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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27231 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Vercelli n. 19 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gennaro Ziccardi che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina n. 40 presso lo studio dell'avv. Gianlivio Fasciano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.7.2024 , premettendo di essere stato assunto dal Parte_1 (d'ora innanzi anche con contratto di lavoro a Controparte_1 CP_1 tempo indeterminato con decorrenza dall'1.7.2020, in qualità di operaio, inquadrato nel livello F1 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016, con mansioni di pulitore, addetto all'impianto di San Lorenzo di Roma, in virtù del contratto di appalto stipulato con Controparte_2 (d'ora innanzi anche ), lamentava che la società datrice di lavoro in data 30.9.2021 gli aveva CP_2 comunicato la risoluzione del rapporto in quanto in data 31.12.2021 sarebbe cessato l'appalto CP_2
(lotto DPLH SU1 UNIVERSALE ROMA-NAPOLI-SALERNO) presso cui lavorava e che, in conformità dell'art. 54 del CCNL, la lettera valeva al fine del computo dei termini di preavviso;
che tuttavia il rapporto era proseguito fino al 30.4.2022, allorquando cessava per cessazione dell'appalto, senza ulteriore comunicazione da parte della società convenuta ai lavoratori licenziati;
che esso esponente veniva assunto dalla società subentrante Controparte_3
Lamentava che la società alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva corrisposto l'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e concludeva chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di €
1 3.459,24 (€ 1.729,62 x 2= € 3.459,24) in solido con , quale committente, ai sensi dell'art. 29 CP_2
d.lgs. 276/2003. Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso atteso che il preavviso di due CP_1 mesi di cui all'art. 54 del CCNL era stato dato regolarmente al ricorrente, che lo aveva lavorato e doveva ritenersi irrilevante la circostanza che vi fosse stata una proroga dell'appalto fino al 30.4.2022, essendo rimasta ferma la volontà risolutoria della società e solo slittata la cessazione del rapporto, coincidendo con la cessazione della proroga, con la conseguenza che il licenziamento, già intimato e momentaneamente sospeso, era tornato a produrre pienamente effetto.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 2.4.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il ricorrente invoca il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, per essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro in data 30.4.2022 senza che gli venisse concesso il CP_1 preavviso di legge, né corrisposta la relativa indennità.
Il convenuto afferma, invece, di avere licenziato il lavoratore con missiva del 30.9.2021 CP_1
e di avere concesso il termine di preavviso previsto, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al ricorrente.
3. Occorre quindi partire dal dato documentale.
La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 30.9.2021 (avente ad oggetto
“preavviso di licenziamento” per cessazione dell'appalto Trenitalia Lotto DPLH Servizio Universale 1), è del seguente letterale tenore: “La presente per comunicarLe che in data 31.12.2021 avrà termine il contratto di appalto di cui all'oggetto, dove Lei presta attività lavorativa.
La informiamo altresì che la società Committente ha indetto una nuova gara per l'affidamento dei servizi in questione sono in corso di svolgimento le relative procedure, all'esito delle quali i servizi potranno essere affidati ad un nuovo appaltatore, ed in ogni caso, saranno attivate le procedure di cambio appalto in conformità al bando di gara e al vigente CCNL Mobilità - AF del 16 dicembre
2016 e s.m.i..
Pertanto, salvo eventuali ulteriori proroghe o rinnovi da parte della Committenza, in tale data avrà termine l'attività in relazione all'appalto sopra citato conseguentemente, Le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra Società.
In considerazione di quanto sopra ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 CCNL
Mobilità - AF del 16 dicembre 2016 e s.m.i. valga la presente al fine del computo dei termini di preavviso”
Tale lettera esprime una volontà solutoria unilaterale della parte datoriale, per il giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'appalto, alla data secca del 31.12.2021 ed in considerazione di questa data di cessazione del rapporto, in conformità a quanto previsto dal CCNL
(art. 54), viene concesso al lavoratore il preavviso lavorato (“la presente valga al fine del computo dei termini di preavviso”). La lettera non contiene l'espressa previsione di un termine di cessazione “per relationem”, e cioè che la data dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro sarebbe potuta slittare in avanti e che in tale eventualità il computo dei termini di preavviso avrebbe dovuto intendersi come riferito rispetto alla nuova data.
2 Al contrario da essa emerge che la volontà solutoria è legata alla cessazione del contratto di appalto prevista per la specifica data del 31.12.2021: in tale senso deve interpretarsi l'inciso “salvo eventuali ulteriori proroghe o rinnovi da parte della Committenza, in tale data (31.12.2021 n.d.r) avrà termine l'attività in relazione all'appalto sopra citato, conseguentemente, Le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra Società”.
In altri termini la ragione giustificatrice del licenziamento intimato il 30.9.21 è specificamente quella che alla data del 31.12.21 cessa l'appalto e che a quella data il dipendente non può più essere impiegato in quel cantiere, né (sebbene ciò rimanga implicito) in altri cantieri disponibili: la risoluzione del rapporto di lavoro è quindi comunicata per quella data, salvo che vi siano ulteriori proroghe o rinnovi, nel quale caso verrebbe meno la risoluzione, perché non vi sarebbe più la ragione giustificatrice cioè l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in quel cantiere (o in altri cantieri disponibili in quel momento).
Peraltro l'avere abbinato l'ipotesi delle proroghe a quella dei rinnovi conferma tale interpretazione, atteso che mentre la proroga è un prolungamento del medesimo contratto di appalto, il rinnovo implica la stipula di un nuovo contratto con la committenza e quindi l'inizio di un nuovo termine di operatività dell'impresa sul cantiere: se dunque può concepirsi un licenziamento intimato in vista della cessazione dell'appalto che rimanga fermo pure per l'ipotesi della sua proroga (con termine di cessazione del rapporto di lavoro individuato per relationem), non si vede come possa concepirsi un licenziamento intimato per cessazione dell'appalto nell'ipotesi di un rinnovo del contratto stesso. Pertanto il riferimento alle ipotesi di “proroghe o rinnovi” contenuto nella lettera di licenziamento deve essere letto non già nel senso che la parte datoriale avesse inteso far slittare la risoluzione in avanti per queste due ipotesi, ma nel senso che la parte datoriale si sia limitata a rappresentare al lavoratore la possibilità di queste due evenienze e – implicitamente – ad affermare che ove esse si fossero verificate il recesso non sarebbe più avvenuto alla data del 31.12.2021 e dunque la lettera sarebbe stata tamquam non esset.
Vi è dunque stato un licenziamento nel quale la parte datoriale ha correttamente dato al lavoratore il termine di preavviso lavorato per la data del 31.12.2021.
4. Tuttavia alla data del 31.12.2021 il rapporto di lavoro non è cessato, ma è proseguito di fatto fino al 30.4.2022, circostanza pacifica, incontestata ed emergente dagli atti.
La prosecuzione del rapporto non è durata solo pochi giorni, ma ben quattro mesi dopo la data prevista, termine che deve essere considerato incompatibile con la volontà datoriale di mantenere in piedi il precedente licenziamento, fondato sulla specifica ragione giustificatrice della cessazione dell'appalto alla data del 31.12.2021 (Cass. 10624/1997; Cass. 24336/2013).
Deve, quindi, ritenersi che vi sia stata una revoca del licenziamento.
5. Né d'altro canto la parte datoriale, nel lasso di tempo dal 31.12.2021 al 30.4.2022 ha informato il lavoratore dell'esistenza delle proroghe o effettuato comunicazioni, per manifestare la propria eventuale volontà di mantenere gli effetti del licenziamento del 30.9.2021 e protrarne l'efficacia fino alla cessazione della proroga anche ai fini del preavviso.
6. Ciò posto e accertato quindi che il licenziamento del 30.9.2021 è stato di fatto revocato dal datore di lavoro, con tale revoca devono ritenersi essere venuti meno anche gli effetti del preavviso.
Ne discende che il rapporto di lavoro è cessato il 30.4.22 in assenza di preavviso.
3 Né può ritenersi che il preavviso intimato il 30.9.2021 possa aver continuato a produrre i suoi effetti anche dopo il 31.12.2021: ciò contrasterebbe con la ratio dell'istituto che è quella di mettere il lavoratore al corrente della scadenza del rapporto ad una certa data e di consentirgli di reperire medio tempore una nuova occupazione (ovvero di indennizzare in termini economici la mancata attribuzione di un tale termine), mentre nella specie il lavoratore, dopo il 31.12.2021 non era affatto in grado di sapere se e quando sarebbe stato licenziato e quindi quale sarebbe stata la sua sorte lavorativa.
7. Deve poi ritenersi dimostrato, nella specifica cornice delle circostanze del caso di specie, che la cessazione del rapporto il 30.4.22 sia avvenuta in base ad un atto di recesso unilaterale proveniente dalla volontà datoriale.
Non è quindi possibile, in questa particolare vicenda, sostenere che vi sia stata una consensuale risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 30.4.2022 che escluderebbe l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 2118 c.c..
Tanto emerge dal dato documentale di cui alla lettera di licenziamento del 30.9.2021 ed è comunque ulteriormente esplicitato e confermato dalla stessa che in sede di costituzione in CP_1 questo giudizio ha affermato la permanente sussistenza della propria unilaterale volontà solutoria che sarebbe solo slittata, quanto agli effetti, dopo la fine della proroga dell'appalto.
Deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie il lavoratore abbia assolto all'onere della prova del fatto costitutivo (art. 2697 c.c.) posto alla base della rivendicazione economica dell'indennità sostitutiva del preavviso e cioè di essere stato licenziato.
D'altro canto la giurisprudenza di merito che, proprio con riferimento al cantiere che ci occupa, in occasione del precedente cambio appalto avvenuto il 30.6.2020 (dalla Libra al CP_1
resistente), ha rigettato le domande dei lavoratori che chiedevano la condanna al CP_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, lo ha fatto sul presupposto della mancanza di allegazione e di prova di un formale licenziamento e della possibilità di ricostruire la vicenda del transito dall'impresa Libra alla nuova impresa appaltatrice come una risoluzione consensuale, frutto di un accordo trilaterale (cfr. in tale senso T. Roma 10801/21, T. Roma 7845/2022, T. Roma
10603/22, T. Roma 3946/22: in particolare in quest'ultima pronuncia si legge “In altre parole, la cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'applicazione della clausola sociale, accompagnata quindi dalla contestuale assunzione da parte del nuovo appaltatore, in difetto dell'adozione di un precedente provvedimento di licenziamento, ben può essere qualificata come risoluzione consensuale del rapporto, cui accede il lavoratore che, sottoscrivendo il contratto con il nuovo appaltatore, sostanzialmente si sta avvalendo del contratto in favore di terzo stipulato tra le aziende e le OO.SS, con la firma del verbale di cambio appalto”; conformi T. Roma 7064/22,
7068/22, 7845/22 e altre).
Ipotesi che appunto nella specie non può dirsi verificata essendo, al contrario, qui allegato e documentato l'atto formale di licenziamento ed essendo chiara la posizione assunta dal datore di lavoro in merito alla persistente volontà solutoria anche alla data del 30.4.22: ciò conduce ad escludere l'ipotesi dell'accordo consensuale.
Per scrupolo di completezza va comunque rimarcato che la ricostruzione in termini di risoluzione consensuale non è stata neppure condivisa dalla Corte di Appello di Roma che (rispettivamente con le sentenze n. 4074/23 di riforma della sentenza n. 7845/22, con la sentenza n. 2143/2023 di riforma della sentenza n. 7068/22 e con la sentenza n. 2136/23 di riforma della sentenza n. 7064/22) ha sovvertito le argomentazioni del giudice di primo grado e ha invece fornito della vicenda una
4 ricostruzione in termini con le precedenti sentenze della medesima Corte (nn. 2437/22, 1048/23,
2247/23) che avevano, con riferimento al precedente cambio appalto occorso il 1.2.2016 (dalla cooperativa Tirreno alla cooperativa Morelli), sostenuto la tesi per cui anche in mancanza di un licenziamento formale, dovesse escludersi che la cessazione del rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice cessante e l'instaurazione di nuovo e diverso rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice subentrante, fosse riconducibile ad un fenomeno di risoluzione consensuale, ma dovesse comunque riportarsi a scelte datoriali unilaterali. Secondo la Corte, infatti, non è ravvisabile alcuna manifestazione di volontà da parte del lavoratore di risolvere il rapporto in essere con l'ex impresa appaltatrice, mentre la risoluzione appare riconducibile ad un fatto proprio del datore di lavoro che, pur avendo perso l'appalto, ben avrebbe potuto impiegare il lavoratore su altri appalti.
Benchè, quindi, la questione presenti margini di opinabilità (atteso che invece Corte di Appello 1362/24 ha confermato la sentenza 7844/22 che aveva sostenuto la tesi della risoluzione consensuale e la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 355/24 ha sovvertito anche la sentenza n. 4452/21 del Tribunale di Roma che, con riguardo al cambio appalto Coop. Tirreno- coop. Morelli, si poneva esattamente sulla scia dell'orientamento prevalente testè segnalato, aderendo questa volta all'orientamento espresso dal Tribunale in termini di risoluzione consensuale), deve concludersi che nel caso di specie vi sia stato un licenziamento formale e che non possa essere revocata in dubbio la sussistenza della volontà solutoria unilaterale, di parte datoriale, del rapporto di lavoro.
8. La società avrebbe, pertanto, dovuto dare un nuovo termine di preavviso in natura per la data del 30.4.2022 e in mancanza deve corrispondere la relativa indennità. Invero ai sensi dell'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. Ai sensi del secondo comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. La Suprema Corte ha poi più volte affermato il principio per cui “l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato, senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante, lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante” (Cass. 24430/2015; Cass. 1148/2014). La S.C. ha anche rimarcato che la regola generale posta dall'art. 2118 c.c., secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso non è esclusa dal fatto che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente sia seguito, senza soluzione di continuità, quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. È quindi dovuto l'importo di € 3.479,10, che non è stato specificamente contestato nel quantum dalle parti resistenti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso della somma di € 3.459,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
6
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27231 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Vercelli n. 19 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gennaro Ziccardi che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina n. 40 presso lo studio dell'avv. Gianlivio Fasciano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.7.2024 , premettendo di essere stato assunto dal Parte_1 (d'ora innanzi anche con contratto di lavoro a Controparte_1 CP_1 tempo indeterminato con decorrenza dall'1.7.2020, in qualità di operaio, inquadrato nel livello F1 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016, con mansioni di pulitore, addetto all'impianto di San Lorenzo di Roma, in virtù del contratto di appalto stipulato con Controparte_2 (d'ora innanzi anche ), lamentava che la società datrice di lavoro in data 30.9.2021 gli aveva CP_2 comunicato la risoluzione del rapporto in quanto in data 31.12.2021 sarebbe cessato l'appalto CP_2
(lotto DPLH SU1 UNIVERSALE ROMA-NAPOLI-SALERNO) presso cui lavorava e che, in conformità dell'art. 54 del CCNL, la lettera valeva al fine del computo dei termini di preavviso;
che tuttavia il rapporto era proseguito fino al 30.4.2022, allorquando cessava per cessazione dell'appalto, senza ulteriore comunicazione da parte della società convenuta ai lavoratori licenziati;
che esso esponente veniva assunto dalla società subentrante Controparte_3
Lamentava che la società alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva corrisposto l'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso e concludeva chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di €
1 3.459,24 (€ 1.729,62 x 2= € 3.459,24) in solido con , quale committente, ai sensi dell'art. 29 CP_2
d.lgs. 276/2003. Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso atteso che il preavviso di due CP_1 mesi di cui all'art. 54 del CCNL era stato dato regolarmente al ricorrente, che lo aveva lavorato e doveva ritenersi irrilevante la circostanza che vi fosse stata una proroga dell'appalto fino al 30.4.2022, essendo rimasta ferma la volontà risolutoria della società e solo slittata la cessazione del rapporto, coincidendo con la cessazione della proroga, con la conseguenza che il licenziamento, già intimato e momentaneamente sospeso, era tornato a produrre pienamente effetto.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 2.4.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il ricorrente invoca il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, per essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro in data 30.4.2022 senza che gli venisse concesso il CP_1 preavviso di legge, né corrisposta la relativa indennità.
Il convenuto afferma, invece, di avere licenziato il lavoratore con missiva del 30.9.2021 CP_1
e di avere concesso il termine di preavviso previsto, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al ricorrente.
3. Occorre quindi partire dal dato documentale.
La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 30.9.2021 (avente ad oggetto
“preavviso di licenziamento” per cessazione dell'appalto Trenitalia Lotto DPLH Servizio Universale 1), è del seguente letterale tenore: “La presente per comunicarLe che in data 31.12.2021 avrà termine il contratto di appalto di cui all'oggetto, dove Lei presta attività lavorativa.
La informiamo altresì che la società Committente ha indetto una nuova gara per l'affidamento dei servizi in questione sono in corso di svolgimento le relative procedure, all'esito delle quali i servizi potranno essere affidati ad un nuovo appaltatore, ed in ogni caso, saranno attivate le procedure di cambio appalto in conformità al bando di gara e al vigente CCNL Mobilità - AF del 16 dicembre
2016 e s.m.i..
Pertanto, salvo eventuali ulteriori proroghe o rinnovi da parte della Committenza, in tale data avrà termine l'attività in relazione all'appalto sopra citato conseguentemente, Le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra Società.
In considerazione di quanto sopra ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 CCNL
Mobilità - AF del 16 dicembre 2016 e s.m.i. valga la presente al fine del computo dei termini di preavviso”
Tale lettera esprime una volontà solutoria unilaterale della parte datoriale, per il giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'appalto, alla data secca del 31.12.2021 ed in considerazione di questa data di cessazione del rapporto, in conformità a quanto previsto dal CCNL
(art. 54), viene concesso al lavoratore il preavviso lavorato (“la presente valga al fine del computo dei termini di preavviso”). La lettera non contiene l'espressa previsione di un termine di cessazione “per relationem”, e cioè che la data dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro sarebbe potuta slittare in avanti e che in tale eventualità il computo dei termini di preavviso avrebbe dovuto intendersi come riferito rispetto alla nuova data.
2 Al contrario da essa emerge che la volontà solutoria è legata alla cessazione del contratto di appalto prevista per la specifica data del 31.12.2021: in tale senso deve interpretarsi l'inciso “salvo eventuali ulteriori proroghe o rinnovi da parte della Committenza, in tale data (31.12.2021 n.d.r) avrà termine l'attività in relazione all'appalto sopra citato, conseguentemente, Le comunichiamo la risoluzione del suo rapporto di lavoro con la nostra Società”.
In altri termini la ragione giustificatrice del licenziamento intimato il 30.9.21 è specificamente quella che alla data del 31.12.21 cessa l'appalto e che a quella data il dipendente non può più essere impiegato in quel cantiere, né (sebbene ciò rimanga implicito) in altri cantieri disponibili: la risoluzione del rapporto di lavoro è quindi comunicata per quella data, salvo che vi siano ulteriori proroghe o rinnovi, nel quale caso verrebbe meno la risoluzione, perché non vi sarebbe più la ragione giustificatrice cioè l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in quel cantiere (o in altri cantieri disponibili in quel momento).
Peraltro l'avere abbinato l'ipotesi delle proroghe a quella dei rinnovi conferma tale interpretazione, atteso che mentre la proroga è un prolungamento del medesimo contratto di appalto, il rinnovo implica la stipula di un nuovo contratto con la committenza e quindi l'inizio di un nuovo termine di operatività dell'impresa sul cantiere: se dunque può concepirsi un licenziamento intimato in vista della cessazione dell'appalto che rimanga fermo pure per l'ipotesi della sua proroga (con termine di cessazione del rapporto di lavoro individuato per relationem), non si vede come possa concepirsi un licenziamento intimato per cessazione dell'appalto nell'ipotesi di un rinnovo del contratto stesso. Pertanto il riferimento alle ipotesi di “proroghe o rinnovi” contenuto nella lettera di licenziamento deve essere letto non già nel senso che la parte datoriale avesse inteso far slittare la risoluzione in avanti per queste due ipotesi, ma nel senso che la parte datoriale si sia limitata a rappresentare al lavoratore la possibilità di queste due evenienze e – implicitamente – ad affermare che ove esse si fossero verificate il recesso non sarebbe più avvenuto alla data del 31.12.2021 e dunque la lettera sarebbe stata tamquam non esset.
Vi è dunque stato un licenziamento nel quale la parte datoriale ha correttamente dato al lavoratore il termine di preavviso lavorato per la data del 31.12.2021.
4. Tuttavia alla data del 31.12.2021 il rapporto di lavoro non è cessato, ma è proseguito di fatto fino al 30.4.2022, circostanza pacifica, incontestata ed emergente dagli atti.
La prosecuzione del rapporto non è durata solo pochi giorni, ma ben quattro mesi dopo la data prevista, termine che deve essere considerato incompatibile con la volontà datoriale di mantenere in piedi il precedente licenziamento, fondato sulla specifica ragione giustificatrice della cessazione dell'appalto alla data del 31.12.2021 (Cass. 10624/1997; Cass. 24336/2013).
Deve, quindi, ritenersi che vi sia stata una revoca del licenziamento.
5. Né d'altro canto la parte datoriale, nel lasso di tempo dal 31.12.2021 al 30.4.2022 ha informato il lavoratore dell'esistenza delle proroghe o effettuato comunicazioni, per manifestare la propria eventuale volontà di mantenere gli effetti del licenziamento del 30.9.2021 e protrarne l'efficacia fino alla cessazione della proroga anche ai fini del preavviso.
6. Ciò posto e accertato quindi che il licenziamento del 30.9.2021 è stato di fatto revocato dal datore di lavoro, con tale revoca devono ritenersi essere venuti meno anche gli effetti del preavviso.
Ne discende che il rapporto di lavoro è cessato il 30.4.22 in assenza di preavviso.
3 Né può ritenersi che il preavviso intimato il 30.9.2021 possa aver continuato a produrre i suoi effetti anche dopo il 31.12.2021: ciò contrasterebbe con la ratio dell'istituto che è quella di mettere il lavoratore al corrente della scadenza del rapporto ad una certa data e di consentirgli di reperire medio tempore una nuova occupazione (ovvero di indennizzare in termini economici la mancata attribuzione di un tale termine), mentre nella specie il lavoratore, dopo il 31.12.2021 non era affatto in grado di sapere se e quando sarebbe stato licenziato e quindi quale sarebbe stata la sua sorte lavorativa.
7. Deve poi ritenersi dimostrato, nella specifica cornice delle circostanze del caso di specie, che la cessazione del rapporto il 30.4.22 sia avvenuta in base ad un atto di recesso unilaterale proveniente dalla volontà datoriale.
Non è quindi possibile, in questa particolare vicenda, sostenere che vi sia stata una consensuale risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 30.4.2022 che escluderebbe l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 2118 c.c..
Tanto emerge dal dato documentale di cui alla lettera di licenziamento del 30.9.2021 ed è comunque ulteriormente esplicitato e confermato dalla stessa che in sede di costituzione in CP_1 questo giudizio ha affermato la permanente sussistenza della propria unilaterale volontà solutoria che sarebbe solo slittata, quanto agli effetti, dopo la fine della proroga dell'appalto.
Deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie il lavoratore abbia assolto all'onere della prova del fatto costitutivo (art. 2697 c.c.) posto alla base della rivendicazione economica dell'indennità sostitutiva del preavviso e cioè di essere stato licenziato.
D'altro canto la giurisprudenza di merito che, proprio con riferimento al cantiere che ci occupa, in occasione del precedente cambio appalto avvenuto il 30.6.2020 (dalla Libra al CP_1
resistente), ha rigettato le domande dei lavoratori che chiedevano la condanna al CP_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso, lo ha fatto sul presupposto della mancanza di allegazione e di prova di un formale licenziamento e della possibilità di ricostruire la vicenda del transito dall'impresa Libra alla nuova impresa appaltatrice come una risoluzione consensuale, frutto di un accordo trilaterale (cfr. in tale senso T. Roma 10801/21, T. Roma 7845/2022, T. Roma
10603/22, T. Roma 3946/22: in particolare in quest'ultima pronuncia si legge “In altre parole, la cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'applicazione della clausola sociale, accompagnata quindi dalla contestuale assunzione da parte del nuovo appaltatore, in difetto dell'adozione di un precedente provvedimento di licenziamento, ben può essere qualificata come risoluzione consensuale del rapporto, cui accede il lavoratore che, sottoscrivendo il contratto con il nuovo appaltatore, sostanzialmente si sta avvalendo del contratto in favore di terzo stipulato tra le aziende e le OO.SS, con la firma del verbale di cambio appalto”; conformi T. Roma 7064/22,
7068/22, 7845/22 e altre).
Ipotesi che appunto nella specie non può dirsi verificata essendo, al contrario, qui allegato e documentato l'atto formale di licenziamento ed essendo chiara la posizione assunta dal datore di lavoro in merito alla persistente volontà solutoria anche alla data del 30.4.22: ciò conduce ad escludere l'ipotesi dell'accordo consensuale.
Per scrupolo di completezza va comunque rimarcato che la ricostruzione in termini di risoluzione consensuale non è stata neppure condivisa dalla Corte di Appello di Roma che (rispettivamente con le sentenze n. 4074/23 di riforma della sentenza n. 7845/22, con la sentenza n. 2143/2023 di riforma della sentenza n. 7068/22 e con la sentenza n. 2136/23 di riforma della sentenza n. 7064/22) ha sovvertito le argomentazioni del giudice di primo grado e ha invece fornito della vicenda una
4 ricostruzione in termini con le precedenti sentenze della medesima Corte (nn. 2437/22, 1048/23,
2247/23) che avevano, con riferimento al precedente cambio appalto occorso il 1.2.2016 (dalla cooperativa Tirreno alla cooperativa Morelli), sostenuto la tesi per cui anche in mancanza di un licenziamento formale, dovesse escludersi che la cessazione del rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice cessante e l'instaurazione di nuovo e diverso rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice subentrante, fosse riconducibile ad un fenomeno di risoluzione consensuale, ma dovesse comunque riportarsi a scelte datoriali unilaterali. Secondo la Corte, infatti, non è ravvisabile alcuna manifestazione di volontà da parte del lavoratore di risolvere il rapporto in essere con l'ex impresa appaltatrice, mentre la risoluzione appare riconducibile ad un fatto proprio del datore di lavoro che, pur avendo perso l'appalto, ben avrebbe potuto impiegare il lavoratore su altri appalti.
Benchè, quindi, la questione presenti margini di opinabilità (atteso che invece Corte di Appello 1362/24 ha confermato la sentenza 7844/22 che aveva sostenuto la tesi della risoluzione consensuale e la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 355/24 ha sovvertito anche la sentenza n. 4452/21 del Tribunale di Roma che, con riguardo al cambio appalto Coop. Tirreno- coop. Morelli, si poneva esattamente sulla scia dell'orientamento prevalente testè segnalato, aderendo questa volta all'orientamento espresso dal Tribunale in termini di risoluzione consensuale), deve concludersi che nel caso di specie vi sia stato un licenziamento formale e che non possa essere revocata in dubbio la sussistenza della volontà solutoria unilaterale, di parte datoriale, del rapporto di lavoro.
8. La società avrebbe, pertanto, dovuto dare un nuovo termine di preavviso in natura per la data del 30.4.2022 e in mancanza deve corrispondere la relativa indennità. Invero ai sensi dell'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. Ai sensi del secondo comma: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. La Suprema Corte ha poi più volte affermato il principio per cui “l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato, senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante, lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante” (Cass. 24430/2015; Cass. 1148/2014). La S.C. ha anche rimarcato che la regola generale posta dall'art. 2118 c.c., secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso non è esclusa dal fatto che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente sia seguito, senza soluzione di continuità, quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. È quindi dovuto l'importo di € 3.479,10, che non è stato specificamente contestato nel quantum dalle parti resistenti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso della somma di € 3.459,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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