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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lungolago dei Pescatori n. 16/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilia Maria Angeloni e
Fabrizio Ravidà, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, Via Casoria 16, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro-tempore, rappresentati Controparte_3 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (Avv. Casadio), ed elettivamente domiciliati in
Firenze Via degli Arazzieri n. 4.
CONVENUTI
OGGETTO: elargizione speciale vittime del dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie e adottati i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio: accertare e dichiarare, con eventuale annullamento in via incidentale e/o disapplicazione ex art. 5 l. 20.3.1865, n. 2248, all. E degli atti amministrativi meglio indicati nel presente atto, il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'intera somma di € 200.000,00 dovuta a titolo di speciale elargizione oltre interessi e rivalutazione come per legge, come, del resto, riconosce lo stesso . Controparte_1
Con vittoria di spese, compensi oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge di tutti i gradi di giudizio”.
Convenuti “Voglia Codesto On. Tribunale, disattesa ogni contraria istanza : CP_4
- In via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
; Controparte_3
- In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 12 febbraio 2024 , vedova di , proponeva ricorso in Parte_1 Persona_1
riassunzione innanzi a questo Tribunale a seguito della sentenza n. 4467/23 della Corte di Appello
di Roma, con la quale era stata declinata la competenza per territorio, così annullando la pronuncia n. 8264/2021 resa dal Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda della avente a Pt_1
oggetto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'intera somma di euro 200.000
dovuta a titolo di speciale elargizione, oltre interessi e rivalutazione, in conformità al decreto del
Presidente della Repubblica del 1.2.2019, divenuto definitivo.
A sostegno della pretesa azionata innanzi al Tribunale capitolino la aveva dedotto (i) che Pt_1
con domanda del 19.5.2006 aveva chiesto la concessione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere ai sensi del DPR 243/2006 in ragione dell'infermità “pregresso morbo di
Hodgkin” contratta dal proprio congiunto durante una missione in Somalia, nel corso della Per_1
quale il non aveva adottato le dovute cautele al fine di tenere indenne il Controparte_1 militare dai rischi derivanti dall'esplosione di proiettili all'uranio impoverito;
(ii) che, nonostante nelle more fossero intervenute le sentenze del Tribunale di Firenze n.4432/2008 e della Corte di
Appello di Firenze n.815/2014, con le quali era stata accertata la sussistenza dell'“eventus damni”,
del nesso causale tra il servizio svolto e la malattia contratta, nonché della colpa dell'Amministrazione, il Comitato di Verifica rendeva Controparte_3
parere negativo e respingeva la domanda, ritenendo che l'infermità non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
(iii) di avere quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'elargizione di cui al DPR 243/2006;
(iv) che tale ricorso veniva accolto e, conseguentemente, veniva disposto l'annullamento del provvedimento negativo del Comitato di Verifica;
(v) che con provvedimento del 7.4.2020 il ha quindi decretato di concedere alla la speciale elargizione Controparte_1 Parte_1
di euro 228.800, comprensiva di rivalutazione monetaria, ritenendo tuttavia non dovuta la relativa liquidazione per effetto della compensazione operata con la somma di euro 776.587,23 liquidata alla quale risarcimento del danno dal Tribunale di Firenze e (vi) che detta compensazione Pt_1
deve ritenersi illegittima per non avere l'amministrazione sollevato eccezione di compensazione o di riduzione delle eventuali somme dovute in occasione del ricorso straordinario dinanzi al
Presidente della Repubblica.
Rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe, invocando la corresponsione dell'intera somma di € 200.000 a titolo di speciale elargizione, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2. Si costituivano il ed il a comune patrocinio Controparte_5 Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
subordinatamente, e nel merito, invocavano il rigetto del ricorso.
[...]
3. All'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico. ***
4. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è accoglibile.
La S.C. si è da tempo pronunciata sull'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ. (secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo"). Con
la sentenza resa a Sezioni Unite n. 24883/2008 ha infatti stabilito che essa deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità
statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
“All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito,
operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito”.
Ancora a Sezioni Unite (sent. n. 27531/2008) la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto:
“allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente,
la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito”
(principio ribadito, tra le altre, da Sez. lav. n. 6966/2013, Sez. lav. n. 2605/2018 e, recentemente,
con ord. n. 27094/2024).
Nel caso in esame, il difetto di giurisdizione non era stato eccepito innanzi al Tribunale di Roma, né
il Giudice lo aveva rilevato d'ufficio, affermando anzi espressamente la giurisdizione del giudice ordinario. Successivamente l'appello degli odierni resistenti avverso la pronuncia di primo grado del giudice romano aveva avuto a oggetto la questione della competenza territoriale ex art. 444
c.p.c., non anche quella di giurisdizione.
La relativa quesitone è quindi ormai coperta dal giudicato implicito.
5. Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
.
[...]
Contr Il oltre a provvedere alla materiale erogazione della provvidenza controversa, ha legittimazione passiva nella causa essendo parte integrante della sua organizzazione strutturale il
Comitato di verifica, il quale esprime un parere vincolante e, dunque, direttamente lesivo, nel procedimento di riconoscimento dell'infermità̀ contratta dal dipendente pubblico come dipendente da causa di servizio (cfr. da ultimo Tar Molise, sentenza n. 1 del 4.1.2019).
6. Quanto al merito, sebbene con decreto n. 69 del 7.4.2020 l'Amministrazione, in esecuzione della decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, abbia concesso alla la speciale Pt_1
elargizione, essa non ha tuttavia liquidato in suo favore alcuna somma, avendo la ricorrente già
percepito euro 776.587,23 quale risarcimento del danno per il decesso del marito (cfr. doc. 10
allegato al ricorso, provvedimento del capo reparto del del 7.4.2020). Controparte_1
Assume parte resistente che tale decurtazione costituisce applicazione del principio della
“compensatio lucri cum damno”, espresso nell'articolo 10 comma 2 della legge numero 302 del
1990: la decurtazione dalla somma a titolo di risarcimento del danno già liquidata costituirebbe quindi precipuo obbligo di legge.
Per parte ricorrente invece l'Amministrazione non avrebbe potuto operare in sede esecutiva, ma avrebbe dovuto in sede di ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, eccepire la compensazione degli importi.
La tesi non è fondata.
La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata) all'art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno),
prevede che:
“1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente
dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al
risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae
dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata
dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale
dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra
75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino
all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio,
nel diritto del beneficiario verso i responsabili.”
Il principio sotteso rinviene il proprio fondamento normativo nell'art. 1223 c.c. secondo cui deve escludersi che il danneggiato, a seguito e per effetto del risarcimento, possa conseguire vantaggi addirittura maggiori rispetto alla situazione in cui versava anteriormente alla lesione subita. Questo
principio è un corollario del principio di indifferenza del risarcimento, in forza del quale – come è
noto - il risarcimento del danno non può rendere la vittima dell'illecito né più ricca né più povera di quanto non fosse prima della commissione dell'illecito.
Si tratta di un'operazione di riconduzione a equità affidata alla fase esecutiva, che non necessita di un'eccezione in senso stretto (nel caso specifico da sollevarsi, in ipotesi, nel giudizio innanzi al capo dello Stato).
Sia i benefici economici accordati dalla legge n. 302/1990 che dalla legge n. 266/2005 - in quanto aventi analoga natura ristoratrice del medesimo pregiudizio – devono essere scomputati dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, senza neppure distinguere tra beneficiari di prestazioni
una tantum già eseguite, assoggettati alla detrazione, e beneficiari di prestazioni periodiche
(assegno vitalizio), che sarebbero fatti salvi dalla decurtazione, per quelle prestazioni non ancora eseguite ma da eseguire (nel senso che il credito è già interamente insorto mentre non è ancora intervenuto il pagamento del debito): e ciò sebbene entrambe le categorie di soggetti danneggiati risultino destinatarie delle medesime provvidenze economiche accordate dalla legge (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 19629/2020).
Per espressa previsione di legge, dall'importo liquidato in sentenza a titolo risarcitorio al familiare della vittima, odierna ricorrente, deve essere quindi scomputato il corrispondente importo relativo al beneficio economico che, alla data del passaggio in giudicato della decisione, sia stato riconosciuto ai superstiti, con provvedimento ricognitivo dei presupposti di fatto e giuridici cui la legge ricollega il diritto alla percezione della "elargizione" (ovvero dell'"assegno vitalizio" e della "indennità"), così
come determinato nel quantum direttamente dalla legge, indipendentemente dal momento della esecuzione della materiale erogazione delle corrispondenti somme.
Come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, deve pertanto ravvisarsi nella statuizione di condanna al risarcimento del danno decurtato dei benefici di legge già erogati dallo Stato una “pronuncia condizionata alla venuta ad esistenza della
circostanza di fatto - oggetto di mera constatazione - della emissione del provvedimento attributivo
del beneficio economico" (Trib. Roma 13961/2023, con ulteriori richiami alla giurisprudenza della
S.C.).
Non si tratta dunque di una compensazione in senso stretto, la cui relativa eccezione è rimessa alla volontà della parte, che può e, in caso, deve esercitarla nel rispetto dei previsti presupposti di legge e delle scansioni processuali. Si pensi all'eccezione di compensazione di un contro credito che la parte vanti nei confronti del soggetto creditore;
credito che può decidere di esercitare in via autonoma oppure attraverso un'eccezione di compensazione in senso stretto. Si tratta bensì di una previsione di non locupletazione imposta dalla legge, che il soggetto erogante la prestazione è
tenuto ad applicare nel rispetto del già citato principio di indifferenza, operante nel caso in cui il danneggiato si sia già visto riconoscere il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito e,
insieme, altri benefici o vantaggi economici che trovano origine nello stesso fatto e gravanti sul medesimo soggetto obbligato ovvero l'Amministrazione dello Stato.
Per queste ragioni il ricorso non merita accoglimento.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata nonché del precedente di merito di primo grado, riformato in sede d'appello che tuttavia si era pronunciata solo in punto di competenza per territorio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso