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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17797 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la parte si è riportata in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
AR IN FA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa AR IN FA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33056 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona de commissario Parte_1 liquidatore e l.r. CF: P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso Email_1
Email_2 Email_3
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Miserere, Carlo Email_4 Negro, Davide Esposito e Enrico Scialoja come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis cpc la società Cooperativa ha evocato la sig. qualità di CP_2 proprietaria mortis causa di unità all'interno dello stabile di piazza di S. Croce in Gerusalemme n 1 int 3 scala H- al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fatture per servizi erogati da essa ricorrente nella misura di euro 28.022,66: A sostegno della domanda ha dedotto che: la cooperativa in forza del suo statuto ex art 3 e gestiva i servizi comuni come ad es riscaldamento, guardiania, pulitura parti comuni , approvvigionamento idrico etc, dello stabile anticipando i costi;
tutti i proprietari delle unità, soci e non, usufruivano di detti servizi;
detti costi poi - ripartiti in base alle tabelle millesimali-venivano richiesti ai proprietari mediante emissione di fatture;
la resistente aveva usufruito dei servizi, era stata regolarmente convocata alle assemblee di approvazione dei bilanci mediante avvisi in bacheca e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non aveva mai impugnato dette delibere ovvero contestato gli importi richiesti;
in subordine -laddove non riconosciuto il dovere della resistente ad adempiere pagamenti in base allo statuto- essi erano comunque dovuti sensi dell'articolo 2041 c.c- atteso l'indebito arricchimento conseguito dall'uso dei servizi comuni senza alcun esborso.
La sig. pur regolarmente citata-rimaneva contumace. CP_1
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisone all'udienza del 18.12.25 per la discussione attraverso il deposito di note scritte.
Nel merito la domanda è infondata dei termini che seguono.
Invero la cooperativa ha allegato lo svolgimento di gestione dei servizi di cui allo stabile di piazza Santa Croce in Gerusalemme Roma ex art 3 Statuto (all. 2 ric.) e precisamente: servizio di riscaldamento centralizzato con approvvigionamento del combustibile, guardiania e portineria di fabbricati di cortili interni, pulitura dei cortili interni degli spazi comuni, manutenzione ordinaria straordinaria delle parti comuni, approvvigionamento idrico, manutenzione dei 47 ascensori, illuminazione dei cortili degli androni delle scale e degli spazi comuni.
Ora è indubbio tutti i proprietari- indipendentemente dalla qualifica di soci ex articolo 2 del regolamento per la produzione dello statuto sociale approvato con assemblea ordinaria dei soci del 19 gennaio 2019 (all 2 ric) il quale vincola al rispetto delle disposizioni concernenti l'attività il funzionamento della cooperativa non solo i soci “bensì anche le loro famiglie corredino catari e comunque aventi causa qualsiasi titolo”- usufruiscano di detti servizi non suscettibili di rinuncia.
Ebbene ciò premesso la non ha dimostrato i fatti a fondamento della domanda, ovvero Parte_1 la proprietà del bene in capo alla resistente ovvero al suo dante causa e precisamente Persona_1 da quando quest'ultimo è subentrato alla sig. come indicato dalla stessa società al Controparte_3 fine di stabilire le annualità di competenza di eventuale esposizione debitoria a suo carico e per lui alla sua erede (all.1 ric.). Ciò in ragione del fatto che la sig. è subentrata nel 2023 a seguito del decesso del marito, CP_1 e che il recupero per cui è causa include causali risalenti al 2011 come da prospetto in ricorso.
A ciò si aggiunga che -benchè presenti in atti i bilanci relativi regolarmente approvati e non impugnati, con relative fatture sottese peraltro non quietanzate- manca un piano di riparto allegato per le diverse annualità con indicazione della singola unità abitativa, senza considerare che della proprietà proprio dell'int 3 scala H in capo alla (o non è stata fornita alcuna prova CP_1 Per_1 (assenza di indicazione nella dichiarazione sostitutiva di proprietà in cui si fa solo generico riferimento della residenza a Via S. Croce in Gerusalemme 87).
Né, in assenza di riparti allegati ai rendiconti, sono state depositate le Tabelle Millesimali al fine di procedere alla ripartizione pro millesimi di quota in capo alla per gli anni di appartenenza CP_1 dell'immobile (ove provata la proprietà e l'annualità di proprietà), posto che all'all. 4 corrisponde un deposito di una certificazione della stessa Cooperativa di imputazione dei millesimi alla resistente priva di efficacia probatoria al riguardo in quanto atto di parte.
Si evidenzia che alla totale assenza di documentazione come sopra non può supplirsi con la mancata contestazione da parte della resistente in quanto contumace, trattandosi di elementi dirimenti e documentali da offrirsi indefettibilmente a supporto della odierna domanda.
Per quanto sopra la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-respinge la domanda;
-compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, il 19.12.25
IL GIUDICE
AR IN FA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la parte si è riportata in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
AR IN FA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa AR IN FA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33056 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona de commissario Parte_1 liquidatore e l.r. CF: P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso Email_1
Email_2 Email_3
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Miserere, Carlo Email_4 Negro, Davide Esposito e Enrico Scialoja come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis cpc la società Cooperativa ha evocato la sig. qualità di CP_2 proprietaria mortis causa di unità all'interno dello stabile di piazza di S. Croce in Gerusalemme n 1 int 3 scala H- al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fatture per servizi erogati da essa ricorrente nella misura di euro 28.022,66: A sostegno della domanda ha dedotto che: la cooperativa in forza del suo statuto ex art 3 e gestiva i servizi comuni come ad es riscaldamento, guardiania, pulitura parti comuni , approvvigionamento idrico etc, dello stabile anticipando i costi;
tutti i proprietari delle unità, soci e non, usufruivano di detti servizi;
detti costi poi - ripartiti in base alle tabelle millesimali-venivano richiesti ai proprietari mediante emissione di fatture;
la resistente aveva usufruito dei servizi, era stata regolarmente convocata alle assemblee di approvazione dei bilanci mediante avvisi in bacheca e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non aveva mai impugnato dette delibere ovvero contestato gli importi richiesti;
in subordine -laddove non riconosciuto il dovere della resistente ad adempiere pagamenti in base allo statuto- essi erano comunque dovuti sensi dell'articolo 2041 c.c- atteso l'indebito arricchimento conseguito dall'uso dei servizi comuni senza alcun esborso.
La sig. pur regolarmente citata-rimaneva contumace. CP_1
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisone all'udienza del 18.12.25 per la discussione attraverso il deposito di note scritte.
Nel merito la domanda è infondata dei termini che seguono.
Invero la cooperativa ha allegato lo svolgimento di gestione dei servizi di cui allo stabile di piazza Santa Croce in Gerusalemme Roma ex art 3 Statuto (all. 2 ric.) e precisamente: servizio di riscaldamento centralizzato con approvvigionamento del combustibile, guardiania e portineria di fabbricati di cortili interni, pulitura dei cortili interni degli spazi comuni, manutenzione ordinaria straordinaria delle parti comuni, approvvigionamento idrico, manutenzione dei 47 ascensori, illuminazione dei cortili degli androni delle scale e degli spazi comuni.
Ora è indubbio tutti i proprietari- indipendentemente dalla qualifica di soci ex articolo 2 del regolamento per la produzione dello statuto sociale approvato con assemblea ordinaria dei soci del 19 gennaio 2019 (all 2 ric) il quale vincola al rispetto delle disposizioni concernenti l'attività il funzionamento della cooperativa non solo i soci “bensì anche le loro famiglie corredino catari e comunque aventi causa qualsiasi titolo”- usufruiscano di detti servizi non suscettibili di rinuncia.
Ebbene ciò premesso la non ha dimostrato i fatti a fondamento della domanda, ovvero Parte_1 la proprietà del bene in capo alla resistente ovvero al suo dante causa e precisamente Persona_1 da quando quest'ultimo è subentrato alla sig. come indicato dalla stessa società al Controparte_3 fine di stabilire le annualità di competenza di eventuale esposizione debitoria a suo carico e per lui alla sua erede (all.1 ric.). Ciò in ragione del fatto che la sig. è subentrata nel 2023 a seguito del decesso del marito, CP_1 e che il recupero per cui è causa include causali risalenti al 2011 come da prospetto in ricorso.
A ciò si aggiunga che -benchè presenti in atti i bilanci relativi regolarmente approvati e non impugnati, con relative fatture sottese peraltro non quietanzate- manca un piano di riparto allegato per le diverse annualità con indicazione della singola unità abitativa, senza considerare che della proprietà proprio dell'int 3 scala H in capo alla (o non è stata fornita alcuna prova CP_1 Per_1 (assenza di indicazione nella dichiarazione sostitutiva di proprietà in cui si fa solo generico riferimento della residenza a Via S. Croce in Gerusalemme 87).
Né, in assenza di riparti allegati ai rendiconti, sono state depositate le Tabelle Millesimali al fine di procedere alla ripartizione pro millesimi di quota in capo alla per gli anni di appartenenza CP_1 dell'immobile (ove provata la proprietà e l'annualità di proprietà), posto che all'all. 4 corrisponde un deposito di una certificazione della stessa Cooperativa di imputazione dei millesimi alla resistente priva di efficacia probatoria al riguardo in quanto atto di parte.
Si evidenzia che alla totale assenza di documentazione come sopra non può supplirsi con la mancata contestazione da parte della resistente in quanto contumace, trattandosi di elementi dirimenti e documentali da offrirsi indefettibilmente a supporto della odierna domanda.
Per quanto sopra la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-respinge la domanda;
-compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, il 19.12.25
IL GIUDICE
AR IN FA