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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 11285/2023, vertente:
TRA
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e Parte_1
P.IVA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Parte_2
Luca Lobuono Tajani (codice fiscale pec fax CodiceFiscale_1 Email_1
0632110548) e Michele Massimiliano Capasso (codice fiscale , pec CodiceFiscale_2
fax 081 8315934) ed elettivamente Email_2 domiciliata presso l'Avv. Michele Massimiliano Capasso in Frattamaggiore [NA] Via Vittorio
Emanuele 66 (80027), in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio
[...] in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467) Per_1
RICORRENTE
E
, CF , elettivamente domiciliata in Villaricca alla Controparte_1 C.F._3
via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli ( ), che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luigi Ciccarelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art 281 Decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio al fine Parte_3 Controparte_1
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Arzano (80022) Via Angela
Volpicelli, 20, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di procedere CP_1
alla disalimentazione del PDR 10400000536928, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento”.
Si costituiva in giudizio in data 21.10.2024 eccependo l'infondatezza della Controparte_1 iniziativa giudiziaria essendo posto il contatore in vano esterno all'appartamento accessibile ai tecnici i quali avrebbero potuto procedere alla disalimentazione;
altresì che la resistente mai aveva fatto opposizione al tentativo di disalimentazione del contatore come indicato nei verbali redatti dai tecnici né mai aveva ricevuto il telegramma che preannunciava l'accesso di questi ultimi per procedere al distacco.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte attrice con istanza del 12.11.2024 dedotto che nelle more del giudizio, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la ha modificato l'art. 13bis del TIMG prevedendo l'innalzamento del CP_2
valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione e che, dunque, per il PdR in oggetto sono cessati i presupposti per proseguire nell'azione legale.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere senza tuttavia raggiungere l'accordo sulla compensazione delle spese di giudizio, le quali vanno dunque regolamentate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Quanto alla forma della pronuncia, come chiarito dalla giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. (Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, per cui la vicenda deve essere esaminata al solo fine della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Va premesso che il quadro di riferimento che regola il mercato del gas naturale ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale prevedendo al suo interno l'operatività di diversi soggetti con ruoli e funzioni diversi: il venditore con il quale l'utente finale stipula il contratto di fornitura del gas e il distributore, titolare di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas cui è rimessa la gestione tecnica della rete di distribuzione, che ha la titolarità degli impianti e la responsabilità degli interventi di manutenzione sulla rete e sul contatore e in caso di morosità del cliente finale nei confronti del venditore l'obbligo di provvedere alla chiusura del PDR o all'interruzione dell'alimentazione e all'attivazione del “servizio di default”, secondo i principi della disciplina di settore, costituita in gran parte da disposizioni regolamentari emanate dall'autorità indipendente di settore, ed in particolare dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) di cui alla delibera
AEEG 99/11. Il rapporto dedotto in giudizio inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di fornitura/distribuzione, in quanto di essa si occupa il distributore e dalla connessione che si determina tra il contratto a monte
(distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente). Le suddette peculiarità non comportano, tuttavia, una deroga alle regole generali del codice civile e, in particolare agli artt. 1564-1565 c.c., secondo i quali il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, è la morosità di lieve entità
(previa diffida), mentre per risolvere il contratto è l'inadempimento di notevole importanza. Tanto, del resto riceve conferma anche dalla disciplina di rango secondario che regola le conseguenze della morosità del cliente finale e il servizio di default (cfr. TIMG delibera ARG/gas/99/2011 "Morosità"
e il TIVG, i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss e 32 e ss disciplinano le conseguenze della morosità
e il servizio c.d. di default). In particolare, ex art.
9.2 della delibera 99/2011, nel testo integrato, la sospensione del servizio per morosità non è possibile se essa è pari o inferiore alla cauzione versata dal cliente. Il successivo art. 13.2 dispone che la richiesta di cessazione amministrativa del servizio per morosità presuppone, da un lato che la chiusura del punto di riconsegna non sia possibile o economica, dall'altro che sia stato risolto a monte il contratto tra venditore e utente finale.
In quest'ultimo caso, l'impresa di distribuzione attiva il servizio di default, ma, ai sensi dell'art. 16.2 lett. c), tale procedura è ancora una volta attivabile solo se la morosità è superiore alla cauzione. Ed invero, ai sensi dell'art 13 l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui: a) l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo. La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l'esercente la vendita abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. In tali casi, l'esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale che il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di Cessazione amministrativa di cui al presente articolo. L'art 13.6 prevede che a far data dall'avvenuta Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie i cui all'articolo 13.bis nonché la disciplina prevista per il Servizio di default relativo a punto di riconsegna disalimentabili morosi, di cui all'articolo 17. L'art 13.7 prevede che al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13bis, l'utente della distribuzione che ha ottenuto la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, trasmette tramite PEC all'impresa di distribuzione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo di cui al comma 13.5: a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
c) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale;
d) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
Nella specie, parte resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione circa il rapporto contrattuale, la morosità e la sussistenza dei presupposti per la cessazione amministrativa, per cui i fatti costitutivi del diritto del distributore di procedere alla disalimentazione possono ritenersi dimostrati anche ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale assunto dalla resistente, deve ritenersi dimostrata la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di disalimentazione da parte del distributore, costituiti dalla cessazione amministrativa per morosità a seguito di attivazione del servizio di default.
Parte resistente ha invece contestato la fondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ricorrente, i cui tecnici avrebbero potuto procedere alla disalimentazione essendo il misuratore in vano accessibile e non avendo mai effettuato alcuna opposizione al distacco come falsamente attestato dai tecnici.
Ebbene, la circostanza dedotta dalla resistente secondo la quale il misuratore non sarebbe collocato nell'appartamento, ma in luogo esterno e distante dal complesso condominiale non implica necessariamente l'accessibilità al vano da parte dei tecnici e in ogni caso alcuna prova di segno contrario a quanto risultante dal verbale di accesso è stato fornito dalla resistente, la quale non ha neppure chiarito esattamente l'ubicazione precisa del misuratore.
A riguardo, non può poi sottacersi che il verbale di accesso redatto dai dipendenti della Parte_3
concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas, è un atto di incaricato di pubblico servizio (art 358 c.p.c.) e come tale, fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti.
Neppure può essere posta in dubbio la legittimità della procedura seguita dai dipendenti Parte_3
per procedere alla disalimentazione per il mancato recapito del telegramma di avviso di accesso, posto che alcuna prova di segno contrario ha offerto per contrastare la presunzione di Controparte_1
arrivo a destinazione del telegramma spedito dalla ricorrente e di cui quest'ultima ha prodotto ricevuta recante timbro postale. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019).
Alla luce di tutto quanto osservato, non può dubitarsi della fondatezza della iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale della resistente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna al pagamento nei confronti della ricorrente 2I Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che qui si liquidano in euro
[...]
70,00 per spese vive, euro 232,00 per compensi , oltre spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, 14/04/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 11285/2023, vertente:
TRA
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e Parte_1
P.IVA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Parte_2
Luca Lobuono Tajani (codice fiscale pec fax CodiceFiscale_1 Email_1
0632110548) e Michele Massimiliano Capasso (codice fiscale , pec CodiceFiscale_2
fax 081 8315934) ed elettivamente Email_2 domiciliata presso l'Avv. Michele Massimiliano Capasso in Frattamaggiore [NA] Via Vittorio
Emanuele 66 (80027), in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio
[...] in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467) Per_1
RICORRENTE
E
, CF , elettivamente domiciliata in Villaricca alla Controparte_1 C.F._3
via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli ( ), che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luigi Ciccarelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art 281 Decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio al fine Parte_3 Controparte_1
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Arzano (80022) Via Angela
Volpicelli, 20, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di procedere CP_1
alla disalimentazione del PDR 10400000536928, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento”.
Si costituiva in giudizio in data 21.10.2024 eccependo l'infondatezza della Controparte_1 iniziativa giudiziaria essendo posto il contatore in vano esterno all'appartamento accessibile ai tecnici i quali avrebbero potuto procedere alla disalimentazione;
altresì che la resistente mai aveva fatto opposizione al tentativo di disalimentazione del contatore come indicato nei verbali redatti dai tecnici né mai aveva ricevuto il telegramma che preannunciava l'accesso di questi ultimi per procedere al distacco.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte attrice con istanza del 12.11.2024 dedotto che nelle more del giudizio, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la ha modificato l'art. 13bis del TIMG prevedendo l'innalzamento del CP_2
valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione e che, dunque, per il PdR in oggetto sono cessati i presupposti per proseguire nell'azione legale.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere senza tuttavia raggiungere l'accordo sulla compensazione delle spese di giudizio, le quali vanno dunque regolamentate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Quanto alla forma della pronuncia, come chiarito dalla giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. (Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, per cui la vicenda deve essere esaminata al solo fine della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Va premesso che il quadro di riferimento che regola il mercato del gas naturale ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale prevedendo al suo interno l'operatività di diversi soggetti con ruoli e funzioni diversi: il venditore con il quale l'utente finale stipula il contratto di fornitura del gas e il distributore, titolare di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas cui è rimessa la gestione tecnica della rete di distribuzione, che ha la titolarità degli impianti e la responsabilità degli interventi di manutenzione sulla rete e sul contatore e in caso di morosità del cliente finale nei confronti del venditore l'obbligo di provvedere alla chiusura del PDR o all'interruzione dell'alimentazione e all'attivazione del “servizio di default”, secondo i principi della disciplina di settore, costituita in gran parte da disposizioni regolamentari emanate dall'autorità indipendente di settore, ed in particolare dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) di cui alla delibera
AEEG 99/11. Il rapporto dedotto in giudizio inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di fornitura/distribuzione, in quanto di essa si occupa il distributore e dalla connessione che si determina tra il contratto a monte
(distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente). Le suddette peculiarità non comportano, tuttavia, una deroga alle regole generali del codice civile e, in particolare agli artt. 1564-1565 c.c., secondo i quali il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, è la morosità di lieve entità
(previa diffida), mentre per risolvere il contratto è l'inadempimento di notevole importanza. Tanto, del resto riceve conferma anche dalla disciplina di rango secondario che regola le conseguenze della morosità del cliente finale e il servizio di default (cfr. TIMG delibera ARG/gas/99/2011 "Morosità"
e il TIVG, i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss e 32 e ss disciplinano le conseguenze della morosità
e il servizio c.d. di default). In particolare, ex art.
9.2 della delibera 99/2011, nel testo integrato, la sospensione del servizio per morosità non è possibile se essa è pari o inferiore alla cauzione versata dal cliente. Il successivo art. 13.2 dispone che la richiesta di cessazione amministrativa del servizio per morosità presuppone, da un lato che la chiusura del punto di riconsegna non sia possibile o economica, dall'altro che sia stato risolto a monte il contratto tra venditore e utente finale.
In quest'ultimo caso, l'impresa di distribuzione attiva il servizio di default, ma, ai sensi dell'art. 16.2 lett. c), tale procedura è ancora una volta attivabile solo se la morosità è superiore alla cauzione. Ed invero, ai sensi dell'art 13 l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui: a) l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo. La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l'esercente la vendita abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. In tali casi, l'esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale che il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di Cessazione amministrativa di cui al presente articolo. L'art 13.6 prevede che a far data dall'avvenuta Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie i cui all'articolo 13.bis nonché la disciplina prevista per il Servizio di default relativo a punto di riconsegna disalimentabili morosi, di cui all'articolo 17. L'art 13.7 prevede che al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13bis, l'utente della distribuzione che ha ottenuto la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, trasmette tramite PEC all'impresa di distribuzione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo di cui al comma 13.5: a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
c) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale;
d) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
Nella specie, parte resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione circa il rapporto contrattuale, la morosità e la sussistenza dei presupposti per la cessazione amministrativa, per cui i fatti costitutivi del diritto del distributore di procedere alla disalimentazione possono ritenersi dimostrati anche ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente e del comportamento processuale assunto dalla resistente, deve ritenersi dimostrata la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di disalimentazione da parte del distributore, costituiti dalla cessazione amministrativa per morosità a seguito di attivazione del servizio di default.
Parte resistente ha invece contestato la fondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ricorrente, i cui tecnici avrebbero potuto procedere alla disalimentazione essendo il misuratore in vano accessibile e non avendo mai effettuato alcuna opposizione al distacco come falsamente attestato dai tecnici.
Ebbene, la circostanza dedotta dalla resistente secondo la quale il misuratore non sarebbe collocato nell'appartamento, ma in luogo esterno e distante dal complesso condominiale non implica necessariamente l'accessibilità al vano da parte dei tecnici e in ogni caso alcuna prova di segno contrario a quanto risultante dal verbale di accesso è stato fornito dalla resistente, la quale non ha neppure chiarito esattamente l'ubicazione precisa del misuratore.
A riguardo, non può poi sottacersi che il verbale di accesso redatto dai dipendenti della Parte_3
concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas, è un atto di incaricato di pubblico servizio (art 358 c.p.c.) e come tale, fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti.
Neppure può essere posta in dubbio la legittimità della procedura seguita dai dipendenti Parte_3
per procedere alla disalimentazione per il mancato recapito del telegramma di avviso di accesso, posto che alcuna prova di segno contrario ha offerto per contrastare la presunzione di Controparte_1
arrivo a destinazione del telegramma spedito dalla ricorrente e di cui quest'ultima ha prodotto ricevuta recante timbro postale. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019).
Alla luce di tutto quanto osservato, non può dubitarsi della fondatezza della iniziativa giudiziaria intrapresa dalla ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale della resistente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna al pagamento nei confronti della ricorrente 2I Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che qui si liquidano in euro
[...]
70,00 per spese vive, euro 232,00 per compensi , oltre spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, 14/04/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli