Art. 11. 1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123 , di enti pubblici e privati.
Nota all'art. 11:
Per il titolo della legge n. 123/1980 si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 11:
Per il titolo della legge n. 123/1980 si veda nelle note all'art. 1.