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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 731/2023; promossa da:
(c.f. - ) con sede legale in Roma, via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viterbo, via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna Paradiso che la rappresenta e difende (p.e.c. ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Controparte_1 C.F._1
RN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orvieto, via Cipriano
Manente n. 38 (p.e.c. ; Email_2
- appellata -
e nei confronti di
(c.f. e p. iva - ) con sede in Orvieto, Controparte_2 P.IVA_2
Piazza della Repubblica n. 21; e (c.f. - ) Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 7 - appellati contumaci -
Oggetto: azione diretta alla regolamentazione delle spese di lite.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(breviter anche “ ) ha impugnato la Parte_1 CP_4 sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 808/2023, pubblicata in data 24.11.2023, con la quale è stata accolta la domanda di usucapione di una piccola rata di terreno (82 mq) proposta da con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul Controparte_1 terreno distinto al Catasto del Comune di Orvieto, foglio n. 130, particella n. 1628, rispetto alla porzione interessata dall'usucapione e condanna di al pagamento CP_4 delle spese di lite in favore della attrice, liquidate in € 3.800,00, senza disporre per le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e e tra la stessa e la Controparte_3
rimasti contumaci. Controparte_2 ha formulato un unico motivo di appello incentrato sull'illegittimità della 2 CP_4 condanna alle spese di lite a suo carico sostenendo che: al momento dell'iscrizione dell'ipoteca sul fondo di proprietà di le circostanze inerenti Controparte_3 all'accertamento del diritto ad usucapire la piccola rata di terreno in capo a CP_1 non potevano essergli note né risultavano dai Pubblici Registri Immobiliari,
[...] così come, in veste di incaricato per la riscossione, non poteva prevedere la fondatezza o meno della domanda ex adverso avanzata neppure alla data della notifica dell'atto di citazione;
iscritta legittimamente ipoteca nel corso del 2018 (anche) sulla rata di terreno de quo per un credito autonomamente vantato da nei confronti di CP_4 [...]
il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della rata di terreno CP_3 avrebbe comunque pregiudicato le ragioni di credito di dissolvendo la garanzia CP_4 ipotecaria per effetto della successiva registrazione e trascrizione immobiliare acquisitiva in favore di sicché non poteva essere considerato Controparte_1
“soccombente” ma, al più, spettatore del giudizio di'usucapione.
Si è costituita opponendo le ragioni di revisione delle spese di lite Controparte_1 ed eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per non essere state esposte ragioni pagina 2 di 7 giuridiche a sostegno. Ha sottolineato che l'appellante nel corso del giudizio aveva più volte contraddetto, col proprio comportamento processuale, il pacifico diritto di usucapire la porzione immobiliare di terreno, e che il contraddittore non aveva neppure partecipato al procedimento di mediazione civile e commerciale senza fornire giustificazioni di sorta non potendo ammettersi alcun pregiudizio per la perdita della garanzia iscritta da in danno di in quanto il terreno ipotecato CP_4 Controparte_3
a garanzia dell'Ente ricomprendeva un'area antistante la piccola rata di terreno oggetto di usucapione, costituita da un capannone industriale e area circostante di proprietà di di più ampia superficie, tale per cui l'accoglimento della domanda Controparte_3 non avrebbe potuto determinare alcun danno alle ragioni di CP_4
Non si sono costituiti nel presente giudizio, pur se ritualmente intimati,
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, riposta implicitamente sulla violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata perché è possibile desumere le censure che l'appellante 3 rivolge al provvedimento di primo grado consistenti non in una critica riferibile al thema decidendum quanto piuttosto alla sola regolamentazione delle spese di lite, pretendendo l'appellante di sottrarsi alle regole della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Invero, le ipotesi in cui ci si deve limitare dichiarare l'esistenza di ostacoli al dovere di pronunciarsi sul merito devono essere considerate eccezionali posto che, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, è sufficiente che contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. Ord. n. 23804/2025).
Due sono gli elementi di maggior peso per la valutazione della doglianza avanzata dall'appellante.
Il primo è che si è costituita nel corso del giudizio di primo grado CP_4 contrastando espressamente l'eventuale riconoscimento dell'acquisto originario della rata di terreno per usucapione domandato da perché considerato Controparte_1
“lesivo del diritto di credito azionato dalla odierna convenuta e garantito con il gravame”
pagina 3 di 7 (considerazione questa riproposta nel proprio atto di appello) concludendo quindi per l'accertamento della regolarità del su operato e per il rigetto della domanda attorea siccome infondata (v. la comparsa di costituzione del 12.10.2022). Non minore contegno processuale, da spettatore, può essere poi ricavato dalle udienze del 27.10.2022 e del
16.3.2023, in cui contestava le avverse deduzioni o si riportava alle proprie CP_4 concludenti difese, contrastanti con le ragioni di Controparte_1
Dunque, nella valutazione complessiva del giudizio e del comportamento CP_4 processuale delle parti, non può definirsi mera spettatrice della domanda di accertamento avanzata da come invece pretende, sottraendosi così Controparte_1 alle regole imposte dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Il secondo elemento è dato da ciò, che pur se regolarmente intimata, non ha CP_4 partecipato al procedimento di mediazione civile e commerciale introdotto ante causam da in data 5.2.2022 (doc. n. 5 del fascicolo dell'appellata) come risulta Controparte_1 dal verbale di esito negativo della procedura (doc. n. 8 del fascicolo dell'appellata) così consentendo di regolare altrove il diritto controverso. L'assenza di nella CP_4 procedura di mediazione non trova, infatti, giustificazione alcuna, con la conseguenza 4 che: da una parte è soccombente la parte che col suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale, dall'altra rimane ferma la previsione di cui al novellato art. 12-bis, d.lgs n. 28/2010 (o quella di cui all'art. 8, co. 4- bis, d.lgs n. 28/2010 in vigore fino al febbraio 2023) per cui: “
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio […]”.
L'obbligatorietà della mediazione nella materia che ci occupa (diritti reali) e l'assenza ingiustificata della parte che, anche col suo comportamento aveva dato causa al giudizio, conduce all'applicabilità della soccombenza in sede di regolamentazione delle spese di lite, salvo comminare le eventuali sanzioni previste dalla norma citata.
pagina 4 di 7 Ora, tale valutazione non resta soltanto circoscritta al giudizio di primo grado perché, proprio con riferimento al principio della soccombenza, la Corte di cassazione ha ribadito, con indirizzo consolidato, che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Pertanto, essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il Giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 21823/2021; Cass. n. 19456/2008).
Ne segue che il principio è applicabile in ogni grado dello stesso giudizio tantopiù nel presente promosso su impulso dell'appellante.
Si può aggiungere anche un'altra questione che, soltanto in apparenza, è secondaria e che si snoda in due articolazioni di diritto.
La prima è che non si comprende quale pregiudizio lesivo avrebbe patito dal CP_4 riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della rata di terreno in favore di CP_1 giacché non è titolare del diritto di credito ma è mero soggetto incaricato per 5
[...] la riscossione del credito (il diritto di credito impositivo è titolato rispettivamente all'Ufficio “t3g amministrazione finanziaria dir. prov. le di Terni - uff. territoriale di
Orvieto”, codice che corrisponde all' direzione provinciale di Parte_1
Terni - ufficio territoriale di Orvieto, oltre che agli Uffici “3 0 22200 Inail sede di Terni” e
“2 0 800000 inps sede di Terni” come si desume dagli estratti di ruolo formati dal
4.3.2014 in poi: v. il fascicolo dell'appellante), il che comporta il difetto di titolarità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
La seconda è che, in forza dell'acquisto a titolo originario del bene immobile per usucapione, il peso ipotecario iscritto a garanzia del credito diviene inopponibile a chi si giova dell'accertamento stesso, laddove per “inopponibilità” si intende che le ragioni del creditore non possano venire meno nei confronti di colui verso il quale è imposta la garanzia, ovvero l'originario proprietario dell'immobile Il credito Controparte_3 di rimane, infatti, intatto nei confronti del terzo debitore, mentre ciò che perde a CP_4 fronte del bene usucapito è soltanto la garanzia reale che, sebbene segua il bene, non pagina 5 di 7 potrà essere opponibile al nuovo proprietario usucapente della piccola particella perché
l'usucapione è acquisto a titolo originario.
Tali rilievi, nell'economia del giudizio destinato soltanto ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, cessano la loro incidentalità apparente nella misura in cui contribuiscono a rendere ancor più chiara la disamina del complessivo comportamento processuale dell'Ente facendo venire meno, anche per autonome e ulteriori ragioni, le tesi con le quali l'appellante pretenderebbe una positiva regolamentazione delle spese di lite in proprio favore.
Se ne trae che, sebbene sia stato impugnato solo il capo afferente alle spese di lite, il rigetto dell'appello determina, comunque, la condanna alle stesse nel presente grado di giudizio, poiché la soccombenza va valutata globalmente (qui con riferimento all'esito dell'impugnazione) secondo il dictum “chi perde paga” e non soltanto sui capi specifici che sono stati toccati (v. Cass. n. 23769/2024 e Cass. Ord. n. 9057/2018).
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, quindi, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura del procedimento, tenendo conto dello scaglione 6 di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi
(scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00) considerato che l'unica questione trattata non attiene al thema decidedum della lite ma alla sola regolamentazione delle spese;
si deve tenere conto anche della modesta attività professionale profusa, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa (€
3.800,00) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito.
L'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e di Controparte_3
pagina 6 di 7 rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere all'appellata le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 1.450,00, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese di appello irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le appellate contumaci e Controparte_2 Controparte_3 dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello.
Perugia, 20.11.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 731/2023; promossa da:
(c.f. - ) con sede legale in Roma, via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viterbo, via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna Paradiso che la rappresenta e difende (p.e.c. ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Controparte_1 C.F._1
RN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orvieto, via Cipriano
Manente n. 38 (p.e.c. ; Email_2
- appellata -
e nei confronti di
(c.f. e p. iva - ) con sede in Orvieto, Controparte_2 P.IVA_2
Piazza della Repubblica n. 21; e (c.f. - ) Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 7 - appellati contumaci -
Oggetto: azione diretta alla regolamentazione delle spese di lite.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(breviter anche “ ) ha impugnato la Parte_1 CP_4 sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 808/2023, pubblicata in data 24.11.2023, con la quale è stata accolta la domanda di usucapione di una piccola rata di terreno (82 mq) proposta da con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sul Controparte_1 terreno distinto al Catasto del Comune di Orvieto, foglio n. 130, particella n. 1628, rispetto alla porzione interessata dall'usucapione e condanna di al pagamento CP_4 delle spese di lite in favore della attrice, liquidate in € 3.800,00, senza disporre per le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e e tra la stessa e la Controparte_3
rimasti contumaci. Controparte_2 ha formulato un unico motivo di appello incentrato sull'illegittimità della 2 CP_4 condanna alle spese di lite a suo carico sostenendo che: al momento dell'iscrizione dell'ipoteca sul fondo di proprietà di le circostanze inerenti Controparte_3 all'accertamento del diritto ad usucapire la piccola rata di terreno in capo a CP_1 non potevano essergli note né risultavano dai Pubblici Registri Immobiliari,
[...] così come, in veste di incaricato per la riscossione, non poteva prevedere la fondatezza o meno della domanda ex adverso avanzata neppure alla data della notifica dell'atto di citazione;
iscritta legittimamente ipoteca nel corso del 2018 (anche) sulla rata di terreno de quo per un credito autonomamente vantato da nei confronti di CP_4 [...]
il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della rata di terreno CP_3 avrebbe comunque pregiudicato le ragioni di credito di dissolvendo la garanzia CP_4 ipotecaria per effetto della successiva registrazione e trascrizione immobiliare acquisitiva in favore di sicché non poteva essere considerato Controparte_1
“soccombente” ma, al più, spettatore del giudizio di'usucapione.
Si è costituita opponendo le ragioni di revisione delle spese di lite Controparte_1 ed eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per non essere state esposte ragioni pagina 2 di 7 giuridiche a sostegno. Ha sottolineato che l'appellante nel corso del giudizio aveva più volte contraddetto, col proprio comportamento processuale, il pacifico diritto di usucapire la porzione immobiliare di terreno, e che il contraddittore non aveva neppure partecipato al procedimento di mediazione civile e commerciale senza fornire giustificazioni di sorta non potendo ammettersi alcun pregiudizio per la perdita della garanzia iscritta da in danno di in quanto il terreno ipotecato CP_4 Controparte_3
a garanzia dell'Ente ricomprendeva un'area antistante la piccola rata di terreno oggetto di usucapione, costituita da un capannone industriale e area circostante di proprietà di di più ampia superficie, tale per cui l'accoglimento della domanda Controparte_3 non avrebbe potuto determinare alcun danno alle ragioni di CP_4
Non si sono costituiti nel presente giudizio, pur se ritualmente intimati,
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, riposta implicitamente sulla violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata perché è possibile desumere le censure che l'appellante 3 rivolge al provvedimento di primo grado consistenti non in una critica riferibile al thema decidendum quanto piuttosto alla sola regolamentazione delle spese di lite, pretendendo l'appellante di sottrarsi alle regole della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Invero, le ipotesi in cui ci si deve limitare dichiarare l'esistenza di ostacoli al dovere di pronunciarsi sul merito devono essere considerate eccezionali posto che, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, è sufficiente che contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. Ord. n. 23804/2025).
Due sono gli elementi di maggior peso per la valutazione della doglianza avanzata dall'appellante.
Il primo è che si è costituita nel corso del giudizio di primo grado CP_4 contrastando espressamente l'eventuale riconoscimento dell'acquisto originario della rata di terreno per usucapione domandato da perché considerato Controparte_1
“lesivo del diritto di credito azionato dalla odierna convenuta e garantito con il gravame”
pagina 3 di 7 (considerazione questa riproposta nel proprio atto di appello) concludendo quindi per l'accertamento della regolarità del su operato e per il rigetto della domanda attorea siccome infondata (v. la comparsa di costituzione del 12.10.2022). Non minore contegno processuale, da spettatore, può essere poi ricavato dalle udienze del 27.10.2022 e del
16.3.2023, in cui contestava le avverse deduzioni o si riportava alle proprie CP_4 concludenti difese, contrastanti con le ragioni di Controparte_1
Dunque, nella valutazione complessiva del giudizio e del comportamento CP_4 processuale delle parti, non può definirsi mera spettatrice della domanda di accertamento avanzata da come invece pretende, sottraendosi così Controparte_1 alle regole imposte dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Il secondo elemento è dato da ciò, che pur se regolarmente intimata, non ha CP_4 partecipato al procedimento di mediazione civile e commerciale introdotto ante causam da in data 5.2.2022 (doc. n. 5 del fascicolo dell'appellata) come risulta Controparte_1 dal verbale di esito negativo della procedura (doc. n. 8 del fascicolo dell'appellata) così consentendo di regolare altrove il diritto controverso. L'assenza di nella CP_4 procedura di mediazione non trova, infatti, giustificazione alcuna, con la conseguenza 4 che: da una parte è soccombente la parte che col suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale, dall'altra rimane ferma la previsione di cui al novellato art. 12-bis, d.lgs n. 28/2010 (o quella di cui all'art. 8, co. 4- bis, d.lgs n. 28/2010 in vigore fino al febbraio 2023) per cui: “
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio […]”.
L'obbligatorietà della mediazione nella materia che ci occupa (diritti reali) e l'assenza ingiustificata della parte che, anche col suo comportamento aveva dato causa al giudizio, conduce all'applicabilità della soccombenza in sede di regolamentazione delle spese di lite, salvo comminare le eventuali sanzioni previste dalla norma citata.
pagina 4 di 7 Ora, tale valutazione non resta soltanto circoscritta al giudizio di primo grado perché, proprio con riferimento al principio della soccombenza, la Corte di cassazione ha ribadito, con indirizzo consolidato, che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Pertanto, essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il Giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 21823/2021; Cass. n. 19456/2008).
Ne segue che il principio è applicabile in ogni grado dello stesso giudizio tantopiù nel presente promosso su impulso dell'appellante.
Si può aggiungere anche un'altra questione che, soltanto in apparenza, è secondaria e che si snoda in due articolazioni di diritto.
La prima è che non si comprende quale pregiudizio lesivo avrebbe patito dal CP_4 riconoscimento dell'acquisto a titolo originario della rata di terreno in favore di CP_1 giacché non è titolare del diritto di credito ma è mero soggetto incaricato per 5
[...] la riscossione del credito (il diritto di credito impositivo è titolato rispettivamente all'Ufficio “t3g amministrazione finanziaria dir. prov. le di Terni - uff. territoriale di
Orvieto”, codice che corrisponde all' direzione provinciale di Parte_1
Terni - ufficio territoriale di Orvieto, oltre che agli Uffici “3 0 22200 Inail sede di Terni” e
“2 0 800000 inps sede di Terni” come si desume dagli estratti di ruolo formati dal
4.3.2014 in poi: v. il fascicolo dell'appellante), il che comporta il difetto di titolarità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
La seconda è che, in forza dell'acquisto a titolo originario del bene immobile per usucapione, il peso ipotecario iscritto a garanzia del credito diviene inopponibile a chi si giova dell'accertamento stesso, laddove per “inopponibilità” si intende che le ragioni del creditore non possano venire meno nei confronti di colui verso il quale è imposta la garanzia, ovvero l'originario proprietario dell'immobile Il credito Controparte_3 di rimane, infatti, intatto nei confronti del terzo debitore, mentre ciò che perde a CP_4 fronte del bene usucapito è soltanto la garanzia reale che, sebbene segua il bene, non pagina 5 di 7 potrà essere opponibile al nuovo proprietario usucapente della piccola particella perché
l'usucapione è acquisto a titolo originario.
Tali rilievi, nell'economia del giudizio destinato soltanto ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, cessano la loro incidentalità apparente nella misura in cui contribuiscono a rendere ancor più chiara la disamina del complessivo comportamento processuale dell'Ente facendo venire meno, anche per autonome e ulteriori ragioni, le tesi con le quali l'appellante pretenderebbe una positiva regolamentazione delle spese di lite in proprio favore.
Se ne trae che, sebbene sia stato impugnato solo il capo afferente alle spese di lite, il rigetto dell'appello determina, comunque, la condanna alle stesse nel presente grado di giudizio, poiché la soccombenza va valutata globalmente (qui con riferimento all'esito dell'impugnazione) secondo il dictum “chi perde paga” e non soltanto sui capi specifici che sono stati toccati (v. Cass. n. 23769/2024 e Cass. Ord. n. 9057/2018).
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, quindi, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura del procedimento, tenendo conto dello scaglione 6 di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi
(scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00) considerato che l'unica questione trattata non attiene al thema decidedum della lite ma alla sola regolamentazione delle spese;
si deve tenere conto anche della modesta attività professionale profusa, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa (€
3.800,00) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito.
L'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e di Controparte_3
pagina 6 di 7 rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere all'appellata le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 1.450,00, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese di appello irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le appellate contumaci e Controparte_2 Controparte_3 dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello.
Perugia, 20.11.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
7
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