Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1558/ 2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1558/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 17.02.2025 da
, con gli avv.ti NARDACCHIONE ROSA CARLA e Parte_1
ROSSETTO MASSIMO, come da mandato in atti;
e da
, con l'avv. GASTALDI LAURA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
signori e in data 29.07.2006 nel Comune di Padova Parte_1 Parte_2
(PD) con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, con
ogni consequenziale annotazione di legge;
Per_ Per_ 2. La responsabilità genitoriale nei confronti di e resta esercitata in
maniera condivisa dai genitori, in via disgiunta per le questioni di ordinaria
amministrazione, con residenza e collocamento prevalente delle figlie presso il
padre;
Per_ Per_ 3. Attesa l'età di e (rispettivamente di diciassette e quindici anni) le
frequentazioni con la madre saranno gestite con la massima libertà e flessibilità e
secondo il gradimento delle minori;
pertanto, gli incontri saranno concordati
direttamente tra madre e figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici delle figlie nonché con gli impegni professionali della madre;
4. La signora si obbliga a corrispondere al signor l'importo di €. Pt_2 Pt_1
Per_ Per_ 220,00= mensili a titolo di contributo per il mantenimento di e (€.
110,00= per ciascuna figlia), somma da versarsi a mezzo bonifico bancario entro
il giorno 10 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione Istat annuale a decorrere da
gennaio 2026;
5. I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle
spese straordinarie sostenute per le figlie, con le modalità e nei termini stabiliti
dal Protocollo del Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente
richiamato, ivi compreso il vestiario;
6. Le parti concordano che la casa
coniugale, sita in Padova (PD) in via Versilia n. 7, di proprietà di entrambi i
coniugi, venga assegnata, al signor , che già vi abita con le figlie, Pt_1
provvedendo al pagamento delle spese ordinarie sull'immobile mentre quelle
straordinarie verranno suddivise in pari quota con la signora in quanto Pt_2
comproprietaria; la casa è assegnata al signor con tutti gli arredi e corredi Pt_1
ivi presenti, ad eccezione della camera da letto che la signora aveva Pt_2
acquistato per sé medesima e il cui prezzo sta tutt'ora corrispondendo a rate e
che il signor si impegna a entro tre mesi dal deposito del ricorso;
il signor Pt_1 3
, peraltro, si impegna a restituire contestualmente il divano letto acquistato Pt_1
dai genitori della signora Pt_2
7. Le parti si obbligano al pagamento - ciascuno in pari quota - delle rate mensili
del mutuo cointestato stipulato in data 20.10.2010 avanti al Notaio Dott. Per_3
, fino a completa estinzione dello stesso;
[...]
8. L'assegno unico verrà percepito paritariamente da entrambi i genitori e il
relativo importo sarà versato da ciascuno nel conto corrente cointestato già
esistente (acceso presso l'istituto bancario Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale Guizza PD) e destinato al pagamento delle rate del predetto mutuo
cointestato;
9. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio od il rinnovo del rispettivo
passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione delle figlie
in quello di entrambi;
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
11. Spese e competenze compensate tra le parti.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 29.07.2006 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 266, serie A, anno 2006.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data 29.11.2007 e Per_1 Per_2
in data 25.03.2009.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 16.05.2023, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 1023/2023, pubblicata il 17.05.2023 4
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla all'udienza di comparizione dei coniugi del 16.05.2023, svoltasi in trattazione scritta.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2) al 6), con esclusione della parte inerente l'onere di restituzione di beni mobili concordato dai ricorrenti, e dei punti 9) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle superiori condizioni quanto ai punti suindicati.
Con riferimento, poi, al punto 6, relativamente alla parte inerente all'onere di restituzione di beni mobili concordato tra le parti, e dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
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1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 29.07.2006 a Padova (PD) e
[...] Parte_2
trascritto nel relativo registro parte II, atto n.266, serie A, anno 2006;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dal 2) al 6) con le precisazioni di cui nella parte motiva e dei punti 9) e 10) delle rassegnate conclusioni;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari