Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2466 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, Pt_1 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Napoli Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Gualtieri unitamente Controparte_1
alla quale elettivamente domicilia in Ercolano (Na) al Corso Resina n. 326
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.10.2023, l
[...]
proponeva tempestivo appello avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 5404 pubblicata in data 14.09.2023, con la quale veniva rigettata l'opposizione – proposta da medesimo – avverso il Decreto Ingiuntivo n. 142/2022, diretto Pt_2
a ingiungere all' il pagamento della somma di € 31.902,05 a titolo di ratei di Pt_1
pensione privilegiata lordi, comprensivi di perequazione automatica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
riconosciute ai fini della pensione privilegiata), e questo solo ed unicamente perché tale importo era quello indicato in un erroneo conteggio recepito dal
Giudice nella statuizione di condanna specifica”. Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituita l'appellato rimarcando l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa, come da dispositivo.
L'appello non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che la presente controversia si fonda sulle sentenze nn. 2631/2017 e 7728/19 del Tribunale di Napoli intervenute fra le parti, passate in giudicato, che avevano statuito la prima sul diritto dell'odierno appellato alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, sulla decorrenza dal 30.10.2012 (data della domanda amministrativa) e sul diritto ai relativi ratei;
la seconda (di quantificazione) sull'importo della pensione (€ 734,80 lordi mensili al
31.12.2017), sulla correttezza dei conteggi allegati al ricorso e sulla condanna al pagamento di € 55.790,28 per il periodo 30.10.2012-31.12.2017.
Trattasi di una statuizione non soggetta a limiti temporali e, passata in giudicato, fissa la regola da applicarsi anche nel presente procedimento, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
Come ha infatti ben sottolineato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., I, 10.2.2020 n.
3032) ricorre l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi a uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi. Infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.
La funzione del giudicato mira, infatti, da un lato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem e dall'altro ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione.
Anche nel rapporto previdenziale di durata, dunque, quale quello pensionistico
(arg. ex Cass., Sez. Lav., 12.3.2004 n. 5151) il positivo accertamento, contenuto nella sentenza, di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto determina la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi e continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata, a situazione normativa e fattuale immutata.
Il beneficiato godeva appunto della copertura del giudicato per il suo diritto, per cui la prestazione, come detto, andava riconosciuta sino quando non fossero mutati, a normazione invariata, gli elementi già contemplati nella sentenza definitiva che aveva riconosciuto la prestazione. Infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei, si estende ad essi e all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.
(arg. ex Cass., Sez. Un., 7.7.1999 n. 383).
Va, oltretutto, rimarcato che il giudicato copre dedotto e deducibile: nel momento in cui sono state emanate le due citate sentenze l' non ha fatto valere la Pt_1
incompatibilità della rendita (di cui pacificamente gode il e CP_2 CP_1
presumibilmente godeva al momento dell'emanazione della prima sentenza – datata 30.03.2017 - considerata la data dell'infortunio avvenuto in data 30.08.2009) con l'attuale prestazione, né tanto meno ha contestato i criteri utilizzati per la quantificazione (criteri che, dunque, non possono che essere utilizzati anche per il calcolo della medesima prestazione per l'arco temporale successivo).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 4.996,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Agnese Gualtieri. Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 21.03.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dr. Stefania Basso dr. Piero Francesco De Pietro