Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2024, proposto da
Wind Tre S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Bordighera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Piciocchi e Chiara Gambino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Assarotti, 48/6;
per l’annullamento
a) in parte qua , della determinazione favorevole, prot. 7852 del 6 marzo 2023, adottata dal Comune di Bordighera con riferimento ad una richiesta di adeguamento tecnologico della SRB sita nel Comune di Bordighera, in Corso Italia n. 3 (cod. sito: IM085), nella parte in cui ha imposto l’esatto adempimento delle prescrizioni che la Commissione locale per il paesaggio aveva “consigliato” di rispettare;
b) della determina, prot. 7985 del 7 marzo 2024, con la quale il Comune di Bordighera, nell’integrare la precedente determinazione prot. 7852, ha imposto ulteriori ed illegittime prescrizioni edilizio-urbanistiche e radioprotezionistiche;
c) del Piano comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. H/1085 del 5.10.2006, con riferimento all’art. 7 dello stesso, laddove stabilisce che nelle zone di ambito urbano possono essere installati esclusivamente impianti, in singola antenna, con potenza non superiore a 20 watt;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso, ove possa occorrere, il parere reso dalla Commissione locale per il paesaggio, laddove le prescrizioni ivi previste debbano ritenersi come imposte e necessarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 29 gennaio 2024, Wind Tre S.p.a. presentava una segnalazione certificata di inizio attività ex art. 45, d.lgs. n. 259/2003, per lavori di adeguamento dell’impianto di telefonia mobile di proprietà della Cellnex Italia S.p.a. installato sulla copertura dell’edificio sito in Bordighera, corso Italia n. 3. Il progettato intervento comporta la realizzazione di una nuova struttura nella quale saranno ricollocate le tre antenne attualmente installate all’interno di una finta canna fumaria.
All’esito della conferenza di servizi, il Comune di Bordighera ha disposto la positiva conclusione della procedura con provvedimento del 7 marzo 2025, tuttavia prescrivendo che il nuovo impianto, come consigliato dalla Commissione locale per il paesaggio, sia installato in posizione arretrata rispetto a quella prevista.
Con provvedimento adottato il giorno successivo, il Comune ha imposto queste ulteriori prescrizioni:
- la potenza dell’impianto non deve superare il limite di 20 watt in singola antenna;
- l’altezza del supporto non deve superare il limite di 7 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio calpestabile;
- prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere prodotta la delibera condominiale che autorizza l’esecuzione dell’intervento.
Con ricorso notificato il 6 maggio 2024 e depositato il successivo 13 maggio, Wind Tre S.p.a. ha impugnato i provvedimenti suddetti nelle parti in cui impongono le menzionate prescrizioni, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) “Illegittimità della determinazione positiva prot. 7852 del 7 marzo 2024 - Impossibilità di adeguamento della SRB alle condizioni imposte dal Comune di Bordighera - Eccesso di potere”.
Premesso che la Commissione locale per il paesaggio si era limitata a consigliare l’arretramento dell’impianto per garantirne il miglior inserimento nel contesto edilizio, la corrispondente prescrizione sarebbe illegittima in quanto non considera che la posizione prescelta dall’operatore è quella che consente di evitare problemi di carattere statico.
II) “Illegittimità della determinazione positiva prot. 7985 dell’8 marzo 2024 - Limiti di potenza in singola antenna - Incompetenza ed eccesso di potere - Illegittimità dell’art. 7 del Piano comunale del Comune di Bordighera”.
La determinazione dei limiti di potenza degli impianti di telecomunicazione sarebbe riservata allo Stato.
III) “Illegittimità della determinazione prot. 7985 dell’8 marzo 2024 - Violazione del principio di semplificazione - Violazione di legge - Documentazione ultronea e non dovuta”.
Il Comune non avrebbe neppure potuto richiedere una delibera condominiale a dimostrazione della titolarità ad eseguire l’intervento, poiché tale documento non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge.
IV) “Illegittimità del provvedimento prot. 7985 dell’8 marzo 2024 - Limite di altezza dell’impianto - Violazione di legge - Estradosso - Mancata indicazione delle norme - Difetto assoluto di motivazione”.
La prescrizione inerente all’altezza massima dell’impianto sarebbe illegittima perché non supportata dall’indicazione delle specifiche disposizioni applicate nella fattispecie; in ogni caso, il Comune non potrebbe imporre un limite di altezza che si traduce a discapito della regolare funzionalità del servizio di telefonia mobile.
V) “Violazione di legge - Violazione dell’art. 10-bis della l. 241/90 - Mancata comunicazione di preavviso di diniego”.
L’imposizione di prescrizioni negative non potrebbe prescindere dal coinvolgimento procedimentale del privato.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Bordighera controdeduce nel merito e chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. 135 del 27 giugno 2024. L’appello cautelare è stato accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito della controversia.
Parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi con la memoria conclusionale. L’Amministrazione resistente ha depositato una memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo, viene censurata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi prot. n. 7852 del 7 marzo 2024 nella parte in cui l’esito positivo del procedimento è stato subordinato all’esatto adempimento della prescrizione di riposizionamento dell’impianto: più precisamente, recependo un “consiglio” della Commissione locale per il paesaggio, il Comune ha prescritto che la stazione radio base sia mantenuta nell’attuale posizione al centro della copertura dell’edificio, poiché la collocazione sul bordo del lastrico solare non garantisce un adeguato inserimento nel contesto edilizio.
Tuttavia, la relazione tecnica versata agli atti del giudizio precisa che la “ nuova posizione è finalizzata principalmente alla risoluzione di problemi strutturali ” in quanto consente “ di scaricare sulla muratura portante, permettendo così l’implementazione dei nuovi carichi a progetto ”.
Non risultando che l’Amministrazione abbia valutato tali aspetti nonché le criticità di carattere statico e strutturale che, a fronte dei carichi aggiuntivi dovuti al nuovo impianto, sarebbero provocate dalla contestata soluzione localizzativa, la gravata determinazione è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui, al solo fine di garantire il decoro estetico-urbanistico dell’area, prescrive che il nuovo impianto sia collocato in una posizione diversa da quella indicata dall’operatore.
Ne consegue l’annullamento in parte qua del provvedimento prot. n. 7852 del 7 marzo 2024.
Resistono alle dedotte censure, invece, le prescrizioni dettate con il successivo provvedimento prot. n. 7985 del 8 marzo 2024.
Anzitutto, si rileva che la contestata previsione di un limite di potenza costituisce puntuale applicazione dell’art. 7, comma terzo, delle norme tecniche di attuazione del piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, anch’esso impugnato, in forza del quale “ nelle zone in ambito urbano possono essere realizzati esclusivamente impianti di potenza, in singola antenna, non superiore a 20 watt, di cui all’art. 87, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 259/2003 ”.
Tale disposizione era già stata impugnata da un altro operatore il quale, come l’odierna ricorrente, denunciava che il Comune di Bordighera avrebbe esorbitato dalle proprie attribuzioni, violando le competenze statali in materia radioelettrica.
La censura, identica a quella sollevata nel presente giudizio, è stata disattesa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2665 del 14 marzo 2023.
Con tale pronuncia, previa dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei contenuti del menzionato piano comunale, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36 del 22 febbraio 2001 e dell’art. 72 undecies della l.r. Liguria n. 18 del 21 giugno 1999, il giudice d’appello ha stabilito che la contestata previsione di un limite di potenza di 20 watt per gli impianti in ambito urbano non può ritenersi illegittima in quanto, da un lato, è stata emanata all’esito di un’approfondita istruttoria “ riferita allo stato attuale della rete e al suo programmato sviluppo, nonché condotta sulla base di specifiche misurazioni all’uopo eseguite ”, e, dall’altro, garantisce la possibilità di localizzazioni alternative, anche nello stesso ambito urbano, nelle “ zone ITR appositamente deputate all’installazione di nuovi impianti ”, cosicché sarebbe stato onere dell’operatore “ fornire adeguati elementi di prova in ordine all’inidoneità dell’installazione dell’impianto in tali zone alternative a garantire la capillare copertura del territorio comunale ”.
Condividendosi appieno tale orientamento, la censura sollevata con il secondo motivo va disattesa in quanto, neppure nel presente giudizio, parte ricorrente ha fornito elementi atti a dimostrare che le localizzazioni alternative previste dal piano comunale non sarebbero idonee a garantire la copertura di rete del territorio comunale.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce che il Comune non avrebbe potuto richiedere che, prima dell’inizio dei lavori, fosse prodotta una deliberazione condominiale per dimostrare la titolarità ad eseguire l’intervento, poiché tale documento non è incluso nell’elenco di cui all’allegato 13 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Anche questa prescrizione non può ritenersi illegittima, poiché l’installazione di un impianto per telefonia mobile costituisce pur sempre un’opera edile, come tale pacificamente soggetta all’obbligo di dimostrare la sussistenza, soprattutto nel caso di soggetto non proprietario, di un titolo statuente la legittimazione a realizzarla.
L’ultima prescrizione contestata dalla ricorrente concerne l’altezza del supporto dell’impianto che dovrà essere contenuta nel limite di 7 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio calpestabile.
Parte ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione in quanto il mero richiamo al più volte citato piano comunale non consentirebbe di individuare le specifiche disposizioni con le quali il progetto risulterebbe in contrasto nonché l’illegittima imposizione di una “ misura altimetrica-unica ” che impedirebbe il regolare funzionamento del servizio di telefonia mobile.
Tali censure sono destituite di fondamento.
Infatti, l’articolazione di censure non solo procedimentali, ma anche sostanziali, dimostra che la ricorrente ha perfettamente compreso le ragioni sottese alla contestata prescrizione, sicché l’omissione o incompletezza del richiamo normativo non risulta idonea a viziare per difetto di motivazione il provvedimento impugnato.
È palesemente infondata, in secondo luogo, la censura inerente all’imposizione di una “misura altimetrica- unica” di cui non vi è traccia nel piano comunale che si limita ad imporre un limite di altezza in ambito urbano. Fermo restando che la capacità di tale limite di tradursi a discapito della funzionalità del servizio è stata labialmente affermata dalla ricorrente senza il supporto di elementi a comprova.
Infine, con il quinto motivo, viene denunciata l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La censura va disattesa in aderenza all’orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui il modulo procedimentale ex art. 45, d.lgs. n. 259/2003, essendo attinente alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività inidonea ad instaurare un procedimento amministrativo, non determina un obbligo dell’amministrazione di inoltrare alla parte privata il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2024, n. 6813).
In definitiva, è infondata e deve essere respinta la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 7985 del 8 marzo 2024.
La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e lo respinge per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO