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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANNA MICHELANGELI, ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza Santa
Angela n. 3, presso lo studio del difensore;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OP CodiceFiscale_2
GIUSEPPE CAFORIO, ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla Via Bartolo n.10, presso lo studio del difensore;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: concludono come da accordo sottoscritto dalle parti, chiedendo la compensazione delle spese, le cui condizioni di seguito si riportano integralmente: “Le parti, SI.ra e SI. Parte_1 OP dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono di poter addivenire, previo mutamento del rito, a separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La casa familiare rimane assegnata al SI. OP
3) La SI.ra lascerà la casa coniugale, trasferendosi in altra Parte_1 abitazione situata nei pressi di quella familiare e precisamente in via San Petrignano, Rivotorto Assisi, n. 25 e ciò al fine anche di più agevolmente provvedere alla cura e all'assistenza della SI.ra , così come AR previsto al punto 6);
4) Il si obbliga a pagare l'assegno di mantenimento in OP favore della moglie, , nella misura di € 600,00 mensili, Parte_1 così come stabilito in sede presidenziale;
5) Le parti fanno presente che nella casa familiare vive anche la SI.ra AR
, sorella del SI. non vedente e dichiarata interdetta
[...] OP dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, nel 2006 con nomina di tutore nella persona di OP
6) La SI.ra si impegna a provvedere personalmente alla cura ed Pt_1 assistenza, giornaliera e notturna, della SI.ra ; AR
7) Dal canto suo, il si impegna al pagamento delle bollette OP per la fornitura del gas e della corrente elettrica della casa familiare impegnandosi, altresì, al pagamento nelle mani della SI.ra Parte_1
delle somme necessarie all'approvvigionamento dei generi alimentari per
[...] sé e per la SI.ra nella misura di € 200,00 settimanali;
AR
8) Il SI. si impegna, inoltre, a versare, quale tutore della OP SI.ra , la somma di € 400,00 mensili in favore della SI.ra AR
per l'attività, da quest'ultima svolta, di cura ed Parte_1 assistenza della predetta SI.ra ; AR
9) Il SI. stante la presenza quotidiana della SI.ra OP Pt_1 all'interno della casa, necessaria per la cura e l'assistenza della interdetta, si impegna a tenere un atteggiamento di civile convivenza nei confronti della SI.ra
evitando comportamenti violenti, non rispettosi e, soprattutto, ingiuriosi Pt_1
a danno di quest'ultima e permettendo l'ingresso in casa di persone terze per
pagina 2 di 6 l'aiuto nello svolgimento dei lavori più pesanti, soprattutto per quelli necessari per la gestione e l'accudimento della SI.ra ; AR
10)La SI.ra , con la sottoscrizione del presente accordo, si Parte_1 impegna a ritirare le querele sino ad oggi proposte nei confronti del SI.
. OP
Conclusioni del P.m.: “conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con accoglimento delle ulteriori condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3.6.2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge SI. onde ottenerne la separazione giudiziale, OP esponendo: di aver contratto matrimonio con il SI. in data 22.9.1990 a CP_1
Foligno (PG), atto trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 127,
p. II – s. A, dell'anno 1990; che dalla loro unione sono nati sei figli, rispettivamente: il 19.1.1991, il 7.10.1992, Persona_1 Persona_2 Persona_3
e (gemelle) il 27.8.1994, il 22.10.1997 e
[...] Persona_4 Persona_5 il 25.5.2000, ad oggi tutti maggiorenni ed indipendenti Persona_6 economicamente;
che sin dai primi anni di matrimonio il marito ha tenuto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, inaspritisi dalla nascita del primo figlio e perdurati per anni, rendendo la convivenza intollerabile;
che gli atti di violenza posti in essere dal SI. sono stati rivolti, principalmente CP_1 verso la ricorrente, tuttavia in diverse circostanze sono stati coinvolti anche i figli, intercorsi per soccorrere la madre;
che oltre alle violenze fisiche, le violenze poste in essere nei confronti della ricorrente hanno assunto anche carattere psicologico, difatti, a causa dell'estrema gelosia del marito, alla SI.ra è stato proibito di Pt_1 uscire di casa da sola e di crearsi una propria autonomia lavorativa, poiché relegata per le medesime ragioni a svolgere la sola attività casalinga, venendo, difatti, sottomessa dal marito tanto dal punto di vista fisico che psichico, costringendola in una condizione di parziale schiavitù; che il SI. di conseguenza, ha CP_1
pagina 3 di 6 sempre gestito le finanze familiari a suo esclusivo piacimento, non risparmiando in acquisti di suo esclusivo interesse, diversamente da quanto ha fatto per le spese relative alla cura del nucleo familiare, spesso sottovalutate al punto da costringere la ricorrente a vendere i gioielli di famiglia per farvi fronte;
che il marito, inoltre, intratteneva relazioni anche con altre donne tramite socialnetwork, utilizzando i quali si è estraniato totalmente dalla realtà matrimoniale al punto da aggravare la già compromessa situazione psicologica della ricorrente;
che la SI.ra Pt_1 esasperata dalla situazione, ha sporto denuncia-querela nei confronti del marito a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, ove ha riportato lesioni fisiche certificate dal referto emesso dal pronto soccorso;
che, riguardo alle condizioni economiche, la ricorrente non gode di introiti ed è stata nominata procuratrice della cognata non vedente SI.ra , mentre il marito gode di una pensione di anzianità AR pari a €1.534,00 mensili.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito nonché la previsione di un assegno mensile a suo carico a titolo di mantenimento, oltre all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 11.10.2022, non è stato possibile procede al tentativo di conciliazione delle parti, poiché presente la sola ricorrente che ha insistito per la concessione provvisoria delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, inoltre nella medesima sede ha dichiarato che il marito, oltre alla pensione, percepiva anche l'assegno di invalidità della sorella pari a €2.500,00. Con ordinanza del 24.10.2022 il Presidente autorizzava le parti a vivere separate nel reciproco rispetto e prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile pari a €600,00 a favore della SI.ra disponendo il prosieguo dell'istruttoria. Pt_1
All'udienza successiva del 3.2.2023 innanzi al Giudice Istruttore è stata dichiarata la contumacia del SI. e la causa è stata rinviata per il deposito di CP_1 documentazione integrativa richiesta alla ricorrente.
pagina 4 di 6 Costituitosi con memoria del 23.5.2023, il SI. ha contestato CP_1 espressamente tutte le deduzioni avanzate dalla ricorrente, esponendo: che risultavano prive di riscontri le violenze poste in essere dal resistente, con specifico riferimento agli episodi certificati dai referti del pronto soccorso, non risultando coerente il contenuto dei documenti medici allegati con la narrazione dei fatti prospettata dalla ricorrente;
che, altresì, privi di prova erano gli asseriti tradimenti posti in essere dal SI. poiché meramente fondati sul presupposto CP_1 dell'utilizzo di un social network; che l'acquisto dei beni indicati dalla ricorrente era, perfettamente, coerente alla capacità patrimoniale del SI. e che non CP_1 era veritiera la riferita mancata contribuzione dello stesso alle necessità della famiglia da un dal punto di vista economico.
Il resistente ha concluso quindi per il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento, per la riduzione dell'ammontare del mantenimento a euro €400,00 mensili, con vittoria di spese.
Alla successiva udienza del 22.6.2023 è stata revocata la dichiarazione di contumacia e rinviata l'udienza per l'audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente. Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato note con cui davano conto della pendenza di trattative e chiedevano la fissazione di una udienza per formalizzare l'accordo avanti al Giudice;
all'udienza dell'8.2.2024 le parti procedevano a sottoscrivere l'accordo e chiedevano che il Tribunale lo recepisse tramite provvedimento;
il Giudice riservava la decisione del Collegio che tuttavia, con provvedimento del 5.3.2024, rimetteva la causa in istruttoria non prevedendo l'accordo la cessazione della coabitazione fra i coniugi e non potendo quindi essere omologato;
mutato il Giudice, e fissata nuova udienza per la prosecuzione, le parti depositavano nelle more una dichiarazione di trasferimento ad altra abitazione della SI.ra e in data 3.12.2024 procedevano a sottoscrivere avanti al Giudice un Pt_1 nuovo accordo;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 5 di 6 Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che sussiste una crisi di coppia tale da escludere, allo stato la possibilità circa la ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e sentimenti, dovendosi per l'effetto ritenere sussistenti i requisiti dettati dall'art. 151 c. 1 c.c. per pronunciare la separazione dei coniugi.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra la SI.ra nata a [...] Parte_1
(PG), in data 1.4.1958 e il SI. , nato ad [...], il [...] e, OP per l'effetto, autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite compensate.
Perugia, 16.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANNA MICHELANGELI, ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza Santa
Angela n. 3, presso lo studio del difensore;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OP CodiceFiscale_2
GIUSEPPE CAFORIO, ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla Via Bartolo n.10, presso lo studio del difensore;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: concludono come da accordo sottoscritto dalle parti, chiedendo la compensazione delle spese, le cui condizioni di seguito si riportano integralmente: “Le parti, SI.ra e SI. Parte_1 OP dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono di poter addivenire, previo mutamento del rito, a separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La casa familiare rimane assegnata al SI. OP
3) La SI.ra lascerà la casa coniugale, trasferendosi in altra Parte_1 abitazione situata nei pressi di quella familiare e precisamente in via San Petrignano, Rivotorto Assisi, n. 25 e ciò al fine anche di più agevolmente provvedere alla cura e all'assistenza della SI.ra , così come AR previsto al punto 6);
4) Il si obbliga a pagare l'assegno di mantenimento in OP favore della moglie, , nella misura di € 600,00 mensili, Parte_1 così come stabilito in sede presidenziale;
5) Le parti fanno presente che nella casa familiare vive anche la SI.ra AR
, sorella del SI. non vedente e dichiarata interdetta
[...] OP dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, nel 2006 con nomina di tutore nella persona di OP
6) La SI.ra si impegna a provvedere personalmente alla cura ed Pt_1 assistenza, giornaliera e notturna, della SI.ra ; AR
7) Dal canto suo, il si impegna al pagamento delle bollette OP per la fornitura del gas e della corrente elettrica della casa familiare impegnandosi, altresì, al pagamento nelle mani della SI.ra Parte_1
delle somme necessarie all'approvvigionamento dei generi alimentari per
[...] sé e per la SI.ra nella misura di € 200,00 settimanali;
AR
8) Il SI. si impegna, inoltre, a versare, quale tutore della OP SI.ra , la somma di € 400,00 mensili in favore della SI.ra AR
per l'attività, da quest'ultima svolta, di cura ed Parte_1 assistenza della predetta SI.ra ; AR
9) Il SI. stante la presenza quotidiana della SI.ra OP Pt_1 all'interno della casa, necessaria per la cura e l'assistenza della interdetta, si impegna a tenere un atteggiamento di civile convivenza nei confronti della SI.ra
evitando comportamenti violenti, non rispettosi e, soprattutto, ingiuriosi Pt_1
a danno di quest'ultima e permettendo l'ingresso in casa di persone terze per
pagina 2 di 6 l'aiuto nello svolgimento dei lavori più pesanti, soprattutto per quelli necessari per la gestione e l'accudimento della SI.ra ; AR
10)La SI.ra , con la sottoscrizione del presente accordo, si Parte_1 impegna a ritirare le querele sino ad oggi proposte nei confronti del SI.
. OP
Conclusioni del P.m.: “conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con accoglimento delle ulteriori condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 3.6.2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge SI. onde ottenerne la separazione giudiziale, OP esponendo: di aver contratto matrimonio con il SI. in data 22.9.1990 a CP_1
Foligno (PG), atto trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 127,
p. II – s. A, dell'anno 1990; che dalla loro unione sono nati sei figli, rispettivamente: il 19.1.1991, il 7.10.1992, Persona_1 Persona_2 Persona_3
e (gemelle) il 27.8.1994, il 22.10.1997 e
[...] Persona_4 Persona_5 il 25.5.2000, ad oggi tutti maggiorenni ed indipendenti Persona_6 economicamente;
che sin dai primi anni di matrimonio il marito ha tenuto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, inaspritisi dalla nascita del primo figlio e perdurati per anni, rendendo la convivenza intollerabile;
che gli atti di violenza posti in essere dal SI. sono stati rivolti, principalmente CP_1 verso la ricorrente, tuttavia in diverse circostanze sono stati coinvolti anche i figli, intercorsi per soccorrere la madre;
che oltre alle violenze fisiche, le violenze poste in essere nei confronti della ricorrente hanno assunto anche carattere psicologico, difatti, a causa dell'estrema gelosia del marito, alla SI.ra è stato proibito di Pt_1 uscire di casa da sola e di crearsi una propria autonomia lavorativa, poiché relegata per le medesime ragioni a svolgere la sola attività casalinga, venendo, difatti, sottomessa dal marito tanto dal punto di vista fisico che psichico, costringendola in una condizione di parziale schiavitù; che il SI. di conseguenza, ha CP_1
pagina 3 di 6 sempre gestito le finanze familiari a suo esclusivo piacimento, non risparmiando in acquisti di suo esclusivo interesse, diversamente da quanto ha fatto per le spese relative alla cura del nucleo familiare, spesso sottovalutate al punto da costringere la ricorrente a vendere i gioielli di famiglia per farvi fronte;
che il marito, inoltre, intratteneva relazioni anche con altre donne tramite socialnetwork, utilizzando i quali si è estraniato totalmente dalla realtà matrimoniale al punto da aggravare la già compromessa situazione psicologica della ricorrente;
che la SI.ra Pt_1 esasperata dalla situazione, ha sporto denuncia-querela nei confronti del marito a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, ove ha riportato lesioni fisiche certificate dal referto emesso dal pronto soccorso;
che, riguardo alle condizioni economiche, la ricorrente non gode di introiti ed è stata nominata procuratrice della cognata non vedente SI.ra , mentre il marito gode di una pensione di anzianità AR pari a €1.534,00 mensili.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito nonché la previsione di un assegno mensile a suo carico a titolo di mantenimento, oltre all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 11.10.2022, non è stato possibile procede al tentativo di conciliazione delle parti, poiché presente la sola ricorrente che ha insistito per la concessione provvisoria delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, inoltre nella medesima sede ha dichiarato che il marito, oltre alla pensione, percepiva anche l'assegno di invalidità della sorella pari a €2.500,00. Con ordinanza del 24.10.2022 il Presidente autorizzava le parti a vivere separate nel reciproco rispetto e prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile pari a €600,00 a favore della SI.ra disponendo il prosieguo dell'istruttoria. Pt_1
All'udienza successiva del 3.2.2023 innanzi al Giudice Istruttore è stata dichiarata la contumacia del SI. e la causa è stata rinviata per il deposito di CP_1 documentazione integrativa richiesta alla ricorrente.
pagina 4 di 6 Costituitosi con memoria del 23.5.2023, il SI. ha contestato CP_1 espressamente tutte le deduzioni avanzate dalla ricorrente, esponendo: che risultavano prive di riscontri le violenze poste in essere dal resistente, con specifico riferimento agli episodi certificati dai referti del pronto soccorso, non risultando coerente il contenuto dei documenti medici allegati con la narrazione dei fatti prospettata dalla ricorrente;
che, altresì, privi di prova erano gli asseriti tradimenti posti in essere dal SI. poiché meramente fondati sul presupposto CP_1 dell'utilizzo di un social network; che l'acquisto dei beni indicati dalla ricorrente era, perfettamente, coerente alla capacità patrimoniale del SI. e che non CP_1 era veritiera la riferita mancata contribuzione dello stesso alle necessità della famiglia da un dal punto di vista economico.
Il resistente ha concluso quindi per il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento, per la riduzione dell'ammontare del mantenimento a euro €400,00 mensili, con vittoria di spese.
Alla successiva udienza del 22.6.2023 è stata revocata la dichiarazione di contumacia e rinviata l'udienza per l'audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente. Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato note con cui davano conto della pendenza di trattative e chiedevano la fissazione di una udienza per formalizzare l'accordo avanti al Giudice;
all'udienza dell'8.2.2024 le parti procedevano a sottoscrivere l'accordo e chiedevano che il Tribunale lo recepisse tramite provvedimento;
il Giudice riservava la decisione del Collegio che tuttavia, con provvedimento del 5.3.2024, rimetteva la causa in istruttoria non prevedendo l'accordo la cessazione della coabitazione fra i coniugi e non potendo quindi essere omologato;
mutato il Giudice, e fissata nuova udienza per la prosecuzione, le parti depositavano nelle more una dichiarazione di trasferimento ad altra abitazione della SI.ra e in data 3.12.2024 procedevano a sottoscrivere avanti al Giudice un Pt_1 nuovo accordo;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 5 di 6 Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che sussiste una crisi di coppia tale da escludere, allo stato la possibilità circa la ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e sentimenti, dovendosi per l'effetto ritenere sussistenti i requisiti dettati dall'art. 151 c. 1 c.c. per pronunciare la separazione dei coniugi.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra la SI.ra nata a [...] Parte_1
(PG), in data 1.4.1958 e il SI. , nato ad [...], il [...] e, OP per l'effetto, autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite compensate.
Perugia, 16.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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