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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to VEGLIANTE ALBERTO, giusta procura in Parte_1
atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MUCIACCIA GIORGIA, giusta Controparte_1
procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: diritti reali;
CONCLUSIONI: come da note scritte e memoria di discussione in atti, che qui si richiamano.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
ha agito dinnanzi all'intestato Tribunale, nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 per sentire, in via principale, “Accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo alla chiusura con vetro cemento della veduta insistente sul terrazzo ad uso esclusivo dell'appartamento
(censito al catasto del Comune di Foggia al Foglio 96 P.lla 747 Sub. 7 ), di proprietà del
Dott . , chiedendo la condanna della convenuta alla chiusura della predetta Parte_1
e concludendo dettagliatamente come in atti.
Si è costituita , eccependo in via pregiudiziale, la “nullità del Controparte_2
procedimento di mediazione per assenza agli atti di procura speciale notarile del sig. Pt_1
e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda.
[...] Con decreto ex 171-bis cod. proc. civ. emesso in data 3.07.2024, il Giudice, ha fissato la novella udienza di comparizione, invitando le parti a dedurre in ordine alla condizione di procedbilità nei termini di cui in motivazione.
Con ordinanza del 17.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.05.2025, assegnando alle parti termine perentorio fino tale data per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione.
***
La convenuta ha eccepito, in via preliminare, e fin dalla comparsa costitutiva,
l'improcedibilità della domanda per mancata comparsa dell'attore personalmente dinanzi all'organismo di mediazione e mancanza di idonea procura speciale sostanziale autenticata allo scopo conferita al difensore.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità delle domande aventi ad oggetti particolari materie, come i diritti reali e prevede, altresì, che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo di conciliazione.
Al tempo stesso, è necessario in questa sede richiamare anche il successivo art. 8, co. 4, d.lgs.
n. 28/2010, secondo cui “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Dalla lettura combinata delle menzionate norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e, in particolare, alla disciplina della mediazione obbligatoria ex lege, è possibile rilevare che quand'anche il primo incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo di conciliazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si considera avverata se tale incontro non si è tenuto in ottemperanza delle regole procedurali di cui all'art. 8, co. 4, d.lgs. n. 28/2010.
Invero, la presenza personale delle parti o di un soggetto munito di procura sostanziale per la composizione della controversia dinanzi al mediatore è un elemento imprescindibile al fine di assicurare l'efficacia della mediazione stessa.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affertmato che “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis
e 2 dell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale,
e la condizione di procedibilità si considera avverata qualora una delle parti o entrambe, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, comunichino allo stesso la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. civ. sez. II, 26/04/2022, n.13029).
Pertanto, la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi anche dal suo difensore in virtù di una procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere dei diritti sostanziali in oggetto.
Difatti, “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale” (Cass. civ. sez. III, 27/03/2019, n.8473; cfr. anche Cass. n. 18068/2019). Nella prima pronuncia, in motivazione, si legge: “… non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare
a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Il principio desumibile dalla citata sentenza implica che la procura debba necessariamente essere autenticata da soggetto dotato di tale potere (notaio o altro pubblico ufficiale cui la legge riconosce tale attribuzione) e che ciò non sia comunque riconducibile alla potestà di autentica della procura alle liti del difensore ex art. 82 c.p.c. (in questo senso, vedi anche Trib.
Milano 4.10.2021 n. 7980). Ciò posto, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura rilasciata al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. La parte dovrà, quindi, provvedere al conferimento di idonea e necessaria procura notarile o per altro pubblico ufficiale, che attribuisca al difensore la rappresentanza sostanziale del proprio assistito (in senso adesivo ex multis Corte d'Appello Napoli n. 3227 del 29/09/2020;
Tribunale Napoli n. 9048 del 6/10/2023; Tribunale Roma, Sez. V, 18/05/2022; Tribunale
Genova, Sez. VI, 15/02/2022; Tribunale Salerno, sez. I, 15/01/2020; Tribunale Avellino, sez.
II, 04/07/2019, n.1318; Tribunale Torino 12 agosto 2019 n. 3922).
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico. In questo senso si spiegherebbe il motivo per il quale il difensore non sarebbe dotato del potere di autentica della procura alle liti nella quale sia previsto anche il potere di rappresentare la parte in sede di mediazione. Inoltre soccorre tale conclusione anche il rilievo in forza del quale la procura sostanziale, proprio perché destinata in astratto a risolvere in via definitiva la instauranda lite, debba essere certa sia in relazione alla identificazione del soggetto delegante, sia con riferimento al luogo e data della stipula dell'atto.
Ciò posto, nel caso in esame, la domanda proposta dall'attore, avente ad oggetto diritti reali, rientra a pieno titolo nel novero delle materie integranti la fattispecie della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010.
Orbene, dall'esame del verbale di mediazione del 14.07.2023 emerge che, per la parte istante, attore nel presente giudizio, compariva esclusivamente l'Avv. Alberto Vegliante “giusta procura speciale agli atti”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha rilevato come, dal predetto verbale, non fosse desumibile di che tipo di procura si tratti e in che forma sia stata rilasciata.
Con memoria ex art 171 ter c.p.c, primo termine, depositata il 03.09.2024, parte attrice ha depositato la procura menzionata nel verbale del primo incontro di mediazione, da cui risulta che l'Avv. Vegliante fosse munito di procura speciale “semplice”, sottoscritta dal rappresentato ma del tutto priva di autentica.
La procura rilasciata dall'attore al difensore, pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, cui aderisce la scrivente, non era idonea a consentire all'avvocato di rappresentare validamente la parte dinanzi all'organismo di mediazione.
Per tali ragioni, non essendo l'attore comparso personalmente dinanzi all'organismo di mediazione e in mancanza di idonea procura speciale sostanziale autenticata allo scopo conferita al difensore, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziaria proposta, non essendosi regolarmente svolto il procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs.
28/2010.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e normativo relativo alla questione di diritto che ha consentito di definire il procedimento in rito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
2018 (v. anche Cass. 4696/2019), per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 20/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to VEGLIANTE ALBERTO, giusta procura in Parte_1
atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MUCIACCIA GIORGIA, giusta Controparte_1
procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: diritti reali;
CONCLUSIONI: come da note scritte e memoria di discussione in atti, che qui si richiamano.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
ha agito dinnanzi all'intestato Tribunale, nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 per sentire, in via principale, “Accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo alla chiusura con vetro cemento della veduta insistente sul terrazzo ad uso esclusivo dell'appartamento
(censito al catasto del Comune di Foggia al Foglio 96 P.lla 747 Sub. 7 ), di proprietà del
Dott . , chiedendo la condanna della convenuta alla chiusura della predetta Parte_1
e concludendo dettagliatamente come in atti.
Si è costituita , eccependo in via pregiudiziale, la “nullità del Controparte_2
procedimento di mediazione per assenza agli atti di procura speciale notarile del sig. Pt_1
e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda.
[...] Con decreto ex 171-bis cod. proc. civ. emesso in data 3.07.2024, il Giudice, ha fissato la novella udienza di comparizione, invitando le parti a dedurre in ordine alla condizione di procedbilità nei termini di cui in motivazione.
Con ordinanza del 17.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.05.2025, assegnando alle parti termine perentorio fino tale data per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione.
***
La convenuta ha eccepito, in via preliminare, e fin dalla comparsa costitutiva,
l'improcedibilità della domanda per mancata comparsa dell'attore personalmente dinanzi all'organismo di mediazione e mancanza di idonea procura speciale sostanziale autenticata allo scopo conferita al difensore.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità delle domande aventi ad oggetti particolari materie, come i diritti reali e prevede, altresì, che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo di conciliazione.
Al tempo stesso, è necessario in questa sede richiamare anche il successivo art. 8, co. 4, d.lgs.
n. 28/2010, secondo cui “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Dalla lettura combinata delle menzionate norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e, in particolare, alla disciplina della mediazione obbligatoria ex lege, è possibile rilevare che quand'anche il primo incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo di conciliazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si considera avverata se tale incontro non si è tenuto in ottemperanza delle regole procedurali di cui all'art. 8, co. 4, d.lgs. n. 28/2010.
Invero, la presenza personale delle parti o di un soggetto munito di procura sostanziale per la composizione della controversia dinanzi al mediatore è un elemento imprescindibile al fine di assicurare l'efficacia della mediazione stessa.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affertmato che “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis
e 2 dell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale,
e la condizione di procedibilità si considera avverata qualora una delle parti o entrambe, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, comunichino allo stesso la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. civ. sez. II, 26/04/2022, n.13029).
Pertanto, la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi anche dal suo difensore in virtù di una procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere dei diritti sostanziali in oggetto.
Difatti, “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale” (Cass. civ. sez. III, 27/03/2019, n.8473; cfr. anche Cass. n. 18068/2019). Nella prima pronuncia, in motivazione, si legge: “… non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare
a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Il principio desumibile dalla citata sentenza implica che la procura debba necessariamente essere autenticata da soggetto dotato di tale potere (notaio o altro pubblico ufficiale cui la legge riconosce tale attribuzione) e che ciò non sia comunque riconducibile alla potestà di autentica della procura alle liti del difensore ex art. 82 c.p.c. (in questo senso, vedi anche Trib.
Milano 4.10.2021 n. 7980). Ciò posto, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura rilasciata al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. La parte dovrà, quindi, provvedere al conferimento di idonea e necessaria procura notarile o per altro pubblico ufficiale, che attribuisca al difensore la rappresentanza sostanziale del proprio assistito (in senso adesivo ex multis Corte d'Appello Napoli n. 3227 del 29/09/2020;
Tribunale Napoli n. 9048 del 6/10/2023; Tribunale Roma, Sez. V, 18/05/2022; Tribunale
Genova, Sez. VI, 15/02/2022; Tribunale Salerno, sez. I, 15/01/2020; Tribunale Avellino, sez.
II, 04/07/2019, n.1318; Tribunale Torino 12 agosto 2019 n. 3922).
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico. In questo senso si spiegherebbe il motivo per il quale il difensore non sarebbe dotato del potere di autentica della procura alle liti nella quale sia previsto anche il potere di rappresentare la parte in sede di mediazione. Inoltre soccorre tale conclusione anche il rilievo in forza del quale la procura sostanziale, proprio perché destinata in astratto a risolvere in via definitiva la instauranda lite, debba essere certa sia in relazione alla identificazione del soggetto delegante, sia con riferimento al luogo e data della stipula dell'atto.
Ciò posto, nel caso in esame, la domanda proposta dall'attore, avente ad oggetto diritti reali, rientra a pieno titolo nel novero delle materie integranti la fattispecie della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010.
Orbene, dall'esame del verbale di mediazione del 14.07.2023 emerge che, per la parte istante, attore nel presente giudizio, compariva esclusivamente l'Avv. Alberto Vegliante “giusta procura speciale agli atti”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha rilevato come, dal predetto verbale, non fosse desumibile di che tipo di procura si tratti e in che forma sia stata rilasciata.
Con memoria ex art 171 ter c.p.c, primo termine, depositata il 03.09.2024, parte attrice ha depositato la procura menzionata nel verbale del primo incontro di mediazione, da cui risulta che l'Avv. Vegliante fosse munito di procura speciale “semplice”, sottoscritta dal rappresentato ma del tutto priva di autentica.
La procura rilasciata dall'attore al difensore, pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, cui aderisce la scrivente, non era idonea a consentire all'avvocato di rappresentare validamente la parte dinanzi all'organismo di mediazione.
Per tali ragioni, non essendo l'attore comparso personalmente dinanzi all'organismo di mediazione e in mancanza di idonea procura speciale sostanziale autenticata allo scopo conferita al difensore, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziaria proposta, non essendosi regolarmente svolto il procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs.
28/2010.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e normativo relativo alla questione di diritto che ha consentito di definire il procedimento in rito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
2018 (v. anche Cass. 4696/2019), per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 20/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura