qui specificamente rileva, dal già ricordato L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale
ultima disposizione, secondo quanto già reiteratamente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è di interpretazione autentica (e, quindi, ha efficacia
retroattiva), come è fatto palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da un giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr, Cass., nn. 14048/2009; 6736/2010; 19827/2013). Va altresì
rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
146 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di
interpretazione autentica, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, incoerente con la
riforma del pubblico impiego, e l'applicazione al medesimo, in linea di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato;
al riguardo la Corte Costituzionale, oltre a richiamare i propri orientamenti circa la possibilità di discipline differenziate del rapporto di lavoro pubblico, per l'operatività del limite, alla sua
lavoro privato, costituito dalla assimilazione al specialità del rapporto e dalle esigenze di perseguimento degli interessi generali, ha osservato in particolare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, ha inteso contrattazione collettivariservare alla l'intera definizione del trattamento economico e che i contratti collettivi relativi al pubblico impiego hanno previsto una dettagliata regolamentazione del godimento delle ferie,
delle festività e degli eventuali riposi compensativi, con la conseguenza che l'eventuale concorrente applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 comporterebbe una almeno
parziale duplicazione degli stessi benefici. Deve inoltre considerarsi che non è stato oggetto di discussione che
1' CP 4, istituita con la L.R. LA 20 del 1992, n.
abbia natura di ente pubblico non economico, come
espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr,
altresì, con riferimento all'azienda delle foreste demaniali sarde, Cass., SU, n. 7419/98). Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1,
dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente,
fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. LA n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa:
"Gli operai idraulico-forestali di cui all'art. 25
rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto che a sua volta,circoscrizionale)", secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna
disposizione per gli operai idraulico-forestali. Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-
1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve però considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime
disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già
n. 266 detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse
"cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti e alle contratti collettivi, ma materie" contemplati dai ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento". Cosicché, in relazione alla fattispecie all'esame, deve convenirsi che l'efficacia della disciplina legale, per quanto riferibile all'applicabilità del CCNL di diritto comune, è
sicuramente cessata con la sottoscrizione del CCNL del personale del Comparto delle regioni e delle autonomie
locali 1998-2001, stipulato il 1.4.1999, che, per il suo
ambito di applicazione, rimanda espressamente, all'art. 1, al ricordato Accordo quadro del 2.6.1998. 3.2 Peraltro,
anche in disparte del rilievo che il richiamo ai contratti di lavoro vigenti, di cui alla L.R. Calabria n. 20 del
1992, art. 26, riguarda espressamente le qualifiche e i
livelli relativi agli operai idraulico-forestali e non le
altre disposizioni normative di tali contratti, neppure può condividersi la correttezza dell'interpretazione resa dalla
Corte territoriale al predetto articolo di legge regionale nel testo vigente all'epoca dei fatti (la norma è stata
infatti modificata dalla L.R. LA n. 47 del 2011, art. 34, con la sua prevista applicazione al "personale di forestazione, impiegato e di cantiere"). Infatti, se non è
dubitabile che, quando fu emanata, in epoca anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, il
richiamo al CCNL andasse riferito alla contrattazione di diritto comune, deve considerarsi che, la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede
3)1 che le relative espressamente (art. 2, comma disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e SS., disciplinanti la contrattazione collettiva, da
attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso
un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di
appositi controlli sulla compatibilità dei costi in
relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come
puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa,
resta escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali ○ che comportino oneri previsti negli strumenti di programmazione, con la non conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate cfr, Cass., SU, n. 9146/2009).
-
Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul
è pubblico impiego privatizzato, da escludersi che la
disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti
collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina. Ne discende che, nel nuovo contesto legislativo proprio dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti contenuto nel ridetto L.R. Calabria, art. 26 non può più essere
inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla specifica contrattazione collettiva
pubblica del comparto di appartenenza.
3.3 Non essendosi la Corte territoriale conformata ai suddetti principi, il
motivo svolto deve trovare accoglimento. 4. Per l'effetto
la sentenza impugnata va cassata. Non essendo applicabile su cui il la normativa collettiva di diritto comune lavoratore ha fondato le proprie pretese (ivi compresa quella relativa alla festività del Santo Patrono, afferente la al secondo motivo svolto con il ricorso d'appello), ne '
n. 266 del disciplina legale contemplata dalla ricordata L.
2005, art. 1, comma 224, e non presentandosi quindi la
necessità di ulteriori fatto, laaccertamenti di controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande svolte".
Ferma restando, quindi, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre, tuttavia, rilevare che nel
settore idraulico forestale è di recente intervenuto il legislatore che con l'art. 7 bis del DL 120/2021 (conv.
dalla legge n. 155/2021) ha così disposto:
1. Per gli e forestali assunti con addetti ai lavori agricoli contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di forestali,
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-
florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti о accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al di tavolo contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, "ai limiti di spesa previsti a
legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”. Orbene, il citato CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni. Da ultimo, proprio muovendo dal presupposto dell'applicabilità del CCNL privatistico, il legislatore regionale è intervenuto con legge n. 27 dell'8.7.2024
(pubb. Sul BUR n. 141 dell'8.7.2024). modifiche alla legge Tale legge regionale, recante
(istitutiva dell' [...] regionale 16 maggio 2013, n. 25
' con l'articolo 1, comma 1, lettera b), CP 1
modifica l'articolo 11 della legge regionale 16 maggio
2013, n. 25 (Istituzione dell'
[...]
Controparte_6
[...] e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), aggiungendo i nuovi commi 5
i quali prevedono che il personale dipendente e 6,
dell' Controparte_1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell' CP 1 medesima, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, о previa manifestazione d'interesse, viene inquadrato secondo il
relativo al comparto Funzioni Locali, nel profilo CCNL
degli Operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di
natura privatistica, previsto dall'articolo 7-bis del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con
modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, e nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli addetti ai lavori
agricoli e forestali assunti con contatti di diritto
privatistico dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001. Valga rilevare, infine, che tali disposizioni sono state
impugnate, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione,
per ritenuta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera 1) della Cost., del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, Cost.,
nonché fondamentali in materia di dei principi coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost. (Delibera C.d.M. del: 7-8-2024).
Sulla base dei rilievi che precedono, può pervenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro per cui è causa è senza dubbio, allo stato, regolamentato dal CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ed invero, l'art. 1 del CCNL 9.12.2021, nel delimitare la sua sfera di applicazione, ha così previsto:
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica,
disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi
forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le
Cooperative, le Imprese О gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico ○ privato in amministrazione
diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e
.
. imbos chimento e rimbos chimento;
idraulico-agraria;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e arboricoltura da legno;
pratiche paesaggistica;
selvicolturali; filiera bosco-legno-energia, ad
esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia; • gestione forestale sostenibile e/o attiva;
programmazione forestale (...). Ed invero, all'indomani della sottoscrizione del predetto.
CCNL, la Regione LA, con decreto dirigenziale n. 5348
del 17.5.2022 in atti, premettendo che la manodopera forestale utilizzata, con rapporto di lavoro di tipo privatistico, è regolato anche dal Contratto collettivo
Nazionale per i lavoratori addetti alla sistemazione agraria>; che il idraulico forestale ed idraulico
Contratto collettivo Nazionale per i lavoratori addetti forestale ed idraulico alla sistemazione idraulico -
agraria 2021-2024 è stato sottoscritto tra le parti interessate in data 9.12.2021>; che la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ha trasmesso in data
17.2.2022 il testo del Contratto collettivo Nazionale per i
― forestale lavoratori addetti alla sistemazione idraulico siglato dalle parti ed idraulico agraria 2021-2024 interessate (....) > ; dato atto che l'applicazione di tale CCNL trova utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli (omissis) del Bilancio regionale (...) ; ha decretato di prendere atto del Contratto collettivo Nazionale per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico forestale
-
agraria 2021-2024 stipulato tra le parti ed idraulico -
interessate in data 9.12.2021, trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome con pec del 17.2.2022 (...) ▼ di dare atto che l'applicazione del
per i lavoratori addetti Contratto collettivo Nazionale
alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria 2021-2024 trova utile copertura sulle risorse
iscritte ai capitoli (omissis) del Bilancio regionale (....).
Ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, pur regolamentato da un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, in virtù dell'abilitazione
legislativa, per il resto trova applicazione il regime proprio del lavoro pubblico;
così, ad esempio, in materia di riconoscimento di inquadramento superiore, la SC con
sentenza n. 10811/2023 resa in controversia vertente tra 1' Parte 2 (di seguito, CP 7) e un suo dipendente con inquadramento al IV
livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulico-agraria e provenienza dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli, avente ad
oggetto domanda di inquadramento nel superiore livello V
livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, oltre alle differenze retributive del caso, ha
così osservato.
Anzitutto, muovendo dall'acclarato presupposto della natura giuridica di ente pubblico non economico dell' CP 7 alla
luce della legge regionale della Puglia istitutiva della stessa, ha rilevato che la disciplina normativa, nel
periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il ricorrente, è chiara. Si tratta infatti,
come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze
CP 8 per lo svolgimento delle attività della forestali e irrigue trasferite all' Pt 2 (art. 12, CO. 2, lett. b L. CP 8 cit). Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12,
cit.), mentre gli CO. 3, prima parte L. CP 8
altri dipendenti di CP 7 sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3).
La Corte territoriale riteneva che, ai sensi dell'art. 12,
CO. 3, della Legge 25 febbraio 2010, n. 3, CP 8
istitutiva e regolativa dell' CP 7 al ricorrente, quale operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dello stesso art. 12, co. 2 lett. b), si applicasse in toto la disciplina del menzionato CCNL privatistico e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse oltre il termine
stabilito dalla contrattazione di settore.
Ha proseguito, la Corte, rilevando che (punto 4.1) Dal
punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania,
«l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124
del 1985, con la quale era stato previsto che il « […]
per fronteggiare le Controparte_9 esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento»>> e "la richiamata disciplina,
come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che
già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato,
operai con contratti di diritto privato»> (Cass. 1 marzo
2023, n. 6193).
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non
è economici, la giurisprudenza di questa S.C. si
normative analoghe di consolidata, proprio in relazione a altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che osta allal'applicazione del CCNL di diritto privato non qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle (...)
regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di
acquisizione del diritto per effetto all'inquadramento dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni
superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto
coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della
P.A., in vista della programmazione e sostenibilità
finanziaria del suo operato.
Sulla base di tali argomentazioni, la SC ha pertanto posto il seguente principio di diritto: La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del
medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne
consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo
d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle
corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'
[...] il cui rapporto, ai Parte 3
sensi dell'art. 12, co. 3, 1.r. CP 8 n. 3 del 2010, nel regolato dalètesto "ratione temporis" applicabile,
contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
Pt 4 ). In tale prospettiva, pertanto, è fondato l'assunto attoreo.
Ciò posto, si richiamano i principi secondo cui In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione,
in diversi livelli (nazionale, spesso articolata provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità
della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il
particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni
industriali, necessariamente coincidente con quello non comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di
rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della
specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato
dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e
integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione LA
2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).
La Corte di legittimità, infatti, da ultimo con ordinanza
n. 2996 del 01/02/2023, in controversia del tutto
sovrapponibile alla odierna al vaglio, che (..) 13. Nel
caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l.
Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010
- 2012
per i e il Contratto Integrativo Controparte_6 lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro. 14. Al riguardo, l'art. 54 del c.c.n.l. vigente all'epoca dei fatti, prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, Ove la distanza sia superiore а due
ècui ubicazione dal centro di raccolta la chilometri dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni stabilita sindacali territorialmente competenti. Il centro di
raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1°
comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con
mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal
lavoratore per conto del datore di lavoro". 15. Il
ha CP_10 provveduto al pagamento del rimborso
chilometrico nei confronti dell'attuale controricorrente secondo i criteri dettati dall'art. 54 del c.c.n.l. non bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all'art. 7,
ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ("Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di
lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza [...]. Tale rimborso forfettario viene
corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul
posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato,
non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto а tassazione").
16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto
collettivo nazionale, all'art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ("resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel
CCNL") e, nella medesima disposizione, elenca in modo
tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata ("Le materie rinviate alla competenza del Cirl
sono pertanto esclusivamente le seguenti"). L'elenco di
tali materie contenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla f), "il trattamento lettera missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità
di rimborso spese (art. 16)". 17. L'art. 16 del c.c.n.l.,
la cui rubrica è "Missioni e Trasferte", stabilisce: "Le
spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 contratti integrativi potranno stabilire diverse mese. I modalità di rimborso delle spese anche non documentabili
sostenute per la trasferta [...] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale О aziendale". 18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed
esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cui all'art. 16 cit., cioè ad un settore
diverso rispetto a quello relativo ai "mezzi di trasporto"
per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.I., quest'ultimo dedicato agli operai. 19. L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie
delegabili alla contrattazione decentrata quella delle
"Missioni e trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni e trasferte". 20. Non solo comma 91 non include tra le materie quindi l'art. 2,
delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.I., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e
logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione
"diverse modalità di rimborso spese" contenuta nell'art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal CP 10 V.
ricorso pag. 9) in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16;
inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso
spese", che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte,
ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborso spese", cioè
modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si ritrovano nell'art. del contratto integrativo.
Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del
raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun
riferimento all'art. 54 cit. 21. In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell'art. 54 c.c.n.l.
per cui il "rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal
lavoratore per conto del datore di lavoro", non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i
criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione
decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.1. e in ragione del carattere tassativo delle
materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. 22. Non appare in
CP_10 sullaalcun modo dirimente l'osservazione del
novità della clausola pattizia di cui all'art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato "letteralmente inequivoc(o)"
ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già
statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015,
perché "riferito ad un altro risalente contratto collettivo
(CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente (all'art. 54, 6° comma) secondo cui "il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro" (ricorso pagg. 9 e 10). 23. Al
riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di
inammissibilità, sollevato anche nel controricorso (pag.
3), poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, di depositare i contratti о accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6,
dell'art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti. 24. Peraltro, l'assunto del CP 10 ricorrente non trova conferma nel precedente di legittimità
richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l.
1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il
Consorzio ricorrente aveva prospettato (col secondo motivo di ricorso) la "violazione e falsa applicazione degli artt.
50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR
1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all'art. 360
c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via
e subordinata alla mancata fornitura di un alternativa mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione О in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del
espressamente prezzo della benzina e dei km. percorsi):
qualificata rimborso e mera restituzione di somme
541 anticipate dal primo per conto del secondo dall'art.
u.c. CCNL 1998/2002". 25. La dicitura contenuta nel comma 6
del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo,
nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva citata indennità chilometricadella
(pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello "in ordine alla continuità di
corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne О comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità del lavoratore, non tenuto a presentaredell'esborso
documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore". Analogo
accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l'indennità chilometrica è "erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da
svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di
raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del
chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro", v. pag. 5 sentenza appello) e ciò consente di confermare l'ulteriore argomento sistematico anche utilizzato dalla Corte di merito (v. pag. 5, par. 8 della sentenza d'appello) e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo
livello. 26. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il
rigetto del ricorso. 27. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019).
In applicazione di tali principi, richiamandosi inoltre qui ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise argomentazioni spese in controversie analoghe dal Tribunale di EG LA (cfr. sentenze in atti, est. Dott.
De Leo, dott. Arturo D' Ingianna;
da ultimo Francesco
Persona 1 si osserva che "alla luce dell'art. 7dott.ssa bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del CCNL operai idraulico-
forestali doversi configurare quale fonte negoziale a disciplinare le modalità di corresponsione idonea a dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore
Controparte 1interpretativo posto in essere da
Pur risultando improcrastinabile un revirement da parte della resistente e, al contempo, della Regione LA,
nondimeno assume portata immediatamente cogente la
7 bis, d.l. 120/21,condizione posta dall'art.
rappresentata "dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni".
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto
Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione LA N. 89 del
25.05.2022, con cui il Dirigente Generale dell' [ …..]
Controparte 11
[...] attopreso
09.12.2021, deldell'intervenuta sottoscrizione, in data
CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in
data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA
della Regione LA ad opera della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che
"l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano
Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n.
94 del 21/03/2022". Il menzionato decreto richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio
regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali ma al contempo è necessario considerare che, al momento della sua adozione, il Piano attuativo di forestazione 2022
risultava già approvato in data 21.3.2022, cioè in data antecedente al decreto dirigenziali.
Il fabbisogno finanziario di tale piano (utilizzando capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale) costituito esclusivamente dalle spese per il personale, era stato determinato utilizzando il criterio di calcolo forfettario (secondo l'art. 7 del C.I.R.L.) per stabilire le indennità da corrispondere ai lavoratori a titolo di
rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro. In sostanza, il decreto ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in
bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base anche di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, oggettivamente meno
oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del
C.C.N.L., la cui applicazione quindi avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo, in
palese violazione dell'art. 7 bis citato".
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad rappresenta, dunque, un elemento Controparte_1
ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
essere superato da un'analisi Né tale assunto può forza della quale 1' CP 1 prognostica postuma in
la Regione LA), essendo resistente (e per essa
obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di
risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore. La tesi non tiene comunque in considerazione che la Regione
LA non era obbligata a recepire tutti gli istituti del C.C.N. L. in esame, ma per disposizione normativa ex
n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021art. 7 bis, D.L. le risorse pubbliche disponibili solo quelli che per fossero stare in grado di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio di rilievo
- di pareggio del bilancio. costituzionale
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la
corresponsione delle differenze retributive richieste"
così Tribunale di EG, sentenza del 13.2.2025, dott.ssa sentenza del 25.1.2025, dott. Francesco DePersona 1
Leo).
In base ai rilievi che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, tuttavia, in considerazione della novità
e complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 11.3.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino