TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10744/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GUERINI VERONICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CIOCHINA MARIA ANGELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidamento condiviso della figlia con possibilità di assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria Per_1 amministrazione ogni qualvolta si trova presso ciascun genitore;
- collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- visite del padre come nelle condizioni di separazione, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
- contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo,
- assegno unico al 100% alla madre;
pagina 1 di 4 - consenso reciproco ai documenti validi per l'espatrio della minore;
- spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2024, proponeva domanda scioglimento del matrimonio Parte_1
con celebrato in Moldavia il 15/09/2011, regolarmente trascritto in Italia, da cui era CP_1
nata la figlia il 1.3.2016, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione il 11.1.2021, in data 15.10.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di scioglimento di matrimonio contratto tra coniugi di cittadinanza estera (Moldavia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia (Iseo).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
pagina 2 di 4 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni nove, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Moldavia il 15/09/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Iseo,
Numero 5 parte II Serie C Anno 2020;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_2
aveva acquisito per effetto del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile provvedere alla sostituzione del cognome assunto col matrimonio in favore del cognome da nubile, ovverosia, ; CP_3
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10744/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GUERINI VERONICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CIOCHINA MARIA ANGELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidamento condiviso della figlia con possibilità di assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria Per_1 amministrazione ogni qualvolta si trova presso ciascun genitore;
- collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- visite del padre come nelle condizioni di separazione, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
- contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo,
- assegno unico al 100% alla madre;
pagina 1 di 4 - consenso reciproco ai documenti validi per l'espatrio della minore;
- spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2024, proponeva domanda scioglimento del matrimonio Parte_1
con celebrato in Moldavia il 15/09/2011, regolarmente trascritto in Italia, da cui era CP_1
nata la figlia il 1.3.2016, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione il 11.1.2021, in data 15.10.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di scioglimento di matrimonio contratto tra coniugi di cittadinanza estera (Moldavia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia (Iseo).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
pagina 2 di 4 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni nove, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Moldavia il 15/09/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Iseo,
Numero 5 parte II Serie C Anno 2020;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_2
aveva acquisito per effetto del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile provvedere alla sostituzione del cognome assunto col matrimonio in favore del cognome da nubile, ovverosia, ; CP_3
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4