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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 2943/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Damiano Comito
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Damiano Comito
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.24 depositate il 4.11.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la figlia minore nata il [...] in [...]_1
resterà in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia ciascuno di loro, stabilendo inoltre che: - le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale Per_1
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
- la figlia minore rimarrà a coabitare con la madre presso l'unità immobiliare sita in Roma via Ugo Fleres n. 27 Int. 4; - il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia salvo Pt_2 2 diverso accordo e compatibilmente con le esigenze del minore e con i turni di lavoro dei genitori:
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato e/o dal sabato fino alla domenica alle ore 19.00; per un giorno con pernottamento alla settimana da concordarsi dall'uscita da scuola sino al mattino seguente;
il padre inoltre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé la figlia una volta al mese dal giovedì pomeriggio alla domenica sera;
durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; nelle vacanze pasquali per tre gironi consecutivi ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; - ciascun genitore comunicherà per iscritto all'altro genitore il luogo ove sarà temporaneamente alloggiata la figlia durante il periodo continuativo estivo di propria spettanza, con reciproco impegno a far mantenere all'altro genitore i contatti telefonici con la minore;
il Sig. verserà entro il 20 di ogni mese presso il domicilio della Sig.ra un Pt_2 Parte_1 assegno di € 350,00, annualmente rivaluto secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, con le Per_1
precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc. ). - pone a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Protocollo di
Intesa con il Foro di Roma che di seguito si trascrivono: - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) 3 spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
- con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. ” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in Parte_2
parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ponzano Romano di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n.19, parte II, serie A);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi