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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12494 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°12151/2025
VERTENTE TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Ruvolo, sito in Roma, Via Giovan Battista Gandino, n.
45/47, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco
Petrolo in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal Funzionario Flaminia Chizzola per delega rilasciata dal direttore di sede in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 18.4.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80, e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 18.11.2024 e dall'invio in data 12.6.2024 del modello
AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e CP_1 chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati. Si costituiva in giudizio l' deducendo che il procedimento era ancora in istruttoria CP_1 concludendo con richiesta di un rinvio.
Parte ricorrente all'udienza del 3.12.2025 deduceva che le prestazioni erano state pagate il
1.7.2025 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel merito come già l' nella nota di deposito ed insisteva per la condanna dell' alle spese. La causa CP_1 CP_1 veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto da entrambe le parti.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati liquidati il 28 aprile 2025 e pagati il 1 luglio CP_1
2025, quando erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica in data 18.11.2024 del decreto di omologa ed dalla trasmissione in data 12.6.2024 del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte. Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale ed alla prima udienza tenutasi in data 10.6.2025.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €2.700,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°12151/2025
VERTENTE TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Ruvolo, sito in Roma, Via Giovan Battista Gandino, n.
45/47, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco
Petrolo in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal Funzionario Flaminia Chizzola per delega rilasciata dal direttore di sede in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 18.4.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80, e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 18.11.2024 e dall'invio in data 12.6.2024 del modello
AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e CP_1 chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati. Si costituiva in giudizio l' deducendo che il procedimento era ancora in istruttoria CP_1 concludendo con richiesta di un rinvio.
Parte ricorrente all'udienza del 3.12.2025 deduceva che le prestazioni erano state pagate il
1.7.2025 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel merito come già l' nella nota di deposito ed insisteva per la condanna dell' alle spese. La causa CP_1 CP_1 veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto da entrambe le parti.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati liquidati il 28 aprile 2025 e pagati il 1 luglio CP_1
2025, quando erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica in data 18.11.2024 del decreto di omologa ed dalla trasmissione in data 12.6.2024 del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte. Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale ed alla prima udienza tenutasi in data 10.6.2025.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €2.700,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari