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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 10.3.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 10.3.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
c.f rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SPINELLI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIALE
BOVIO N. 390 47023 CESENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE E CP_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
BURBUGLINI FRANCESCA e domicilio telematico eletto presso
Email_1
CONVENUTO/I (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3
dell'avv. BURBUGLINI FRANCESCA e domicilio telematico eletto presso
Email_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo GIUDICE adito, con ogni miglior formula, sussistendone i
gravi motivi:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e comunque
inibire, con ogni miglior formula, l'inizio/prosecuzione di qualsivoglia
azione esecutiva in danno di da chiunque Parte_1
intrapresa e/o proseguita in forza del precetto opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la
nullità/inefficacia/illegittimità del prefato atto di precetto notificato il
07.05.2024 e/o l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti
richiesti dall'art. 474 c.p.c., per i motivi tutti esposti in narrativa ivi
compresa l'erroneità della somma precettata e la nullità del mandato
rilasciato al difensore, dichiarando che la soc. e per essa Controparte_3
non abbia diritto a Controparte_5
procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente
[...]
anche in ragione della mancanza della titolarità del diritto Parte_1 e/o della legittimazione attiva in capo alla suddetta, non essendovi la prova
della titolarità del credito (originariamente sorto in capo a
[...]
in capo a Controparte_6 Controparte_7
né della presunta cessione del medesimo (e/o dell'efficacia della
[...]
stessa) da a favore di Controparte_7 Controparte_3
e da parte di quest'ultima a favore di Controparte_4
- nel merito, in via subordinata, acclarare i corretti rapporti dare/avere fra
le parti in funzione delle pattuizioni di cui al contratto di mutuo fondiario
stipulato in data 13.06.2002 ivi compreso l'eventuale esercizio arbitrario
dello ius variandi mai comunicato alla cliente.
- disporsi la rimessione della presente causa in istruttoria al fine di dare
corso alla C.T.U. tempestivamente richiesta, finalizzata a stabilire i corretti
rapporti dare/avere fra le parti in funzione delle pattuizioni di cui al
contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.06.2002, ivi compresa la
verifica dell'esercizio arbitrario dello ius variandi mai comunicato alla
cliente
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di
rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.A. come per legge.”.
D21.4:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
premesse le opportune declaratorie del caso:
In via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per difetto
dei presupposti di legge, come argomentato in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e,
per l'effetto confermare l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Controparte_8
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
premesse le opportune declaratorie del caso:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per difetto
dei presupposti di legge, come argomentato in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e,
per l'effetto confermare l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 07.05.2024 la notifica a mezzo Parte_1
pec da parte di quale “procuratrice e incaricato CP_1 Controparte_2
da , di atto atto di precetto (fondato su mutuo bancario) Controparte_3
per l'importo di € 793.419,27, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sulle seguenti eccezioni e motivi: i)
carenza di legittimazione attiva in capo a non essendovi Controparte_3
prova che il credito oggetto del precetto sia stato ceduto dalla
[...]
Cont a;
ii) non risulta che la cessione sia stata Controparte_6
iscritta nel registro delle imprese;
iii) D21.4 non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 tub sebbene l'attività di riscossione di crediti ceduti nell'ambito di cessioni in blocco possa essere svolta solo da soggetti iscritti in tale albo,
pertanto la procura conferitale è nulla;
iv) la somma di euro 789.840,82
richiesta in precetto non solo non si concilia con le risultanze di bilancio della ma neppure con il rendiconto “n. 6 al Parte_1
28/12/2023” inviato alla suddetta dalla asserita cedente
[...]
in pari data, ove il debito, comprensivo degli Controparte_7
interessi di mora, ammonta ad euro 727.618,74; v) nell'atto di precetto vengono domandati 926,7 euro per spese generali in luogo dell'importo corretto di euro 110,55, nonché c.p.a. per euro 289,19 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 29,48 e IVA per euro 1.625,56 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 192,94; vi) il contratto di mutuo non è
titolo esecutivo perché non vi è stata alcuna effettiva messa a disposizione della somma mutuata.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) la prova della cessione può essere fornita anche mediante presunzioni e comunque quando non è contestata la cessione ma l'inclusione del credito, è sufficiente la sola pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale se i criteri indicati sono idonei a identificare i crediti;
ii) la cessione è stata pubblicata presso il
Cont registro imprese come risulta dalla visura di;
iii) l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 tub non è necessaria per D21.4 in quanto essa non svolge le attività indicate da tale norma e comunque la violazione di tale norma non determinerebbe la nullità della procura conferitale;
iv) la somma richiesta col precetto è esattamente la stessa indicata nella diffida del 06/12/2023 dalla cedente (€ 789.840,82) e l'onere di provare i fatti Controparte_7
estintivi e modificativi del credito grava sull'opponente; v) l'eccessività degli accessori relativi alle spese legali non “inficia l'intero atto di precetto, ma
solo in parte e, precisamente” per euro 2.508,4; vi) il contratto di mutuo si è
regolarmente perfezionato poiché la consegna della somma è avvenuta come attestato dalla quietanza in atto notarile e dimostrato anche dalla successiva rinegoziazione.
3. In data 27.2.25 è intervenuta in giudizio Controparte_4
rappresentando di aver acquisito il credito oggetto di causa da CP_3
nell'ambito di cessione in blocco stipulata in data 15.12.24 ed avente efficacia dal 19.12.24, nonché dichiarando di fare propri tutti gli atti difensivi di e chiedendo l'estromissione di quest'ultima. CP_3
4. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'estromissione di D21.4 non può essere concessa poiché ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è necessario il consenso delle altre parti che qui non consta.
Parte opponente nel precisare le conclusioni insiste per la ctu non ammessa.
Si tratta di richiesta che non può trovare accoglimento in quanto la ctu è in parte tesa ad esonerare la parte dall'onere probatorio a proprio carico e in parte esplorativa.
5.1. Parte opponente in atto di citazione eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo a non essendovi prova che il Controparte_3
credito oggetto del precetto sia stato ceduto dalla Controparte_6
Cont a .
[...]
Premesso che la contestazione attiene in realtà alla titolarità del credito e non alla legittimazione attiva, non è chiaro se riguardi l'esistenza della cessione o l'inclusione in essa del credito.
Tale contestazione acquisisce maggiore dettaglio nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ove si legge “laddove un contratto di cessione effettivamente
esista -ma se ne dubita fortemente-, non si comprende perchè mai non debba
essere acquisito agli atti del processo !”.
Ritiene il giudice, pertanto, che la contestazione attenga già all'esistenza del contratto di cessione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,
dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/24, conforme Cass. 5478/24).
Parte opponente afferma che la dimostrazione della titolarità del credito discenda:
- dalla pubblicazione della Cessione nella Gazzetta Ufficiale;
- dal contratto di mutuo;
- dalla lettera di costituzione in mora di del 6.12.23; Controparte_7
- dalla comunicazione di avvenuta cessione del credito trasmessa in data
Cont 14.2.24 da per a CP_1 Parte_1
- dalla diffida ad adempiere inviata il 21.3.24 a Vacanze;
Parte_1
- dalla dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla
(già . Controparte_7 CP_6 Controparte_6 Riguardo i predetti documenti il giudice osserva che la lettera di costituzione in mora di del 6.12.23 certamente non costituisce né prova né Controparte_7
indizio della cessione in blocco, in quanto non la implica in alcun modo.
La comunicazione di avvenuta cessione del credito non ne costituisce prova in quanto non la dimostra ineluttabilmente, mentre valutata come presunzione se ne rileva il carattere di precisione ma non quello della gravità, atteso che proviene da parte opposta stessa.
Lo stesso dicasi della diffida ad adempiere del 21.3.24.
Per quanto riguarda la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da , considerato che il potere rappresentativo di chi Controparte_7
l'ha rilasciato non è stato contestato, si ritiene che possa avere valore di prova atipica al fine della prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito.
L'estratto della Gazzetta Ufficiale certamente non prova la cessione ma può
farla presumere con precisione e gravità.
Infine la disponibilità del titolo esecutivo, pur non provando la cessione e l'inclusione in essa del credito, può certamente far presumere entrambe poiché risponde alla normalità che solo il creditore ne sia in possesso.
Conclusivamente il giudice ritiene che tali ultimi tre documenti convergano nella dimostrazione della sussistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito oggetto di causa. Pertanto il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.2. Col secondo motivo di opposizione l'opponente contesta la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
L'opposta ha prodotto propria visura storica del registro delle imprese dalla quale, a pagina 11, risulta l'iscrizione ex art. 58 comma 2° tub di atto del
22.12.23 e ciò è sufficiente a dimostrare la contestata iscrizione.
Pertanto il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.3. Col terzo motivo di opposizione contesta che non sia Parte_1 CP_1
iscritta nell'albo di cui all'art. 106 tub sebbene l'attività di riscossione di crediti ceduti nell'ambito di cessioni in blocco possa essere svolta solo da soggetti iscritti in tale albo, pertanto la procura conferitale è nulla.
Il giudice rileva che ai sensi dell'art. 106 tub: “L'esercizio nei confronti del
pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è
riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia”, tuttavia non è in discussione che D21.4 non svolga attività di concessione del credito.
In ogni caso Cass. 7243/24 ha precisato che: “Il conferimento dell'incarico di
recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui
all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non
sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e
presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel
menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la
predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Ne consegue che il presente motivo di opposizione non possa trovare accoglimento.
5.4. Col quarto motivo di opposizione afferma che la somma di Parte_1
euro 789.840,82 richiesta in precetto non solo non si concilia con le proprie risultanze di bilancio ma neppure con il rendiconto “n. 6 al 28/12/2023”
inviatole, ove il debito, comprensivo degli interessi di mora, ammonta ad euro 727.618,74.
Il giudice rileva innanzitutto che il bilancio non è stato depositato.
Quanto al rendiconto, premesso che l'opponente non esplicita i propri calcoli,
osserva che la somma di 727.618,74 euro non trova riscontro in esso poiché
l'ammontare degli importi ivi indicati per capitale e interessi eccedono la somma di 791.000 euro.
Pertanto anche il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.5. Col quinto motivo di opposizione contesta che nell'atto di Parte_1
precetto vengono domandati 926,7 euro per spese generali in luogo dell'importo corretto di euro 110,55, nonché c.p.a. per euro 289,19 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 29,48 e IVA per euro 1.625,56
laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 192,94 così per un'eccedenza di euro 2508,48.
Il motivo va accolto, in quanto la circostanza è pacifica.
5.6. Col sesto motivo di opposizione contesta che il contratto di Parte_1
mutuo non è titolo esecutivo perché non vi è stata alcuna effettiva messa a disposizione della somma mutuata in quanto il contratto prevedeva la riconsegna del danaro alla banca per costituirlo in deposito cauzionale.
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente
natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio
dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio
del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle
somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero,
destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli
obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. Cass. n. 25632 del 27.10.2017).
5.7. Come è noto “L'eccessività della somma portata nel precetto non
travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il
giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito
dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 2160/13; Cass.
5515/08).
Pertanto va dichiarata la nullità e quindi l'inefficacia del precetto per la somma eccedente euro 790.903,79 (793.419,27-2508,48=790.903,79).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (che è dell'opponente poiché i motivi di opposizione sono stati rigettati ad esclusione di quello relativo alle spese che però rileva per frazione di punto percentuale) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da 520.000,01 euro a
1.000.000 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di euro 790.903,79.
Condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 15.659,80 per compensi professionali di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 10 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 10.3.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 10.3.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
c.f rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SPINELLI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIALE
BOVIO N. 390 47023 CESENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE E CP_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
BURBUGLINI FRANCESCA e domicilio telematico eletto presso
Email_1
CONVENUTO/I (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3
dell'avv. BURBUGLINI FRANCESCA e domicilio telematico eletto presso
Email_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo GIUDICE adito, con ogni miglior formula, sussistendone i
gravi motivi:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e comunque
inibire, con ogni miglior formula, l'inizio/prosecuzione di qualsivoglia
azione esecutiva in danno di da chiunque Parte_1
intrapresa e/o proseguita in forza del precetto opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la
nullità/inefficacia/illegittimità del prefato atto di precetto notificato il
07.05.2024 e/o l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti
richiesti dall'art. 474 c.p.c., per i motivi tutti esposti in narrativa ivi
compresa l'erroneità della somma precettata e la nullità del mandato
rilasciato al difensore, dichiarando che la soc. e per essa Controparte_3
non abbia diritto a Controparte_5
procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente
[...]
anche in ragione della mancanza della titolarità del diritto Parte_1 e/o della legittimazione attiva in capo alla suddetta, non essendovi la prova
della titolarità del credito (originariamente sorto in capo a
[...]
in capo a Controparte_6 Controparte_7
né della presunta cessione del medesimo (e/o dell'efficacia della
[...]
stessa) da a favore di Controparte_7 Controparte_3
e da parte di quest'ultima a favore di Controparte_4
- nel merito, in via subordinata, acclarare i corretti rapporti dare/avere fra
le parti in funzione delle pattuizioni di cui al contratto di mutuo fondiario
stipulato in data 13.06.2002 ivi compreso l'eventuale esercizio arbitrario
dello ius variandi mai comunicato alla cliente.
- disporsi la rimessione della presente causa in istruttoria al fine di dare
corso alla C.T.U. tempestivamente richiesta, finalizzata a stabilire i corretti
rapporti dare/avere fra le parti in funzione delle pattuizioni di cui al
contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.06.2002, ivi compresa la
verifica dell'esercizio arbitrario dello ius variandi mai comunicato alla
cliente
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di
rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.A. come per legge.”.
D21.4:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
premesse le opportune declaratorie del caso:
In via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per difetto
dei presupposti di legge, come argomentato in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e,
per l'effetto confermare l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Controparte_8
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e
premesse le opportune declaratorie del caso:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per difetto
dei presupposti di legge, come argomentato in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e,
per l'effetto confermare l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 07.05.2024 la notifica a mezzo Parte_1
pec da parte di quale “procuratrice e incaricato CP_1 Controparte_2
da , di atto atto di precetto (fondato su mutuo bancario) Controparte_3
per l'importo di € 793.419,27, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sulle seguenti eccezioni e motivi: i)
carenza di legittimazione attiva in capo a non essendovi Controparte_3
prova che il credito oggetto del precetto sia stato ceduto dalla
[...]
Cont a;
ii) non risulta che la cessione sia stata Controparte_6
iscritta nel registro delle imprese;
iii) D21.4 non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 tub sebbene l'attività di riscossione di crediti ceduti nell'ambito di cessioni in blocco possa essere svolta solo da soggetti iscritti in tale albo,
pertanto la procura conferitale è nulla;
iv) la somma di euro 789.840,82
richiesta in precetto non solo non si concilia con le risultanze di bilancio della ma neppure con il rendiconto “n. 6 al Parte_1
28/12/2023” inviato alla suddetta dalla asserita cedente
[...]
in pari data, ove il debito, comprensivo degli Controparte_7
interessi di mora, ammonta ad euro 727.618,74; v) nell'atto di precetto vengono domandati 926,7 euro per spese generali in luogo dell'importo corretto di euro 110,55, nonché c.p.a. per euro 289,19 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 29,48 e IVA per euro 1.625,56 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 192,94; vi) il contratto di mutuo non è
titolo esecutivo perché non vi è stata alcuna effettiva messa a disposizione della somma mutuata.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) la prova della cessione può essere fornita anche mediante presunzioni e comunque quando non è contestata la cessione ma l'inclusione del credito, è sufficiente la sola pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale se i criteri indicati sono idonei a identificare i crediti;
ii) la cessione è stata pubblicata presso il
Cont registro imprese come risulta dalla visura di;
iii) l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 tub non è necessaria per D21.4 in quanto essa non svolge le attività indicate da tale norma e comunque la violazione di tale norma non determinerebbe la nullità della procura conferitale;
iv) la somma richiesta col precetto è esattamente la stessa indicata nella diffida del 06/12/2023 dalla cedente (€ 789.840,82) e l'onere di provare i fatti Controparte_7
estintivi e modificativi del credito grava sull'opponente; v) l'eccessività degli accessori relativi alle spese legali non “inficia l'intero atto di precetto, ma
solo in parte e, precisamente” per euro 2.508,4; vi) il contratto di mutuo si è
regolarmente perfezionato poiché la consegna della somma è avvenuta come attestato dalla quietanza in atto notarile e dimostrato anche dalla successiva rinegoziazione.
3. In data 27.2.25 è intervenuta in giudizio Controparte_4
rappresentando di aver acquisito il credito oggetto di causa da CP_3
nell'ambito di cessione in blocco stipulata in data 15.12.24 ed avente efficacia dal 19.12.24, nonché dichiarando di fare propri tutti gli atti difensivi di e chiedendo l'estromissione di quest'ultima. CP_3
4. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'estromissione di D21.4 non può essere concessa poiché ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è necessario il consenso delle altre parti che qui non consta.
Parte opponente nel precisare le conclusioni insiste per la ctu non ammessa.
Si tratta di richiesta che non può trovare accoglimento in quanto la ctu è in parte tesa ad esonerare la parte dall'onere probatorio a proprio carico e in parte esplorativa.
5.1. Parte opponente in atto di citazione eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo a non essendovi prova che il Controparte_3
credito oggetto del precetto sia stato ceduto dalla Controparte_6
Cont a .
[...]
Premesso che la contestazione attiene in realtà alla titolarità del credito e non alla legittimazione attiva, non è chiaro se riguardi l'esistenza della cessione o l'inclusione in essa del credito.
Tale contestazione acquisisce maggiore dettaglio nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ove si legge “laddove un contratto di cessione effettivamente
esista -ma se ne dubita fortemente-, non si comprende perchè mai non debba
essere acquisito agli atti del processo !”.
Ritiene il giudice, pertanto, che la contestazione attenga già all'esistenza del contratto di cessione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,
dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/24, conforme Cass. 5478/24).
Parte opponente afferma che la dimostrazione della titolarità del credito discenda:
- dalla pubblicazione della Cessione nella Gazzetta Ufficiale;
- dal contratto di mutuo;
- dalla lettera di costituzione in mora di del 6.12.23; Controparte_7
- dalla comunicazione di avvenuta cessione del credito trasmessa in data
Cont 14.2.24 da per a CP_1 Parte_1
- dalla diffida ad adempiere inviata il 21.3.24 a Vacanze;
Parte_1
- dalla dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla
(già . Controparte_7 CP_6 Controparte_6 Riguardo i predetti documenti il giudice osserva che la lettera di costituzione in mora di del 6.12.23 certamente non costituisce né prova né Controparte_7
indizio della cessione in blocco, in quanto non la implica in alcun modo.
La comunicazione di avvenuta cessione del credito non ne costituisce prova in quanto non la dimostra ineluttabilmente, mentre valutata come presunzione se ne rileva il carattere di precisione ma non quello della gravità, atteso che proviene da parte opposta stessa.
Lo stesso dicasi della diffida ad adempiere del 21.3.24.
Per quanto riguarda la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da , considerato che il potere rappresentativo di chi Controparte_7
l'ha rilasciato non è stato contestato, si ritiene che possa avere valore di prova atipica al fine della prova della cessione e dell'inclusione in essa del credito.
L'estratto della Gazzetta Ufficiale certamente non prova la cessione ma può
farla presumere con precisione e gravità.
Infine la disponibilità del titolo esecutivo, pur non provando la cessione e l'inclusione in essa del credito, può certamente far presumere entrambe poiché risponde alla normalità che solo il creditore ne sia in possesso.
Conclusivamente il giudice ritiene che tali ultimi tre documenti convergano nella dimostrazione della sussistenza della cessione e dell'inclusione in essa del credito oggetto di causa. Pertanto il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.2. Col secondo motivo di opposizione l'opponente contesta la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
L'opposta ha prodotto propria visura storica del registro delle imprese dalla quale, a pagina 11, risulta l'iscrizione ex art. 58 comma 2° tub di atto del
22.12.23 e ciò è sufficiente a dimostrare la contestata iscrizione.
Pertanto il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.3. Col terzo motivo di opposizione contesta che non sia Parte_1 CP_1
iscritta nell'albo di cui all'art. 106 tub sebbene l'attività di riscossione di crediti ceduti nell'ambito di cessioni in blocco possa essere svolta solo da soggetti iscritti in tale albo, pertanto la procura conferitale è nulla.
Il giudice rileva che ai sensi dell'art. 106 tub: “L'esercizio nei confronti del
pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è
riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia”, tuttavia non è in discussione che D21.4 non svolga attività di concessione del credito.
In ogni caso Cass. 7243/24 ha precisato che: “Il conferimento dell'incarico di
recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui
all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non
sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e
presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel
menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la
predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Ne consegue che il presente motivo di opposizione non possa trovare accoglimento.
5.4. Col quarto motivo di opposizione afferma che la somma di Parte_1
euro 789.840,82 richiesta in precetto non solo non si concilia con le proprie risultanze di bilancio ma neppure con il rendiconto “n. 6 al 28/12/2023”
inviatole, ove il debito, comprensivo degli interessi di mora, ammonta ad euro 727.618,74.
Il giudice rileva innanzitutto che il bilancio non è stato depositato.
Quanto al rendiconto, premesso che l'opponente non esplicita i propri calcoli,
osserva che la somma di 727.618,74 euro non trova riscontro in esso poiché
l'ammontare degli importi ivi indicati per capitale e interessi eccedono la somma di 791.000 euro.
Pertanto anche il presente motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5.5. Col quinto motivo di opposizione contesta che nell'atto di Parte_1
precetto vengono domandati 926,7 euro per spese generali in luogo dell'importo corretto di euro 110,55, nonché c.p.a. per euro 289,19 laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 29,48 e IVA per euro 1.625,56
laddove l'importo corretto sarebbe stato di euro 192,94 così per un'eccedenza di euro 2508,48.
Il motivo va accolto, in quanto la circostanza è pacifica.
5.6. Col sesto motivo di opposizione contesta che il contratto di Parte_1
mutuo non è titolo esecutivo perché non vi è stata alcuna effettiva messa a disposizione della somma mutuata in quanto il contratto prevedeva la riconsegna del danaro alla banca per costituirlo in deposito cauzionale.
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente
natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio
dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio
del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle
somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero,
destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli
obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. Cass. n. 25632 del 27.10.2017).
5.7. Come è noto “L'eccessività della somma portata nel precetto non
travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il
giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito
dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 2160/13; Cass.
5515/08).
Pertanto va dichiarata la nullità e quindi l'inefficacia del precetto per la somma eccedente euro 790.903,79 (793.419,27-2508,48=790.903,79).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (che è dell'opponente poiché i motivi di opposizione sono stati rigettati ad esclusione di quello relativo alle spese che però rileva per frazione di punto percentuale) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da 520.000,01 euro a
1.000.000 euro nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di euro 790.903,79.
Condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 15.659,80 per compensi professionali di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 10 marzo 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini