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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione XI Civile, pubblicata in data il 25/02/2022 e contraddistinta dal n.2038/2022,
iscritto al n.1483/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in de-
cisione all'udienza del 08 ottobre 2024 e pendente tra
cod. fisc. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
in forza di procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Gaetano del Giudice, (C.F.: ), C.F._2
PEC Email_1
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
avente p.i. Parte_2
), in persona dell'amministratore , rappresen- P.IVA_1 Parte_2
tata e difesa giusta procura in atti, rinnovata in calce alla costituzione in appello,
dall'avv. Domenico Beneduce, codice fiscale non indicato, pec: . Email_2 [...]
Email_3
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.3.2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2038/2022 del Tribunale di Napoli, resa nella causa civile iscritta al n.17870/2019 del R.G., terminata con il rigetto delle do-
mande proposte dall'attore, condannato al pagamento in favore della convenuta
[...]
delle spese di lite, liquidate in euro 2430,00 oltre accessori. Controparte_1
2. Il giudizio era promosso per dirimere le questioni sorte a seguito dell'appalto intercorso tra il committente e l'appaltatrice Parte_1 Parte_2
per la realizzazione di due interventi edilizi consistenti nella impermeabilizza-
[...]
zione di un terrazzo di copertura e nella manutenzione di un locale garage per danni da infiltrazione sull'immobile in Napoli di proprietà del committente. La controversia iniziava quando depositava Parte_2
presso il Giudice di Pace di Napoli un ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato con il n.10430/2014, per il pagamento del saldo ritenuto dovuto, pari ad € 2.955,26. Il com-
mittente proponeva opposizione allegando l'inadempimento dell'appaltatore, l'inesi-
stenza del credito, al contrario del controcredito, chiedendo la restituzione di €
2.544,74, risultante dalla compensazione del credito asseritamente vantato da con-
troparte ed il maggior credito pari ad euro 5.500,00 vantato dall'opponente, oltre che la somma di € 7.500,00 a titolo di risarcimento danni. In subordine Parte_1
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
chiedeva dichiararsi la compensazione tra i crediti. Pt_1
3. L'incompetenza per valore, frutto della domanda proposta dall'opponente, de-
terminava la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace e la causa era rias-
sunta, su impulso del committente, innanzi il Tribunale di Napoli ove la decisione già
indicata era preceduta dall'istruttoria, consistita nell'espletamento della prova testimo-
niale e nell'acquisizione documentale.
4. Il giudice addiveniva alla decisione di rigetto della pretesa attorea perché rite-
neva il committente decaduto dalla garanzia per vizi, giudicati di evidenzia immediata e tardivamente contestati con la raccomandata del 5.9.2014 a fronte della consegna dell'opera, con rimessione della fattura finale, del 07.5.2014 con replica del commit-
tente riferita alla richiesta di esecuzione di opere non preventivate, che
[...]
rifiutava di eseguire. La contestazione del committente, secondo l'im- Controparte_2
pugnata sentenza, era scaturita dalla pretesa di ottenere l'esecuzione di lavori non dovuti. La sentenza rilevava la mancata prova dell'adempimento del committente in merito al pagamento delle somme maturate a credito dell'appaltatore a seguito della redazione dei SAL redatti dal fiduciario del committente;
quanto alla mancata realiz-
zazione di una botola sul terrazzo di copertura, rilevava come non potesse essere realizzata per mancata presentazione della SCIA. Detta opera non risultava comun-
que contabilizzata e pagata. Considerava non provato il pagamento di somme ag-
giuntive rispetto al pattuito e, quanto ai vizi, evidenziava come quelli inerenti il ter-
razzo fossero preesistenti e non potessero trovare soluzione a causa di un conten-
zioso pendente tra i condomini del fabbricato. Riteneva smentita anche la circostanza dell'avvenuto abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore con sospensione dei lavori.
5. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi a. Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101 c.p.c., 183,
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VI comma c.p.c. e 184 c.p.c. perché articolava la prova Parte_2
testimoniale con memora I termine ex art. 183, VI comma c.p.c., allegando anche documentazione e non nel II termine ex art. 183, VI comma c.p.c., depositato quando il termine perentorio era decorso.
inutilmente chiedeva la declaratoria di inammissibilità della prova per- Parte_1
ché il Tribunale rimetteva la difesa della nei termini, Parte_2
ritenendo che il deposito tardivo non fosse dipeso dalla parte ma da un malfunziona-
mento del sistema telematico, senza disporre lo slittamento dei termini ex art. 183 cpc per tutte le parti processuali, al fine di consentire alle stesse di dedurre e controde-
durre nelle medesime condizioni. L'istanza di rimessione nei termini era proposta oltre
5 mesi dopo il deposito della memoria II termine ex art. 183, VI comma c.p.c. a pre-
clusione maturata e l'erronea ammissione delle prove incideva sulla determinazione del giudice nella decisione del giudizio.
b. Nullità della sentenza di primo grado per errata qualificazione della domanda formulata dall'odierno appellante e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per omessa pronuncia perché il committente aveva agito per sentir riconoscere che al-
cune opere non erano state eseguite pur essendo state pagate, con riferimento alla botola sul terrazzo di copertura. Il Tribunale si pronunciava esclusivamente su una delle domande proposte, quella relativa ai difetti, e non su quella relativa all'omessa realizzazione della botola.
c. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni per i difetti dell'opera perché, per il disposto dell'art. 1665 cc, il committente, prima di ricevere la consegna,
aveva il diritto di verificare l'opera compiuta non appena messo in condizione di ese-
guirla da parte dell'appaltatore trovando solo successivamente applicazione la norma di cui all'art. 1667 c.c.. L'invio della fattura a saldo non poteva essere intesa come adempimento all'obbligazione ex art. 1665 cc e la nota del 5 settembre 2014 poteva
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quindi essere legittimamente intesa come eccezione di inadempimento, non soggetta a termini di decadenza. In merito alla tempestività della contestazione dei vizi eviden-
ziava come l'appaltatore avesse dovuto formulare la relativa eccezione in sede di comparsa innanzi al Giudice di Pace e non a seguito della riassunzione innanzi al
Tribunale ed il giudice illegittimamente avesse proceduto al rilievo d'ufficio. I vizi, ol-
tretutto, non erano qualificabili come di immediata evidenza, come sostenuto in sen-
tenza, perché tale poteva essere qualificata solo l'omessa realizzazione della botola che, non costituendo vizio, non era soggetta ad alcun termine per essere eccepita,
mentre non erano evidenti i difetti di impermeabilizzazione del terrazzo.
d. Erronea ricostruzione dei rapporti di dare ed avere nella parte in cui il giudice riteneva provato che l'attore avesse pagato le sole opere eseguite ed accertate in contraddittorio con verifica a S.A.L., perché tra le parti era perfezionato un contratto verbale i cui termini non erano stati dimostrati dall'appaltatore. Per i lavori al terrazzo la nella richiesta monitoria, allegava essere stato redatto Parte_2
un unico S.A.L. per €. 16.654,19 più iva che l'appellante affermava non essere stato inviato. L'appellante aveva contestato le email prodotte, e, oltretutto, Controparte_3
aveva riconosciuto, costituendosi in giudizio, che i lavori sul terrazzo com-
[...]
prendevano la realizzazione della botola non eseguita.
In virtù di tali presupposti emergeva che il prezzo totale dei lavori, comprensivi della realizzazione della botola, era di €. 46.955,26 iva inclusa, l'impresa aveva incassato
€. 44.000/00 ed il committente, per la realizzazione della botola, ad opera di altra impresa, aveva speso € 5.500,00 con un conseguente saldo in favore dell'appellante di €. 2.544,74.
Quanto all'impedimento inerente la realizzazione della botola, in sentenza frutto dell'assenza delle autorizzazioni amministrative, l'appellante affermava che la conse-
guenza sarebbe stata la necessaria declaratoria di nullità parziale del contratto per
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illiceità dell'oggetto, con necessità di diffalcare l'intera somma convenuta dal prezzo complessivo contrariamente a quanto avvenuto.
e. Mancata erronea ammissione della CTU che andava ammessa al fine di ac-
certare le opere effettivamente eseguite, l'incidenza della mancata realizzazione della botola sul corrispettivo dell'appalto, la presenza di vizi, difetti ed imperfezioni nelle opere eseguite, il prezzo delle opere eseguite alla stregua di parametri oggettivi ed al netto del costo di rimozione di vizi, difetti ed imperfezioni;
Così quindi l'appellante concludeva per: “1) Previa declaratoria di nullità e/o comun-
que invalidità della sentenza impugnata, in ragione di quanto dedotto ed eccepito nel
I e II motivo di gravame, riformare integralmente in accoglimento di tutti motivi esposti
la sentenza appellata accogliendo, per l'effetto ora per allora le conclusioni formulate
in primo grado;
2) In via istruttoria: ammettere la richiesta di CTU così come formulata
con la memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c. e reiterata anche in sede di
comparsa conclusionale;
3) Condannare Controparte_4
p.iva in persona dell'amministratore pro tempore sig.
[...] P.IVA_1
al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_2
doppio grado di giudizio. “
6. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissi- Parte_2
bilità e, nel merito, l'infondatezza.
Rilevava come il primo motivo di appello non considerasse che la richiesta di prova della era stata articolata già con la comparsa di costituzione e risposta nel Pt_2
giudizio di primo grado e solo pleonasticamente reiterata successivamente. Le suc-
cessive memorie erano state acquisite nel fascicolo in ritardo per causa non imputa-
bile alla parte (disfunzione del sistema telematico) e il conseguente provvedimento di rimessione teneva conto delle esigenze di difesa della parte controinteressata, fis-
sando una data di prosecuzione istruttoria successiva di oltre due mesi, con termine
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fino al settimo giorno antecedente per le repliche difensive. Tutte le domande artico-
late dal committente erano state regolarmente oggetto di disamina in giudizio, come analiticamente illustrava a confutare la fondatezza del secondo motivo di gravame, ed il terzo motivo era egualmente infondato perché la verifica dell'esecuzione delle opere era stata correttamente eseguita con la redazione dei S.A.L.. e l'eccezione di parte appellante andava proposta nel giudizio riassunto, non in appello, come sancito dall'art. 183 c.p.c. che riserva all'attore all'udienza di trattazione la proposizione delle domande ed eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In merito ai natura dei difetti dell'opera eccepiti dal commit-
tente rilevava come la mancata realizzazione della botola sul terrazzo fosse stata determinata dall'inerzia del committente e non ne era stato provato il pagamento del corrispettivo e le infiltrazioni denunziate dall'appellante non erano causalmente con-
nesse con l'opera dell'appaltatore bensì frutto di un contenzioso condominiale. Ecce-
piva la genericità dell'avvenuta contestazione della documentazione da parte del com-
mittente, inidonea alla produzione di effetti giuridici. La CTU, infine, non era necessa-
ria non potendo supplire alle carenze probatorie delle parti. Concludeva per sentir dichiarare l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, co. I n.1, ovvero in
preliminare subordine, dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348bis
co. I, c.p.c., per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento della impu-
gnazione; nel merito, rigettare - per tutti i motivi sopra significati - l'appello in quanto
infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata, disattendendo
tutte le istanze di merito ed istruttorie proposte dal sig. , con condanna Parte_1
di parte appellante al pagamento delle spese e gli onorari del presente grado di giudi-
zio in favore della in per- Parte_2
sona dell'amministratore sig. , da attribuire direttamente Parte_2
all'antistatario avv. Domenico Beneduce.”
7. Nel corso del giudizio di appello la Corte dapprima rigettava l'istanza di
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sospensiva proposta dall'appellante e, all'udienza del 08.10.2024, la causa era tratte-
nuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame anche alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, af-
fiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le cen-
sure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. Nel merito rigetta il primo motivo di appello per due motivi il primo dei quali co-
stituito dall'aver l'opposto articolato la prova, del tutto ritualmente, sin dall'atto di costi-
tuzione in giudizio a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta e, il secondo,
perché le richieste istruttorie vanno articolate entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., come avvenuto. Con la seconda memoria rinnovava “le istanze istruttorie e le conclusioni di merito già rassegnate…”. Quanto alla rimessione in termine per il deposito delle memorie n.2 e n. 3 il giudice ben operava perché la parte depositava documenta-
zione attestante il deposito delle memorie che non venivano acquisite non per sua re-
sponsabilità. La mancanza di comunicazione di accettazione o rifiuto non consentiva
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neppure di proporre in termini diversi l'istanza di rimessione in termini che quindi era correttamente accolta dall'istruttore che, oltretutto, concedeva termine all'opponente per poter replicare con la conseguenza che la Corte non coglie alcuna irregolarità e neppure rilevanza della questione, posto che le suddette memorie, oltretutto, non incidevano sulla decisione assunta in virtù dei mezzi istruttori ammessi a seguito di articolazione avvenuta in precedenza.
10. Anche il secondo motivo di gravame è infondato risultando la sentenza di primo grado assolutamente valida ed efficace, immune dai difetti dall'appellante indi-
cati. In merito alla mancata esecuzione di opere asseritamente pagate, con riferi-
mento alla botola il giudice si regolarmente pronunciava affermando, a pagina 4 della sentenza di primo grado, che l'attore non aveva dimostrato di aver pagato il saldo delle lavorazioni effettivamente realizzate dall'appaltatrice non ottemperando all'onere probatorio su lui gravante., non dimostrando di aver dato “prova alcuna del pagamento che asserisce aver operato in eccedenza”, con chiaro riferimento alla botola. Sempre
alla stessa pagina ribadisce che le opere non realizzate “non sono state pagate”. Con-
trariamente a quanto allegato dal committente, quindi, Tribunale si pronunciava an-
che sulla questione inerente l'omessa realizzazione della botola.
11. Egualmente infondato ed oltretutto non rilevante è il terzo motivo di gravame.
L'art. 1665 c.c. sancisce come il committente, prima di ricevere la consegna, abbia diritto di verificare l'opera compiuta che deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. La stessa norma aggiunge che se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera ac-
cettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Nella fattispecie in esame l'opera era terminata da svariati mesi ed il bene immobile era nella disponibilità del commit-
tente ben prima della contestazione che quindi era tardiva. Il giudice, oltretutto, in parte motiva, argomentava anche sull'inesistenza di vizi imputabili all'appaltatore con ciò rendendo irrilevante la questione dei termini di contestazione. I vizi di
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impermeabilizzazione, difatti, tali non erano in quanto i lavori non potevano essere eseguiti a causa di controversie condominiali che impedivano la realizzazione dei relativi lavori come confermato dalla deposizione del teste ed Testimone_1
emergente dallo scambio epistolare.
In merito ai rapporti dare avere la Corte constata come nonostante la mancata reda-
zione del contratto scritto i termini dell'accordo siano evidentemente facilmente ricostrui-
bili per la presenza di preventivi non contestati, per la partecipazione del geom.
[...]
, altrettanto pacificamente rappresentante degli interessi del committente che re- CP_5
digeva i SAL in virtù dei quali pacificamente avveniva il pagamento. La contestazione delle mail era assolutamente generica e oltretutto proveniente non dal destinatario della posta elettronica, che era il geom. , tecnico di fiducia del committente non indi- Per_1
cato come testimone. la tempistica della sequenza costituita dalla redazione dei SAL,
l'emissione della fattura ed i relativi pagamenti senza contestazione alcuna ma anzi cor-
relata dalle mail del geometra che costituiva il regista della sequenza redigendo il docu-
mento ed invitando il committente alla redazione della fattura assicurando il relativo pa-
gamento da parte del proprio cliente, come avveniva.
La S.C., con la sentenza n. 14046/2024 precisa come le email costituiscano prova scritta anche in mancanza di sottoscrizione certificata e le caratteristiche oggettive delle mail, la loro tempistica, l'oggetto, gli interlocutori, i riferimenti alle lavorazioni, ne confer-
mano la riferibilità al rapporto commerciale in esame e, in definitiva, la loro attendibilità
come prova. Il ruolo del geometra, la sua partecipazione alla verifica dei lavori ed al pagamento delle somme, conferma la correttezza dell'assunto di cui alla sentenza di primo grado in virtù della quale i pagamenti avvenivano tramite il meccanismo dei Sal
che non potevano comprendere la botola per il semplice fatto che non era stata ese-
guita.
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12. Neppure può costituire un fondato motivo di appello il sostenere che erronea-
mente il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU nel primo grado non esistendo alcun obbligo a tal riguardo e non avendo riscontrato alcuna necessità di verifica tecnica tale da necessitare di una verifica da parte del consulente che non avrebbe potuto supplire a carenze di prova imputabili alle parti. I termini della questione in giudizio emergono d'altra parte chiari, come già esposto e la consulenza avrebbe avuto come unico effetto quello di moltiplicare i costi per spese legali.
13. Dal rigetto dell'appello consegue, oltre alla conferma della sentenza di primo grado, anche la condanna alle spese di lite in favore dell'appellato secondo l'ordinario criterio di soccombenza nella lite, che la Corte quantifica con riferimento al valore della controversia e con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, pubblicata in data il
25/02/2022 e contraddistinta dal n.2038/2022, rigetta l'appello e condanna Parte_3
a rifondere a
[...] Controparte_6
spese del grado di giudizio, che liquida in €.2.540,00 per compensi oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, distratte in favore dell'antistatario avv. Domenico Beneduce;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 07.3.2025
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Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione XI Civile, pubblicata in data il 25/02/2022 e contraddistinta dal n.2038/2022,
iscritto al n.1483/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in de-
cisione all'udienza del 08 ottobre 2024 e pendente tra
cod. fisc. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
in forza di procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Gaetano del Giudice, (C.F.: ), C.F._2
PEC Email_1
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
avente p.i. Parte_2
), in persona dell'amministratore , rappresen- P.IVA_1 Parte_2
tata e difesa giusta procura in atti, rinnovata in calce alla costituzione in appello,
dall'avv. Domenico Beneduce, codice fiscale non indicato, pec: . Email_2 [...]
Email_3
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.3.2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2038/2022 del Tribunale di Napoli, resa nella causa civile iscritta al n.17870/2019 del R.G., terminata con il rigetto delle do-
mande proposte dall'attore, condannato al pagamento in favore della convenuta
[...]
delle spese di lite, liquidate in euro 2430,00 oltre accessori. Controparte_1
2. Il giudizio era promosso per dirimere le questioni sorte a seguito dell'appalto intercorso tra il committente e l'appaltatrice Parte_1 Parte_2
per la realizzazione di due interventi edilizi consistenti nella impermeabilizza-
[...]
zione di un terrazzo di copertura e nella manutenzione di un locale garage per danni da infiltrazione sull'immobile in Napoli di proprietà del committente. La controversia iniziava quando depositava Parte_2
presso il Giudice di Pace di Napoli un ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato con il n.10430/2014, per il pagamento del saldo ritenuto dovuto, pari ad € 2.955,26. Il com-
mittente proponeva opposizione allegando l'inadempimento dell'appaltatore, l'inesi-
stenza del credito, al contrario del controcredito, chiedendo la restituzione di €
2.544,74, risultante dalla compensazione del credito asseritamente vantato da con-
troparte ed il maggior credito pari ad euro 5.500,00 vantato dall'opponente, oltre che la somma di € 7.500,00 a titolo di risarcimento danni. In subordine Parte_1
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
chiedeva dichiararsi la compensazione tra i crediti. Pt_1
3. L'incompetenza per valore, frutto della domanda proposta dall'opponente, de-
terminava la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace e la causa era rias-
sunta, su impulso del committente, innanzi il Tribunale di Napoli ove la decisione già
indicata era preceduta dall'istruttoria, consistita nell'espletamento della prova testimo-
niale e nell'acquisizione documentale.
4. Il giudice addiveniva alla decisione di rigetto della pretesa attorea perché rite-
neva il committente decaduto dalla garanzia per vizi, giudicati di evidenzia immediata e tardivamente contestati con la raccomandata del 5.9.2014 a fronte della consegna dell'opera, con rimessione della fattura finale, del 07.5.2014 con replica del commit-
tente riferita alla richiesta di esecuzione di opere non preventivate, che
[...]
rifiutava di eseguire. La contestazione del committente, secondo l'im- Controparte_2
pugnata sentenza, era scaturita dalla pretesa di ottenere l'esecuzione di lavori non dovuti. La sentenza rilevava la mancata prova dell'adempimento del committente in merito al pagamento delle somme maturate a credito dell'appaltatore a seguito della redazione dei SAL redatti dal fiduciario del committente;
quanto alla mancata realiz-
zazione di una botola sul terrazzo di copertura, rilevava come non potesse essere realizzata per mancata presentazione della SCIA. Detta opera non risultava comun-
que contabilizzata e pagata. Considerava non provato il pagamento di somme ag-
giuntive rispetto al pattuito e, quanto ai vizi, evidenziava come quelli inerenti il ter-
razzo fossero preesistenti e non potessero trovare soluzione a causa di un conten-
zioso pendente tra i condomini del fabbricato. Riteneva smentita anche la circostanza dell'avvenuto abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore con sospensione dei lavori.
5. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi a. Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101 c.p.c., 183,
Pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
VI comma c.p.c. e 184 c.p.c. perché articolava la prova Parte_2
testimoniale con memora I termine ex art. 183, VI comma c.p.c., allegando anche documentazione e non nel II termine ex art. 183, VI comma c.p.c., depositato quando il termine perentorio era decorso.
inutilmente chiedeva la declaratoria di inammissibilità della prova per- Parte_1
ché il Tribunale rimetteva la difesa della nei termini, Parte_2
ritenendo che il deposito tardivo non fosse dipeso dalla parte ma da un malfunziona-
mento del sistema telematico, senza disporre lo slittamento dei termini ex art. 183 cpc per tutte le parti processuali, al fine di consentire alle stesse di dedurre e controde-
durre nelle medesime condizioni. L'istanza di rimessione nei termini era proposta oltre
5 mesi dopo il deposito della memoria II termine ex art. 183, VI comma c.p.c. a pre-
clusione maturata e l'erronea ammissione delle prove incideva sulla determinazione del giudice nella decisione del giudizio.
b. Nullità della sentenza di primo grado per errata qualificazione della domanda formulata dall'odierno appellante e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per omessa pronuncia perché il committente aveva agito per sentir riconoscere che al-
cune opere non erano state eseguite pur essendo state pagate, con riferimento alla botola sul terrazzo di copertura. Il Tribunale si pronunciava esclusivamente su una delle domande proposte, quella relativa ai difetti, e non su quella relativa all'omessa realizzazione della botola.
c. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni per i difetti dell'opera perché, per il disposto dell'art. 1665 cc, il committente, prima di ricevere la consegna,
aveva il diritto di verificare l'opera compiuta non appena messo in condizione di ese-
guirla da parte dell'appaltatore trovando solo successivamente applicazione la norma di cui all'art. 1667 c.c.. L'invio della fattura a saldo non poteva essere intesa come adempimento all'obbligazione ex art. 1665 cc e la nota del 5 settembre 2014 poteva
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quindi essere legittimamente intesa come eccezione di inadempimento, non soggetta a termini di decadenza. In merito alla tempestività della contestazione dei vizi eviden-
ziava come l'appaltatore avesse dovuto formulare la relativa eccezione in sede di comparsa innanzi al Giudice di Pace e non a seguito della riassunzione innanzi al
Tribunale ed il giudice illegittimamente avesse proceduto al rilievo d'ufficio. I vizi, ol-
tretutto, non erano qualificabili come di immediata evidenza, come sostenuto in sen-
tenza, perché tale poteva essere qualificata solo l'omessa realizzazione della botola che, non costituendo vizio, non era soggetta ad alcun termine per essere eccepita,
mentre non erano evidenti i difetti di impermeabilizzazione del terrazzo.
d. Erronea ricostruzione dei rapporti di dare ed avere nella parte in cui il giudice riteneva provato che l'attore avesse pagato le sole opere eseguite ed accertate in contraddittorio con verifica a S.A.L., perché tra le parti era perfezionato un contratto verbale i cui termini non erano stati dimostrati dall'appaltatore. Per i lavori al terrazzo la nella richiesta monitoria, allegava essere stato redatto Parte_2
un unico S.A.L. per €. 16.654,19 più iva che l'appellante affermava non essere stato inviato. L'appellante aveva contestato le email prodotte, e, oltretutto, Controparte_3
aveva riconosciuto, costituendosi in giudizio, che i lavori sul terrazzo com-
[...]
prendevano la realizzazione della botola non eseguita.
In virtù di tali presupposti emergeva che il prezzo totale dei lavori, comprensivi della realizzazione della botola, era di €. 46.955,26 iva inclusa, l'impresa aveva incassato
€. 44.000/00 ed il committente, per la realizzazione della botola, ad opera di altra impresa, aveva speso € 5.500,00 con un conseguente saldo in favore dell'appellante di €. 2.544,74.
Quanto all'impedimento inerente la realizzazione della botola, in sentenza frutto dell'assenza delle autorizzazioni amministrative, l'appellante affermava che la conse-
guenza sarebbe stata la necessaria declaratoria di nullità parziale del contratto per
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illiceità dell'oggetto, con necessità di diffalcare l'intera somma convenuta dal prezzo complessivo contrariamente a quanto avvenuto.
e. Mancata erronea ammissione della CTU che andava ammessa al fine di ac-
certare le opere effettivamente eseguite, l'incidenza della mancata realizzazione della botola sul corrispettivo dell'appalto, la presenza di vizi, difetti ed imperfezioni nelle opere eseguite, il prezzo delle opere eseguite alla stregua di parametri oggettivi ed al netto del costo di rimozione di vizi, difetti ed imperfezioni;
Così quindi l'appellante concludeva per: “1) Previa declaratoria di nullità e/o comun-
que invalidità della sentenza impugnata, in ragione di quanto dedotto ed eccepito nel
I e II motivo di gravame, riformare integralmente in accoglimento di tutti motivi esposti
la sentenza appellata accogliendo, per l'effetto ora per allora le conclusioni formulate
in primo grado;
2) In via istruttoria: ammettere la richiesta di CTU così come formulata
con la memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c. e reiterata anche in sede di
comparsa conclusionale;
3) Condannare Controparte_4
p.iva in persona dell'amministratore pro tempore sig.
[...] P.IVA_1
al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_2
doppio grado di giudizio. “
6. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissi- Parte_2
bilità e, nel merito, l'infondatezza.
Rilevava come il primo motivo di appello non considerasse che la richiesta di prova della era stata articolata già con la comparsa di costituzione e risposta nel Pt_2
giudizio di primo grado e solo pleonasticamente reiterata successivamente. Le suc-
cessive memorie erano state acquisite nel fascicolo in ritardo per causa non imputa-
bile alla parte (disfunzione del sistema telematico) e il conseguente provvedimento di rimessione teneva conto delle esigenze di difesa della parte controinteressata, fis-
sando una data di prosecuzione istruttoria successiva di oltre due mesi, con termine
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fino al settimo giorno antecedente per le repliche difensive. Tutte le domande artico-
late dal committente erano state regolarmente oggetto di disamina in giudizio, come analiticamente illustrava a confutare la fondatezza del secondo motivo di gravame, ed il terzo motivo era egualmente infondato perché la verifica dell'esecuzione delle opere era stata correttamente eseguita con la redazione dei S.A.L.. e l'eccezione di parte appellante andava proposta nel giudizio riassunto, non in appello, come sancito dall'art. 183 c.p.c. che riserva all'attore all'udienza di trattazione la proposizione delle domande ed eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In merito ai natura dei difetti dell'opera eccepiti dal commit-
tente rilevava come la mancata realizzazione della botola sul terrazzo fosse stata determinata dall'inerzia del committente e non ne era stato provato il pagamento del corrispettivo e le infiltrazioni denunziate dall'appellante non erano causalmente con-
nesse con l'opera dell'appaltatore bensì frutto di un contenzioso condominiale. Ecce-
piva la genericità dell'avvenuta contestazione della documentazione da parte del com-
mittente, inidonea alla produzione di effetti giuridici. La CTU, infine, non era necessa-
ria non potendo supplire alle carenze probatorie delle parti. Concludeva per sentir dichiarare l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, co. I n.1, ovvero in
preliminare subordine, dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348bis
co. I, c.p.c., per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento della impu-
gnazione; nel merito, rigettare - per tutti i motivi sopra significati - l'appello in quanto
infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata, disattendendo
tutte le istanze di merito ed istruttorie proposte dal sig. , con condanna Parte_1
di parte appellante al pagamento delle spese e gli onorari del presente grado di giudi-
zio in favore della in per- Parte_2
sona dell'amministratore sig. , da attribuire direttamente Parte_2
all'antistatario avv. Domenico Beneduce.”
7. Nel corso del giudizio di appello la Corte dapprima rigettava l'istanza di
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sospensiva proposta dall'appellante e, all'udienza del 08.10.2024, la causa era tratte-
nuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame anche alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, af-
fiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le cen-
sure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. Nel merito rigetta il primo motivo di appello per due motivi il primo dei quali co-
stituito dall'aver l'opposto articolato la prova, del tutto ritualmente, sin dall'atto di costi-
tuzione in giudizio a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta e, il secondo,
perché le richieste istruttorie vanno articolate entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., come avvenuto. Con la seconda memoria rinnovava “le istanze istruttorie e le conclusioni di merito già rassegnate…”. Quanto alla rimessione in termine per il deposito delle memorie n.2 e n. 3 il giudice ben operava perché la parte depositava documenta-
zione attestante il deposito delle memorie che non venivano acquisite non per sua re-
sponsabilità. La mancanza di comunicazione di accettazione o rifiuto non consentiva
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neppure di proporre in termini diversi l'istanza di rimessione in termini che quindi era correttamente accolta dall'istruttore che, oltretutto, concedeva termine all'opponente per poter replicare con la conseguenza che la Corte non coglie alcuna irregolarità e neppure rilevanza della questione, posto che le suddette memorie, oltretutto, non incidevano sulla decisione assunta in virtù dei mezzi istruttori ammessi a seguito di articolazione avvenuta in precedenza.
10. Anche il secondo motivo di gravame è infondato risultando la sentenza di primo grado assolutamente valida ed efficace, immune dai difetti dall'appellante indi-
cati. In merito alla mancata esecuzione di opere asseritamente pagate, con riferi-
mento alla botola il giudice si regolarmente pronunciava affermando, a pagina 4 della sentenza di primo grado, che l'attore non aveva dimostrato di aver pagato il saldo delle lavorazioni effettivamente realizzate dall'appaltatrice non ottemperando all'onere probatorio su lui gravante., non dimostrando di aver dato “prova alcuna del pagamento che asserisce aver operato in eccedenza”, con chiaro riferimento alla botola. Sempre
alla stessa pagina ribadisce che le opere non realizzate “non sono state pagate”. Con-
trariamente a quanto allegato dal committente, quindi, Tribunale si pronunciava an-
che sulla questione inerente l'omessa realizzazione della botola.
11. Egualmente infondato ed oltretutto non rilevante è il terzo motivo di gravame.
L'art. 1665 c.c. sancisce come il committente, prima di ricevere la consegna, abbia diritto di verificare l'opera compiuta che deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. La stessa norma aggiunge che se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera ac-
cettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Nella fattispecie in esame l'opera era terminata da svariati mesi ed il bene immobile era nella disponibilità del commit-
tente ben prima della contestazione che quindi era tardiva. Il giudice, oltretutto, in parte motiva, argomentava anche sull'inesistenza di vizi imputabili all'appaltatore con ciò rendendo irrilevante la questione dei termini di contestazione. I vizi di
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impermeabilizzazione, difatti, tali non erano in quanto i lavori non potevano essere eseguiti a causa di controversie condominiali che impedivano la realizzazione dei relativi lavori come confermato dalla deposizione del teste ed Testimone_1
emergente dallo scambio epistolare.
In merito ai rapporti dare avere la Corte constata come nonostante la mancata reda-
zione del contratto scritto i termini dell'accordo siano evidentemente facilmente ricostrui-
bili per la presenza di preventivi non contestati, per la partecipazione del geom.
[...]
, altrettanto pacificamente rappresentante degli interessi del committente che re- CP_5
digeva i SAL in virtù dei quali pacificamente avveniva il pagamento. La contestazione delle mail era assolutamente generica e oltretutto proveniente non dal destinatario della posta elettronica, che era il geom. , tecnico di fiducia del committente non indi- Per_1
cato come testimone. la tempistica della sequenza costituita dalla redazione dei SAL,
l'emissione della fattura ed i relativi pagamenti senza contestazione alcuna ma anzi cor-
relata dalle mail del geometra che costituiva il regista della sequenza redigendo il docu-
mento ed invitando il committente alla redazione della fattura assicurando il relativo pa-
gamento da parte del proprio cliente, come avveniva.
La S.C., con la sentenza n. 14046/2024 precisa come le email costituiscano prova scritta anche in mancanza di sottoscrizione certificata e le caratteristiche oggettive delle mail, la loro tempistica, l'oggetto, gli interlocutori, i riferimenti alle lavorazioni, ne confer-
mano la riferibilità al rapporto commerciale in esame e, in definitiva, la loro attendibilità
come prova. Il ruolo del geometra, la sua partecipazione alla verifica dei lavori ed al pagamento delle somme, conferma la correttezza dell'assunto di cui alla sentenza di primo grado in virtù della quale i pagamenti avvenivano tramite il meccanismo dei Sal
che non potevano comprendere la botola per il semplice fatto che non era stata ese-
guita.
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12. Neppure può costituire un fondato motivo di appello il sostenere che erronea-
mente il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU nel primo grado non esistendo alcun obbligo a tal riguardo e non avendo riscontrato alcuna necessità di verifica tecnica tale da necessitare di una verifica da parte del consulente che non avrebbe potuto supplire a carenze di prova imputabili alle parti. I termini della questione in giudizio emergono d'altra parte chiari, come già esposto e la consulenza avrebbe avuto come unico effetto quello di moltiplicare i costi per spese legali.
13. Dal rigetto dell'appello consegue, oltre alla conferma della sentenza di primo grado, anche la condanna alle spese di lite in favore dell'appellato secondo l'ordinario criterio di soccombenza nella lite, che la Corte quantifica con riferimento al valore della controversia e con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, pubblicata in data il
25/02/2022 e contraddistinta dal n.2038/2022, rigetta l'appello e condanna Parte_3
a rifondere a
[...] Controparte_6
spese del grado di giudizio, che liquida in €.2.540,00 per compensi oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, distratte in favore dell'antistatario avv. Domenico Beneduce;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 07.3.2025
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Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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