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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16198/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190006762611501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190006762611503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/10/24 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la cartella di pagamento n. 047 2019 00067626 11 501, di € 1.347,96, notificata, con separati atti, in data 05.09.2024 al
Ricorrente_1 e alla Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2016, per i due veicoli targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo pari ad € 770,14.
Assumevano i ricorrenti che:
- le pretese, non precedute da atti interruttivi, erano prescritte;
- le pretese rivolte a Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, dovevano ripartirsi pro quota ereditaria, mancando per esse la previsione normativa di solidarietà;
- le sanzioni, pure irrogate con le cartelle, non erano trasmissibili agli eredi.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sull'eccezione di difetto di atti interruttivi anteriori alla notificazione delle cartelle, e contestando i motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Resisteva la Regione Lazio deducendo di aver provveduto al parziale discarico della cartella n. 047 2019
00067626 11 limitatamente all'irrogazione di sanzioni intrasmissibili agli eredi, di avere nel rispetto del termine triennale di prescrizione iscritto il tributo a ruolo, e di non avere legittimazione su tutte le incombenze di pertinenza della riscossione.
Depositavano memorie illustrative sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Ricorrente_1 e Ricorrente_2
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto.
Le parti danno atto che in data 21/6/2023, prima che la cartella esattoriale fosse notificata, hanno proceduto alla rottamazione delle pendenze di ruolo tra le quali era ricompresa la tassa automobilistica anno 2016, per i due veicoli targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo pari ad € 770,14, con ammissione al beneficio e predisposizione di un piano di pagamento in dieci rate mensili, debitamente rispettato.
E' noto che, aderendo i ricorrenti a tale rottamazione dei ruoli, si sono impegnati ex lege a rinunciare ad ogni giudizio riguardante la pendenza riconoscendo il debito tributario, ma è altrettanto vero che, senza una decadenza dall'ammissione al beneficio e in costanza di adempimento del piano dei pagamenti,
l'Amministrazione finanziaria non possa azionare quelle stesse pretese con una successiva notificazione della cartella esattoriale, come avvenuto in questo caso.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve annullarsi la cartella, restando ogni ulteriore questione assorbita.
Spese compensate per la singolarità del caso data dalla spedizione di cartella per effetto di palese errore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Marco Emilio Luigi
Cirillo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16198/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190006762611501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190006762611503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/10/24 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la cartella di pagamento n. 047 2019 00067626 11 501, di € 1.347,96, notificata, con separati atti, in data 05.09.2024 al
Ricorrente_1 e alla Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2016, per i due veicoli targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo pari ad € 770,14.
Assumevano i ricorrenti che:
- le pretese, non precedute da atti interruttivi, erano prescritte;
- le pretese rivolte a Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, dovevano ripartirsi pro quota ereditaria, mancando per esse la previsione normativa di solidarietà;
- le sanzioni, pure irrogate con le cartelle, non erano trasmissibili agli eredi.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sull'eccezione di difetto di atti interruttivi anteriori alla notificazione delle cartelle, e contestando i motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Resisteva la Regione Lazio deducendo di aver provveduto al parziale discarico della cartella n. 047 2019
00067626 11 limitatamente all'irrogazione di sanzioni intrasmissibili agli eredi, di avere nel rispetto del termine triennale di prescrizione iscritto il tributo a ruolo, e di non avere legittimazione su tutte le incombenze di pertinenza della riscossione.
Depositavano memorie illustrative sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Ricorrente_1 e Ricorrente_2
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto.
Le parti danno atto che in data 21/6/2023, prima che la cartella esattoriale fosse notificata, hanno proceduto alla rottamazione delle pendenze di ruolo tra le quali era ricompresa la tassa automobilistica anno 2016, per i due veicoli targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo pari ad € 770,14, con ammissione al beneficio e predisposizione di un piano di pagamento in dieci rate mensili, debitamente rispettato.
E' noto che, aderendo i ricorrenti a tale rottamazione dei ruoli, si sono impegnati ex lege a rinunciare ad ogni giudizio riguardante la pendenza riconoscendo il debito tributario, ma è altrettanto vero che, senza una decadenza dall'ammissione al beneficio e in costanza di adempimento del piano dei pagamenti,
l'Amministrazione finanziaria non possa azionare quelle stesse pretese con una successiva notificazione della cartella esattoriale, come avvenuto in questo caso.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve annullarsi la cartella, restando ogni ulteriore questione assorbita.
Spese compensate per la singolarità del caso data dalla spedizione di cartella per effetto di palese errore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Marco Emilio Luigi
Cirillo