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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Barbara Gallo Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMIS DETTO IN AL, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia di Affari
Legali Territoriali Nord Est della Società, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 261/2022 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 22 maggio 2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
“NEL MERITO:
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliersi
le conclusioni già formulate nel merito quanto alla domanda principale e dunque:
• Accertare e dichiarare che i Buoni Fruttiferi Postali di cui è causa vanno liquidati
secondo le indicazioni testuali presenti a tergo dei Buoni medesimi, ciò a tutela dell'affidamento,
oltre che in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 26 marzo 1973 n. 156, art. 173, comma
terzo, disposizione di rango primario vigente alla stipula, ciò anche previa disapplicazione
dell'art.5 DM 13.6.1986 in quanto e se ritenuto contrario con tale disposizione, in specie
dichiarando che deve essere liquidata correttamente la rendita fissata dal ventesimo anno al 31
dicembre del trentesimo anno dall'emissione, come promesso dal retro dei Buoni stessi, nella
misura di Lire 258.150 bimestrali per i cinque Buoni n. 000.484, 000.508, 000.544, 000.576,
000.594 di Lire 129.075 bimestrali per i due Buoni n. 000.560, 000,577 e di lire 1.777.400
bimestrali per il Buono n. 000.012.
• Conseguentemente accertare e dichiarare il valore totale dei Buoni fruttiferi di cui è
causa, pari ad € 124.794,08= o ad altra somma ritenuta di giustizia, ed il corretto importo
ancora dovuto dalla resistente al ricorrente per il Buono Fruttifero di cui e Controparte_1
2 causa, nella misura di € 62.178,09= o in quella ritenuta di giustizia, che si ottiene previa
sottrazione dall'importo totale dovuto in ragione del Buono con quanto già liquidato da
[...]
all'attore. CP_1
• Per l'effetto condannare l'appellata al pagamento di quanto sarà accertato fino alla
concorrenza di € 62.178,09= o di quella diversa somma che sarà ritenuta corretta
• Condannare al pagamento degli interessi di mora in misura legale Controparte_1
dalla lettera di messa in mora del 16/12/2020 sino all'introduzione della presente domanda
giudiziale e nella misura di cui alla legge speciale in tema di transazioni commerciali dalla data
della domanda giudiziale al saldo, come previsto dall'art. 1284 cc, comma quarto.
• In accoglimento del primo e del secondo motivo: condannare alla Controparte_1
refusione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per spese stragiudiziali di consulenza
contabile nella misura di € 840,00=; per la fase stragiudiziale della presente vertenza nella
misura di € 2.583,36= o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per la
mediazione, a cui la resistente non ha partecipato, nella misura di € 960,00= o nella diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• In accoglimento del secondo motivo d'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata,
accogliersi le conclusioni già formulate nel merito quanto alla domanda subordinata e dunque
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali per pari importo di € Controparte_1
62.178,09= o nella diversa somma ritenuta di giustizia per avere colposamente ingenerato
l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P-Q sui Buoni
stessi.
3 • Condannare al pagamento degli interessi di mora in misura legale Controparte_1
dalla lettera di messa in mora del 16/12/2020 sino all'introduzione della presente domanda
giudiziale e nella misura di cui alla legge speciale in tema di transazioni commerciali dalla data
della domanda giudiziale al saldo, come previsto dall'art. 1284 cc, comma quarto.
• In accoglimento del primo e del secondo motivo: condannare alla Controparte_1
refusione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per spese stragiudiziali di consulenza
contabile nella misura di € 840,00=; per la fase stragiudiziale della presente vertenza nella
misura di € 2.583,36= o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per la
mediazione, a cui la resistente non ha partecipato, nella misura di € 960,00= o nella diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
• Condannare alla refusione, a favore dell'appellante, delle spese ed Controparte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio, come da DM 55/2014, comprensive di spese generali
al 15%, cassa avvocati e IVA sull'imponibile come per legge, oltre alle spese di contributo
unificato per entrambi i gradi di giudizio. - Maggiorare in relazione alle spese del primo
grado di giudizio nella misura del 30%, o in subordine nella misura ritenuta equa e di
giustizia, gli onorari indicati, per l'avvenuto utilizzo dei collegamenti ipertestuali, come
disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia n°37 del 8/03/2018”.
Per parte appellata
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare: nel merito, in via
principale: rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. ricorreva dinnanzi al Tribunale di Belluno ai sensi dell'art. 702 bis Parte_1
cpc chiedendo che venisse accertato il suo diritto al rimborso dei maggiori interessi, maturati nel periodo ricompreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità, derivanti da otto buoni postali di diverso taglio (L. 5.000.000; L. 1.000.000; L. 500.00) sottoscritti tra il marzo del 1988
e del 1989 e che per l'effetto venisse condannata al pagamento della somma Controparte_1
di € 62.178,09, siccome risultante dalla perizia di parte che depositava, o in quella ritenuta di giustizia, quale differenza tra le somme liquidatele e quanto in sua tesi effettivamente spettante in base all'importo fisso bimestrale prestampato sul tergo dei buoni o, in subordine, di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali per pari importo per avere la resistente colposamente ingenerato l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P-Q apposto sui buoni. Esponeva che tali buoni erano stati sottoscritti in vigenza del DM
del 13.6.1986 che aveva consentito agli uffici postali di procedere alle relative sottoscrizioni recanti i nuovi tassi di serie Q utilizzando i moduli di serie precedente P purché provvisti della timbratura di aggiornamento. Ancorché regolarmente bollati, eccezion fatta per il buono da Lire
5.000.000,00 per cui veniva utilizzato un modulo dell'ancor precedente serie O e che veniva dotato, a suo dire irregolarmente, di doppia timbratura di aggiornamento (P/O e Q/P),
evidenziava che la stampigliatura lasciava comunque inalterata la previsione relativa agli interessi da corrispondersi per gli anni dal ventesimo al trentesimo, sicché tali rendimenti dovevano essere liquidati alle condizioni testualmente indicate. Chiedeva altresì la rifusione integrale delle spese di lite, nonché la condanna al pagamento del risarcimento del danno
5 patrimoniale subito in ragione delle spese stragiudiziali e della procedura di mediazione, cui la resistente non aveva partecipato.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che contestava la ricostruzione Controparte_1
attorea secondo cui gli interessi maturati per l'ultimo decennio di fruttuosità fossero esigibili in considerazione del solo dato testuale e rivendicando la correttezza dell'operazione di liquidazione dei buoni anche con riferimento all'ultima decade, avendo questa proceduto applicando i saggi di interesse previsti dalla determinazione ministeriale istitutiva della serie Q.
3. Istruita la causa documentalmente, con l'ordinanza n. 261 pubblicata il 22 maggio 2022 il
Tribunale di Belluno rigettava le domande proposte dalla ricorrente in adesione ai principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 4384 del 2022, avendo ritenuto integralmente applicabile ai buoni di serie Q/P la tabella di cui al DM del 13.6.1986 e reputando per l'effetto corretta la liquidazione dei buoni come effettuata dalla resistente. Compensava infine integralmente le spese di lite attesa l'assenza di precedenti giurisprudenziali significativi anteriori alla pronuncia citata.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “violazione dell'art. 173 del codice postale, comma terzo,
dell'art. 5 D.M. 13 giugno 1986” si doleva in particolare dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui rilevava l'esatta sovrapponibilità della fattispecie di cui alla pronuncia n. 4384 del
2022 della SS all'attuale oggetto del contendere, evidenziando sul punto che per il buono di L. 5.000.000,00 era stato utilizzato un buono cartaceo della precedente serie O, ove
6 erano stati apposti due timbri di aggiornamento, contravvenendo perciò alle prescrizioni di cui al
DM, il quale imponeva di utilizzare moduli cartacei della serie P e di applicare un singolo timbro anteriore e un singolo timbro posteriore. In ogni caso, contestava le ragioni addotte dal Giudice a sostegno della decisione assunta con motivazione de relato, evidenziando i passaggi logici e argomentativi pronuncia della SS n. 4384 del 2022 che a suo dire scontavano criticità.
Ribadiva che il timbro posteriore nulla indicava in merito ai rendimenti maturandi nell'ultimo decennio di fruttuosità, sicché la volontà contrattuale non poteva che avere ad oggetto i tassi indicati a mezzo stampa, dovendosi riconoscere la prevalenza delle pattuizioni presenti sul testo del contratto, non potendosi ammettere l'operatività dello ius variandi né reputare imperativa la disposizione dettata dal decreto ministeriale. Richiamava a sostegno della propria tesi ulteriori precedenti della SS (in particolare, le sentenze n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019
delle Sezioni Unite).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato “mancato accoglimento della domanda risarcitoria
relativa oneri stragiudiziali”, deduceva che il Giudice non aveva tenuto conto degli esborsi sostenuti in via stragiudiziale, costituendo a suo dire dette somme un danno emergente risarcibile.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “regolazione delle spese processuali e legali ai sensi degli
artt. 91 e 92 cpc” chiedeva la riforma solo migliorativa del capo relativo alle spese processuali e legali, compensate dal Giudice di prime cure.
4.4 Con il quarto motivo riproponeva in via subordinata la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento.
5. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per il rigetto dell'appello e per
7 l'integrale riforma della gravata ordinanza, riproponendo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado.
6. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, all'udienza telematica del 23
settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di remissione in termini formulata dall'appellante per il deposito della comparsa conclusionale e già oggetto del visto del 1°
dicembre 2024, in quanto la mancata ricezione dell'atto da parte del sistema risulta derivante da causa non imputabile all'appellante, essendo in essere al momento della scadenza dei termini per il deposito un fermo dei sistemi comprensivi della consolle del magistrato e del SICID.
8. Premesso quanto sopra e ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, momentaneamente in disparte il profilo relativo al buono stampato su moduli della serie O di cui si dirà nel prosieguo, ritiene il Collegio
di condividere l'adesione del Giudice di prime cure all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a fattispecie analoghe a quella che occupa (quindi relative ai buoni della serie Q/P emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del
13.6.986 su supporti cartacei della precedente serie P e recanti sul verso una stampigliatura,
aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie P), inaugurato con le quattro pronunce c.d. gemelle del 2022 e di recente consolidatosi con
8 la pronuncia n. 22619 del 2023, cui si è costantemente conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (n. 25583 del 2023, n. 25587 del 2023, n. 25620 del 2023, n. 25624 del 2023, n.
25718 del 2023; nonché 6805 del 2024 e n. 24715 del 2024). All'arresto raggiunto con la pronuncia n. 4348 del 2022 la Suprema Corte è approdata sulla scorta di un ragionamento che pare utile riprendere per sommi capi. Rievocato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 di cui al DM del 13 giugno 1986, la Prima
Sezione ha richiamato il precedente sancito con la pronuncia n. 3963 del 2019, ove le Sezioni
Unite, nel dirimere il diverso caso di buoni postali emessi anteriormente all'entrata in vigore del
DM del 13.6.1986, hanno confermato la validità della modifica successivamente occorsa in senso peggiorativo dei tassi di rendimento per la sopravvenienza delle disposizioni ministeriali accertando preliminarmente la natura cogente dell'art. 173 del codice postale (a mente del quale
“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni … hanno
effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”),
costituendo l'imperatività di tale norma il presupposto logico del legittimo esercizio dello jus
variandi e, quindi, della legittima etero-integrazione delle condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 cc. Nell'ottica delle Sezioni Unite, tale “soggezione dei diritti spettanti ai
sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti
ministeriali”, comunque contemperata da una serie di garanzie assicurate ai sottoscrittori, era poi direttamente ricollegata al riconoscimento della natura negoziale dei buoni postali fruttiferi e alla loro qualificazione, pacifica in giurisprudenza, in termini di documenti di legittimazione. Tale
9 dictum è stato quindi integralmente recepito dalla Prima Sezione, assumendo il carattere cogente dei precetti di cui all'art. 173 DPR e delle ancillari disposizioni di cui al DM (con la precisazione che l'imperatività di queste ultime poteva inferirsi “implicitamente” nel solco del precedente richiamato, giacché, altrimenti ritenendo, le determinazioni ministeriali non avrebbero potuto incidere sui rapporti in corso introducendo variazioni peggiorative dei tassi di interesse) valenza dirimente anche per il diverso caso di buoni postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del DM e ciò in quanto il congegno introdotto dall'art. 173 del citato decreto e riferibile all'art. 1339 cc è quello della sostituzione integrale ope legis delle clausole difformi con inserzione automatica del contenuto delle norme imperative, a totale discapito e con il completo sacrificio della volontà delle parti. Peraltro, la possibilità di valorizzare il legittimo affidamento dei sottoscrittori è stata nettamente esclusa dai giudici di legittimità da un lato tenendo conto del fatto che “l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che
non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, […] non sia qualcosa che possa
avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”, dall'altro in forza di un'interpretazione del contenuto dell'accordo condotta in ossequio ai normali canoni ermeneutici, giacché “la pretesa
di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i
buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha
alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari
dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
10 l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla
serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa. Il che è
tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di
moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le
clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano
incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha
individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate”. Tale orientamento è stato, poi, integralmente ripreso dalle sentenze successive, mentre in prospettiva parzialmente diversa, pur pervenendo alle medesime conclusioni, si è posta la più recente pronuncia n. 22619 del 2023, ove la Corte, muovendo dall'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 (n. 13979) secondo cui le norme introdotte dai decreti ministeriali avrebbero carattere dispositivo e, quindi, non sarebbero idonee a prevalere sul contenuto dell'accordo inter partes, ha per l'effetto reputato “improprio” il richiamo al meccanismo della sostituzione per intervento della norma cogente effettuato con le sentenze gemelle del 2022 e ha ritenuto che le ipotesi di buoni emessi successivamente al 1° luglio 1986
siano piuttosto riferibili all'istituto dell'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374
cc, trovando tale integrazione “la propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in
esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una
parte dei rendimenti del buono trentennale”. Detto altrimenti, l'appartenenza, siccome sancita dall'art. 5 del DM, dei buoni delle serie Q/P alla serie Q stampati su moduli della serie P
mediante apposizione della stampigliatura, avrebbe reso tutte le condizioni relative ai rendimenti
11 applicabili alla precedente serie P tamquam non essent, sicché il fatto che il timbro apposto non avesse previsto apposita stampa in relazione all'ultimo decennio di fruttuosità stava ad indicare l'assenza di volontà manifesta delle parti sul punto (escludendo per l'effetto l'ultrattività delle condizioni previste per i moduli di serie P), così potendosi di conseguenza specificare il contenuto del rapporto per mezzo della regolamentazione ministeriale, non essendovi “motivo di
negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma
dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento
di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei
titoli di quella serie riferiti a un dato periodo”. In modo del tutto analogo alla precedente pronuncia del 2022, poi, l'integrale assoggettamento dei buoni fruttiferi della serie P/Q ai rendimenti previsti per la serie Q è stato in ogni caso ricavato interpretando il testo negoziale alla luce della manifesta volontà delle parti: “In tal senso, non è conforme ai richiamati principi una
interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle
apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo,
per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente
accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura
degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata
alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene
infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti,
rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente
eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso
ricorrente― la nuova stampigliatura consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali,
12 mentre i rendimenti dell'ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso
criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «P», cui
non appartiene il buono. In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti
risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica
indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata
un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando
un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è
deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi
rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/P»”. In ultima analisi, ciò che non muta da una pronuncia all'altra è il risultato finale dell'interpretazione delle norme e del contenuto negoziale giacché, vuoi per sostituzione etero-integrativa ex art. 1339 cc (in combinato disposto con l'art. 1419, co. 2, cc), vuoi per mezzo dell'integrazione suppletiva del negozio ex art. 1374
cc, i rendimenti applicabili agli anni dal ventunesimo al trentesimo devono ritenersi quelli previsti dalla tabella allegata al DM del 13.6.1986, purché, beninteso, sia stata apposta la doppia timbratura, avendo il DM espressamente subordinato il perfezionamento della conversione a tale adempimento. Sul punto va peraltro osservato che risulta convincente la deduzione secondo cui alcun inosservanza o inadempimento nella procedura di adeguamento dei buoni della serie Q/P
può ritenersi sussistente, atteso che a ben vedere l'art. 5 del DM chiedeva che venisse apposto un timbro recante la misura dei nuovi tassi, dunque soltanto delle percentuali e non degli importi, e non contemplava alcuna attività di adeguamento in ordine alla dicitura posta in calce alla tabella originaria prestampata (vedasi sul punto Cass. civ. n. 22613 del 2023 “L'elemento di anomalia è
tanto più percettibile ove si consideri che, come rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli
13 della serie «Q/P» l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura
«recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori
monetari”).Tanto premesso, essendo pacifico che i buoni stampati sui moduli della serie P sono stati dotati della stampigliatura normativamente prescritta, deve confermarsi l'ordinanza nella parte in cui ha accertato la correttezza della liquidazione dei predetti effettuata dall'odierna appellata.
8.2 Le considerazioni sopra esposte valgono anche a dirimere la questione relativa alla liquidazione dell'ultimo decennio di fruttuosità per il buono del valore di L. 5.000.000, emesso il
19 marzo 1988 su modulo della precedente serie O, non essendo convincente la prospettazione dell'appellante che in sostanza vorrebbe far discendere dall'applicazione di un doppio timbro di aggiornamento (P/O e Q/P) l'irregolarità dell'operazione di conversione. Va infatti osservato che non è mai stata contestata la correttezza della liquidazione dei primi venti anni di fruttuosità del buono secondo i rendimenti previsti per la serie Q come riportati con la seconda stampigliatura di aggiornamento, dovendosi giocoforza ritenere che la fosse invero a conoscenza della Parte_1
non attualità delle condizioni stampate a tergo dello stesso e quindi della sostituzione dei tassi di rendimento con quelli sanciti per i buoni di serie Q, sicché anche in questo caso, analogamente ai buoni fruttiferi stampati su moduli di serie P, il punctum dolens della questione a ben vedere consiste nella mancata indicazione dei rendimenti maturandi dal ventunesimo al trentesimo anno.
Tuttavia, non risultano sussistenti i presupposti per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e per ritenere che non possa essere operativo il meccanismo dell'integrazione suppletiva ope legis (si precisa, anche a prescindere dal carattere cogente delle determinazioni ministeriali: “L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo
14 alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di
tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno
1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi”, cfr. Cass. civ. n. 22619
del 2023) per il solo fatto che il buono sia stato emesso su fogli della precedente serie, non essendovi nessuna preclusione in tal senso in seno al DPR n. 156 del 1973, anzi avendo previsto l'art. 173 la possibilità di estendere le variazioni dei saggi di interesse anche “ad una o più delle
precedenti serie”. Va infatti evidenziato che la stampigliatura con la dicitura Q/P è stata apposta al buono in questione, assolvendo in tal modo le funzioni cui era preposta, ossia di disporre la conversione formale dei buoni postali rendendone edotta la contraente e di operare l'integrazione extratestuale del documento per mezzo del meccanismo dell'integrazione suppletiva per quanto non espressamente indicato. A ciò deve aggiungersi che i buoni postali fruttiferi sono per pacifica giurisprudenza documenti di legittimazione, con la conseguenza che i contraenti sono in ogni caso onerati dal conoscere la disciplina agli stessi applicabile. Per tutte le predette ragioni,
deve rigettarsi integralmente il primo motivo di gravame.
9. Il secondo e il quarto motivo di impugnazione sono parimenti infondati, non sussistendo,
per le medesime ragioni già enunciate nei paragrafi che precedono, alcuna condotta inadempiente imputabile alle , sicché non vi sono elementi atti a fondare i CP_1
presupposti né per riconoscere un risarcimento del danno patrimoniale in tesi subìto (derivando il mancato conseguimento delle somme richieste in giudizio dalla disciplina di cui alla normativa citata) né per ottenere un ristoro per la lesione dell'affidamento, affidamento che è da escludersi tenuto conto, come detto, delle stampigliature correttamente apposte sui buoni postali sottoscritti.
15 10. Il rigetto nel merito dell'appello comporta altresì il rigetto del terzo motivo di gravame con la conseguenza che, stante l'assenza di appello incidentale sul punto, deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata l'ordinanza impugnata.
12. Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dovendosi dare atto, per quel che riguarda la fattispecie in esame, che il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in senso sfavorevole all'appellante è avvenuto dopo la proposizione dell'impugnazione.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque
16 assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2) Spese di lite del presente grado interamente compensate.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Barbara Gallo Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMIS DETTO IN AL, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia di Affari
Legali Territoriali Nord Est della Società, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 261/2022 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 22 maggio 2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
“NEL MERITO:
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliersi
le conclusioni già formulate nel merito quanto alla domanda principale e dunque:
• Accertare e dichiarare che i Buoni Fruttiferi Postali di cui è causa vanno liquidati
secondo le indicazioni testuali presenti a tergo dei Buoni medesimi, ciò a tutela dell'affidamento,
oltre che in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 26 marzo 1973 n. 156, art. 173, comma
terzo, disposizione di rango primario vigente alla stipula, ciò anche previa disapplicazione
dell'art.5 DM 13.6.1986 in quanto e se ritenuto contrario con tale disposizione, in specie
dichiarando che deve essere liquidata correttamente la rendita fissata dal ventesimo anno al 31
dicembre del trentesimo anno dall'emissione, come promesso dal retro dei Buoni stessi, nella
misura di Lire 258.150 bimestrali per i cinque Buoni n. 000.484, 000.508, 000.544, 000.576,
000.594 di Lire 129.075 bimestrali per i due Buoni n. 000.560, 000,577 e di lire 1.777.400
bimestrali per il Buono n. 000.012.
• Conseguentemente accertare e dichiarare il valore totale dei Buoni fruttiferi di cui è
causa, pari ad € 124.794,08= o ad altra somma ritenuta di giustizia, ed il corretto importo
ancora dovuto dalla resistente al ricorrente per il Buono Fruttifero di cui e Controparte_1
2 causa, nella misura di € 62.178,09= o in quella ritenuta di giustizia, che si ottiene previa
sottrazione dall'importo totale dovuto in ragione del Buono con quanto già liquidato da
[...]
all'attore. CP_1
• Per l'effetto condannare l'appellata al pagamento di quanto sarà accertato fino alla
concorrenza di € 62.178,09= o di quella diversa somma che sarà ritenuta corretta
• Condannare al pagamento degli interessi di mora in misura legale Controparte_1
dalla lettera di messa in mora del 16/12/2020 sino all'introduzione della presente domanda
giudiziale e nella misura di cui alla legge speciale in tema di transazioni commerciali dalla data
della domanda giudiziale al saldo, come previsto dall'art. 1284 cc, comma quarto.
• In accoglimento del primo e del secondo motivo: condannare alla Controparte_1
refusione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per spese stragiudiziali di consulenza
contabile nella misura di € 840,00=; per la fase stragiudiziale della presente vertenza nella
misura di € 2.583,36= o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per la
mediazione, a cui la resistente non ha partecipato, nella misura di € 960,00= o nella diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• In accoglimento del secondo motivo d'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata,
accogliersi le conclusioni già formulate nel merito quanto alla domanda subordinata e dunque
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali per pari importo di € Controparte_1
62.178,09= o nella diversa somma ritenuta di giustizia per avere colposamente ingenerato
l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P-Q sui Buoni
stessi.
3 • Condannare al pagamento degli interessi di mora in misura legale Controparte_1
dalla lettera di messa in mora del 16/12/2020 sino all'introduzione della presente domanda
giudiziale e nella misura di cui alla legge speciale in tema di transazioni commerciali dalla data
della domanda giudiziale al saldo, come previsto dall'art. 1284 cc, comma quarto.
• In accoglimento del primo e del secondo motivo: condannare alla Controparte_1
refusione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per spese stragiudiziali di consulenza
contabile nella misura di € 840,00=; per la fase stragiudiziale della presente vertenza nella
misura di € 2.583,36= o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per la
mediazione, a cui la resistente non ha partecipato, nella misura di € 960,00= o nella diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
• Condannare alla refusione, a favore dell'appellante, delle spese ed Controparte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio, come da DM 55/2014, comprensive di spese generali
al 15%, cassa avvocati e IVA sull'imponibile come per legge, oltre alle spese di contributo
unificato per entrambi i gradi di giudizio. - Maggiorare in relazione alle spese del primo
grado di giudizio nella misura del 30%, o in subordine nella misura ritenuta equa e di
giustizia, gli onorari indicati, per l'avvenuto utilizzo dei collegamenti ipertestuali, come
disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia n°37 del 8/03/2018”.
Per parte appellata
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare: nel merito, in via
principale: rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. ricorreva dinnanzi al Tribunale di Belluno ai sensi dell'art. 702 bis Parte_1
cpc chiedendo che venisse accertato il suo diritto al rimborso dei maggiori interessi, maturati nel periodo ricompreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità, derivanti da otto buoni postali di diverso taglio (L. 5.000.000; L. 1.000.000; L. 500.00) sottoscritti tra il marzo del 1988
e del 1989 e che per l'effetto venisse condannata al pagamento della somma Controparte_1
di € 62.178,09, siccome risultante dalla perizia di parte che depositava, o in quella ritenuta di giustizia, quale differenza tra le somme liquidatele e quanto in sua tesi effettivamente spettante in base all'importo fisso bimestrale prestampato sul tergo dei buoni o, in subordine, di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali per pari importo per avere la resistente colposamente ingenerato l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P-Q apposto sui buoni. Esponeva che tali buoni erano stati sottoscritti in vigenza del DM
del 13.6.1986 che aveva consentito agli uffici postali di procedere alle relative sottoscrizioni recanti i nuovi tassi di serie Q utilizzando i moduli di serie precedente P purché provvisti della timbratura di aggiornamento. Ancorché regolarmente bollati, eccezion fatta per il buono da Lire
5.000.000,00 per cui veniva utilizzato un modulo dell'ancor precedente serie O e che veniva dotato, a suo dire irregolarmente, di doppia timbratura di aggiornamento (P/O e Q/P),
evidenziava che la stampigliatura lasciava comunque inalterata la previsione relativa agli interessi da corrispondersi per gli anni dal ventesimo al trentesimo, sicché tali rendimenti dovevano essere liquidati alle condizioni testualmente indicate. Chiedeva altresì la rifusione integrale delle spese di lite, nonché la condanna al pagamento del risarcimento del danno
5 patrimoniale subito in ragione delle spese stragiudiziali e della procedura di mediazione, cui la resistente non aveva partecipato.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che contestava la ricostruzione Controparte_1
attorea secondo cui gli interessi maturati per l'ultimo decennio di fruttuosità fossero esigibili in considerazione del solo dato testuale e rivendicando la correttezza dell'operazione di liquidazione dei buoni anche con riferimento all'ultima decade, avendo questa proceduto applicando i saggi di interesse previsti dalla determinazione ministeriale istitutiva della serie Q.
3. Istruita la causa documentalmente, con l'ordinanza n. 261 pubblicata il 22 maggio 2022 il
Tribunale di Belluno rigettava le domande proposte dalla ricorrente in adesione ai principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 4384 del 2022, avendo ritenuto integralmente applicabile ai buoni di serie Q/P la tabella di cui al DM del 13.6.1986 e reputando per l'effetto corretta la liquidazione dei buoni come effettuata dalla resistente. Compensava infine integralmente le spese di lite attesa l'assenza di precedenti giurisprudenziali significativi anteriori alla pronuncia citata.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “violazione dell'art. 173 del codice postale, comma terzo,
dell'art. 5 D.M. 13 giugno 1986” si doleva in particolare dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui rilevava l'esatta sovrapponibilità della fattispecie di cui alla pronuncia n. 4384 del
2022 della SS all'attuale oggetto del contendere, evidenziando sul punto che per il buono di L. 5.000.000,00 era stato utilizzato un buono cartaceo della precedente serie O, ove
6 erano stati apposti due timbri di aggiornamento, contravvenendo perciò alle prescrizioni di cui al
DM, il quale imponeva di utilizzare moduli cartacei della serie P e di applicare un singolo timbro anteriore e un singolo timbro posteriore. In ogni caso, contestava le ragioni addotte dal Giudice a sostegno della decisione assunta con motivazione de relato, evidenziando i passaggi logici e argomentativi pronuncia della SS n. 4384 del 2022 che a suo dire scontavano criticità.
Ribadiva che il timbro posteriore nulla indicava in merito ai rendimenti maturandi nell'ultimo decennio di fruttuosità, sicché la volontà contrattuale non poteva che avere ad oggetto i tassi indicati a mezzo stampa, dovendosi riconoscere la prevalenza delle pattuizioni presenti sul testo del contratto, non potendosi ammettere l'operatività dello ius variandi né reputare imperativa la disposizione dettata dal decreto ministeriale. Richiamava a sostegno della propria tesi ulteriori precedenti della SS (in particolare, le sentenze n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019
delle Sezioni Unite).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato “mancato accoglimento della domanda risarcitoria
relativa oneri stragiudiziali”, deduceva che il Giudice non aveva tenuto conto degli esborsi sostenuti in via stragiudiziale, costituendo a suo dire dette somme un danno emergente risarcibile.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “regolazione delle spese processuali e legali ai sensi degli
artt. 91 e 92 cpc” chiedeva la riforma solo migliorativa del capo relativo alle spese processuali e legali, compensate dal Giudice di prime cure.
4.4 Con il quarto motivo riproponeva in via subordinata la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento.
5. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per il rigetto dell'appello e per
7 l'integrale riforma della gravata ordinanza, riproponendo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado.
6. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, all'udienza telematica del 23
settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di remissione in termini formulata dall'appellante per il deposito della comparsa conclusionale e già oggetto del visto del 1°
dicembre 2024, in quanto la mancata ricezione dell'atto da parte del sistema risulta derivante da causa non imputabile all'appellante, essendo in essere al momento della scadenza dei termini per il deposito un fermo dei sistemi comprensivi della consolle del magistrato e del SICID.
8. Premesso quanto sopra e ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, momentaneamente in disparte il profilo relativo al buono stampato su moduli della serie O di cui si dirà nel prosieguo, ritiene il Collegio
di condividere l'adesione del Giudice di prime cure all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a fattispecie analoghe a quella che occupa (quindi relative ai buoni della serie Q/P emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del
13.6.986 su supporti cartacei della precedente serie P e recanti sul verso una stampigliatura,
aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie P), inaugurato con le quattro pronunce c.d. gemelle del 2022 e di recente consolidatosi con
8 la pronuncia n. 22619 del 2023, cui si è costantemente conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (n. 25583 del 2023, n. 25587 del 2023, n. 25620 del 2023, n. 25624 del 2023, n.
25718 del 2023; nonché 6805 del 2024 e n. 24715 del 2024). All'arresto raggiunto con la pronuncia n. 4348 del 2022 la Suprema Corte è approdata sulla scorta di un ragionamento che pare utile riprendere per sommi capi. Rievocato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 di cui al DM del 13 giugno 1986, la Prima
Sezione ha richiamato il precedente sancito con la pronuncia n. 3963 del 2019, ove le Sezioni
Unite, nel dirimere il diverso caso di buoni postali emessi anteriormente all'entrata in vigore del
DM del 13.6.1986, hanno confermato la validità della modifica successivamente occorsa in senso peggiorativo dei tassi di rendimento per la sopravvenienza delle disposizioni ministeriali accertando preliminarmente la natura cogente dell'art. 173 del codice postale (a mente del quale
“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni … hanno
effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”),
costituendo l'imperatività di tale norma il presupposto logico del legittimo esercizio dello jus
variandi e, quindi, della legittima etero-integrazione delle condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 cc. Nell'ottica delle Sezioni Unite, tale “soggezione dei diritti spettanti ai
sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti
ministeriali”, comunque contemperata da una serie di garanzie assicurate ai sottoscrittori, era poi direttamente ricollegata al riconoscimento della natura negoziale dei buoni postali fruttiferi e alla loro qualificazione, pacifica in giurisprudenza, in termini di documenti di legittimazione. Tale
9 dictum è stato quindi integralmente recepito dalla Prima Sezione, assumendo il carattere cogente dei precetti di cui all'art. 173 DPR e delle ancillari disposizioni di cui al DM (con la precisazione che l'imperatività di queste ultime poteva inferirsi “implicitamente” nel solco del precedente richiamato, giacché, altrimenti ritenendo, le determinazioni ministeriali non avrebbero potuto incidere sui rapporti in corso introducendo variazioni peggiorative dei tassi di interesse) valenza dirimente anche per il diverso caso di buoni postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del DM e ciò in quanto il congegno introdotto dall'art. 173 del citato decreto e riferibile all'art. 1339 cc è quello della sostituzione integrale ope legis delle clausole difformi con inserzione automatica del contenuto delle norme imperative, a totale discapito e con il completo sacrificio della volontà delle parti. Peraltro, la possibilità di valorizzare il legittimo affidamento dei sottoscrittori è stata nettamente esclusa dai giudici di legittimità da un lato tenendo conto del fatto che “l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che
non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, […] non sia qualcosa che possa
avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”, dall'altro in forza di un'interpretazione del contenuto dell'accordo condotta in ossequio ai normali canoni ermeneutici, giacché “la pretesa
di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i
buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha
alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari
dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
10 l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla
serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa. Il che è
tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di
moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le
clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano
incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha
individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate”. Tale orientamento è stato, poi, integralmente ripreso dalle sentenze successive, mentre in prospettiva parzialmente diversa, pur pervenendo alle medesime conclusioni, si è posta la più recente pronuncia n. 22619 del 2023, ove la Corte, muovendo dall'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 (n. 13979) secondo cui le norme introdotte dai decreti ministeriali avrebbero carattere dispositivo e, quindi, non sarebbero idonee a prevalere sul contenuto dell'accordo inter partes, ha per l'effetto reputato “improprio” il richiamo al meccanismo della sostituzione per intervento della norma cogente effettuato con le sentenze gemelle del 2022 e ha ritenuto che le ipotesi di buoni emessi successivamente al 1° luglio 1986
siano piuttosto riferibili all'istituto dell'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374
cc, trovando tale integrazione “la propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in
esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una
parte dei rendimenti del buono trentennale”. Detto altrimenti, l'appartenenza, siccome sancita dall'art. 5 del DM, dei buoni delle serie Q/P alla serie Q stampati su moduli della serie P
mediante apposizione della stampigliatura, avrebbe reso tutte le condizioni relative ai rendimenti
11 applicabili alla precedente serie P tamquam non essent, sicché il fatto che il timbro apposto non avesse previsto apposita stampa in relazione all'ultimo decennio di fruttuosità stava ad indicare l'assenza di volontà manifesta delle parti sul punto (escludendo per l'effetto l'ultrattività delle condizioni previste per i moduli di serie P), così potendosi di conseguenza specificare il contenuto del rapporto per mezzo della regolamentazione ministeriale, non essendovi “motivo di
negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma
dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento
di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei
titoli di quella serie riferiti a un dato periodo”. In modo del tutto analogo alla precedente pronuncia del 2022, poi, l'integrale assoggettamento dei buoni fruttiferi della serie P/Q ai rendimenti previsti per la serie Q è stato in ogni caso ricavato interpretando il testo negoziale alla luce della manifesta volontà delle parti: “In tal senso, non è conforme ai richiamati principi una
interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle
apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo,
per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente
accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura
degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata
alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene
infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti,
rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente
eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso
ricorrente― la nuova stampigliatura consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali,
12 mentre i rendimenti dell'ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso
criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «P», cui
non appartiene il buono. In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti
risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica
indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata
un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando
un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è
deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi
rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/P»”. In ultima analisi, ciò che non muta da una pronuncia all'altra è il risultato finale dell'interpretazione delle norme e del contenuto negoziale giacché, vuoi per sostituzione etero-integrativa ex art. 1339 cc (in combinato disposto con l'art. 1419, co. 2, cc), vuoi per mezzo dell'integrazione suppletiva del negozio ex art. 1374
cc, i rendimenti applicabili agli anni dal ventunesimo al trentesimo devono ritenersi quelli previsti dalla tabella allegata al DM del 13.6.1986, purché, beninteso, sia stata apposta la doppia timbratura, avendo il DM espressamente subordinato il perfezionamento della conversione a tale adempimento. Sul punto va peraltro osservato che risulta convincente la deduzione secondo cui alcun inosservanza o inadempimento nella procedura di adeguamento dei buoni della serie Q/P
può ritenersi sussistente, atteso che a ben vedere l'art. 5 del DM chiedeva che venisse apposto un timbro recante la misura dei nuovi tassi, dunque soltanto delle percentuali e non degli importi, e non contemplava alcuna attività di adeguamento in ordine alla dicitura posta in calce alla tabella originaria prestampata (vedasi sul punto Cass. civ. n. 22613 del 2023 “L'elemento di anomalia è
tanto più percettibile ove si consideri che, come rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli
13 della serie «Q/P» l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura
«recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori
monetari”).Tanto premesso, essendo pacifico che i buoni stampati sui moduli della serie P sono stati dotati della stampigliatura normativamente prescritta, deve confermarsi l'ordinanza nella parte in cui ha accertato la correttezza della liquidazione dei predetti effettuata dall'odierna appellata.
8.2 Le considerazioni sopra esposte valgono anche a dirimere la questione relativa alla liquidazione dell'ultimo decennio di fruttuosità per il buono del valore di L. 5.000.000, emesso il
19 marzo 1988 su modulo della precedente serie O, non essendo convincente la prospettazione dell'appellante che in sostanza vorrebbe far discendere dall'applicazione di un doppio timbro di aggiornamento (P/O e Q/P) l'irregolarità dell'operazione di conversione. Va infatti osservato che non è mai stata contestata la correttezza della liquidazione dei primi venti anni di fruttuosità del buono secondo i rendimenti previsti per la serie Q come riportati con la seconda stampigliatura di aggiornamento, dovendosi giocoforza ritenere che la fosse invero a conoscenza della Parte_1
non attualità delle condizioni stampate a tergo dello stesso e quindi della sostituzione dei tassi di rendimento con quelli sanciti per i buoni di serie Q, sicché anche in questo caso, analogamente ai buoni fruttiferi stampati su moduli di serie P, il punctum dolens della questione a ben vedere consiste nella mancata indicazione dei rendimenti maturandi dal ventunesimo al trentesimo anno.
Tuttavia, non risultano sussistenti i presupposti per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e per ritenere che non possa essere operativo il meccanismo dell'integrazione suppletiva ope legis (si precisa, anche a prescindere dal carattere cogente delle determinazioni ministeriali: “L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo
14 alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di
tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno
1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi”, cfr. Cass. civ. n. 22619
del 2023) per il solo fatto che il buono sia stato emesso su fogli della precedente serie, non essendovi nessuna preclusione in tal senso in seno al DPR n. 156 del 1973, anzi avendo previsto l'art. 173 la possibilità di estendere le variazioni dei saggi di interesse anche “ad una o più delle
precedenti serie”. Va infatti evidenziato che la stampigliatura con la dicitura Q/P è stata apposta al buono in questione, assolvendo in tal modo le funzioni cui era preposta, ossia di disporre la conversione formale dei buoni postali rendendone edotta la contraente e di operare l'integrazione extratestuale del documento per mezzo del meccanismo dell'integrazione suppletiva per quanto non espressamente indicato. A ciò deve aggiungersi che i buoni postali fruttiferi sono per pacifica giurisprudenza documenti di legittimazione, con la conseguenza che i contraenti sono in ogni caso onerati dal conoscere la disciplina agli stessi applicabile. Per tutte le predette ragioni,
deve rigettarsi integralmente il primo motivo di gravame.
9. Il secondo e il quarto motivo di impugnazione sono parimenti infondati, non sussistendo,
per le medesime ragioni già enunciate nei paragrafi che precedono, alcuna condotta inadempiente imputabile alle , sicché non vi sono elementi atti a fondare i CP_1
presupposti né per riconoscere un risarcimento del danno patrimoniale in tesi subìto (derivando il mancato conseguimento delle somme richieste in giudizio dalla disciplina di cui alla normativa citata) né per ottenere un ristoro per la lesione dell'affidamento, affidamento che è da escludersi tenuto conto, come detto, delle stampigliature correttamente apposte sui buoni postali sottoscritti.
15 10. Il rigetto nel merito dell'appello comporta altresì il rigetto del terzo motivo di gravame con la conseguenza che, stante l'assenza di appello incidentale sul punto, deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata l'ordinanza impugnata.
12. Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dovendosi dare atto, per quel che riguarda la fattispecie in esame, che il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in senso sfavorevole all'appellante è avvenuto dopo la proposizione dell'impugnazione.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque
16 assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2) Spese di lite del presente grado interamente compensate.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
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