Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 513
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica

    Il giudice ha ritenuto che tutti gli atti, inclusa la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione, risultano regolarmente notificati al contribuente a mezzo PEC ufficiale.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero

    Il giudice ha ritenuto che, data la regolarità della notifica degli atti presupposti e della sequenza procedimentale, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il termine triennale, come da documentazione prodotta dall'agente della riscossione. Pertanto, il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 513
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 513
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo