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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/12/2024, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2024 RIUNITO CON RG 1554/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 1851/2024 al quale in data 4.12.2024 è stato riunito il RG 1554/2024 (a parti inverse) avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] Giulio Costa n.8, in Torino elettivamente domiciliato in Via Alpignano 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Allara (C.F. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 delega in atti Parte Ricorrente in rg 1851/2024 (resistente in rg 1554/2024)
Contro
Controparte_1 (C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Torino, Largo Migliara n. 15, presso lo studio dell'Avv. EN Mangone (C.F. e dell'Avv. C.F._4 Maria Laura Nebbia (C.F. ), che la rappresentano e difendono C.F._5 Parte Resistente in rg 1851/2024 (ricorrente in rg 1554/2024) Con l'intervento del PM Collegio delli 5.12.2024 Conclusioni Congiunte delle Parti Le parti han sottoscritto all'udienza del 4.12.2024 le conclusioni congiunte conformi a verbale con richiesta di separazione alle seguente condizioni con rinuncia ai termini:
“(…) Il Tentativo di conciliazione ha sorte negativa. Dopo ampia discussione le Parti chiedono potersi sospendere momentaneamente l'udienza per valutare soluzioni bonarie della controversia. Il GR sospende l'udienza e alle ore 10.25 le Parti escono dall'aula con i rispettivi difensori per valutare soluzioni bonarie della controversia. Alle ore 10.30 rientrano le Parti con i difensori. All'esito di ampia e articolata trattativa le parti chiedono potersi precisare oggi stesso le conclusioni congiunte con rinuncia reciproca e reciprocamente accettata alle domande di addebito, con rinuncia ai termini. Il GR ammette e le Parti precisano come segue: pronuncia di separazione. Affidamento condiviso del minore a entrambe i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la casa materna. Sino a maggio 2025 incluso il padre potrà vedere e tenere con sé EN a week alternati nelle giornate di sabato e di domenica in ciascun giorno dalle 10.00 alle 18.00 con riaccompagnamento presso la casa materna e obbligo in capo al padre di somministrazione del pranzo a EN. In settimana due pomeriggi il martedì e il giovedì dalle 18 alle 21, con riaccompagnamento.
pagina 1 di 2 Da giugno 2025 incluso i week alternati includeranno il pernotto, sempre fatti salvi i due pomeriggi del martedì e del giovedì. Il 24.12.2024 EN starà dalle 10 alle 19 col padre, il 25.12.2024 con la madre, poi visite come sopra richiamato. Il 31.12.2024 con la madre, il 1.1.2025 col padre dalle 10 alle 19. Il 6.1.2025 con il padre dalle 10 alle 19. Fatto salvo il calendario prima testualizzato. Da giugno 2025 le parti richiamano le condizioni di visita contenute nella memoria di Parte_2
datata 28.10.2024 in atti, per quanto non in contrasto con i punti sopra enucleati. Periodo di
[...] Natale 2025 col padre, ad anni alterni. In punto economico il padre è tenuto a versare alla madre per il mantenimento di EN da dicembre 2024 incluso € 250 mensili rivalutabili ex lege agli indici Istat oltre al 50% spese extra come da Protocollo in essere in materia nel Tribunale di Ivrea, oltre a retrocessione integrale dell'assegno unico alla madre, nella misura percepita dal padre. Versamento entro il 20 di ogni mese. Dal quarto anno di EN introduzione del pernotto infrasettimanale tra il martedì e il mercoledì, salvo diversi e prevalenti accordi tra le Parti. LA giornata di Pasqua 2025 con la madre, la giornata di pasquetta 2025 dalle ore 10 alle 19 col padre. Compleanno di EN ad alterni, tenuto in prevalenza conto della calendarizzazione ordinaria.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti 04/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti han contratto matrimonio in data 25.3.2023 in Leinì. Dall'unione è nato il figlio il 17/6/2023. Entrambe han proposto ricorso per separazione e Persona_1 all'udienza del 4.12.2024 han concluso come sopra visto. - Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste. - In atti vi è depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in Leinì, e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte cosnensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento ed essendo le stesse conformi all'interesse del minore. Spese compensate per accordo e congiunta richiesta fattane dalle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Leinì di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore e dei genitori da parte del Servizio Sociale per offrire al minore e ai genitori sostegno e supporto anche nelle comunicazioni sin quando di ritenuto interesse per il minore. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali già incaricati e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 5.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 1851/2024 al quale in data 4.12.2024 è stato riunito il RG 1554/2024 (a parti inverse) avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] Giulio Costa n.8, in Torino elettivamente domiciliato in Via Alpignano 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Allara (C.F. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 delega in atti Parte Ricorrente in rg 1851/2024 (resistente in rg 1554/2024)
Contro
Controparte_1 (C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Torino, Largo Migliara n. 15, presso lo studio dell'Avv. EN Mangone (C.F. e dell'Avv. C.F._4 Maria Laura Nebbia (C.F. ), che la rappresentano e difendono C.F._5 Parte Resistente in rg 1851/2024 (ricorrente in rg 1554/2024) Con l'intervento del PM Collegio delli 5.12.2024 Conclusioni Congiunte delle Parti Le parti han sottoscritto all'udienza del 4.12.2024 le conclusioni congiunte conformi a verbale con richiesta di separazione alle seguente condizioni con rinuncia ai termini:
“(…) Il Tentativo di conciliazione ha sorte negativa. Dopo ampia discussione le Parti chiedono potersi sospendere momentaneamente l'udienza per valutare soluzioni bonarie della controversia. Il GR sospende l'udienza e alle ore 10.25 le Parti escono dall'aula con i rispettivi difensori per valutare soluzioni bonarie della controversia. Alle ore 10.30 rientrano le Parti con i difensori. All'esito di ampia e articolata trattativa le parti chiedono potersi precisare oggi stesso le conclusioni congiunte con rinuncia reciproca e reciprocamente accettata alle domande di addebito, con rinuncia ai termini. Il GR ammette e le Parti precisano come segue: pronuncia di separazione. Affidamento condiviso del minore a entrambe i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la casa materna. Sino a maggio 2025 incluso il padre potrà vedere e tenere con sé EN a week alternati nelle giornate di sabato e di domenica in ciascun giorno dalle 10.00 alle 18.00 con riaccompagnamento presso la casa materna e obbligo in capo al padre di somministrazione del pranzo a EN. In settimana due pomeriggi il martedì e il giovedì dalle 18 alle 21, con riaccompagnamento.
pagina 1 di 2 Da giugno 2025 incluso i week alternati includeranno il pernotto, sempre fatti salvi i due pomeriggi del martedì e del giovedì. Il 24.12.2024 EN starà dalle 10 alle 19 col padre, il 25.12.2024 con la madre, poi visite come sopra richiamato. Il 31.12.2024 con la madre, il 1.1.2025 col padre dalle 10 alle 19. Il 6.1.2025 con il padre dalle 10 alle 19. Fatto salvo il calendario prima testualizzato. Da giugno 2025 le parti richiamano le condizioni di visita contenute nella memoria di Parte_2
datata 28.10.2024 in atti, per quanto non in contrasto con i punti sopra enucleati. Periodo di
[...] Natale 2025 col padre, ad anni alterni. In punto economico il padre è tenuto a versare alla madre per il mantenimento di EN da dicembre 2024 incluso € 250 mensili rivalutabili ex lege agli indici Istat oltre al 50% spese extra come da Protocollo in essere in materia nel Tribunale di Ivrea, oltre a retrocessione integrale dell'assegno unico alla madre, nella misura percepita dal padre. Versamento entro il 20 di ogni mese. Dal quarto anno di EN introduzione del pernotto infrasettimanale tra il martedì e il mercoledì, salvo diversi e prevalenti accordi tra le Parti. LA giornata di Pasqua 2025 con la madre, la giornata di pasquetta 2025 dalle ore 10 alle 19 col padre. Compleanno di EN ad alterni, tenuto in prevalenza conto della calendarizzazione ordinaria.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti 04/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti han contratto matrimonio in data 25.3.2023 in Leinì. Dall'unione è nato il figlio il 17/6/2023. Entrambe han proposto ricorso per separazione e Persona_1 all'udienza del 4.12.2024 han concluso come sopra visto. - Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste. - In atti vi è depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in Leinì, e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte cosnensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento ed essendo le stesse conformi all'interesse del minore. Spese compensate per accordo e congiunta richiesta fattane dalle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Leinì di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore e dei genitori da parte del Servizio Sociale per offrire al minore e ai genitori sostegno e supporto anche nelle comunicazioni sin quando di ritenuto interesse per il minore. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali già incaricati e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 5.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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