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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Brunella Calabrò e Franco Abate) Parte_1 appellante
E
(avv. Silvia Cumino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Mansioni superiori.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 7.9.2016 al tribunale di Castrovillari, ha Parte_1 rivendicato dall' , alle cui dipendenze lavora Controparte_1 presso l'ospedale di Cariati con qualifica di usciere inquadrato nella categoria A5, il trattamento retributivo della categoria superiore BS1, le cui mansioni sostiene di aver svolto sin da quando, con provvedimento datoriale del 27.2.2004, è stato incaricato di
Pag. 1 di 5 lavorare “presso il centralino”1, dove ha prestato l'attività di “centralinista”. Ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del differenziale Controparte_1 economico complessivo di 5.936,97 euro.
2. Contumace la convenuta, il tribunale ha rigettato la domanda perché l'ha ritenuta carente “sia sotto il profilo dell'allegazione sia sotto quello della prova”, in quanto priva di “una precisa comparazione tra le mansioni di inquadramento e quelle asseritamente svolte” dal ricorrente.
3. Questi appella la sentenza perché invece sostiene di aver indicato dettagliatamente le mansioni svolte (risultanti dalla documentazione prodotta e dalla prova per testi richiesta) e la disciplina contrattuale che le riconduce al livello professionale superiore, il cui trattamento retributivo pertanto rivendica.
4. L'Azienda sanitaria ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
5. Il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appellata sentenza di rigetto merita conferma, ma con una motivazione diversa.
7. Ha infatti ragione l'appellante (la cui doglianza non è quindi affetta dall'inammissibilità che l'appellata eccepisce in via preliminare denunciando la violazione dell'art. 342 c.p.c.) a sostenere che nelle cause per mansioni superiori è sufficiente che il lavoratore ricorrente descriva i compiti concretamente svolti e richiami la declaratoria contrattuale del livello professionale superiore al quale assume che quei compiti siano da ascrivere2.
Pag. 2 di 5 7.1. La comparazione, dunque, non deve essere formulata con riguardo al livello professionale in cui il lavoratore è inquadrato, come invece ha ritenuto il tribunale, ma, per l'appunto, con il livello superiore. E, nel caso di specie, entrambi i termini necessari per la consueta operazione sillogistica che il giudice è tenuto ad eseguire sono presenti nel ricorso introduttivo del giudizio.
7.2. Il ricorrente ha infatti indicato quali sono i compiti che gli sono stati assegnati (quelli “di centralinista”) e ha altresì indicato la categoria superiore (“BS1”) alla quale assume che quei compiti debbano essere ricondotti.
7.3. Non rileva il fatto che la declaratoria contrattuale di quella categoria non sia stata riprodotta in ricorso, poiché, trattandosi di contratto collettivo pubblico, il giudice ne conosce a prescindere dalla produzione delle parti3.
8. Sennonché, alla stregua delle allegazioni e delle prove offerte dal ricorrente, non può dirsi che i suoi compiti di centralinista siano estranei alle mansioni della categoria di formale inquadramento e appartengano, invece, ad una categoria superiore.
9. È da escludere, in primo luogo, che quelle mansioni di “centralinista”, non ulteriormente definite e circostanziate, siano da ascrivere alla categoria BS prevista dal CCNL del personale non medico del 7.4.1999. A quella categoria, invero, appartengono i lavoratori che ne coordinano altri o che svolgono attività richiedenti degli elementi di diritto su cui essa si fonda, è sufficiente - nel caso di domanda del lavoratore volta ad ottenere, con le conseguenti differenze retributive, un inquadramento superiore a quello riconosciutogli dal datore di lavoro - l'indicazione (nel ricorso) delle mansioni svolte e delle disposizioni della contrattazione collettiva in virtù delle quali è richiesta la diversa qualifica …”. 3 Cass. 19507/2014: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego … in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia") …”.
Conf. Cass. 6394/2019 e, proprio in tema di mansioni superiori, Cass. 7641/2022: Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazionge di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”.
Pag. 3 di 5 particolare specializzazione4. Ma, nel caso di specie, il ricorrente, non allega (e dunque non prova) che nello svolgere la sua attività al centralino abbia mai coordinato altri o abbia dovuto impiegare peculiari conoscenze specialistiche. Nulla ha infatti allegato o chiesto di provare in merito alla strumentazione di cui si è avvalso, alle modalità con cui l'ha adoperata, alle conoscenze di cui si avvalso.
10. In secondo luogo, quelle stesse mansioni non sono assimilabili a quelle proprie della categoria B, in cui sono inquadrati, a titolo esemplificativo, i lavoratori che rivestono il profilo di operatore tecnico (che esegue interventi manuali e tecnici), di operatore addetto all'assistenza (c.d. alberghiera), di coadiutore amministrativo
(che svolge attività di protocollo o di sportello) 5. L'attività del centralinista, non meglio e più specificamente descritta dal ricorrente, deve infatti intendersi quella di chi risponde al telefono e smista le telefonate, in quanto nulla il ricorrente ha allegato o chiesto di provare in merito al grado di autonomia e di conoscenze tecniche e professionali con cui ha svolto quell'attività e con cui si è avvalso della strumentazione telefonica (non meglio descritta) che aveva a disposizione.
11. Pertanto, già sul piano delle allegazioni non si rinvengono elementi descrittivi che rivelino l'estraneità alla qualifica di inquadramento dei compiti che il ricorrente ha svolto “presso il centralino” (come si legge nel provvedimento che colà lo ha destinato “nel rispetto della categoria di appartenenza”). Ed invero, tra i profili 4 Così recita la declaratoria: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. Ed elenca i “profili professionali” di: 1) “puericultrice”, 2) “operatore tecnico specializzato”, quali “il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza”; 3) “coadiutore amministrativo esperto”. 5 Così recita la declaratoria della categoria B: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Ed elenca i “profili professionali” di: 1) “operatore tecnico”, il quale “svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse”; 2) “Operatore tecnico addetto all'assistenza” che “svolge le attività alberghiere relative alla degenza …”; 3) “Coadiutore amministrativo”, il quale “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video- scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Pag. 4 di 5 esemplificativi di tale qualifica (ossia della categoria A6), il contratto collettivo di comparto contempla anche il profilo dell'addetto al “servizio telefonico e di anticamera” che ben si addice all'attività di centralinista svolta dal ricorrente, in assenza di più specifiche indicazioni, anche nel capitolato di prova, in ordine – lo si ribadisce – agli strumenti e alle modalità con cui quell'attività è stata concretamente svolta.
12. Ne discende il rigetto dell'appello.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri tariffari delle cause di lavoro e all'entità del credito azionato.
14. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 12.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 86/23, pubblicata in data 17.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 2.700 oltre accessori di legge e spese generali;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In “accoglimento istanza di trasferimento” del lavoratore del 1.3.2004, il “dirigente referente” del
“presidio ospedaliero unico” di Rossano, dispose la sua adibizione “presso il centralino dello stabilimento ospedaliero di Cariati”, “nel rispetto della categoria di appartenenza”. La “disposizione di servizio” fu confermata il 26.3.2015. 2 Cass. 7524/2009: “La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita …”. Cass. 8767/1992: “Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., circa l'obbligo della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e 6 La cui declaratoria recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Ed elenca i “profili professionali” di “ausiliario specializzato” e di “commesso”, attribuendogli anche i compiti inerenti al “servizio telefonico e di anticamera”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Brunella Calabrò e Franco Abate) Parte_1 appellante
E
(avv. Silvia Cumino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Mansioni superiori.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 7.9.2016 al tribunale di Castrovillari, ha Parte_1 rivendicato dall' , alle cui dipendenze lavora Controparte_1 presso l'ospedale di Cariati con qualifica di usciere inquadrato nella categoria A5, il trattamento retributivo della categoria superiore BS1, le cui mansioni sostiene di aver svolto sin da quando, con provvedimento datoriale del 27.2.2004, è stato incaricato di
Pag. 1 di 5 lavorare “presso il centralino”1, dove ha prestato l'attività di “centralinista”. Ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento del differenziale Controparte_1 economico complessivo di 5.936,97 euro.
2. Contumace la convenuta, il tribunale ha rigettato la domanda perché l'ha ritenuta carente “sia sotto il profilo dell'allegazione sia sotto quello della prova”, in quanto priva di “una precisa comparazione tra le mansioni di inquadramento e quelle asseritamente svolte” dal ricorrente.
3. Questi appella la sentenza perché invece sostiene di aver indicato dettagliatamente le mansioni svolte (risultanti dalla documentazione prodotta e dalla prova per testi richiesta) e la disciplina contrattuale che le riconduce al livello professionale superiore, il cui trattamento retributivo pertanto rivendica.
4. L'Azienda sanitaria ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
5. Il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appellata sentenza di rigetto merita conferma, ma con una motivazione diversa.
7. Ha infatti ragione l'appellante (la cui doglianza non è quindi affetta dall'inammissibilità che l'appellata eccepisce in via preliminare denunciando la violazione dell'art. 342 c.p.c.) a sostenere che nelle cause per mansioni superiori è sufficiente che il lavoratore ricorrente descriva i compiti concretamente svolti e richiami la declaratoria contrattuale del livello professionale superiore al quale assume che quei compiti siano da ascrivere2.
Pag. 2 di 5 7.1. La comparazione, dunque, non deve essere formulata con riguardo al livello professionale in cui il lavoratore è inquadrato, come invece ha ritenuto il tribunale, ma, per l'appunto, con il livello superiore. E, nel caso di specie, entrambi i termini necessari per la consueta operazione sillogistica che il giudice è tenuto ad eseguire sono presenti nel ricorso introduttivo del giudizio.
7.2. Il ricorrente ha infatti indicato quali sono i compiti che gli sono stati assegnati (quelli “di centralinista”) e ha altresì indicato la categoria superiore (“BS1”) alla quale assume che quei compiti debbano essere ricondotti.
7.3. Non rileva il fatto che la declaratoria contrattuale di quella categoria non sia stata riprodotta in ricorso, poiché, trattandosi di contratto collettivo pubblico, il giudice ne conosce a prescindere dalla produzione delle parti3.
8. Sennonché, alla stregua delle allegazioni e delle prove offerte dal ricorrente, non può dirsi che i suoi compiti di centralinista siano estranei alle mansioni della categoria di formale inquadramento e appartengano, invece, ad una categoria superiore.
9. È da escludere, in primo luogo, che quelle mansioni di “centralinista”, non ulteriormente definite e circostanziate, siano da ascrivere alla categoria BS prevista dal CCNL del personale non medico del 7.4.1999. A quella categoria, invero, appartengono i lavoratori che ne coordinano altri o che svolgono attività richiedenti degli elementi di diritto su cui essa si fonda, è sufficiente - nel caso di domanda del lavoratore volta ad ottenere, con le conseguenti differenze retributive, un inquadramento superiore a quello riconosciutogli dal datore di lavoro - l'indicazione (nel ricorso) delle mansioni svolte e delle disposizioni della contrattazione collettiva in virtù delle quali è richiesta la diversa qualifica …”. 3 Cass. 19507/2014: “La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego … in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia") …”.
Conf. Cass. 6394/2019 e, proprio in tema di mansioni superiori, Cass. 7641/2022: Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazionge di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”.
Pag. 3 di 5 particolare specializzazione4. Ma, nel caso di specie, il ricorrente, non allega (e dunque non prova) che nello svolgere la sua attività al centralino abbia mai coordinato altri o abbia dovuto impiegare peculiari conoscenze specialistiche. Nulla ha infatti allegato o chiesto di provare in merito alla strumentazione di cui si è avvalso, alle modalità con cui l'ha adoperata, alle conoscenze di cui si avvalso.
10. In secondo luogo, quelle stesse mansioni non sono assimilabili a quelle proprie della categoria B, in cui sono inquadrati, a titolo esemplificativo, i lavoratori che rivestono il profilo di operatore tecnico (che esegue interventi manuali e tecnici), di operatore addetto all'assistenza (c.d. alberghiera), di coadiutore amministrativo
(che svolge attività di protocollo o di sportello) 5. L'attività del centralinista, non meglio e più specificamente descritta dal ricorrente, deve infatti intendersi quella di chi risponde al telefono e smista le telefonate, in quanto nulla il ricorrente ha allegato o chiesto di provare in merito al grado di autonomia e di conoscenze tecniche e professionali con cui ha svolto quell'attività e con cui si è avvalso della strumentazione telefonica (non meglio descritta) che aveva a disposizione.
11. Pertanto, già sul piano delle allegazioni non si rinvengono elementi descrittivi che rivelino l'estraneità alla qualifica di inquadramento dei compiti che il ricorrente ha svolto “presso il centralino” (come si legge nel provvedimento che colà lo ha destinato “nel rispetto della categoria di appartenenza”). Ed invero, tra i profili 4 Così recita la declaratoria: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. Ed elenca i “profili professionali” di: 1) “puericultrice”, 2) “operatore tecnico specializzato”, quali “il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza”; 3) “coadiutore amministrativo esperto”. 5 Così recita la declaratoria della categoria B: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Ed elenca i “profili professionali” di: 1) “operatore tecnico”, il quale “svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse”; 2) “Operatore tecnico addetto all'assistenza” che “svolge le attività alberghiere relative alla degenza …”; 3) “Coadiutore amministrativo”, il quale “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video- scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Pag. 4 di 5 esemplificativi di tale qualifica (ossia della categoria A6), il contratto collettivo di comparto contempla anche il profilo dell'addetto al “servizio telefonico e di anticamera” che ben si addice all'attività di centralinista svolta dal ricorrente, in assenza di più specifiche indicazioni, anche nel capitolato di prova, in ordine – lo si ribadisce – agli strumenti e alle modalità con cui quell'attività è stata concretamente svolta.
12. Ne discende il rigetto dell'appello.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri tariffari delle cause di lavoro e all'entità del credito azionato.
14. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 12.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 86/23, pubblicata in data 17.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 2.700 oltre accessori di legge e spese generali;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In “accoglimento istanza di trasferimento” del lavoratore del 1.3.2004, il “dirigente referente” del
“presidio ospedaliero unico” di Rossano, dispose la sua adibizione “presso il centralino dello stabilimento ospedaliero di Cariati”, “nel rispetto della categoria di appartenenza”. La “disposizione di servizio” fu confermata il 26.3.2015. 2 Cass. 7524/2009: “La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita …”. Cass. 8767/1992: “Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., circa l'obbligo della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e 6 La cui declaratoria recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Ed elenca i “profili professionali” di “ausiliario specializzato” e di “commesso”, attribuendogli anche i compiti inerenti al “servizio telefonico e di anticamera”.