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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4286/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIERANI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. BELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE AGOSTINO BERENINI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. BELLI MICHELE
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 4286/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo: Parte_1 Controparte_2
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000 per violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), n. 1 del D.L. n.
23/2020, deducendo che l'importo oggetto di finanziamento sarebbe superiore rispetto al limite massimo indicato dalla normativa;
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0136220200000 per violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) del D.L. n. 23/2020, in quanto la banca convenuta avrebbe imposto alla società attrice di finanziare, mediante altro e diverso mutuo, una polizza a garanzia del precedente finanziamento;
per l'effetto di tutto quanto sopra, stante la nullità di entrambi i finanziamenti, dichiararsi che nulla deve più essere restituito da a;
Parte_1 Controparte_2
in via subordinata, dichiararsi, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n.
04/00324/0134014000000, la nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi corrispettivi, in quanto avrebbe dichiarato in contratto un Tasso Annuo Controparte_2
Effettivo Globale superiore rispetto a quello concretamente applicato;
sempre in via subordinata, dichiararsi che, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000, la ha applicato, ai danni Controparte_2
della società mutuataria, un tasso di interesse usurario ab origine, mediante l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 c.c., per effetto della gratuità del finanziamento, condannarsi alla restituzione degli importi Controparte_2 versati dalla società mutuataria a titolo di interessi corrispettivi, pari ad € 6.370,08, o a quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
sempre in via subordinata, dichiararsi che, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000, ha applicato, ai danni della società Controparte_2
attrice, una clausola floor in assenza di idonea remunerazione o di corrispondente clausola cap e, per l'effetto, dichiararsi la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi, con condanna, a carico di alla restituzione degli importi versati a Controparte_2
titolo di interessi corrispettivi non dovuti, nell'importo accertato in corso di causa.
Controparte si è costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
Quanto alla dedotta violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), n.
1 del D.L. n. 23/2020, si osserva quanto segue. Nel caso di specie, risulta provato documentalmente che non ha trovato applicazione la suddetta normativa, in quanto è stata prevista esclusivamente la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla Legge n. 662/96 (v. docc. 3, 4, 5 di parte convenuta). L'eccezione, pertanto, è infondata.
Ancora, secondo parte attrice, il contratto di finanziamento dell'importo di € 5.200,00, che la società ha sottoscritto per finanziare la polizza assicurativa contratta al fine di garantire il primo finanziamento, costituirebbe violazione dell'art. 1, comma 2, lett. h) del D.L. n. 23/2020. Tuttavia, poiché, come sopra esposto, la norma in argomento non trova applicazione nel caso di specie,
l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata.
In terzo luogo, secondo parte attrice, la clausola di determinazione del tasso di interesse sarebbe nulla ai sensi dell'art 117 comma 6 TUB, in relazione alla previsione secondo la quale sono nulle e si considerano non apposte “le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”; ciò, in quanto il TAEG dichiarato (contrattuale) sarebbe pari al 3,876% e, dunque, inferiore al TAEG reale, quantificato nel 3,878%.
Premesso che l'ISC (Indice Sintetico di Costo) ed il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pubblicizzato sono tra loro sinonimi (la metodologia di calcolo dell' è espressa mediante Pt_2 riferimento all'algoritmo TAEG, come definito dal Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992), come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4597/2023), l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge, unicamente, una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione Par dell' , quindi, non potendo comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non comporta l'applicazione dell'art. 117, comma 6, seconda parte.
Né trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 125 bis Tub, secondo il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato...”, in quanto tale norma introdotta con D.Lvo n.
141/2010, è, destinata a salvaguardare esclusivamente il consumatore, categoria nell'ambito della quale non rientra l'odierna attrice, in quanto società di capitali.
L'eccezione esaminata deve, pertanto, essere rigettata.
In terzo luogo, anche l'eccezione di superamento del tasso soglia, per effetto dell'inserimento della commissione per estinzione anticipata del muto, è infondata. Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dell'Agosto del 2009, escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Tale principio è stato recepito dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso … non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente…, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
n. 7352/2022 e n. 4597/2023 cit.).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto all'asserita applicazione di un tasso c.d. floor in assenza di una adeguata remunerazione o della previsione di un tasso c.d. cap, si osserva quanto segue.
La clausola c.d. floor stabilisce, fin dal momento della stipula, il tasso di interesse dovuto dal cliente al di sotto del quale non si può scendere, mentre la clausola c.d. cap stabilisce il tasso di interesse dovuto dal cliente al di sopra del quale non si può salire.
In proposito, si ritiene, astrattamente, che un eventuale sbilanciamento determinato dalla pattuizione di una clausola floor, senza pattuizione di una clausola cap, possa comportare la vessatorietà della stessa nell'ipotesi in cui il contraente sia un consumatore. Tuttavia, l'ipotesi non ricorre nel caso di specie, posto che parte attrice è una società di capitali. L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice Unico Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIERANI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. BELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE AGOSTINO BERENINI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. BELLI MICHELE
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 4286/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo: Parte_1 Controparte_2
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000 per violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), n. 1 del D.L. n.
23/2020, deducendo che l'importo oggetto di finanziamento sarebbe superiore rispetto al limite massimo indicato dalla normativa;
dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0136220200000 per violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) del D.L. n. 23/2020, in quanto la banca convenuta avrebbe imposto alla società attrice di finanziare, mediante altro e diverso mutuo, una polizza a garanzia del precedente finanziamento;
per l'effetto di tutto quanto sopra, stante la nullità di entrambi i finanziamenti, dichiararsi che nulla deve più essere restituito da a;
Parte_1 Controparte_2
in via subordinata, dichiararsi, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n.
04/00324/0134014000000, la nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi corrispettivi, in quanto avrebbe dichiarato in contratto un Tasso Annuo Controparte_2
Effettivo Globale superiore rispetto a quello concretamente applicato;
sempre in via subordinata, dichiararsi che, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000, la ha applicato, ai danni Controparte_2
della società mutuataria, un tasso di interesse usurario ab origine, mediante l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 c.c., per effetto della gratuità del finanziamento, condannarsi alla restituzione degli importi Controparte_2 versati dalla società mutuataria a titolo di interessi corrispettivi, pari ad € 6.370,08, o a quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
sempre in via subordinata, dichiararsi che, con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 04/00324/0134014000000, ha applicato, ai danni della società Controparte_2
attrice, una clausola floor in assenza di idonea remunerazione o di corrispondente clausola cap e, per l'effetto, dichiararsi la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi, con condanna, a carico di alla restituzione degli importi versati a Controparte_2
titolo di interessi corrispettivi non dovuti, nell'importo accertato in corso di causa.
Controparte si è costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
Quanto alla dedotta violazione della norma imperativa di legge di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), n.
1 del D.L. n. 23/2020, si osserva quanto segue. Nel caso di specie, risulta provato documentalmente che non ha trovato applicazione la suddetta normativa, in quanto è stata prevista esclusivamente la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla Legge n. 662/96 (v. docc. 3, 4, 5 di parte convenuta). L'eccezione, pertanto, è infondata.
Ancora, secondo parte attrice, il contratto di finanziamento dell'importo di € 5.200,00, che la società ha sottoscritto per finanziare la polizza assicurativa contratta al fine di garantire il primo finanziamento, costituirebbe violazione dell'art. 1, comma 2, lett. h) del D.L. n. 23/2020. Tuttavia, poiché, come sopra esposto, la norma in argomento non trova applicazione nel caso di specie,
l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata.
In terzo luogo, secondo parte attrice, la clausola di determinazione del tasso di interesse sarebbe nulla ai sensi dell'art 117 comma 6 TUB, in relazione alla previsione secondo la quale sono nulle e si considerano non apposte “le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”; ciò, in quanto il TAEG dichiarato (contrattuale) sarebbe pari al 3,876% e, dunque, inferiore al TAEG reale, quantificato nel 3,878%.
Premesso che l'ISC (Indice Sintetico di Costo) ed il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pubblicizzato sono tra loro sinonimi (la metodologia di calcolo dell' è espressa mediante Pt_2 riferimento all'algoritmo TAEG, come definito dal Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992), come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4597/2023), l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge, unicamente, una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione Par dell' , quindi, non potendo comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non comporta l'applicazione dell'art. 117, comma 6, seconda parte.
Né trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 125 bis Tub, secondo il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato...”, in quanto tale norma introdotta con D.Lvo n.
141/2010, è, destinata a salvaguardare esclusivamente il consumatore, categoria nell'ambito della quale non rientra l'odierna attrice, in quanto società di capitali.
L'eccezione esaminata deve, pertanto, essere rigettata.
In terzo luogo, anche l'eccezione di superamento del tasso soglia, per effetto dell'inserimento della commissione per estinzione anticipata del muto, è infondata. Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dell'Agosto del 2009, escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Tale principio è stato recepito dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso … non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente…, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
n. 7352/2022 e n. 4597/2023 cit.).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto all'asserita applicazione di un tasso c.d. floor in assenza di una adeguata remunerazione o della previsione di un tasso c.d. cap, si osserva quanto segue.
La clausola c.d. floor stabilisce, fin dal momento della stipula, il tasso di interesse dovuto dal cliente al di sotto del quale non si può scendere, mentre la clausola c.d. cap stabilisce il tasso di interesse dovuto dal cliente al di sopra del quale non si può salire.
In proposito, si ritiene, astrattamente, che un eventuale sbilanciamento determinato dalla pattuizione di una clausola floor, senza pattuizione di una clausola cap, possa comportare la vessatorietà della stessa nell'ipotesi in cui il contraente sia un consumatore. Tuttavia, l'ipotesi non ricorre nel caso di specie, posto che parte attrice è una società di capitali. L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice Unico Dott. Antonella Ioffredi