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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4611/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239001003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239001003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.7.2023 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, la ditta Ricorrente_1
(P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig Ricorrente_1 (CF_1), domiciliata in Bovalino (RC) alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava la intimazione di pagamento notificata il 14.2.2023, per € 3822,97 a seguito della cartella di pagamento n. 09420160018778971000 notificata il 2/8/2016 su ruolo emesso dalla
Regione Calabria per tasse automobilistiche anni 2011-2012; sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero.
Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per la regolarità dell'iter di formazione del con la notifica degli atti prodromici alla riscossione, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
All'udienza del 13.9.2024 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della AdER, emerge che tutti gli atti risultano regolarmente notificati alla parte opponente , (la cartella di pagamento n. 09420160018778971000 è stata regolarmente notificata in data 08.08.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 09420199001908209 il 23.01.2019) a mezzo pec ufficiale del contribuente.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'agente della riscossione. Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Agenzia.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^ giudice unico, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna la ditta ricorrente in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia resistente, che liquida in complessivi euro
600,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Cosenza, 13 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4611/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239001003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239001003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.7.2023 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, la ditta Ricorrente_1
(P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig Ricorrente_1 (CF_1), domiciliata in Bovalino (RC) alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava la intimazione di pagamento notificata il 14.2.2023, per € 3822,97 a seguito della cartella di pagamento n. 09420160018778971000 notificata il 2/8/2016 su ruolo emesso dalla
Regione Calabria per tasse automobilistiche anni 2011-2012; sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero.
Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per la regolarità dell'iter di formazione del con la notifica degli atti prodromici alla riscossione, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
All'udienza del 13.9.2024 il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della AdER, emerge che tutti gli atti risultano regolarmente notificati alla parte opponente , (la cartella di pagamento n. 09420160018778971000 è stata regolarmente notificata in data 08.08.2016 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 09420199001908209 il 23.01.2019) a mezzo pec ufficiale del contribuente.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'agente della riscossione. Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Agenzia.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^ giudice unico, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna la ditta ricorrente in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia resistente, che liquida in complessivi euro
600,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Cosenza, 13 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla