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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/10/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 2/10/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.28), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 638 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F.
Fabrizio Marucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Terni, Piazza Europa n. 5,
giusta delega in atti appellante
E
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale,
P.zza Mario Ridolfi, n. 1, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 227/2024, pubblicata il 22.10.2024, resa dal Giudice di Pace di Terni nel giudizio
RG 521/2021.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi: illegittimità dei verbali opposti per carenza di legittimazione passiva dell'appellante non è mai divenuta proprietaria dell'autoveicolopoiché la Signora Parte 1 sanzionato, intestato al fratello del de cuius, Persona 1 nè lo ha mai condotto و
"poiché, nelle date delle violazioni era condotto dal Signor Parte 2 suocero dell'appellante, come indicato nelle "comunicazioni dei dati del conducente” che la
Signora Parte 1 ha fatto pervenire al Controparte_1 illegittimità dei verbali opposti per mancanza di prova delle contestate violazioni, il percorso motivazionale della sentenza di primo grado è erroneo perché prescinde dalle effettive risultanze documentali degli atti di causa, il materiale fotografico prodotto non è sufficiente a provare le violazioni.
L'appellato si è costituito con comparsa del 9.7.2025 deducendo, quanto al primo motivo di impugnazione, la sua infondatezza stante la qualità di erede in capo all'odierna appellante (non essendovi prova di rinuncia all'eredità), invece, in relazione al suo secondo motivo, la sua inammissibilità trattandosi di questione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado, ed in ogni caso infondata stante la prova dell'infrazione contestata alla sig.ra Parte_1
Dopo la prima udienza, svoltasi il 22.7.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 2/10/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed, esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, infatti, occorre ricordare che, ai fini della dimostrazione della qualità di erede in capo ad un soggetto, non è sufficiente la mera dichiarazione di successione e la qualità di
"coniuge" del de cuius, ma è necessario dimostrare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso;
così come la qualità di erede può conseguire neppure dalla presentazione della dichiarazione di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (cfr. Cass. n. 13639/2018 e Cass. n. 8053/2017).
Ciò premesso, spetta alla P.A. l'onere di provare, in ossequio al fondamentale principio secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del soggetto coinvolto (in questo caso della sig.ra Parte 1 della qualità di erede che può conseguire unicamente dall'accettazione espressa ("aditio") o tacita ("pro herede gestio") dell'eredità, oppure dalla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. ("chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari").
Tutti elementi che, nel caso di specie, difettano di prova. Infatti, non può dirsi corretta la tesi, sostenuta dal Controparte_1 in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che attribuisce ai chiamati all'eredità l'onere di dar prova, peraltro negativa, della mancata assunzione della veste di eredi. Al contrario, deve ritenersi che l'onere probatorio grava in capo a chi afferma la qualità di erede attribuendola alla controparte e consiste nel provare, positivamente, l'aver questa assunto la qualità di erede per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità.
Come già evidenziato, quindi, deve ritenersi che il Controparte_1 non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, non si rinvengono elementi idonei a dimostrare la qualità di erede in capo alla sig.ra Parte_1 l'odierna appellante non è mai divenuta proprietaria dell'autoveicolo sanzionato, intestato al fratello del de cuius, Persona 1 (come riscontrabile dalla carta di circolazione); l'autovettura non rientra nell'attivo ereditario (art. 12, lett. 1) D. Lgs. n. 346/90) e, infine, non sembra mai aver condotto la vettura che, nelle date delle violazioni, era condotta dal Signor Parte 2 (suocero dell'appellante) come indicato nelle "comunicazioni dei dati del conducente" sono state inviate al Controparte_1 mancando il possesso del bene.
Venendo al secondo motivo di impugnazione, in primo luogo, non può ritenersi che si tratti di una domanda nuova, trattandosi semplicemente di un'argomentazione legata all'esame della documentazione versata in atti dal CP_1
Proprio riguardo a tale aspetto, invero, occorre rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado risulta inficiata per non aver correttamente valutato il compendio probatorio presente in atti.
In particolare, nell'ipotesi in cui viene irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo proiettante luce rossa), bisogna verificare accuratamente che la documentazione, fotografica e video, sia idonea a provare che il veicolo abbia effettivamente superato la linea di arresto quando la luce del semaforo era rossa. A tal proposito, incombe sull'ente accertatore, ovvero il CP 1
l'onere di dimostrare in modo inequivocabile tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato
(cfr. Tribunale di Firenze Sent. N. 2682/2025 del 31.07.2025).
Orbene, dalla disamina del materiale fotografico presente in atti, non è possibile stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, il passaggio con il rosso (le foto sono scure, non si vede bene né la targa né il semaforo), per cui, stante l'ambiguità e l'insufficienza delle prove fornite dal CP 1 deve ritenersi fondato l'appello, con conseguente annullamento delle sanzioni.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente nei confronti del difensore procuratore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte 1 avverso la
sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, annulla il verbale n. V/24814S/2020 del 03.09.2020, il verbale n. V/24990S/2020 del 02.11.2020 e il verbale n. V/208571V/2021 del
19.01.2021;
Condanna il Controparte 1 alla rifusione in favore dell'avv. FABRIZIO
MARUCCI, procuratore antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852, nonché del primo grado di giudizio per euro 457, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 2.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 2/10/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.28), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 638 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F.
Fabrizio Marucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Terni, Piazza Europa n. 5,
giusta delega in atti appellante
E
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Comunale,
P.zza Mario Ridolfi, n. 1, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 227/2024, pubblicata il 22.10.2024, resa dal Giudice di Pace di Terni nel giudizio
RG 521/2021.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi: illegittimità dei verbali opposti per carenza di legittimazione passiva dell'appellante non è mai divenuta proprietaria dell'autoveicolopoiché la Signora Parte 1 sanzionato, intestato al fratello del de cuius, Persona 1 nè lo ha mai condotto و
"poiché, nelle date delle violazioni era condotto dal Signor Parte 2 suocero dell'appellante, come indicato nelle "comunicazioni dei dati del conducente” che la
Signora Parte 1 ha fatto pervenire al Controparte_1 illegittimità dei verbali opposti per mancanza di prova delle contestate violazioni, il percorso motivazionale della sentenza di primo grado è erroneo perché prescinde dalle effettive risultanze documentali degli atti di causa, il materiale fotografico prodotto non è sufficiente a provare le violazioni.
L'appellato si è costituito con comparsa del 9.7.2025 deducendo, quanto al primo motivo di impugnazione, la sua infondatezza stante la qualità di erede in capo all'odierna appellante (non essendovi prova di rinuncia all'eredità), invece, in relazione al suo secondo motivo, la sua inammissibilità trattandosi di questione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado, ed in ogni caso infondata stante la prova dell'infrazione contestata alla sig.ra Parte_1
Dopo la prima udienza, svoltasi il 22.7.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 2/10/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed, esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, infatti, occorre ricordare che, ai fini della dimostrazione della qualità di erede in capo ad un soggetto, non è sufficiente la mera dichiarazione di successione e la qualità di
"coniuge" del de cuius, ma è necessario dimostrare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso;
così come la qualità di erede può conseguire neppure dalla presentazione della dichiarazione di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (cfr. Cass. n. 13639/2018 e Cass. n. 8053/2017).
Ciò premesso, spetta alla P.A. l'onere di provare, in ossequio al fondamentale principio secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del soggetto coinvolto (in questo caso della sig.ra Parte 1 della qualità di erede che può conseguire unicamente dall'accettazione espressa ("aditio") o tacita ("pro herede gestio") dell'eredità, oppure dalla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. ("chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari").
Tutti elementi che, nel caso di specie, difettano di prova. Infatti, non può dirsi corretta la tesi, sostenuta dal Controparte_1 in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che attribuisce ai chiamati all'eredità l'onere di dar prova, peraltro negativa, della mancata assunzione della veste di eredi. Al contrario, deve ritenersi che l'onere probatorio grava in capo a chi afferma la qualità di erede attribuendola alla controparte e consiste nel provare, positivamente, l'aver questa assunto la qualità di erede per effetto dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità.
Come già evidenziato, quindi, deve ritenersi che il Controparte_1 non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, non si rinvengono elementi idonei a dimostrare la qualità di erede in capo alla sig.ra Parte_1 l'odierna appellante non è mai divenuta proprietaria dell'autoveicolo sanzionato, intestato al fratello del de cuius, Persona 1 (come riscontrabile dalla carta di circolazione); l'autovettura non rientra nell'attivo ereditario (art. 12, lett. 1) D. Lgs. n. 346/90) e, infine, non sembra mai aver condotto la vettura che, nelle date delle violazioni, era condotta dal Signor Parte 2 (suocero dell'appellante) come indicato nelle "comunicazioni dei dati del conducente" sono state inviate al Controparte_1 mancando il possesso del bene.
Venendo al secondo motivo di impugnazione, in primo luogo, non può ritenersi che si tratti di una domanda nuova, trattandosi semplicemente di un'argomentazione legata all'esame della documentazione versata in atti dal CP_1
Proprio riguardo a tale aspetto, invero, occorre rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado risulta inficiata per non aver correttamente valutato il compendio probatorio presente in atti.
In particolare, nell'ipotesi in cui viene irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo proiettante luce rossa), bisogna verificare accuratamente che la documentazione, fotografica e video, sia idonea a provare che il veicolo abbia effettivamente superato la linea di arresto quando la luce del semaforo era rossa. A tal proposito, incombe sull'ente accertatore, ovvero il CP 1
l'onere di dimostrare in modo inequivocabile tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato
(cfr. Tribunale di Firenze Sent. N. 2682/2025 del 31.07.2025).
Orbene, dalla disamina del materiale fotografico presente in atti, non è possibile stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, il passaggio con il rosso (le foto sono scure, non si vede bene né la targa né il semaforo), per cui, stante l'ambiguità e l'insufficienza delle prove fornite dal CP 1 deve ritenersi fondato l'appello, con conseguente annullamento delle sanzioni.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente nei confronti del difensore procuratore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte 1 avverso la
sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, annulla il verbale n. V/24814S/2020 del 03.09.2020, il verbale n. V/24990S/2020 del 02.11.2020 e il verbale n. V/208571V/2021 del
19.01.2021;
Condanna il Controparte 1 alla rifusione in favore dell'avv. FABRIZIO
MARUCCI, procuratore antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852, nonché del primo grado di giudizio per euro 457, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 2.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)