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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2024, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 10 del mese di Aprile, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n.
605/2013 R.G.
tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PA (ME) il 14.11.1942, (C.F. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] e C.F._2
(C.F. ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
LA (ME) il 19.11.1975, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Stefano Giorgianni, giusta procura in atti,
attori
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tonino
Mauro Ricciardo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Enrico Basile, giusta procura in atti.
1 convenuti
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Genovese per delega dell'avv. Stefano Giorgianni per gli attori, l'avv. Tonino Mauro
Ricciardo per il e l'avv. Mike Bonomo per CP_1 Controparte_1
delega dell'avv. Enrico Basile per la . Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
IN FATTO E DIRITTO
Gli attori, richiamando l'esito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato nel procedimento n.
697/2010 R.G., hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
e la (ora
[...] Controparte_3 Controparte_2
al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al
[...]
risarcimento dei danni subìti.
A tal fine gli stessi hanno esposto di avere subìto danni, patrimoniali e non, a seguito dello sgombero disposto con l'ordinanza comunale del 29.4.2009 dell'immobile ubicato nel Comune di
[...]
c.da Fiumara n. 16, che era stato danneggiato a causa della CP_1
mancata manutenzione delle strade e delle condutture ad esso adiacenti.
Gli attori, contestando in parte la consulenza espletata nel giudizio cautelare – con riferimento al valore attribuito all'immobile (€
40.000,00), alle spese di demolizione dello stesso (€ 5.000,00) e alla
2 ripartizione della responsabilità tra gli enti – hanno chiesto l'espletamento di un'ulteriore consulenza tecnica e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 31.500,00 a titolo di risarcimento del danno già parzialmente accertato.
Gli stessi hanno chiesto, altresì, il rimborso delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. 697/2010 R.G..
Il costituitosi in giudizio, in via Controparte_1
preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato;
in subordine, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate o l'accoglimento delle stesse nei limiti di cui all'art. 1227 c.c..
Costituitasi alla prima udienza di comparizione la
[...]
(ora ) ha, in via Controparte_3 Controparte_2
preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva e la violazione del principio del ne bis in idem; in subordine, ha eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata espletata la C.T.U. sull'immobile di proprietà degli attori e sulla persona di . Parte_1
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza con concessione alle parti dei termini per il deposito di note.
Si precisa che l'esame delle questioni giuridiche seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
In materia, la Suprema Corte ha precisato che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di
3 economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018;
Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Preliminarmente non merita di essere accolta, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree avanzata dagli enti convenuti.
In particolare, i convenuti hanno sostenuto che le pretese degli attori hanno la stessa causa petendi e lo stesso petitum di quelle proposte nel giudizio n. 265/1997 R.G. incardinato dinnanzi al
Tribunale di PA, definito con la sentenza n. 103/2004 passata in giudicato.
Orbene, diversamente da quanto opinato dal e dalla CP_1
, i danni lamentati dagli attori nel presente giudizio sono CP_3
differenti e successivi rispetto a quelli già oggetto della suindicata pronuncia giudiziale.
Ed invero, come precisato dall' ing. “risulta dagli atti Per_1
di causa che i primi segni di instabilità si siano manifestati fin dal lontano 1997, anno in cui gli attori hanno promosso il primo giudizio nei confronti della . Nelle pagine Controparte_3
precedenti si è avuto modo di rilevare che i danni rappresentati dal
CTU nominato in detto primo giudizio, l'Ing. erano di entità Per_2
inferiore rispetto a quelli attuali, tanto che il medesimo CTU aveva previsto le opere di risanamento strutturale del fabbricato …” (cfr. pag.
9).
Inoltre, anche il Presidente del Tribunale di PA con l'ordinanza
4 depositata il 26.11.2010 - escludendo la sussistenza di un'ipotesi di litispendenza tra l'accertamento tecnico preventivo chiesto (il cui il presente giudizio rappresenta la successiva fase di merito) ed il gravame all'epoca ancora pendente - aveva precisato che gli attori lamentavano
“altre ed ulteriori cause ascrivibili a condotte plurime, anche omissive, che si sarebbero aggiunte alle preesistente e già vagliate”.
L'eccezione di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni avanzata dalla non merita accoglimento Controparte_3
in quanto tardiva e, pertanto, inammissibile.
Invero la costituendosi in giudizio solo alla prima CP_3
udienza oltre, quindi, i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente) è decaduta dalla possibilità di far valere eccezioni in senso stesso come quella di prescrizione.
Sul punto si evidenzia che “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4,c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5,c.p.c...” (cfr.
Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2021).
Posto ciò e prima di esaminare l'eventuale responsabilità degli enti convenuti, occorre soffermare l'attenzione sul disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Tale disposizione afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto prevedere e disciplinare nel nostro sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
5 Il “custode” non è solo chi ha la disponibilità materiale della cosa ma anche quella giuridica e, cioè, è colui che ha il potere di controllare i rischi inerenti alla cosa oggetto della custodia.
Sotto il profilo probatorio, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che per la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode.
La funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione - e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta - salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito.
La Corte di Cassazione riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subìti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n. 19653 del 01.10. 2004).
Successivamente, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso
6 revirement del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente per i danni subìti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di “custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli “…indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale quali la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti…”: indici che “…non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del
06.07.2006).
D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che “…ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c….”, ha anche affermato che “…la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto;
questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della
p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.” (in questo senso, già Cass.
14.3.2006, n. 5445)” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).
7 Successivamente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“…va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art.
2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”, dovendosi, invece, riconoscere che “…la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass.
Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (cfr. Cass. Civ., sent. n.
3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del
03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che
“…graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento
8 colposo della P.A…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire “…la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art.
14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del
1992 ) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda degli attori sono fondate per le ragioni e nei limiti che seguono.
I fatti di causa, rappresentati nell'atto di citazione, hanno trovato riscontro probatorio sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
Invero, all'esito della consulenza tecnica espletata dall' ing.
– le cui conclusioni meritano di essere integralmente Per_1
condivise – è emerso che il fabbricato di proprietà degli attori presenta
“un quadro fessurativo molto accentuato costituito da lesioni principali
e da microlesioni (lesioni secondarie) che pregiudicano le condizioni di stabilità e soprattutto la resistenza nei confronti di eventuali eventi sismici (vedasi documentazione fotografica prodotta in allegato). Le lesioni interessano la muratura portante e le strutture accessorie
(solai). Le lesioni di maggiore importanza (dell'ordine di alcuni centimetri) interessano lo spigolo sud-ovest del fabbricato, limitrofo la
9 sede stradale. In tale spigolo si è verificato un cedimento differenziale delle fondazioni che ha comportato uno stato tensionale e conseguenti deformazioni sui setti murari perimetrali. Il quadro fessurativo, visibile anche dall'esterno del fabbricato, presenta lesioni inclinate a 45°, in particolar modo in prossimità delle aperture. Sono inoltre presenti lesioni verticali che denotano il distacco fra elementi eterogenei
(struttura in muratura e struttura in c.a.). Il quadro fessurativo interessa, oltre le strutture portanti, anche quelle accessorie, nonchè le finiture interne ed esterne. E' possibile, sulla scorta della documentazione presente agli atti, effettuare uno studio sulla evoluzione (peggioramento) del quadro fessurativo. E' presente agli atti di causa la CTU redatta nell'anno 2000 nel procedimento civile n.
265/97 r.g. vertente tra e
contro
Parte_4 Parte_1
l' , conclusosi con la Sentenza Controparte_4
n. 197 del 13.03.2004, anch'essa allegata agli atti di causa. I danni a suo tempo lamentati dagli attori e documentati dal CTU, Ing. Per_3
si manifestavano con un quadro fessurativo meno accentuato
[...]
di quello oggi presente. Basta effettuare un semplice confronto fra la foto n.1 allegata a detta CTU del 2000 e la foto n. 5 allegata alla presente CTU. Entrambe le foto raffigurano lo spigolo sud-ovest del fabbricato. La lesione nello spigolo del fabbricato non si manifestava così come si presenta oggi con ampiezza dell'ordine di alcuni centimetri. Infatti il CTU, Ing. aveva quantificato le somme Per_2
necessarie per il risanamento strutturale del fabbricato. Oggi, la situazione statica del fabbricato si presenta alquanto aggravata e compromessa, a tal punto che in data 29.04.2009 il Sindaco del
Comune di ha emesso l'ordinanza di sgombero del Controparte_1
fabbricato. Il quadro fessurativo attuale coincide, nelle linee principali, con quanto rilevato nell'ATP relativa al procedimento n.697/2010
R.G., redatta nell'anno 2011 dall'Ing. . Si rileva, Persona_4
10 però, un aggravamento dell'entità delle fessure, dimostrato dal fatto che alcuni vetrini, apposti dal precedente CTU Ing. nel 2011 Per_4
per monitorare gli spostamenti, si sono lesionati o addirittura distaccati. Ciò significa che il fenomeno di cedimento si è evoluto
(aggravandosi) nel periodo 2011-2015 … lo scrivente ritiene che le cause che hanno determinato i danni lamentati vadano ricercate, principalmente: - nelle infiltrazioni di acque meteoriche non regimentate lungo la sede stradale provinciale, sia a monte che a valle del fabbricato;
in particolar modo, a valle, in un'area frontistante il fabbricato, si crea un ristagno di acqua che pian piano si infiltra nel rilevato stradale. Le sedi stradali, sia a monte che a valle, non presentano un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. - nella cattiva realizzazione del pozzetto d'ispezione delle acque bianche, realizzato dall'amministrazione comunale nell'anno
2001, che ha provocato in epoca passata cospicue infiltrazioni di acqua nel sottosuolo. Entrambe le cause hanno determinato, nel corso degli anni, un imbibimento del terreno fondale con conseguente riduzione delle caratteristiche meccaniche del terreno medesimo. Inoltre, è alquanto plausibile, considerata la depressione che ha interessato la sede stradale e il muro limitrofo, che tali infiltrazioni abbiano potuto provocare la lenta movimentazione e asportazione di materiale fine, con aumento della porosità del terreno costituente il rilevato stradale
e il terreno basale …”
Dall'esame delle risultanze istruttorie, dunque, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno (l'evento lesivo) e il fatto.
L'irreparabile pregiudizio subìto dall'immobile degli attori – che ne ha determinato lo sgombero – è, infatti, eziologicamente riconducibile all'omessa manutenzione delle arterie provinciale ed alla
11 mancata regimentazione delle acque meteoriche sulle stesse, nonché all'inefficienza del pozzetto d'ispezione delle acque bianche realizzato dal nell'anno 2011. CP_1
Sul punto si ritiene opportuno evidenziare che gli enti proprietari delle strade sono tenuti - ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 285/1992 - a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.
Si fa rilevare, inoltre, che gli impianti fognari - al pari di quelli predisposti per lo smaltimento delle acque reflue - da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli (cfr., in tal senso, Cass.
Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, per cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito).
Sempre sotto il profilo causale, non merita accoglimento l'eccezione avanzata dai convenuti secondo cui i danni cagionati all'immobile per cui è causa sono addebitabili – in tutto o in parte – a ragioni diverse dall'omessa manutenzione delle strade provinciali, alla mancata regimentazione delle acque meteoriche ed alla realizzazione del pozzetto comunale.
Ed invero, a tal proposito, l'ausiliario ha chiarito che “non ha rilevato condizioni di dissesto generale del pendio che facciano pensare ad un fenomeno generale di dissesto del territorio … non ha rilevato condizioni di instabilità generale del pendio.” (cfr. pag. 9 consulenza), ed ha, inoltre, escluso che “…possa addebitarsi alcuna
12 responsabilità dell'accaduto alla inadeguatezza delle fondazioni, poiché trattasi di fondazioni superficiali in muratura lapidea” (cfr. pag
10) ed ancora che “…le acque provenienti dal tetto del fabbricato attoreo… siano quantitativamente poco significanti e pertanto non sufficienti a provocare il dissesto in oggetto” (cfr. pag. 18).
Il consulente, in definitiva, ha ritenuto “…che non vi siano concause di rilievo e che le cause principali siano quelle descritte al paragrafo precedente”, ossia “Le sedi stradali, sia a monte che a valle, non presentano un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche… cattiva realizzazione del pozzetto d'ispezione delle acque bianche, realizzato dall'amministrazione comunale nell'anno 2001”.
In ragione delle risultanze istruttorie, dunque, la responsabilità per il totale dissesto dell'immobile di proprietà degli attori deve attribuirsi esclusivamente, ed in egual misura, agli enti convenuti.
Il consulente ha precisato, infatti, che “…le percentuali di incidenza possano essere ripartite in maniera paritaria e cioè, 50% a carico dell'amministrazione provinciale e 50% a carico dell'amministrazione comunale.” (cfr. pagg. 14 – 15 consulenza)
A tal proposito si osserva che, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (Cfr Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass.,
S.U. 11/1/2008 n. 576); ne consegue che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989 n. 65) ma anche di causalità specifica (v. Cass. 2/12/2021 n. 38076; Cass.
29/9/2015 n. 19213; Cass. 29/8/2011 n. 17685; Cass. 27/4/2011 n.
9404; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 584; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 582; v. anche Cass., 28/4/.2022 n. 13342), sicchè “ … quando l'evento dannoso
o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni,
13 coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato" (cfr. Cass. n. 3285/2022).
A ciò si aggiunga, inoltre, che i convenuti non hanno fornito prova di avere espletato tutte le possibili attività di controllo, vigilanza e manutenzione che gravano su di loro in base al principio generale del neminem laedere, né dimostrato – come già evidenziato – che il pregiudizio all'immobile degli attori era stato provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi.
Inoltre, come si evince dalla documentazione allegata in atti – tra cui anche i provvedimenti adottati dagli stessi enti e le pronunce giudiziali prodotte – i convenuti erano consapevoli dell'inidoneità delle opere stradali e di convogliamento delle acque meteoriche nei pressi del fabbricato degli attori ma nonostante ciò non si sono attivati come avrebbero dovuto per limitarne le conseguenze dannose.
Sulla base di quanto esposto, gli enti convenuti sono responsabili per i danni subìti dagli attori ai sensi del disposto normativo ex art. 2051
c.c..
Accertata la responsabilità dei convenuti occorre esaminare il profilo del risarcimento del danno.
Gli attori hanno chiesto di essere risarciti per i danni patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte illecite imputabili agli enti convenuti.
La domanda merita accoglimento nei limiti indicati nella
14 consulenza redatta a firma dell'ing. e, tenuto conto Per_1
dell'impossibilità di ripristinare l'immobile degli attori, occorrerà procedere al risarcimento del danno per equivalente.
Il consulente, infatti, ha ritenuto “antieconomico, e al tempo stesso non eseguibile con sufficiente grado di sicurezza, l'intervento di ripristino dell'immobile esistente” (cfr. pag. 16 consulenza) poiché
“l'immobile attoreo presenta un quadro fessurativo grave, che compromette le condizioni di sicurezza statiche, soprattutto in occasione di eventi sismici. Lo sviluppo del quadro fessurativo principale interessa l'intero fabbricato: si evidenzia una superficie di distacco principale che denota un movimento fondazionale di notevole entità. Le fondazioni dell'edificio richiederebbero un intervento di adeguamento statico-funzionale che dovrebbe essere esteso all'intero sviluppo delle fondazioni medesime. La tipologia dell'intervento in fondazione dovrebbe prevedere la realizzazione di sottofondazioni consistenti in un doppio cordolo di fondazione in c.a. ammorsato alla fondazione esistente e fondato su micropali. Considerata la natura diffusa del cedimento, tale intervento dovrebbe interessare l'intero sviluppo della fondazione. Tale tipologia d'intervento, di per sé costosa
(circa 1.500 €/metro di fondazione per circa 40 m di fondazione), viste le condizioni del terreno fondazionale e la tipologia di fondazione, non garantirebbe l'ottenimento di risultati sufficienti con adeguato grado di sicurezza.” (cfr. pag. 15 e 16 consulenza).
In ragione di quanto esposto, condividendo le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, la ed il Controparte_2 [...]
devono essere condannate, nella misura del 50% Controparte_1
ciascuno, a corrispondere in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 62.405,00 (risultante dal valore stimato di € 25.445,00 per il piano terra e di € 36.960,00 per il primo
15 piano;
cfr. pag. 17 consulenza).
Gli stessi enti, inoltre, dovranno corrispondere agli attori anche le somme necessarie per la demolizione dell'immobile, quantificati in €
9.450,00.
Consegue che, facendo i dovuti calcoli, ciascun ente dovrà corrispondere agli attori la somma complessiva di € 35.927,50.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce un debito di valore e, pertanto, devono applicarsi altresì gli interessi compensativi e la rivalutazione.
L'importo liquidato deve essere devalutato dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. La devalutazione monetaria serve – nel contempo – ad impedire l'ingiusto arricchimento dei danneggiati ed a garantire l'attualità della cifra risarcitoria (cfr. Cass. 21/03/2011, n.
6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774).
Si precisa che, diversamente da quanto opinato dalla
[...]
, nella liquidazione del danno non può tenersi Controparte_2
conto della somma eventualmente corrisposta dalla stessa in esecuzione della sentenza n. 103/2004, passata in giudicato;
come già argomentato, infatti, la controversia in esame ha ad oggetto danni maggiori e diversi rispetto a quelli vagliati nel giudizio all'esito del quale è stata emanata la sentenza citata.
Oltre ai danni patrimoniali subìti in ragione del pregiudizio arrecato all'immobile, l'attrice ha chiesto la ripetizione delle somme sostenute per la locazione dell'alloggio dell' Organizzazione_1
[...]
[...] messole a disposizione. A tal fine ha prodotto in giudizio 37
[...]
ricevute di importo complessivo di € 1.875,13.
Tale istanza è meritevole di accoglimento.
Ed invero, anche le spese sostenute da per Controparte_5
alloggiare un immobile diverso da quello di proprietà sono conseguenza diretta della condotta illecita imputabile ai convenuti.
Sul punto, occorre evidenziare che i danni patrimoniali si concretizzano nella diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato patisce a causa dell'illecito o dell'inadempimento e si compongono di due voci, danno emergente (o diretto) e lucro cessante
(o danno indiretto).
Il danno emergente include le spese che il danneggiato ha dovuto sostenere per rimediare al pregiudizio sofferto.
Ne consegue che ciascun ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 937,50 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
, inoltre, ha chiesto di essere risarcita per i danni Parte_1
non patrimoniali – anche morali – patiti per avere dovuto abbandonare, per forza maggiore, la propria abitazione;
a tal fine ha allegato di aver sofferto di un forte “disagio e stress psico - fisico” sfociato in stati ansiosi, insonnia e problemi cardiaci.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
Dalle risultanze della consulenza redatta dall'ausiliario dott. Per_5
– le cui conclusioni meritano di essere condivise - è emerso, infatti, che
“Secondo l'evento riferito in corso di visita di CTU, da quanto emerge dalla documentazione in fascicolo la IG.ra donna di Parte_1
anni 74, risulta affetta da: stato ansioso reattivo con riferita insonnia;
17 cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
esiti di intervento chirurgico decompressivo in stenosi interforaminale.
L'evento narrato in ricorso, trasferimento in altra abitazione della paziente a causa dell'inagibilità della casa di proprietà dove abitava da tempo, è sufficiente a determinare un significativo stato ansioso depressivo reattivo presentato dalla paziente ed è rispettato il nesso causale” (cfr. pag. 5 consulenza).
In riscontro alle osservazioni avanzate alla bozza di CTU dal consulente di parte del l'ausiliario ha Controparte_1
precisato di avere “…esaminato il caso alla luce dei classici scientifici criteri medico-legali applicati al caso concreto:
1. Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva alla comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Tale criterio nel caso concreto è pienamente rispettato.
2.Criterio topografico. Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo. Nel caso concreto l'azione lesiva ha interessato la psiche del soggetto e si ritiene che anche tale criterio è rispettato pienamente, perché come appunto tra l'altro scritto dal legale di parte convenuta nelle osservazioni: “… la psiche in fin dei conti, espressione peculiare dell'individuo e l'eventuale maggior vulnerabilità non è effetto di un precedente infortunio, bensì risultato - come si diceva - della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. Ogni assetto psichico, ogni personalità, ogni equilibrio, sia pure precario è, a ben riflettere, uno degli infiniti "modi di essere" dell'individuo. Espressione peculiare dell'individuo …”. La IG.ra , soggetto anziano, stava bene a Parte_1
casa sua, ma a causa dell'evento si è dovuta spostare con aggravio di spese di affitto in altra abitazione alterando le sue abitudini di vita e di
18 relazioni interpersonali, il proprio benessere psico-fisico.
3.Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. Valuta l'idoneità di un'azione lesiva
a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi. Nel caso concreto la vicenda che ha interessato la perizianda è da sola sufficiente a determinare la patologia e le sue conseguenze dannose.
4.Criterio modale. La modalità d'azione della causa deve essere compatibile con la natura, la gravità e la modalità di comparsa degli effetti prodotti. Contrariamente a quanto osservato dal legale di parte convenuta l'evento che ha interessato la IG.ra
presenta le caratteristiche modali tipiche per Parte_1
l'insorgenza della malattia diagnosticata e dannosa. 5.Criterio della continuità fenomenica. Si realizza quando, a livello clinico, non vi è interruzione fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia. Ciò risulta dalla certificazione del curante Dott. del Persona_6
08/03/2013 agli atti di causa.
6.Criterio di esclusione. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico. Nel caso concreto non risultano altre cause che possano aver influito significativamente e in modo determinante la genesi della patologia e delle sue conseguenze dannose …”.
Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto da
, poi, il consulente tecnico ha accertato un danno Parte_1
biologico nella misura del 6%, un'invalidità temporanea parziale al
50% della durata di giorni 90, ed al 25% della durata di giorni 90.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle patologie riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Per la liquidazione del danno nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in adesione alla più recente ricostruzione
19 giurisprudenziale, si rinvia ai parametri indicati nelle tabelle di Milano
(cfr. Cass. n. 32373/2023; Cass. n. 4509/2022).
Pertanto, sulla base di dette tabelle ed avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, nonché all'età della all'epoca dello sgombero (66 anni), appare equo liquidare la Parte_1
somma complessiva di € 15.027,50, di cui € 8.345,00 a titolo di danno biologico permanete ed € 6.682,50 quale invalidità temporanea parziale.
Da ciò consegue che ciascun ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 7.513,75.
Si precisa, inoltre, che si è provveduto nella liquidazione del danno ad una personalizzazione del danno biologico in considerazione del pregiudizio morale sofferto da , la cui prova viene Parte_5
desunta sia dalla documentazione in atti che dagli esiti della consulenza espletata dall'ausiliario.
Quest'ultimo, infatti, ha riconosciuto l'attrice vittima di uno stato ansioso conseguente all'abbandono della propria abitazione che ha inciso sulla quotidianità e le abitudini della stessa;
il consulente, in particolare, ha affermato che “la IG.ra , soggetto anziano, Parte_1
stava bene a casa sua, ma a causa dell'evento si è dovuta spostare con aggravio di spese di affitto in altra abitazione alterando le sue abitudini di vita e di relazioni interpersonali, il proprio benessere psico-fisico
…”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di responsabilità civile la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente
20 obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa …” (cfr. Cass. n. 23469/18).
Con specifico riferimento alla liquidazione del danno morale, sempre la Suprema Corte ha precisato che “ferma restando la ormai pacifica autonomia del danno morale dal danno biologico, non v'è ragione per ritenere che, laddove sia ritenuto in concreto sussistente, il pregiudizio morale non possa essere liquidato con la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico- relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico", quello dell' "incremento per sofferenza" e quello del "punto danno non patrimoniale", pari alla sommatoria dei primi due); ciò non significa, peraltro, che il risarcimento del danno morale comporti sempre e comunque la necessità della personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito -per il danno morale come per il biologico soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella” (cfr. Cass. n. 26264/2023).
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici del costo della vita e gli interessi Org_2
compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del
05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
21 Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003) ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, nonché quelle dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA, seguono il principio della soccombenza e, per tale motivo, sono poste a carico degli enti convenuti.
Sul punto si evidenzia, infatti, che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (cfr. Cass. n. 35510/2021).
Le spese relative all'accertamento dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA sono liquidate come in dispositivo – stante il valore effettivo della controversia e l'attività svolta dalle parti – sulla base dei parametri applicabili al momento della definizione dello stesso (D.M. n. 127 dell'8 aprile
2004).
Le spese del presente giudizio, invece, sono liquidate come in dispositivo – stante il valore effettivo della controversia e l'attività
22 svolta dalle parti – sulla base dei parametri medi di cui ai D.M. n.
55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n.
605/2013 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie le domande degli attori e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti convenuti;
2) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €
35.927,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere a Parte_1
, a titolo di esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro
[...]
immobile, la somma di € 937,50, oltre interessi come indicato in parte motiva;
4) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere a Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale €
[...]
7.513,75, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
5) condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proc. n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA, nella misura di € 193,06 per spese vive ed € 2.965,87 per compensi liquidati in favore dei nominati consulenti (giusti provvedimenti del Presidente del Tribunale depositati il
24.11.2010 ed il 9.6.2011), nonché € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione
23 delle spese del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in € 474,27 per spese vive ed € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico degli enti convenuti nella misura del 50% cadauno.
Così deciso in PA, 10.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
24
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 10 del mese di Aprile, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n.
605/2013 R.G.
tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PA (ME) il 14.11.1942, (C.F. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] e C.F._2
(C.F. ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
LA (ME) il 19.11.1975, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Stefano Giorgianni, giusta procura in atti,
attori
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tonino
Mauro Ricciardo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Enrico Basile, giusta procura in atti.
1 convenuti
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Genovese per delega dell'avv. Stefano Giorgianni per gli attori, l'avv. Tonino Mauro
Ricciardo per il e l'avv. Mike Bonomo per CP_1 Controparte_1
delega dell'avv. Enrico Basile per la . Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
IN FATTO E DIRITTO
Gli attori, richiamando l'esito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato nel procedimento n.
697/2010 R.G., hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
e la (ora
[...] Controparte_3 Controparte_2
al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al
[...]
risarcimento dei danni subìti.
A tal fine gli stessi hanno esposto di avere subìto danni, patrimoniali e non, a seguito dello sgombero disposto con l'ordinanza comunale del 29.4.2009 dell'immobile ubicato nel Comune di
[...]
c.da Fiumara n. 16, che era stato danneggiato a causa della CP_1
mancata manutenzione delle strade e delle condutture ad esso adiacenti.
Gli attori, contestando in parte la consulenza espletata nel giudizio cautelare – con riferimento al valore attribuito all'immobile (€
40.000,00), alle spese di demolizione dello stesso (€ 5.000,00) e alla
2 ripartizione della responsabilità tra gli enti – hanno chiesto l'espletamento di un'ulteriore consulenza tecnica e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 31.500,00 a titolo di risarcimento del danno già parzialmente accertato.
Gli stessi hanno chiesto, altresì, il rimborso delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. 697/2010 R.G..
Il costituitosi in giudizio, in via Controparte_1
preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato;
in subordine, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate o l'accoglimento delle stesse nei limiti di cui all'art. 1227 c.c..
Costituitasi alla prima udienza di comparizione la
[...]
(ora ) ha, in via Controparte_3 Controparte_2
preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva e la violazione del principio del ne bis in idem; in subordine, ha eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata espletata la C.T.U. sull'immobile di proprietà degli attori e sulla persona di . Parte_1
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza con concessione alle parti dei termini per il deposito di note.
Si precisa che l'esame delle questioni giuridiche seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
In materia, la Suprema Corte ha precisato che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di
3 economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018;
Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Preliminarmente non merita di essere accolta, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree avanzata dagli enti convenuti.
In particolare, i convenuti hanno sostenuto che le pretese degli attori hanno la stessa causa petendi e lo stesso petitum di quelle proposte nel giudizio n. 265/1997 R.G. incardinato dinnanzi al
Tribunale di PA, definito con la sentenza n. 103/2004 passata in giudicato.
Orbene, diversamente da quanto opinato dal e dalla CP_1
, i danni lamentati dagli attori nel presente giudizio sono CP_3
differenti e successivi rispetto a quelli già oggetto della suindicata pronuncia giudiziale.
Ed invero, come precisato dall' ing. “risulta dagli atti Per_1
di causa che i primi segni di instabilità si siano manifestati fin dal lontano 1997, anno in cui gli attori hanno promosso il primo giudizio nei confronti della . Nelle pagine Controparte_3
precedenti si è avuto modo di rilevare che i danni rappresentati dal
CTU nominato in detto primo giudizio, l'Ing. erano di entità Per_2
inferiore rispetto a quelli attuali, tanto che il medesimo CTU aveva previsto le opere di risanamento strutturale del fabbricato …” (cfr. pag.
9).
Inoltre, anche il Presidente del Tribunale di PA con l'ordinanza
4 depositata il 26.11.2010 - escludendo la sussistenza di un'ipotesi di litispendenza tra l'accertamento tecnico preventivo chiesto (il cui il presente giudizio rappresenta la successiva fase di merito) ed il gravame all'epoca ancora pendente - aveva precisato che gli attori lamentavano
“altre ed ulteriori cause ascrivibili a condotte plurime, anche omissive, che si sarebbero aggiunte alle preesistente e già vagliate”.
L'eccezione di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni avanzata dalla non merita accoglimento Controparte_3
in quanto tardiva e, pertanto, inammissibile.
Invero la costituendosi in giudizio solo alla prima CP_3
udienza oltre, quindi, i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente) è decaduta dalla possibilità di far valere eccezioni in senso stesso come quella di prescrizione.
Sul punto si evidenzia che “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4,c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5,c.p.c...” (cfr.
Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2021).
Posto ciò e prima di esaminare l'eventuale responsabilità degli enti convenuti, occorre soffermare l'attenzione sul disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Tale disposizione afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto prevedere e disciplinare nel nostro sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
5 Il “custode” non è solo chi ha la disponibilità materiale della cosa ma anche quella giuridica e, cioè, è colui che ha il potere di controllare i rischi inerenti alla cosa oggetto della custodia.
Sotto il profilo probatorio, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che per la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode.
La funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione - e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta - salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito.
La Corte di Cassazione riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subìti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n. 19653 del 01.10. 2004).
Successivamente, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso
6 revirement del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente per i danni subìti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di “custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli “…indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale quali la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti…”: indici che “…non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del
06.07.2006).
D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che “…ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c….”, ha anche affermato che “…la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto;
questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della
p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.” (in questo senso, già Cass.
14.3.2006, n. 5445)” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).
7 Successivamente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“…va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art.
2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”, dovendosi, invece, riconoscere che “…la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass.
Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (cfr. Cass. Civ., sent. n.
3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del
03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che
“…graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento
8 colposo della P.A…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire “…la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art.
14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del
1992 ) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda degli attori sono fondate per le ragioni e nei limiti che seguono.
I fatti di causa, rappresentati nell'atto di citazione, hanno trovato riscontro probatorio sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
Invero, all'esito della consulenza tecnica espletata dall' ing.
– le cui conclusioni meritano di essere integralmente Per_1
condivise – è emerso che il fabbricato di proprietà degli attori presenta
“un quadro fessurativo molto accentuato costituito da lesioni principali
e da microlesioni (lesioni secondarie) che pregiudicano le condizioni di stabilità e soprattutto la resistenza nei confronti di eventuali eventi sismici (vedasi documentazione fotografica prodotta in allegato). Le lesioni interessano la muratura portante e le strutture accessorie
(solai). Le lesioni di maggiore importanza (dell'ordine di alcuni centimetri) interessano lo spigolo sud-ovest del fabbricato, limitrofo la
9 sede stradale. In tale spigolo si è verificato un cedimento differenziale delle fondazioni che ha comportato uno stato tensionale e conseguenti deformazioni sui setti murari perimetrali. Il quadro fessurativo, visibile anche dall'esterno del fabbricato, presenta lesioni inclinate a 45°, in particolar modo in prossimità delle aperture. Sono inoltre presenti lesioni verticali che denotano il distacco fra elementi eterogenei
(struttura in muratura e struttura in c.a.). Il quadro fessurativo interessa, oltre le strutture portanti, anche quelle accessorie, nonchè le finiture interne ed esterne. E' possibile, sulla scorta della documentazione presente agli atti, effettuare uno studio sulla evoluzione (peggioramento) del quadro fessurativo. E' presente agli atti di causa la CTU redatta nell'anno 2000 nel procedimento civile n.
265/97 r.g. vertente tra e
contro
Parte_4 Parte_1
l' , conclusosi con la Sentenza Controparte_4
n. 197 del 13.03.2004, anch'essa allegata agli atti di causa. I danni a suo tempo lamentati dagli attori e documentati dal CTU, Ing. Per_3
si manifestavano con un quadro fessurativo meno accentuato
[...]
di quello oggi presente. Basta effettuare un semplice confronto fra la foto n.1 allegata a detta CTU del 2000 e la foto n. 5 allegata alla presente CTU. Entrambe le foto raffigurano lo spigolo sud-ovest del fabbricato. La lesione nello spigolo del fabbricato non si manifestava così come si presenta oggi con ampiezza dell'ordine di alcuni centimetri. Infatti il CTU, Ing. aveva quantificato le somme Per_2
necessarie per il risanamento strutturale del fabbricato. Oggi, la situazione statica del fabbricato si presenta alquanto aggravata e compromessa, a tal punto che in data 29.04.2009 il Sindaco del
Comune di ha emesso l'ordinanza di sgombero del Controparte_1
fabbricato. Il quadro fessurativo attuale coincide, nelle linee principali, con quanto rilevato nell'ATP relativa al procedimento n.697/2010
R.G., redatta nell'anno 2011 dall'Ing. . Si rileva, Persona_4
10 però, un aggravamento dell'entità delle fessure, dimostrato dal fatto che alcuni vetrini, apposti dal precedente CTU Ing. nel 2011 Per_4
per monitorare gli spostamenti, si sono lesionati o addirittura distaccati. Ciò significa che il fenomeno di cedimento si è evoluto
(aggravandosi) nel periodo 2011-2015 … lo scrivente ritiene che le cause che hanno determinato i danni lamentati vadano ricercate, principalmente: - nelle infiltrazioni di acque meteoriche non regimentate lungo la sede stradale provinciale, sia a monte che a valle del fabbricato;
in particolar modo, a valle, in un'area frontistante il fabbricato, si crea un ristagno di acqua che pian piano si infiltra nel rilevato stradale. Le sedi stradali, sia a monte che a valle, non presentano un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. - nella cattiva realizzazione del pozzetto d'ispezione delle acque bianche, realizzato dall'amministrazione comunale nell'anno
2001, che ha provocato in epoca passata cospicue infiltrazioni di acqua nel sottosuolo. Entrambe le cause hanno determinato, nel corso degli anni, un imbibimento del terreno fondale con conseguente riduzione delle caratteristiche meccaniche del terreno medesimo. Inoltre, è alquanto plausibile, considerata la depressione che ha interessato la sede stradale e il muro limitrofo, che tali infiltrazioni abbiano potuto provocare la lenta movimentazione e asportazione di materiale fine, con aumento della porosità del terreno costituente il rilevato stradale
e il terreno basale …”
Dall'esame delle risultanze istruttorie, dunque, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno (l'evento lesivo) e il fatto.
L'irreparabile pregiudizio subìto dall'immobile degli attori – che ne ha determinato lo sgombero – è, infatti, eziologicamente riconducibile all'omessa manutenzione delle arterie provinciale ed alla
11 mancata regimentazione delle acque meteoriche sulle stesse, nonché all'inefficienza del pozzetto d'ispezione delle acque bianche realizzato dal nell'anno 2011. CP_1
Sul punto si ritiene opportuno evidenziare che gli enti proprietari delle strade sono tenuti - ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 285/1992 - a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.
Si fa rilevare, inoltre, che gli impianti fognari - al pari di quelli predisposti per lo smaltimento delle acque reflue - da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli (cfr., in tal senso, Cass.
Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, per cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito).
Sempre sotto il profilo causale, non merita accoglimento l'eccezione avanzata dai convenuti secondo cui i danni cagionati all'immobile per cui è causa sono addebitabili – in tutto o in parte – a ragioni diverse dall'omessa manutenzione delle strade provinciali, alla mancata regimentazione delle acque meteoriche ed alla realizzazione del pozzetto comunale.
Ed invero, a tal proposito, l'ausiliario ha chiarito che “non ha rilevato condizioni di dissesto generale del pendio che facciano pensare ad un fenomeno generale di dissesto del territorio … non ha rilevato condizioni di instabilità generale del pendio.” (cfr. pag. 9 consulenza), ed ha, inoltre, escluso che “…possa addebitarsi alcuna
12 responsabilità dell'accaduto alla inadeguatezza delle fondazioni, poiché trattasi di fondazioni superficiali in muratura lapidea” (cfr. pag
10) ed ancora che “…le acque provenienti dal tetto del fabbricato attoreo… siano quantitativamente poco significanti e pertanto non sufficienti a provocare il dissesto in oggetto” (cfr. pag. 18).
Il consulente, in definitiva, ha ritenuto “…che non vi siano concause di rilievo e che le cause principali siano quelle descritte al paragrafo precedente”, ossia “Le sedi stradali, sia a monte che a valle, non presentano un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche… cattiva realizzazione del pozzetto d'ispezione delle acque bianche, realizzato dall'amministrazione comunale nell'anno 2001”.
In ragione delle risultanze istruttorie, dunque, la responsabilità per il totale dissesto dell'immobile di proprietà degli attori deve attribuirsi esclusivamente, ed in egual misura, agli enti convenuti.
Il consulente ha precisato, infatti, che “…le percentuali di incidenza possano essere ripartite in maniera paritaria e cioè, 50% a carico dell'amministrazione provinciale e 50% a carico dell'amministrazione comunale.” (cfr. pagg. 14 – 15 consulenza)
A tal proposito si osserva che, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (Cfr Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass.,
S.U. 11/1/2008 n. 576); ne consegue che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989 n. 65) ma anche di causalità specifica (v. Cass. 2/12/2021 n. 38076; Cass.
29/9/2015 n. 19213; Cass. 29/8/2011 n. 17685; Cass. 27/4/2011 n.
9404; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 584; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 582; v. anche Cass., 28/4/.2022 n. 13342), sicchè “ … quando l'evento dannoso
o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni,
13 coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato" (cfr. Cass. n. 3285/2022).
A ciò si aggiunga, inoltre, che i convenuti non hanno fornito prova di avere espletato tutte le possibili attività di controllo, vigilanza e manutenzione che gravano su di loro in base al principio generale del neminem laedere, né dimostrato – come già evidenziato – che il pregiudizio all'immobile degli attori era stato provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi.
Inoltre, come si evince dalla documentazione allegata in atti – tra cui anche i provvedimenti adottati dagli stessi enti e le pronunce giudiziali prodotte – i convenuti erano consapevoli dell'inidoneità delle opere stradali e di convogliamento delle acque meteoriche nei pressi del fabbricato degli attori ma nonostante ciò non si sono attivati come avrebbero dovuto per limitarne le conseguenze dannose.
Sulla base di quanto esposto, gli enti convenuti sono responsabili per i danni subìti dagli attori ai sensi del disposto normativo ex art. 2051
c.c..
Accertata la responsabilità dei convenuti occorre esaminare il profilo del risarcimento del danno.
Gli attori hanno chiesto di essere risarciti per i danni patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte illecite imputabili agli enti convenuti.
La domanda merita accoglimento nei limiti indicati nella
14 consulenza redatta a firma dell'ing. e, tenuto conto Per_1
dell'impossibilità di ripristinare l'immobile degli attori, occorrerà procedere al risarcimento del danno per equivalente.
Il consulente, infatti, ha ritenuto “antieconomico, e al tempo stesso non eseguibile con sufficiente grado di sicurezza, l'intervento di ripristino dell'immobile esistente” (cfr. pag. 16 consulenza) poiché
“l'immobile attoreo presenta un quadro fessurativo grave, che compromette le condizioni di sicurezza statiche, soprattutto in occasione di eventi sismici. Lo sviluppo del quadro fessurativo principale interessa l'intero fabbricato: si evidenzia una superficie di distacco principale che denota un movimento fondazionale di notevole entità. Le fondazioni dell'edificio richiederebbero un intervento di adeguamento statico-funzionale che dovrebbe essere esteso all'intero sviluppo delle fondazioni medesime. La tipologia dell'intervento in fondazione dovrebbe prevedere la realizzazione di sottofondazioni consistenti in un doppio cordolo di fondazione in c.a. ammorsato alla fondazione esistente e fondato su micropali. Considerata la natura diffusa del cedimento, tale intervento dovrebbe interessare l'intero sviluppo della fondazione. Tale tipologia d'intervento, di per sé costosa
(circa 1.500 €/metro di fondazione per circa 40 m di fondazione), viste le condizioni del terreno fondazionale e la tipologia di fondazione, non garantirebbe l'ottenimento di risultati sufficienti con adeguato grado di sicurezza.” (cfr. pag. 15 e 16 consulenza).
In ragione di quanto esposto, condividendo le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, la ed il Controparte_2 [...]
devono essere condannate, nella misura del 50% Controparte_1
ciascuno, a corrispondere in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 62.405,00 (risultante dal valore stimato di € 25.445,00 per il piano terra e di € 36.960,00 per il primo
15 piano;
cfr. pag. 17 consulenza).
Gli stessi enti, inoltre, dovranno corrispondere agli attori anche le somme necessarie per la demolizione dell'immobile, quantificati in €
9.450,00.
Consegue che, facendo i dovuti calcoli, ciascun ente dovrà corrispondere agli attori la somma complessiva di € 35.927,50.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce un debito di valore e, pertanto, devono applicarsi altresì gli interessi compensativi e la rivalutazione.
L'importo liquidato deve essere devalutato dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. La devalutazione monetaria serve – nel contempo – ad impedire l'ingiusto arricchimento dei danneggiati ed a garantire l'attualità della cifra risarcitoria (cfr. Cass. 21/03/2011, n.
6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774).
Si precisa che, diversamente da quanto opinato dalla
[...]
, nella liquidazione del danno non può tenersi Controparte_2
conto della somma eventualmente corrisposta dalla stessa in esecuzione della sentenza n. 103/2004, passata in giudicato;
come già argomentato, infatti, la controversia in esame ha ad oggetto danni maggiori e diversi rispetto a quelli vagliati nel giudizio all'esito del quale è stata emanata la sentenza citata.
Oltre ai danni patrimoniali subìti in ragione del pregiudizio arrecato all'immobile, l'attrice ha chiesto la ripetizione delle somme sostenute per la locazione dell'alloggio dell' Organizzazione_1
[...]
[...] messole a disposizione. A tal fine ha prodotto in giudizio 37
[...]
ricevute di importo complessivo di € 1.875,13.
Tale istanza è meritevole di accoglimento.
Ed invero, anche le spese sostenute da per Controparte_5
alloggiare un immobile diverso da quello di proprietà sono conseguenza diretta della condotta illecita imputabile ai convenuti.
Sul punto, occorre evidenziare che i danni patrimoniali si concretizzano nella diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato patisce a causa dell'illecito o dell'inadempimento e si compongono di due voci, danno emergente (o diretto) e lucro cessante
(o danno indiretto).
Il danno emergente include le spese che il danneggiato ha dovuto sostenere per rimediare al pregiudizio sofferto.
Ne consegue che ciascun ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 937,50 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
, inoltre, ha chiesto di essere risarcita per i danni Parte_1
non patrimoniali – anche morali – patiti per avere dovuto abbandonare, per forza maggiore, la propria abitazione;
a tal fine ha allegato di aver sofferto di un forte “disagio e stress psico - fisico” sfociato in stati ansiosi, insonnia e problemi cardiaci.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
Dalle risultanze della consulenza redatta dall'ausiliario dott. Per_5
– le cui conclusioni meritano di essere condivise - è emerso, infatti, che
“Secondo l'evento riferito in corso di visita di CTU, da quanto emerge dalla documentazione in fascicolo la IG.ra donna di Parte_1
anni 74, risulta affetta da: stato ansioso reattivo con riferita insonnia;
17 cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
esiti di intervento chirurgico decompressivo in stenosi interforaminale.
L'evento narrato in ricorso, trasferimento in altra abitazione della paziente a causa dell'inagibilità della casa di proprietà dove abitava da tempo, è sufficiente a determinare un significativo stato ansioso depressivo reattivo presentato dalla paziente ed è rispettato il nesso causale” (cfr. pag. 5 consulenza).
In riscontro alle osservazioni avanzate alla bozza di CTU dal consulente di parte del l'ausiliario ha Controparte_1
precisato di avere “…esaminato il caso alla luce dei classici scientifici criteri medico-legali applicati al caso concreto:
1. Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva alla comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Tale criterio nel caso concreto è pienamente rispettato.
2.Criterio topografico. Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo. Nel caso concreto l'azione lesiva ha interessato la psiche del soggetto e si ritiene che anche tale criterio è rispettato pienamente, perché come appunto tra l'altro scritto dal legale di parte convenuta nelle osservazioni: “… la psiche in fin dei conti, espressione peculiare dell'individuo e l'eventuale maggior vulnerabilità non è effetto di un precedente infortunio, bensì risultato - come si diceva - della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. Ogni assetto psichico, ogni personalità, ogni equilibrio, sia pure precario è, a ben riflettere, uno degli infiniti "modi di essere" dell'individuo. Espressione peculiare dell'individuo …”. La IG.ra , soggetto anziano, stava bene a Parte_1
casa sua, ma a causa dell'evento si è dovuta spostare con aggravio di spese di affitto in altra abitazione alterando le sue abitudini di vita e di
18 relazioni interpersonali, il proprio benessere psico-fisico.
3.Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. Valuta l'idoneità di un'azione lesiva
a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi. Nel caso concreto la vicenda che ha interessato la perizianda è da sola sufficiente a determinare la patologia e le sue conseguenze dannose.
4.Criterio modale. La modalità d'azione della causa deve essere compatibile con la natura, la gravità e la modalità di comparsa degli effetti prodotti. Contrariamente a quanto osservato dal legale di parte convenuta l'evento che ha interessato la IG.ra
presenta le caratteristiche modali tipiche per Parte_1
l'insorgenza della malattia diagnosticata e dannosa. 5.Criterio della continuità fenomenica. Si realizza quando, a livello clinico, non vi è interruzione fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia. Ciò risulta dalla certificazione del curante Dott. del Persona_6
08/03/2013 agli atti di causa.
6.Criterio di esclusione. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico. Nel caso concreto non risultano altre cause che possano aver influito significativamente e in modo determinante la genesi della patologia e delle sue conseguenze dannose …”.
Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto da
, poi, il consulente tecnico ha accertato un danno Parte_1
biologico nella misura del 6%, un'invalidità temporanea parziale al
50% della durata di giorni 90, ed al 25% della durata di giorni 90.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle patologie riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Per la liquidazione del danno nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in adesione alla più recente ricostruzione
19 giurisprudenziale, si rinvia ai parametri indicati nelle tabelle di Milano
(cfr. Cass. n. 32373/2023; Cass. n. 4509/2022).
Pertanto, sulla base di dette tabelle ed avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, nonché all'età della all'epoca dello sgombero (66 anni), appare equo liquidare la Parte_1
somma complessiva di € 15.027,50, di cui € 8.345,00 a titolo di danno biologico permanete ed € 6.682,50 quale invalidità temporanea parziale.
Da ciò consegue che ciascun ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 7.513,75.
Si precisa, inoltre, che si è provveduto nella liquidazione del danno ad una personalizzazione del danno biologico in considerazione del pregiudizio morale sofferto da , la cui prova viene Parte_5
desunta sia dalla documentazione in atti che dagli esiti della consulenza espletata dall'ausiliario.
Quest'ultimo, infatti, ha riconosciuto l'attrice vittima di uno stato ansioso conseguente all'abbandono della propria abitazione che ha inciso sulla quotidianità e le abitudini della stessa;
il consulente, in particolare, ha affermato che “la IG.ra , soggetto anziano, Parte_1
stava bene a casa sua, ma a causa dell'evento si è dovuta spostare con aggravio di spese di affitto in altra abitazione alterando le sue abitudini di vita e di relazioni interpersonali, il proprio benessere psico-fisico
…”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di responsabilità civile la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente
20 obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa …” (cfr. Cass. n. 23469/18).
Con specifico riferimento alla liquidazione del danno morale, sempre la Suprema Corte ha precisato che “ferma restando la ormai pacifica autonomia del danno morale dal danno biologico, non v'è ragione per ritenere che, laddove sia ritenuto in concreto sussistente, il pregiudizio morale non possa essere liquidato con la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico- relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico", quello dell' "incremento per sofferenza" e quello del "punto danno non patrimoniale", pari alla sommatoria dei primi due); ciò non significa, peraltro, che il risarcimento del danno morale comporti sempre e comunque la necessità della personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito -per il danno morale come per il biologico soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella” (cfr. Cass. n. 26264/2023).
Al danno, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici del costo della vita e gli interessi Org_2
compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del
05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
21 Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003) ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, nonché quelle dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA, seguono il principio della soccombenza e, per tale motivo, sono poste a carico degli enti convenuti.
Sul punto si evidenzia, infatti, che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (cfr. Cass. n. 35510/2021).
Le spese relative all'accertamento dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA sono liquidate come in dispositivo – stante il valore effettivo della controversia e l'attività svolta dalle parti – sulla base dei parametri applicabili al momento della definizione dello stesso (D.M. n. 127 dell'8 aprile
2004).
Le spese del presente giudizio, invece, sono liquidate come in dispositivo – stante il valore effettivo della controversia e l'attività
22 svolta dalle parti – sulla base dei parametri medi di cui ai D.M. n.
55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n.
605/2013 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie le domande degli attori e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti convenuti;
2) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €
35.927,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere a Parte_1
, a titolo di esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro
[...]
immobile, la somma di € 937,50, oltre interessi come indicato in parte motiva;
4) condanna ciascun ente convenuto a corrispondere a Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale €
[...]
7.513,75, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
5) condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proc. n. 697/2010 R.G. Tribunale di PA, nella misura di € 193,06 per spese vive ed € 2.965,87 per compensi liquidati in favore dei nominati consulenti (giusti provvedimenti del Presidente del Tribunale depositati il
24.11.2010 ed il 9.6.2011), nonché € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione
23 delle spese del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in € 474,27 per spese vive ed € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico degli enti convenuti nella misura del 50% cadauno.
Così deciso in PA, 10.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
24