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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8354/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Conny Scalzi e con la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
RO
in persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
[...]
Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2018, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere stato assunto, in data 15.04.1996, alle dipendenze del RO
(d'ora in avanti denominato – ente pubblico non
[...] CP_2 economico – con la qualifica di impiegato amministrativo con mansione di Uff. Finanziario
Economo – VI livello CCNL Federambiente, esponeva che, a seguito di messa in liquidazione dei Consorzi Obbligatori di Bacino della Regione Campania, con legge n.
26/2010, con delibera n. 1 del 20.12.2014 dell'Ufficio del Soggetto Liquidatore del C.U.B., tutto il personale dello stesso veniva dichiarato eccedente e posto in disponibilità CP_1 secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'istante deduceva, pertanto, che, in seguito alla richiamata delibera, veniva posto in disponibilità presso l' . Controparte_3
Facendo richiamo all'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, assumeva il proprio diritto alla c.d. indennità di disponibilità, quantificata nella complessiva somma pari ad euro
57.759,42, lamentando, tuttavia, che, a fronte di tutto quanto dovuto, il C.U.B. provvedeva esclusivamente al pagamento della somma pari ad euro 3.562,00.
Il ricorrente aggiungeva, poi, che, con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 427 del 28.10.2016, veniva occupato in un corso di riqualificazione della Regione Campania, precisando che con detto decreto sarebbe stata disposta la sospensione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità e dalla relativa indennità, nei termini indicati in ricorso, per i lavoratori collocati in disponibilità; lamentava, tuttavia, che, nonostante tale sospensione fosse terminata nel dicembre 2016, il avrebbe continuato a non pagare quanto dovuto CP_1
fino alla scadenza dei ventiquattro mesi.
Ancora, deduceva di essere ancora creditore nei confronti del C.U.B. dell'ulteriore somma pari ad euro 2.311,00 per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010- dicembre 2014.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio il RO
, in persona del liquidatore p.t., e concludeva chiedendo di: “I)
[...]
Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del
, oggi in liquidazione, con la qualifica RO di impiegato amministrativo con mansione di Uff. Finanziario Economico, VI livello CCNL
Federambiente, e che, a far data dall'01.01.2015, è stato posto in disponibilità presso l'
[...]
per un periodo di ventiquattro mesi;
II) accertare che il a fronte di € Controparte_3 CP_1
57.759,42, ha provveduto solo al pagamento di € 3.562,00; III) accertare e dichiarare che il sig.
a diritto al pagamento della somma di € 54.197,42 (pari a € 57.759,42 - € 3.562,00) a titolo Pt_1 di indennità di disponibilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
IV) condannare il in RO liquidazione, P. IVA , in persona del liquidatore, con sede legale in Marcianise (CE), P.IVA_1 alla Strada Provinciale 335 km 27.800, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 54.197,42, a titolo di indennità di disponibilità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
a maturarsi dall'01.09.2016 fino all'effettivo soddisfo, oppure della diversa somma ritenuta di giustizia;
V) accertare che il sig. a diritto al pagamento della somma ulteriore di € 2.311,00 Pt_1
(€ 8,00 x 169 gg di lavoro + € 7,00 x 137 gg di lavoro) per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010-dicembre 2014; VI) condannare il RO
in persona del liquidatore, al pagamento in favore del sig.
[...] Pt_1 della somma di € 2.311,00 (€ 8,00 x 169 gg di lavoro + € 7,00 x 137 gg di lavoro) per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010-dicembre 2014, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a maturarsi dall'01.09.2016 fino all'effettivo soddisfo, oppure della diversa somma ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva RO
, in persona del liquidatore p.t., che eccepiva la nullità e
[...]
l'inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di CP_1
fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed al giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, la domanda è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto ed il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che parte ricorrente agisce nella presente sede al fine di ottenere il pagamento del valore corrispondente ai ticket mensa relativamente al periodo che va dall'ottobre 2010 al dicembre 2014 nonché della indennità di disponibilità relativa al periodo dedotto in ricorso, stante il dedotto inadempimento della relativa obbligazione di pagamento da parte del C.U.B. resistente.
Ciò premesso, appare pacifico, oltre che incontestato, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso e che dal 01.01.2015 il ricorrente sia stato collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n.
165/2001; tale circostanza, in particolare, non risulta contestata dal C.U.B. resistente e trova altresì riscontro nella documentazione allegata agli atti di causa.
Orbene, in ordine alla richiesta relativa al pagamento dell'indennità di disponibilità, ex artt.
33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, si osserva quanto segue.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame giova evidenziare che l'art. 33 del D.lgs. 165/2001 stabilisce: “(Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale
e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5.
Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Come emerge dalla lettera della legge e come chiarito dalla Corte di legittimità, il provvedimento di collocamento in disponibilità non dà luogo, in relazione al rapporto di pubblico impiego, alla risoluzione del rapporto di lavoro, configurandosi, invece, in detto settore, una mera sospensione nel tempo del rapporto stesso.
Al collocamento in disponibilità, infatti, non consegue, analogamente al licenziamento nel settore privato, la risoluzione del rapporto di lavoro, giacché si determina unicamente una sospensione dello stesso, situazione che permane fino al termine del periodo di 24 mesi previsto dalla legge. Dunque, dalla data in collocamento in disponibilità "si sospendono" tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano, infatti, la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio.
La norma in commento prevede, dunque, che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere per un periodo massimo di 24 mesi un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e della indennità integrativa e che tale periodo sia computato ai fini pensionistici.
Come emerge dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilità “si sospendono” tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano, infatti, la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e alla indennità integrativa speciale per un massimo di due anni e escludendosi anche la corresponsione di qualunque altro elemento retributivo (e, quindi, di qualsiasi trattamento indennitario accessorio), comunque denominato. In particolare, non vanno corrisposti emolumenti comunque connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra questi, in mancanza della prestazione lavorativa, rientrano i ticket mensa;
pertanto, tale domanda non può trovare accoglimento.
Viceversa, la domanda volta al pagamento dell'indennità di disponibilità merita accoglimento nei limiti di quanto emerso in base alla documentazione versata in atti.
Al riguardo, va rilevato che, nel corso del giudizio, il resistente depositava una serie CP_1 di attestazioni, debitamente sottoscritte ed accompagnate da prospetto riassuntivo recante i conteggi degli importi lordi maturati, con cui riconosceva la sussistenza di un credito residuo spettante al ricorrente;
più specificamente, da tale documentazione – avente natura di atto di ricognizione di debito ai sensi e con gli effetti dell'art. 1988 c.c. – prendendo, in particolare, in considerazione l'attestazione più recente, datata 14.05.2025, e depositata dalla parte resistente con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., emerge un importo residuo spettante al ricorrente pari ad euro 20.315,00.
Pertanto, la domanda spiegata dalla parte ricorrente va riconosciuta nei limiti di quanto risultante da tale attestazione, comunque supportata da precedente documentazione ed, in particolare, dai cedolini prodotti dal (cfr. fascicolo di parte resistente), depositati alle CP_1 precedenti udienze, in assenza, comunque, di qualsivoglia deduzione e/o prova sul punto da parte del ricorrente, il quale, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data
19.05.2025, si limitava a chiedere di disporsi CTU contabile al fine di verificare la veridicità e la fondatezza dei conteggi allegati dalla parte resistente, senza nulla addurre circa l'effettivo pagamento delle somme in suo favore, con la conseguenza che la relativa richiesta di CTU appare meramente esplorativa e, dunque, va rigetta.
Per le suesposte considerazioni, dunque, il convenuto va condannato al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.315,00, oltre accessori, come per legge, dalla debenza al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: a) in accoglimento parziale del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente , della somma di euro 20.315,00 a titolo di indennità di Parte_1
disponibilità, oltre accessori come per legge dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese per metà;
d) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Conny Scalzi, dichiaratasene anticipataria.
S. Maria C.V., 21.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8354/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Conny Scalzi e con la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
RO
in persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
[...]
Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2018, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere stato assunto, in data 15.04.1996, alle dipendenze del RO
(d'ora in avanti denominato – ente pubblico non
[...] CP_2 economico – con la qualifica di impiegato amministrativo con mansione di Uff. Finanziario
Economo – VI livello CCNL Federambiente, esponeva che, a seguito di messa in liquidazione dei Consorzi Obbligatori di Bacino della Regione Campania, con legge n.
26/2010, con delibera n. 1 del 20.12.2014 dell'Ufficio del Soggetto Liquidatore del C.U.B., tutto il personale dello stesso veniva dichiarato eccedente e posto in disponibilità CP_1 secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'istante deduceva, pertanto, che, in seguito alla richiamata delibera, veniva posto in disponibilità presso l' . Controparte_3
Facendo richiamo all'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, assumeva il proprio diritto alla c.d. indennità di disponibilità, quantificata nella complessiva somma pari ad euro
57.759,42, lamentando, tuttavia, che, a fronte di tutto quanto dovuto, il C.U.B. provvedeva esclusivamente al pagamento della somma pari ad euro 3.562,00.
Il ricorrente aggiungeva, poi, che, con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 427 del 28.10.2016, veniva occupato in un corso di riqualificazione della Regione Campania, precisando che con detto decreto sarebbe stata disposta la sospensione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità e dalla relativa indennità, nei termini indicati in ricorso, per i lavoratori collocati in disponibilità; lamentava, tuttavia, che, nonostante tale sospensione fosse terminata nel dicembre 2016, il avrebbe continuato a non pagare quanto dovuto CP_1
fino alla scadenza dei ventiquattro mesi.
Ancora, deduceva di essere ancora creditore nei confronti del C.U.B. dell'ulteriore somma pari ad euro 2.311,00 per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010- dicembre 2014.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio il RO
, in persona del liquidatore p.t., e concludeva chiedendo di: “I)
[...]
Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del
, oggi in liquidazione, con la qualifica RO di impiegato amministrativo con mansione di Uff. Finanziario Economico, VI livello CCNL
Federambiente, e che, a far data dall'01.01.2015, è stato posto in disponibilità presso l'
[...]
per un periodo di ventiquattro mesi;
II) accertare che il a fronte di € Controparte_3 CP_1
57.759,42, ha provveduto solo al pagamento di € 3.562,00; III) accertare e dichiarare che il sig.
a diritto al pagamento della somma di € 54.197,42 (pari a € 57.759,42 - € 3.562,00) a titolo Pt_1 di indennità di disponibilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
IV) condannare il in RO liquidazione, P. IVA , in persona del liquidatore, con sede legale in Marcianise (CE), P.IVA_1 alla Strada Provinciale 335 km 27.800, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 54.197,42, a titolo di indennità di disponibilità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
a maturarsi dall'01.09.2016 fino all'effettivo soddisfo, oppure della diversa somma ritenuta di giustizia;
V) accertare che il sig. a diritto al pagamento della somma ulteriore di € 2.311,00 Pt_1
(€ 8,00 x 169 gg di lavoro + € 7,00 x 137 gg di lavoro) per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010-dicembre 2014; VI) condannare il RO
in persona del liquidatore, al pagamento in favore del sig.
[...] Pt_1 della somma di € 2.311,00 (€ 8,00 x 169 gg di lavoro + € 7,00 x 137 gg di lavoro) per mancata consegna dei ticket mensa relativa al periodo ottobre 2010-dicembre 2014, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a maturarsi dall'01.09.2016 fino all'effettivo soddisfo, oppure della diversa somma ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva RO
, in persona del liquidatore p.t., che eccepiva la nullità e
[...]
l'inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di CP_1
fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed al giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, la domanda è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto ed il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che parte ricorrente agisce nella presente sede al fine di ottenere il pagamento del valore corrispondente ai ticket mensa relativamente al periodo che va dall'ottobre 2010 al dicembre 2014 nonché della indennità di disponibilità relativa al periodo dedotto in ricorso, stante il dedotto inadempimento della relativa obbligazione di pagamento da parte del C.U.B. resistente.
Ciò premesso, appare pacifico, oltre che incontestato, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso e che dal 01.01.2015 il ricorrente sia stato collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n.
165/2001; tale circostanza, in particolare, non risulta contestata dal C.U.B. resistente e trova altresì riscontro nella documentazione allegata agli atti di causa.
Orbene, in ordine alla richiesta relativa al pagamento dell'indennità di disponibilità, ex artt.
33, 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, si osserva quanto segue.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame giova evidenziare che l'art. 33 del D.lgs. 165/2001 stabilisce: “(Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale
e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5.
Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Come emerge dalla lettera della legge e come chiarito dalla Corte di legittimità, il provvedimento di collocamento in disponibilità non dà luogo, in relazione al rapporto di pubblico impiego, alla risoluzione del rapporto di lavoro, configurandosi, invece, in detto settore, una mera sospensione nel tempo del rapporto stesso.
Al collocamento in disponibilità, infatti, non consegue, analogamente al licenziamento nel settore privato, la risoluzione del rapporto di lavoro, giacché si determina unicamente una sospensione dello stesso, situazione che permane fino al termine del periodo di 24 mesi previsto dalla legge. Dunque, dalla data in collocamento in disponibilità "si sospendono" tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano, infatti, la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio.
La norma in commento prevede, dunque, che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere per un periodo massimo di 24 mesi un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e della indennità integrativa e che tale periodo sia computato ai fini pensionistici.
Come emerge dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilità “si sospendono” tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano, infatti, la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e alla indennità integrativa speciale per un massimo di due anni e escludendosi anche la corresponsione di qualunque altro elemento retributivo (e, quindi, di qualsiasi trattamento indennitario accessorio), comunque denominato. In particolare, non vanno corrisposti emolumenti comunque connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra questi, in mancanza della prestazione lavorativa, rientrano i ticket mensa;
pertanto, tale domanda non può trovare accoglimento.
Viceversa, la domanda volta al pagamento dell'indennità di disponibilità merita accoglimento nei limiti di quanto emerso in base alla documentazione versata in atti.
Al riguardo, va rilevato che, nel corso del giudizio, il resistente depositava una serie CP_1 di attestazioni, debitamente sottoscritte ed accompagnate da prospetto riassuntivo recante i conteggi degli importi lordi maturati, con cui riconosceva la sussistenza di un credito residuo spettante al ricorrente;
più specificamente, da tale documentazione – avente natura di atto di ricognizione di debito ai sensi e con gli effetti dell'art. 1988 c.c. – prendendo, in particolare, in considerazione l'attestazione più recente, datata 14.05.2025, e depositata dalla parte resistente con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., emerge un importo residuo spettante al ricorrente pari ad euro 20.315,00.
Pertanto, la domanda spiegata dalla parte ricorrente va riconosciuta nei limiti di quanto risultante da tale attestazione, comunque supportata da precedente documentazione ed, in particolare, dai cedolini prodotti dal (cfr. fascicolo di parte resistente), depositati alle CP_1 precedenti udienze, in assenza, comunque, di qualsivoglia deduzione e/o prova sul punto da parte del ricorrente, il quale, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data
19.05.2025, si limitava a chiedere di disporsi CTU contabile al fine di verificare la veridicità e la fondatezza dei conteggi allegati dalla parte resistente, senza nulla addurre circa l'effettivo pagamento delle somme in suo favore, con la conseguenza che la relativa richiesta di CTU appare meramente esplorativa e, dunque, va rigetta.
Per le suesposte considerazioni, dunque, il convenuto va condannato al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.315,00, oltre accessori, come per legge, dalla debenza al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: a) in accoglimento parziale del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente , della somma di euro 20.315,00 a titolo di indennità di Parte_1
disponibilità, oltre accessori come per legge dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa le spese per metà;
d) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Conny Scalzi, dichiaratasene anticipataria.
S. Maria C.V., 21.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico