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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 378/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ROSSI, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 degli avv.ti GIOVANNI PEREGO e FEDERICO SCAPIGLIATI, elettivamente domiciliata in Via Donizetti 20122 MILANO presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIMMA CP_2 P.IVA_3
MICCOLI elettivamente domiciliata in VIA LESMI, 7 20123 MILANO presso il difensore
C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 dell'avv. LAURA OPILIO, elettivamente domiciliata in VIA A. DEPRETIS, 86
00184 ROMA presso il difensore
APPELLATE n. r.g. 378/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia codesta Corte d'Appello, rigettata qualsivoglia contraria eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata, così decidere:
Nel Merito
In principalità
Riformare integralmente la Sentenza n. 10027/2023 del Tribunale di Milano, Sez.
XIII Civile, emessa dal Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta nel giudizio R.G.
n. 20936/2021 pubblicata in data 13.12.2023, per i motivi esposti in atto di appello e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni, domande e deduzioni avversarie, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per tutti i motivi di cui in narrativa, al risarcimento dei danni e al conseguente pagamento in favore di delle somme nelle seguenti CP_4 misure, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia:
- la somma di € 6.614.685,00 oppure quelle inferiori somme indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno;
- la somma di € 32.167,15 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per lo CP_4 stoccaggio e il trasloco di tutto il compendio mobiliare di sua proprietà esistente all'interno dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 a Milano al momento del rilascio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: disporre quantomeno la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese del giudizio di primo grado per le ragioni esposte in atti, condannando alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio;
In via Istruttoria
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“Vero che a seguito della sottoscrizione della scrittura Controparte_1 privata datata 24.05.2010, tra la medesima e per Controparte_1 CP_4 la proroga sino al 30.04.2023 del contratto di locazione in essere tra le parti, ebbe
pagina 2 di 20 n. r.g. 378/2024
a dichiarare di aver provveduto alla registrazione della scrittura privata in questione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”
A testi: dott. c/o in Milano, Corso Buenos Tes_1 Parte_2
Aires n. 64.
Si chiede altresì che codesta Corte d'Appello voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio Contabile diretta, anche sulla base della documentazione prodotta in atti e di quella acquisita o che il CTU riterrà di acquisire, ad accertare il pregiudizio economico subito da a causa degli illeciti e delle condotte illegittime CP_4 poste in essere da e di cui è causa. Controparte_1
Per l'Appellata Controparte_1
“Per le ragioni esposte in atti o per ogni ragione che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche richiamate le difese svolte nel giudizio di primo grado, Voglia l'Ill. Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la Sentenza resa dal
Tribunale di Milano oggetto di impugnazione e tutte le statuizioni in essa contenute e respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore, per i motivi ritenuti di giustizia ed esposti negli atti e nelle difese dei giudizi di primo e secondo grado da intendersi richiamati.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuta l'eccezione riconvenzionale di nullità del contratto del 1° ottobre 2018 come svolta in primo grado, accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia di tale contratto di locazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice.
IN VIA SUBORDINATA nel merito ed in ogni caso:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di parte attrice, accertato l'inadempimento od il fatto illecito e la conseguente responsabilità, anche in concorso, di nei confronti delle parti, per le CP_2 ragioni e i titoli dedotti in atti, condannarla a risarcire il danno lamentato da Pt_1
in ogni caso tenendo garantita e manlevata da
[...] Controparte_1 ogni responsabilità o condanna.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, con aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM pagina 3 di 20 n. r.g. 378/2024
n.147/2022 nell'ipotesi di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria e diversa deduzione, eccezione e domanda, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c. così come eccepito nella Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dell'appellata del 26 marzo 2024, depositata CP_2 in pari data, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Respingere l'appello proposto, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma dell'impugnata sentenza, accolga, in tutto o in parte, la domanda di rigettare, con ogni miglior formula, le domande ex adverso proposte, Controparte_4 ovvero sia da che da in quanto Controparte_4 Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, con ogni e conseguente statuizione di legge e di giustizia;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE DI MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui Istituto Vendite Giudiziarie del CP_2
Tribunale di Milano, dovesse venire condannata o risultare, comunque, tenuta a pagare qualsivoglia somma, anche parziale, in favore di e/o in favore Controparte_4 di e/o, comunque, nell'ambito della presente causa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa responsabilità civile professionale n. F2100015049- LB stipulata con il Rappresentante per l'Italia
e, quindi, il suo diritto di vedersi Controparte_3 contrattualmente tenuta manlevata ed indenne e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa, Rappresentante per l'Italia Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Milano – 20121 - Corso Garibaldi 86, Codice fiscale e P. IVA: , PEC P.IVA_4
pagina 4 di 20 n. r.g. 378/2024
, anche ex art. 1917 secondo comma c.c., al Email_1 pagamento diretto di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della e/o della e/o, Controparte_4 Controparte_1 comunque, nell'ambito della presente causa, e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole nei limiti del massimale di cui alla polizza n. F2100015049-LB e tenendo conto della franchigia ivi prevista pari ad Euro 1.500,00 da porsi a carico esclusivo dell'assicurato, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Avendo il Consigliere Istruttore, Dott.ssa Maria Grazie Federici, riservato, nell'ordinanza in data 14.05.2024, alla fase decisionale anche la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte:
1. Ammettere e/o autorizzare la produzione del documento costituito dal bilancio al
31.12.2022 di per essere lo stesso stato approvato all'assemblea dei Parte_1 soci del 30.06.2023, ovvero successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. della memoria di replica;
2. ordinare a l'esibizione del bilancio al 31.12.2023; Parte_1
3. rigettare la richiesta di Consulenza Tecnica d'ufficio Contabile formulata da non essendo la medesima ammissibile, stante la sua natura Controparte_4 esplorativa, in quanto volta a sopperire ad una carenza probatoria di parte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, anche aumentati del 30% ex artt. 6 e 7 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147”.
Per l'Appellata Controparte_3
“a) In via principale: rigettare l'appello o comunque le domande svolte nei confronti dell'Assicurato e di conseguenza quelle svolte nei confronti degli
Assicuratori;
b) In via subordinata: accertare l'inoperatività della polizza n. F2100015049-LB e conseguentemente rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti degli
Assicuratori
c) In via ulteriormente subordinata: (i) ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c.; (ii) ridurre l'importo dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; (iii) accertare la quota di responsabilità dell' rispetto a Parte_3 quella di Controparte_1
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d) In ogni caso, con vittoria di diritti, spese e onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.3.2021, subentrata il 9.3.2009 ad Controparte_4
quale cessionaria di azienda, nella conduzione del bene immobile ad CP_5 uso diverso (ristorante denominato “Barbacoa”) sito in Via Abbadesse nr. 30 -
Milano, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proprietaria- locatrice esponendo che: Controparte_1
- il 24.5.2010, “in ragione dell'impegno assunto dalla conduttrice rispetto alla realizzazione di rilevanti opere edili e impiantistiche di ripristino dell'immobile”, la durata del contratto di locazione era stata prorogata dal 1°.
9.2018 al 30.4.2023, ma la relativa scrittura – come appreso solo successivamente – non era mai stata registrata dalla locatrice;
- su richiesta di era stato stipulato un nuovo Controparte_1 contratto di locazione della durata di anni sei più sei, con decorrenza dall'1.10.2018, nel quale il canone annuo di € 205.000,00 oltre IVA era stato incrementato ad € 226.256,00 oltre IVA:
- solo nel dicembre 2018 si era scoperto, a seguito di comunicazione con cui preannunciava l'accesso di potenziali interessati all'acquisto, che CP_2
l'immobile locato sin dal 2014 era oggetto di pignoramento, unitamente a numerosi altri cespiti di proprietà di essendo stata la Controparte_1 precedente comunicazione del Custode giudiziario in data 27.7.2016, di disdetta del contratto stipulato il 1°.
9.2006 per la scadenza del 1°.9.2018, inviata a due indirizzi errati, ovvero presso la propria precedente sede di via Andrea Doria nr. 17 a Milano ed in via Abbadesse nr. 20 a Milano, sede della Società debitrice esecutata, in luogo di via Abbadesse nr. 30 a Milano, propria sede operativa;
- nella dedotta situazione di inconsapevolezza del pignoramento, sino al 31.12.2018
i canoni avevano continuato ad essere versati ad Controparte_1 nella misura di complessivi € 1.288.152,88 (€ 23.002,73 per n. 56 mensilità),
[...] somma che, se corrisposta viceversa alla procedura, anche a voler considerare il minore importo di € 667.079,17, relativo al periodo dal 27.7.2016 (data della comunicazione del Custode giudiziario, peraltro mai ricevuta) al 31.12.2018,
“avrebbe certamente contribuito ad accumulare quanto necessario per soddisfare i creditori della locatrice, eventualmente incrementato attraverso le vendite di altri immobili di proprietà della debitrice esecutata il cui patrimonio pignorato era stato stimato dal CTU in € 12.218.892,00 (a fronte di debiti complessivi per soli €
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1.543.644,21)”, tanto più che “[u]na vendita all'incanto di altro bene era ... già intervenuta, prima dell'asta relativa all'immobile di via Abbadesse 30, con un ricavo di € 375.000,00”.
Sulla scorta di tali premesse, e lamentando di aver dovuto rilasciare in breve tempo e con numerose difficoltà l'immobile locato in ragione della relativa vendita all'asta e della inopponibilità alla procedura sia della proroga negoziale pattuita con la scrittura del 2010 (siccome non registrata), sia del nuovo contratto stipulato nel
2018 (quando l'immobile era già oggetto di pignoramento), ha Controparte_4 quindi chiesto che, previo accertamento degli illeciti e delle condotte illegittime di quest'ultima fosse condannata al pagamento Controparte_1 in proprio favore, a titolo di risarcimento, della somma di € 6.614.685,00, nonché dell'ulteriore somma di € 32.167,15 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo stoccaggio e il trasloco di tutto il compendio mobiliare di sua proprietà esistente all'interno dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 a Milano al momento del rilascio.
Con il favore delle spese.
Costituendosi, a insistito per lo spostamento Controparte_1 della prima udienza al fine di citare in giudizio il terzo nonché per CP_2 il rigetto delle avverse domande, siccome infondate;
con la proposizione di domanda riconvenzionale subordinata, ha chiesto inoltre l'accertamento della nullità/invalidità del contratto di locazione stipulato con l'attrice in data 1.10.2018
e, in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della responsabilità per inadempimento o fatto illecito di la condanna di quest'ultima a CP_2 risarcire il danno lamentato da con propria manleva da ogni Controparte_4 responsabilità al riguardo;
vinte le spese.
Anche all'atto della propria costituzione, ha chiesto lo spostamento CP_2 della prima udienza per poter chiamare in causa il terzo Controparte_3
d ha insistito, nel merito, per il rigetto delle domande ex adverso
[...] proposte, salvo, in via subordinata per l'ipotesi di propria eventuale condanna, accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa responsabilità civile professionale n. F2100015049-LB, con condanna della suddetta Compagnia, anche ex art. 1917 secondo comma c.c., al pagamento diretto delle somme di riconosciuta spettanza di o di con Controparte_4 Controparte_1 vittoria di spese.
Infine, costituendosi anch'essa Controparte_3 ritualmente, ha chiesto accertare l'inoperatività della polizza n. F2100015049-LB e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei propri confronti;
rigettare comunque le domande svolte nei confronti dell'assicurato e degli pagina 7 di 20 n. r.g. 378/2024
assicuratori; in via subordinata, ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridurre l'importo dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1893 C.C., accertare la quota di responsabilità dell'assicurato rispetto a quella di con vittoria di spese. Controparte_1
Così instauratosi il contraddittorio ed espletata l'istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 10027/2023 emessa il 6.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale adìto ha rigettato la domanda e condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia della convenuta che delle terze chiamate, liquidate a favore di ciascuna di tali parti nell'importo di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA.
ha proposto tempestivo appello, dichiarando di impugnare la Parte_1 sentenza “in tutti i suoi capi e precisamente:
(i) nel capo in cui il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla società attrice 'ritenendo insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità ex articolo 1338 cc della per Controparte_1 avere indotto la controparte a confidare, senza sua colpa, nella validità del contratto, e per condannarla, di conseguenza, al risarcimento dei danni';
(ii) nel capo in cui il Tribunale ha condannato la alla rifusione CP_4 delle spese di lite in favore di tutte le parti, ivi incluse le terze chiamate”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia gravata.
Si sono costituite ritualmente Controparte_1 CP_2
e insistendo ognuna per il rigetto Controparte_3 dell'appello e riproponendo in ogni caso le conclusioni rassegnate innanzi al
Tribunale.
Con ordinanza in data 28.3.2024, è stata respinta l'istanza ex art. 283-351 c.p.c., in presenza di un unico capo condannatorio relativo alle spese di lite ed avendo il
Tribunale apparentemente regolato tali spese in applicazione del principio di causalità, in assenza di elementi per ritenere che le chiamate in giudizio integrassero gli estremi di un esercizio abusivo del diritto di difesa.
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Alla prima udienza del 14.5.2024, ritenuto di riservare alla fase decisoria la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, il Consigliere
Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al 18.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa dell'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012
n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
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Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
Sotto un primo profilo, censura la decisione assunta dal Parte_4
Tribunale, per avere quest'ultimo erroneamente interpretato le risultanze processuali, di natura sia documentale che testimoniale, indicando “come documentalmente provata, fra le altre, la circostanza secondo la quale il primo accesso al bene immobile pignorato avvenne in data 16 marzo 2016 "dopo ben sette infruttuosi tentativi", aggiungendo … che "dall'istruttoria esperita risulta che il sopralluogo del 16 maro 2016 relativo ai locali del Ristorante di via Abbadesse
n. 30 a Milano iniziò alle ore 10 ed ebbe termine alle ore 15.15"”.
L'assunto da cui muove la società appellante è di non aver saputo del pignoramento gravante sin dall'aprile 2014 sull'immobile condotto in locazione e adibito a ristorante, di proprietà di per non esserne Controparte_1 stata in precedenza informata né da quest'ultima, né dal Custode giudiziario, dal momento che le comunicazioni di disdetta del contratto di locazione per la scadenza dell'1.9.2018 erano state spedite, la prima, presso la propria precedente sede di via
Andrea Doria nr. 17 a Milano e, la seconda, in via Abbadesse nr. 20 a Milano, vale a dire presso la società debitrice esecutata, e non all'indirizzo del locale di via
Abbadesse nr. 30, propria sede operativa.
Sempre secondo la prospettazione di neppure potrebbe poi Parte_4 sostenersi che tale conoscenza fosse stata acquisita in occasione del sopralluogo medio tempore avvenuto presso il locale di Via Abbadesse n. 30 il 16.3.2016 da parte del Custode giudiziario e dell'esperto nominato nella procedura esecutiva in base al contenuto del relativo verbale, in quanto la relativa durata dalle ore 10 alle ore 15,15 avrebbe riguardato “varie unità immobiliari pignorate, anche a uso abitativo, site in via Oldofredi 19 e in via Abbadesse 20 e 30”.
Quanto all'affermazione secondo cui l'accesso sarebbe avvenuto “dopo ben sette tentativi infruttuosi”, la stessa non sarebbe in realtà riferibile al sopralluogo in esame, bensì alla relazione stilata dall'esperto nominato dal Giudice Per_ dell'esecuzione, Ing. , il quale aveva appunto riferito di aver potuto completare la visione dei luoghi e la misurazione degli immobili pignorati “solo dopo ben sette sopralluoghi”, ma ciò non per fatto di bensì a causa “del forte Parte_4 ostruzionismo della proprietà” e dunque di Controparte_1
Oggetto di critica è ulteriormente il fatto che, nella sentenza gravata, il Tribunale mostri di ritenere provato, all'esito dell'istruttoria orale, che “al sopralluogo del 16 marzo 2016 era presente il signor e che lo stesso non Parte_5
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solo fu identificato dal signor tramite documento di identità, ma anche da Pt_6 questi informato della pendenza "della procedura esecutiva e invitato ad esibire il contratto di locazione……oltre che del fatto che, a partire da quella data, avrebbe dovuto versare i canoni di locazione alla Società e non alla società CP_2 locatrice…"”.
Dell'attendibilità del teste , funzionario , secondo l'appellante Tes_2 CP_2 avrebbe infatti dovuto dubitarsi alla luce di una pluralità di elementi contrastanti con la deposizione resa, quali:
- l'inesistenza in alcun verbale di sopralluogo, e tanto meno in quello del
16.3.2016, della “presenza formale del conduttore ; CP_4
- il tenore testuale dell'epigrafe del verbale di sopralluogo redatto dall'esperto Ing. Per_ (“…previa comunicazione inviata alla esecutata e al creditore procedente, esperisce…”), privo di riferimento ad alcuna comunicazione di accesso inviata alla conduttrice Controparte_4
Per_
- l'affermazione dell'Ing. di avere ottenuto dalla proprietà “…dopo reiterati e molte volte inutili solleciti, solo parte della documentazione richiesta (contratti di affitto…”, mentre, secondo il testimone , copia del contratto di locazione era Pt_6 stata chiesta al sig. dopo avergli comunicato Parte_5
l'esistenza della procedura esecutiva;
- l'inesistenza di alcun verbale di sopralluogo (incluso quello del 16 marzo 2016) attestante la comunicazione alla conduttrice della pendenza della procedura esecutiva con diffida a versare i canoni a , nonché l'indicazione di CP_2 riferimenti bancari o codice IBAN da utilizzare per i pagamenti a quest'ultima;
- la mancanza di prova riguardo sia alla consegna formale del decreto in data
26.1.2016 di nomina di come Custode giudiziario, che ad eventuali CP_2 richieste o diffide o solleciti di pagamento rivolti da a CP_2 [...]
nonostante l'elevato importo mensile del canone (€ 23.002,73), prima Parte_4 del dicembre 2018, allorché il Signor legale Persona_3 rappresentante, aveva ricevuto la comunicazione con cui lo aveva CP_2 invitato a contattare il Signor a motivo dell'intervenuta fissazione della Pt_6 vendita all'asta ed il suo commercialista, Dottor aveva avuto a sua Tes_1 volta conferma dell'esistenza della procedura esecutiva contattando telefonicamente il funzionario;
pagina 11 di 20 n. r.g. 378/2024
- la mancanza di comunicazioni relative all'intervenuto pignoramento, nel corso degli anni, da parte di locatrice esecutata, Controparte_1 come ammesso dalla stessa.
Secondo l'appellante, a minare la credibilità del teste , concorrerebbe Tes_2 anche la circostanza dell'eccepita inoperatività della polizza contratta da CP_2 con n data 31.12.2020, ove non
[...] Controparte_3 risultasse dimostrata l'avvenuta comunicazione del pignoramento all'appellante in occasione del sopralluogo del marzo 2016, dal momento che l'assicurata doveva essere certamente consapevole sin dal dicembre 2018, ovvero ben prima della stipula della polizza, dell'errore commesso nell'invio della raccomandata del
27.7.2016 alla conduttrice, contenente la richiesta di pagamento dei canoni a due indirizzi sbagliati.
Le doglianze illustrate, nella loro complessiva formulazione, devono ritenersi prive di fondamento.
In primo luogo, non trova conferma nel contenuto della sentenza gravata la circostanza secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe ascritto a
[...]
l'attuazione di condotte ostruzionistiche rispetto all'effettuazione dei Parte_4 rilievi fotografici e delle misurazioni dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 da parte del perito incaricato dal Tribunale di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari, Ing.
, e del funzionario Dott. di Custode Persona_4 Tes_2 CP_2 giudiziario, essendovi bensì un accenno al fatto che solo in data 16.3.2016 fu possibile effettuare il primo accesso “dopo ben sette infruttuosi tentativi”, ma riguardando con evidenza tale affermazione l'insieme degli immobili oggetto di pignoramento visitati quel giorno e dovendosi quindi considerare la mancanza di collaborazione riferita, sia pure implicitamente, non tanto a Parte_4 conduttrice di uno solo degli immobili oggetto dell'azione esecutiva, quanto piuttosto a condotte della debitrice esecutata Controparte_1 come chiarito del resto dallo stesso perito e confermato dai testi e Pt_6 nel corso delle rispettive deposizioni. Tes_3
Il fatto che il Tribunale abbia indicato la durata del sopralluogo presso i locali del ristorante “Barracoa”, quantificandola nell'intero lasso di tempo (dalle ore 10:00 alle ore 15:15) occupato dallo svolgimento delle operazioni presso tutti gli immobili di proprietà di oggetto di Controparte_1 pignoramento, è poi del tutto ininfluente, non incidendo sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, costituite dall'accertamento delle attività espletate e dell'intervenuta comunicazione o meno al conduttore, nel corso delle stesse, della pagina 12 di 20 n. r.g. 378/2024
pendenza della procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile condotto in locazione dall'odierna appellante.
Si tratta dunque, a questo punto, di esaminare la testimonianza resa dal funzionario
Dott. , al fine di apprezzarne, o meno, l'attendibilità, contestata CP_2 Tes_2 da Parte_4
Ha riferito il teste che il sopralluogo presso il ristorante di Via Abbadesse n. 30 iniziò alle ore 10 del 16.3.2016 e si protrasse per “almeno un'ora e mezza”.
Secondo le sue dichiarazioni, ad esso presero parte, oltre allo stesso Dott. Pt_6 Per_ personalmente, l'Ing. , perito incaricato dal Tribunale, il suo collaboratore
Geom. il legale rappresentante di Signor Tes_3 Parte_4 [...] ed il suo capo-sala, anche lui brasiliano, nonché l'Ing. Persona_3 Per_5 all'epoca amministratore di la sua segretaria Controparte_1
CP_6
Ha proseguito il teste, riferendo di aver accompagnato ed assistito i professionisti Per_ Ing. e Geom. mentre venivano effettuati i rilievi e di aver Tes_3 provveduto contemporaneamente ad informare “della pendenza della procedura esecutiva il responsabile del ristorante Signor D.D. BELTRAME”, dopo averlo identificato mediante “esibizione del suo documento identificativo” ed avergli richiesto “la consegna del contratto di locazione”, alla cui trasmissione via e-mail si era tuttavia impegnato l'Ing. Amministratore della debitrice esecutata. Per_5
Ha anche ricordato il Dott. che, in occasione del sopralluogo, lo stesso Ing. Pt_6 aveva avuto “una discussione con [lui] e con il CTU, nominato dal Persona_6
Giudice della Esecuzione, Ing. , perché sosteneva che [egli] non [avrebbe] Per_2 dovuto informare della pendenza della procedura esecutiva … il Signor
parte conduttrice e gestore del ristorante”. Pt_5
A tale richiesta il testimone ha tuttavia dichiarato di essersi sottratto, aggiungendo:
“ricordo bene che io informai il Signor presente l'Ing. , del Pt_5 Per_5 fatto che, a partire da quella epoca avrebbe dovuto versare i canoni di locazione al
Custode Giudiziale, ovvero a , e non più alla Società proprietaria del CP_2 bene immobile.
borbottò qualche cosa ed andò via, allontanandosi dal locale. Per_5
L'Ing. , in particolare, disse a tutti noi che avrebbe chiuso la procedura Per_5 esecutiva in tempi brevi, ragione per cui il non avrebbe dovuto, a suo Pt_5 dire, versare i canoni a CP_7
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Il mi disse che avrebbe inviato il contratto di locazione e nulla disse in Pt_5 punto di futuri versamenti dei canoni...”.
Ad ulteriore illustrazione e conferma delle dichiarazioni rese, il teste ha provveduto anche ad esibire i promemoria cartacei generalmente utilizzati nel corso dei sopralluoghi per spiegare alle parti conduttrici o agli occupanti le conseguenze derivanti dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare;
infine ha spiegato le ragioni (di riservatezza e tutela dell'immagine) per cui non vi è la presenza del Signor nelle fotografie scattate quel giorno, aggiungendo: “io oggi ho Pt_5 visto qui fuori il Signor D. D. BELTRAME, ovvero il titolare del ristorante gestito da , che avevo incontrato il g. 16.3.2016” (v. processo verbale CP_4
d'udienza 13.10.2022).
Dichiarazioni di identico tenore sono state rese dallo stesso teste Tes_2 all'udienza del 13.1.2023, quando, sentito a prova contraria sui capitoli articolati da ha avuto modo di ribadire che la comunicazione dell'esistenza Parte_4 della procedura esecutiva sull'immobile condotto in locazione dall'odierna appellante era stata fatta da lui personalmente e dall'esperto Ing. Sole a
[...] nel corso del sopralluogo avvenuto il 16.3.2016 e dunque Persona_3
“n]el dicembre 2018 era già a conoscenza della esistenza della procedura di Pt_4 cui sopra” (v. processo verbale d'udienza 13.1.2023).
La presenza del Signor alle operazioni del 16.3.2016 è stata confermata Pt_5 anche dal Geom. all'epoca collaboratore dell'esperto nominato dal Tes_3 Per_ Tribunale, Ing. in seguito deceduto.
A fronte delle ricordate deposizioni, non convincono le affermazioni rese dal
Signor in sede di interrogatorio formale sui motivi per i quali sarebbe Pt_5 avvenuto il sopralluogo del 16.3.2016, motivi essenzialmente ricondotti all'esigenza di “fare delle foto,… non delle misurazioni”, dopo che la mattina si era recata “nel [suo] Ufficio presso il ristorante una ragazza, di nazionalità marocchina, compagna del Signor ”, dicendogli che “dovevano fare Parte_7 delle foto per il complesso perché dovevano affittare degli CP_1 appartamenti, siti nel complesso” e “secondo la ragazza marocchina, le foto al Ristorante servivano per attirare clienti per gli appartamenti”.
Nel verbale redatto in occasione del sopralluogo del 16.3.2016, è annotato che si procedette a “rilievi metrici e fotografici”: dunque, non solo allo scatto di alcune foto, come vorrebbe far credere. Controparte_8
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Non si vede dunque come il signor presente per sua stessa ammissione, Pt_5 oltre che in base alle dichiarazioni del teste (il quale ha detto di averlo Pt_6 riconosciuto tra le persone presenti dinanzi alla stanza del Giudice in attesa di essere sentite all'udienza del 13.10.2022), possa non essersi reso conto che non si stava solo procedendo a fotografare, ma venivano anche fatti dei rilievi e delle misurazioni dei locali del ristorante: operazioni, queste ultime, affatto inconciliabili con quanto appreso, a suo dire, dalla compagna del signor e ciò anche Per_5 ammesso che alle dichiarazioni di quest'ultima egli avesse potuto riconoscere una qualche verosimiglianza.
Certamente ragionevole è invece ritenere che, giunti sul posto, sia il CTU che il funzionario della abbiano illustrato al signor le vere CP_2 Pt_5 ragioni del loro accesso, tanto da essersi egli stesso sottratto, “un po' indispettito”, alla possibilità di comparire nelle fotografie, come riferito dal Geom. Tes_3
In definitiva, alla luce degli elementi di valutazione illustrati ritiene la Corte che non vi sia ragione per dubitare della attendibilità del teste quanto al Tes_2 fatto che il 16.3.2016 il signor Controparte_9 Parte_4 sia stato informato del pignoramento e dell'esistenza di una procedura alla quale avrebbe dovuto far riferimento per la corresponsione dei canoni.
Né rileva, a contrario, che il commercialista della società, Dott. il Tes_1 quale aveva assistito nella stipula del contratto di locazione Parte_4 nell'ottobre 2018 senza tuttavia procedere a visure ipotecarie, abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza del pignoramento solo nel dicembre 2018, quando contattò dopo che aveva ricevuto la CP_2 Parte_4 comunicazione di fissazione della data di vendita all'asta dell'immobile di Via
Abbadesse n. 30, in quanto la circostanza che il professionista non fosse stato in precedenza informato dell'azione esecutiva non è di per sé idonea a far escludere che vi fosse, viceversa, un'effettiva consapevolezza al riguardo da parte dell'odierna appellante, consapevolezza acquisita sin dal sopralluogo del marzo
2016, come dichiarato dal Dott. Pt_6
Neppure il fatto che abbia continuato a versare i canoni ad Controparte_10 anziché alla procedura esecutiva, sino al Controparte_1 mese di dicembre 2018, è circostanza univocamente interpretabile come totale mancanza di informazione quanto alla pendenza di quest'ultima, come l'appellante vorrebbe far credere.
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Anzi, il fatto che la conduttrice possa aver ritenuto di dover effettuare i pagamenti periodici alla proprietà ben può trovare spiegazione in altre circostanze emerse in corso di giudizio.
Vi è da considerare infatti che era subentrata in data 9.3.2009, Parte_4 quale cessionaria d'azienda, nel contratto di locazione relativo all'immobile di Via
Abbadesse n. 30 stipulato da con la proprietaria CP_5 [...] nell'anno 2006, con scadenza del secondo sessennio in data Controparte_1
1.9.2018 (doc. 3 appellante).
Essendosi la conduttrice impegnata al ripristino dei locali con la realizzazione di importanti opere edili ed impiantistiche, con scrittura del 24.5.2010 (non registrata, circostanza della quale la conduttrice afferma di non essere stata a conoscenza), il contratto era stato in seguito integrato e la relativa scadenza prorogata sino al
23.4.2023 (doc. 5 appellante).
Il fatto che, pur nella vigenza di detto termine, le parti siano addivenute alla stipula di un nuovo contratto in data 1.10.2018 non si giustifica per la mancata registrazione della scrittura del maggio 2010 (poiché a ciò si sarebbe comunque potuto provvedere, sia pur tardivamente, anche da parte dello stesso conduttore), mentre può trovare adeguata spiegazione alla luce delle deposizioni rese dai testi e figli di già Amministratore di Tes_4 Tes_5 Persona_6
i quali, nel riferire delle delicate condizioni Controparte_1 di salute psico-fisica del padre, hanno rievocato il forte ascendente esercitato su quest'ultimo da tale inquilino non pagante di uno degli Persona_7 appartamenti di proprietà di e in seguito Controparte_1 anche condannato per il reato di circonvenzione di incapace (doc. 7
[...]
, il quale aveva convinto “quanto alla vicenda del Per_8 Persona_6 pignoramento immobiliare … che tutto era a posto e che aveva sistemato lui la vicenda dei debiti con le banche” (dep. teste ), mentre, parlando con Tes_4
, aveva al riguardo affermato “che era tutto a posto e che tutto era sotto Tes_5 controllo…. c'era stata una “transazione segretata” (dep. Teste ). Tes_5
Significative sono anche le dichiarazioni della teste Testimone_6 commercialista di secondo la quale “il Controparte_1
Signor negava sempre di essere debitore di somme di denaro Persona_6 verso terzi e negava la esistenza del pignoramento. Diceva che si trattava di un errore, a suo dire giudiziario, …”, in ciò condizionato anche dal signor Per_7 che “cercava di influenzarlo” (v. dep. teste ). Testimone_6
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È ben possibile che le trame manipolatorie perpetrate dal suddetto in danno Per_7 dell'Ing. e rispetto alle quali neppure i figli di quest'ultimo nulla poterono Per_5 sino a quando, nel 2019, assunsero l'iniziativa di richiedere (ed ottenere) la nomina di un Amministratore di sostegno, abbiano finito per coinvolgere anche
[...]
tanto da indurla alla stipula di un nuovo contratto nel convincimento Parte_4 che l'azione esecutiva fosse stata definita.
Si spiega così la ragione per cui i canoni abbiano continuato ad essere versati alla proprietà anziché alla procedura esecutiva: sino alla stipula del nuovo contratto in data 1.10.2018 nell'erroneo convincimento che la scrittura del 24.5.2010 fosse stata registrata e fosse perciò opponibile alla procedura esecutiva;
dall'1.10.2018 (data del nuovo contratto di locazione) al dicembre 2018, sul presupposto che la procedura esecutiva non avesse avuto seguito o fosse stata comunque definita.
In ogni caso, deve porsi l'accento sulla condotta gravemente negligente della stessa rispetto al verificarsi del danno asseritamente subito per essere Parte_4 stata costretta al rilascio anticipato dell'immobile condotto in locazione in conseguenza del relativo pignoramento.
E ciò sia per non aver verificato che la scrittura in data 24.5.2010 fosse stata regolarmente registrata, il che le avrebbe consentito di rendere opponibile alla procedura (intrapresa nel 2014) l'esistenza di un rapporto contrattuale valido sino al 23.4.2023, sia per aver accondisceso alla stipula di un nuovo contratto nell'ottobre
2018, quando in teoria il rapporto negoziale con Controparte_1 era ancora in essere, senza neppure sincerarsi, anche attraverso una semplice
[...] visura ipotecaria da parte dello Studio professionale di commercialisti del quale si avvaleva (come giustamente osservato dal primo Giudice), che l'immobile locato fosse libero da vincoli di indisponibilità finalizzati alla tutela di eventuali ragioni creditorie dopo aver certamente saputo del pignoramento nel marzo 2016.
Il motivo in esame, fondato sull'assunto che non avrebbe avuto Parte_4 conoscenza del pignoramento se non nel dicembre 2018, si configura dunque come del tutto infondato, dovendosi per conseguenza escludere di poter prendere in considerazione le ragioni sviluppate dall'appellante in punto responsabilità per i danni che assume di aver subito e relativa quantificazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi dando ingresso all'assunzione del capitolo di prova dedotto e non ammesso dal primo Giudice del seguente tenore testuale: “Vero che a seguito della sottoscrizione della Controparte_1 scrittura privata datata 24.05.2010, tra la medesima e Controparte_1 per la proroga sino al 30.04.2023 del contratto di locazione in essere tra CP_4
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le parti, ebbe a dichiarare di aver provveduto alla registrazione della scrittura privata in questione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”.
Effettivamente, si tratta di circostanza irrilevante, posto che la conduttrice non avrebbe dovuto limitarsi a fare affidamento sulle dichiarazioni della locatrice, ma avrebbe dovuto richiedere una copia registrata del contratto, se del caso anche presso l'Agenzia delle Entrate.
Parte appellante ulteriormente lamenta che il Tribunale abbia pronunciato nei suoi confronti condanna alla rifusione delle spese nei confronti sia della convenuta che delle terze chiamate e Controparte_1 CP_2
Controparte_3
Sebbene prospetti la necessità di una riforma delle statuizioni assunte per effetto dell'accoglimento dell'appello, ipotesi di fatto non verificatasi, deve al riguardo ribadirsi l'operatività del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui, “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; id. Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; id.
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Tale principio di diritto si applica certamente nel caso in esame, sia per quanto riguarda la chiamata in garanzia di da parte di CP_2 [...] che per quanto riguarda la chiamata in garanzia di Controparte_1 [...] da parte di la prima trovando Controparte_3 CP_2 giustificazione nella prospettata responsabilità di quest'ultima per il fatto (dedotto dall'attrice) di aver inviato a indirizzi errati la comunicazione di disdetta del contratto di locazione;
la seconda nell'esistenza di un contratto di assicurazione, la cui operatività non può essere messa in dubbio, non rilevando la consapevolezza dell'errore nell'invio delle raccomandate al momento della stipulazione della polizza (31.12.2020), posto che, come detto, aveva avuto Parte_4 comunque conoscenza del pignoramento sin dal 16.3.2016.
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Deriva dalle considerazioni svolte che l'appello proposto deve essere dunque inevitabilmente disatteso in relazione ad entrambi i motivi, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 10027/2023 oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto Parte_4 riguardo al valore della causa desunto dal petitum (€ 6.646.852,15 – scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000), si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, data la scarsa complessità giuridica della controversia, da risolversi in fatto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto Parte_4 riguardo al valore della causa desunto dal petitum (€ 6.646.852,15 – scaglione da €
4.000.001 a € 8.000.000), si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 data la scarsa complessità della controversia, con maggiorazione del compenso nella misura del 30%, trovando applicazione l'art. 4 D.M. 147/2022 anche nell'ipotesi, qui ricorrente, in cui il difensore patrocini una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori (v. Cass. n. 7774/2023).
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di
[...] nonché di e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in applicazione del ricordato principio di causalità) l'importo di
[...]
€ 37.351,60 ciascuna, di cui € 6.268,00 per la fase di studio, € 3.645,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 10.422,00 per la fase decisionale ed € 8.619,60 ex art. 4, comma 2 D.M. cit., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 Parte_4 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
10027/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 6.12.2023 e pubblicata in data
13.12.2023;
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2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_4 [...]
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delle suddette parti appellate nel complessivo importo di € 37.351,60 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte il 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 378/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ROSSI, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 degli avv.ti GIOVANNI PEREGO e FEDERICO SCAPIGLIATI, elettivamente domiciliata in Via Donizetti 20122 MILANO presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIMMA CP_2 P.IVA_3
MICCOLI elettivamente domiciliata in VIA LESMI, 7 20123 MILANO presso il difensore
C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 dell'avv. LAURA OPILIO, elettivamente domiciliata in VIA A. DEPRETIS, 86
00184 ROMA presso il difensore
APPELLATE n. r.g. 378/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia codesta Corte d'Appello, rigettata qualsivoglia contraria eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata, così decidere:
Nel Merito
In principalità
Riformare integralmente la Sentenza n. 10027/2023 del Tribunale di Milano, Sez.
XIII Civile, emessa dal Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta nel giudizio R.G.
n. 20936/2021 pubblicata in data 13.12.2023, per i motivi esposti in atto di appello e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni, domande e deduzioni avversarie, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per tutti i motivi di cui in narrativa, al risarcimento dei danni e al conseguente pagamento in favore di delle somme nelle seguenti CP_4 misure, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia:
- la somma di € 6.614.685,00 oppure quelle inferiori somme indicate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno;
- la somma di € 32.167,15 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per lo CP_4 stoccaggio e il trasloco di tutto il compendio mobiliare di sua proprietà esistente all'interno dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 a Milano al momento del rilascio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: disporre quantomeno la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese del giudizio di primo grado per le ragioni esposte in atti, condannando alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio;
In via Istruttoria
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“Vero che a seguito della sottoscrizione della scrittura Controparte_1 privata datata 24.05.2010, tra la medesima e per Controparte_1 CP_4 la proroga sino al 30.04.2023 del contratto di locazione in essere tra le parti, ebbe
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a dichiarare di aver provveduto alla registrazione della scrittura privata in questione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”
A testi: dott. c/o in Milano, Corso Buenos Tes_1 Parte_2
Aires n. 64.
Si chiede altresì che codesta Corte d'Appello voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio Contabile diretta, anche sulla base della documentazione prodotta in atti e di quella acquisita o che il CTU riterrà di acquisire, ad accertare il pregiudizio economico subito da a causa degli illeciti e delle condotte illegittime CP_4 poste in essere da e di cui è causa. Controparte_1
Per l'Appellata Controparte_1
“Per le ragioni esposte in atti o per ogni ragione che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche richiamate le difese svolte nel giudizio di primo grado, Voglia l'Ill. Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la Sentenza resa dal
Tribunale di Milano oggetto di impugnazione e tutte le statuizioni in essa contenute e respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore, per i motivi ritenuti di giustizia ed esposti negli atti e nelle difese dei giudizi di primo e secondo grado da intendersi richiamati.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi in cui non sia riconosciuta l'eccezione riconvenzionale di nullità del contratto del 1° ottobre 2018 come svolta in primo grado, accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia di tale contratto di locazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice.
IN VIA SUBORDINATA nel merito ed in ogni caso:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di parte attrice, accertato l'inadempimento od il fatto illecito e la conseguente responsabilità, anche in concorso, di nei confronti delle parti, per le CP_2 ragioni e i titoli dedotti in atti, condannarla a risarcire il danno lamentato da Pt_1
in ogni caso tenendo garantita e manlevata da
[...] Controparte_1 ogni responsabilità o condanna.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, con aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM pagina 3 di 20 n. r.g. 378/2024
n.147/2022 nell'ipotesi di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria e diversa deduzione, eccezione e domanda, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c. così come eccepito nella Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dell'appellata del 26 marzo 2024, depositata CP_2 in pari data, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Respingere l'appello proposto, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma dell'impugnata sentenza, accolga, in tutto o in parte, la domanda di rigettare, con ogni miglior formula, le domande ex adverso proposte, Controparte_4 ovvero sia da che da in quanto Controparte_4 Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, con ogni e conseguente statuizione di legge e di giustizia;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE DI MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui Istituto Vendite Giudiziarie del CP_2
Tribunale di Milano, dovesse venire condannata o risultare, comunque, tenuta a pagare qualsivoglia somma, anche parziale, in favore di e/o in favore Controparte_4 di e/o, comunque, nell'ambito della presente causa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa responsabilità civile professionale n. F2100015049- LB stipulata con il Rappresentante per l'Italia
e, quindi, il suo diritto di vedersi Controparte_3 contrattualmente tenuta manlevata ed indenne e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa, Rappresentante per l'Italia Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Milano – 20121 - Corso Garibaldi 86, Codice fiscale e P. IVA: , PEC P.IVA_4
pagina 4 di 20 n. r.g. 378/2024
, anche ex art. 1917 secondo comma c.c., al Email_1 pagamento diretto di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della e/o della e/o, Controparte_4 Controparte_1 comunque, nell'ambito della presente causa, e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole nei limiti del massimale di cui alla polizza n. F2100015049-LB e tenendo conto della franchigia ivi prevista pari ad Euro 1.500,00 da porsi a carico esclusivo dell'assicurato, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Avendo il Consigliere Istruttore, Dott.ssa Maria Grazie Federici, riservato, nell'ordinanza in data 14.05.2024, alla fase decisionale anche la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte:
1. Ammettere e/o autorizzare la produzione del documento costituito dal bilancio al
31.12.2022 di per essere lo stesso stato approvato all'assemblea dei Parte_1 soci del 30.06.2023, ovvero successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. della memoria di replica;
2. ordinare a l'esibizione del bilancio al 31.12.2023; Parte_1
3. rigettare la richiesta di Consulenza Tecnica d'ufficio Contabile formulata da non essendo la medesima ammissibile, stante la sua natura Controparte_4 esplorativa, in quanto volta a sopperire ad una carenza probatoria di parte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, anche aumentati del 30% ex artt. 6 e 7 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147”.
Per l'Appellata Controparte_3
“a) In via principale: rigettare l'appello o comunque le domande svolte nei confronti dell'Assicurato e di conseguenza quelle svolte nei confronti degli
Assicuratori;
b) In via subordinata: accertare l'inoperatività della polizza n. F2100015049-LB e conseguentemente rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti degli
Assicuratori
c) In via ulteriormente subordinata: (i) ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c.; (ii) ridurre l'importo dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; (iii) accertare la quota di responsabilità dell' rispetto a Parte_3 quella di Controparte_1
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d) In ogni caso, con vittoria di diritti, spese e onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.3.2021, subentrata il 9.3.2009 ad Controparte_4
quale cessionaria di azienda, nella conduzione del bene immobile ad CP_5 uso diverso (ristorante denominato “Barbacoa”) sito in Via Abbadesse nr. 30 -
Milano, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proprietaria- locatrice esponendo che: Controparte_1
- il 24.5.2010, “in ragione dell'impegno assunto dalla conduttrice rispetto alla realizzazione di rilevanti opere edili e impiantistiche di ripristino dell'immobile”, la durata del contratto di locazione era stata prorogata dal 1°.
9.2018 al 30.4.2023, ma la relativa scrittura – come appreso solo successivamente – non era mai stata registrata dalla locatrice;
- su richiesta di era stato stipulato un nuovo Controparte_1 contratto di locazione della durata di anni sei più sei, con decorrenza dall'1.10.2018, nel quale il canone annuo di € 205.000,00 oltre IVA era stato incrementato ad € 226.256,00 oltre IVA:
- solo nel dicembre 2018 si era scoperto, a seguito di comunicazione con cui preannunciava l'accesso di potenziali interessati all'acquisto, che CP_2
l'immobile locato sin dal 2014 era oggetto di pignoramento, unitamente a numerosi altri cespiti di proprietà di essendo stata la Controparte_1 precedente comunicazione del Custode giudiziario in data 27.7.2016, di disdetta del contratto stipulato il 1°.
9.2006 per la scadenza del 1°.9.2018, inviata a due indirizzi errati, ovvero presso la propria precedente sede di via Andrea Doria nr. 17 a Milano ed in via Abbadesse nr. 20 a Milano, sede della Società debitrice esecutata, in luogo di via Abbadesse nr. 30 a Milano, propria sede operativa;
- nella dedotta situazione di inconsapevolezza del pignoramento, sino al 31.12.2018
i canoni avevano continuato ad essere versati ad Controparte_1 nella misura di complessivi € 1.288.152,88 (€ 23.002,73 per n. 56 mensilità),
[...] somma che, se corrisposta viceversa alla procedura, anche a voler considerare il minore importo di € 667.079,17, relativo al periodo dal 27.7.2016 (data della comunicazione del Custode giudiziario, peraltro mai ricevuta) al 31.12.2018,
“avrebbe certamente contribuito ad accumulare quanto necessario per soddisfare i creditori della locatrice, eventualmente incrementato attraverso le vendite di altri immobili di proprietà della debitrice esecutata il cui patrimonio pignorato era stato stimato dal CTU in € 12.218.892,00 (a fronte di debiti complessivi per soli €
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1.543.644,21)”, tanto più che “[u]na vendita all'incanto di altro bene era ... già intervenuta, prima dell'asta relativa all'immobile di via Abbadesse 30, con un ricavo di € 375.000,00”.
Sulla scorta di tali premesse, e lamentando di aver dovuto rilasciare in breve tempo e con numerose difficoltà l'immobile locato in ragione della relativa vendita all'asta e della inopponibilità alla procedura sia della proroga negoziale pattuita con la scrittura del 2010 (siccome non registrata), sia del nuovo contratto stipulato nel
2018 (quando l'immobile era già oggetto di pignoramento), ha Controparte_4 quindi chiesto che, previo accertamento degli illeciti e delle condotte illegittime di quest'ultima fosse condannata al pagamento Controparte_1 in proprio favore, a titolo di risarcimento, della somma di € 6.614.685,00, nonché dell'ulteriore somma di € 32.167,15 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo stoccaggio e il trasloco di tutto il compendio mobiliare di sua proprietà esistente all'interno dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 a Milano al momento del rilascio.
Con il favore delle spese.
Costituendosi, a insistito per lo spostamento Controparte_1 della prima udienza al fine di citare in giudizio il terzo nonché per CP_2 il rigetto delle avverse domande, siccome infondate;
con la proposizione di domanda riconvenzionale subordinata, ha chiesto inoltre l'accertamento della nullità/invalidità del contratto di locazione stipulato con l'attrice in data 1.10.2018
e, in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della responsabilità per inadempimento o fatto illecito di la condanna di quest'ultima a CP_2 risarcire il danno lamentato da con propria manleva da ogni Controparte_4 responsabilità al riguardo;
vinte le spese.
Anche all'atto della propria costituzione, ha chiesto lo spostamento CP_2 della prima udienza per poter chiamare in causa il terzo Controparte_3
d ha insistito, nel merito, per il rigetto delle domande ex adverso
[...] proposte, salvo, in via subordinata per l'ipotesi di propria eventuale condanna, accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa responsabilità civile professionale n. F2100015049-LB, con condanna della suddetta Compagnia, anche ex art. 1917 secondo comma c.c., al pagamento diretto delle somme di riconosciuta spettanza di o di con Controparte_4 Controparte_1 vittoria di spese.
Infine, costituendosi anch'essa Controparte_3 ritualmente, ha chiesto accertare l'inoperatività della polizza n. F2100015049-LB e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei propri confronti;
rigettare comunque le domande svolte nei confronti dell'assicurato e degli pagina 7 di 20 n. r.g. 378/2024
assicuratori; in via subordinata, ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridurre l'importo dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1893 C.C., accertare la quota di responsabilità dell'assicurato rispetto a quella di con vittoria di spese. Controparte_1
Così instauratosi il contraddittorio ed espletata l'istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 10027/2023 emessa il 6.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale adìto ha rigettato la domanda e condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia della convenuta che delle terze chiamate, liquidate a favore di ciascuna di tali parti nell'importo di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA.
ha proposto tempestivo appello, dichiarando di impugnare la Parte_1 sentenza “in tutti i suoi capi e precisamente:
(i) nel capo in cui il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla società attrice 'ritenendo insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità ex articolo 1338 cc della per Controparte_1 avere indotto la controparte a confidare, senza sua colpa, nella validità del contratto, e per condannarla, di conseguenza, al risarcimento dei danni';
(ii) nel capo in cui il Tribunale ha condannato la alla rifusione CP_4 delle spese di lite in favore di tutte le parti, ivi incluse le terze chiamate”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia gravata.
Si sono costituite ritualmente Controparte_1 CP_2
e insistendo ognuna per il rigetto Controparte_3 dell'appello e riproponendo in ogni caso le conclusioni rassegnate innanzi al
Tribunale.
Con ordinanza in data 28.3.2024, è stata respinta l'istanza ex art. 283-351 c.p.c., in presenza di un unico capo condannatorio relativo alle spese di lite ed avendo il
Tribunale apparentemente regolato tali spese in applicazione del principio di causalità, in assenza di elementi per ritenere che le chiamate in giudizio integrassero gli estremi di un esercizio abusivo del diritto di difesa.
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Alla prima udienza del 14.5.2024, ritenuto di riservare alla fase decisoria la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori, il Consigliere
Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al 18.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa dell'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012
n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti (Cass. Ord. n. 7675/2019).
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Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
Sotto un primo profilo, censura la decisione assunta dal Parte_4
Tribunale, per avere quest'ultimo erroneamente interpretato le risultanze processuali, di natura sia documentale che testimoniale, indicando “come documentalmente provata, fra le altre, la circostanza secondo la quale il primo accesso al bene immobile pignorato avvenne in data 16 marzo 2016 "dopo ben sette infruttuosi tentativi", aggiungendo … che "dall'istruttoria esperita risulta che il sopralluogo del 16 maro 2016 relativo ai locali del Ristorante di via Abbadesse
n. 30 a Milano iniziò alle ore 10 ed ebbe termine alle ore 15.15"”.
L'assunto da cui muove la società appellante è di non aver saputo del pignoramento gravante sin dall'aprile 2014 sull'immobile condotto in locazione e adibito a ristorante, di proprietà di per non esserne Controparte_1 stata in precedenza informata né da quest'ultima, né dal Custode giudiziario, dal momento che le comunicazioni di disdetta del contratto di locazione per la scadenza dell'1.9.2018 erano state spedite, la prima, presso la propria precedente sede di via
Andrea Doria nr. 17 a Milano e, la seconda, in via Abbadesse nr. 20 a Milano, vale a dire presso la società debitrice esecutata, e non all'indirizzo del locale di via
Abbadesse nr. 30, propria sede operativa.
Sempre secondo la prospettazione di neppure potrebbe poi Parte_4 sostenersi che tale conoscenza fosse stata acquisita in occasione del sopralluogo medio tempore avvenuto presso il locale di Via Abbadesse n. 30 il 16.3.2016 da parte del Custode giudiziario e dell'esperto nominato nella procedura esecutiva in base al contenuto del relativo verbale, in quanto la relativa durata dalle ore 10 alle ore 15,15 avrebbe riguardato “varie unità immobiliari pignorate, anche a uso abitativo, site in via Oldofredi 19 e in via Abbadesse 20 e 30”.
Quanto all'affermazione secondo cui l'accesso sarebbe avvenuto “dopo ben sette tentativi infruttuosi”, la stessa non sarebbe in realtà riferibile al sopralluogo in esame, bensì alla relazione stilata dall'esperto nominato dal Giudice Per_ dell'esecuzione, Ing. , il quale aveva appunto riferito di aver potuto completare la visione dei luoghi e la misurazione degli immobili pignorati “solo dopo ben sette sopralluoghi”, ma ciò non per fatto di bensì a causa “del forte Parte_4 ostruzionismo della proprietà” e dunque di Controparte_1
Oggetto di critica è ulteriormente il fatto che, nella sentenza gravata, il Tribunale mostri di ritenere provato, all'esito dell'istruttoria orale, che “al sopralluogo del 16 marzo 2016 era presente il signor e che lo stesso non Parte_5
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solo fu identificato dal signor tramite documento di identità, ma anche da Pt_6 questi informato della pendenza "della procedura esecutiva e invitato ad esibire il contratto di locazione……oltre che del fatto che, a partire da quella data, avrebbe dovuto versare i canoni di locazione alla Società e non alla società CP_2 locatrice…"”.
Dell'attendibilità del teste , funzionario , secondo l'appellante Tes_2 CP_2 avrebbe infatti dovuto dubitarsi alla luce di una pluralità di elementi contrastanti con la deposizione resa, quali:
- l'inesistenza in alcun verbale di sopralluogo, e tanto meno in quello del
16.3.2016, della “presenza formale del conduttore ; CP_4
- il tenore testuale dell'epigrafe del verbale di sopralluogo redatto dall'esperto Ing. Per_ (“…previa comunicazione inviata alla esecutata e al creditore procedente, esperisce…”), privo di riferimento ad alcuna comunicazione di accesso inviata alla conduttrice Controparte_4
Per_
- l'affermazione dell'Ing. di avere ottenuto dalla proprietà “…dopo reiterati e molte volte inutili solleciti, solo parte della documentazione richiesta (contratti di affitto…”, mentre, secondo il testimone , copia del contratto di locazione era Pt_6 stata chiesta al sig. dopo avergli comunicato Parte_5
l'esistenza della procedura esecutiva;
- l'inesistenza di alcun verbale di sopralluogo (incluso quello del 16 marzo 2016) attestante la comunicazione alla conduttrice della pendenza della procedura esecutiva con diffida a versare i canoni a , nonché l'indicazione di CP_2 riferimenti bancari o codice IBAN da utilizzare per i pagamenti a quest'ultima;
- la mancanza di prova riguardo sia alla consegna formale del decreto in data
26.1.2016 di nomina di come Custode giudiziario, che ad eventuali CP_2 richieste o diffide o solleciti di pagamento rivolti da a CP_2 [...]
nonostante l'elevato importo mensile del canone (€ 23.002,73), prima Parte_4 del dicembre 2018, allorché il Signor legale Persona_3 rappresentante, aveva ricevuto la comunicazione con cui lo aveva CP_2 invitato a contattare il Signor a motivo dell'intervenuta fissazione della Pt_6 vendita all'asta ed il suo commercialista, Dottor aveva avuto a sua Tes_1 volta conferma dell'esistenza della procedura esecutiva contattando telefonicamente il funzionario;
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- la mancanza di comunicazioni relative all'intervenuto pignoramento, nel corso degli anni, da parte di locatrice esecutata, Controparte_1 come ammesso dalla stessa.
Secondo l'appellante, a minare la credibilità del teste , concorrerebbe Tes_2 anche la circostanza dell'eccepita inoperatività della polizza contratta da CP_2 con n data 31.12.2020, ove non
[...] Controparte_3 risultasse dimostrata l'avvenuta comunicazione del pignoramento all'appellante in occasione del sopralluogo del marzo 2016, dal momento che l'assicurata doveva essere certamente consapevole sin dal dicembre 2018, ovvero ben prima della stipula della polizza, dell'errore commesso nell'invio della raccomandata del
27.7.2016 alla conduttrice, contenente la richiesta di pagamento dei canoni a due indirizzi sbagliati.
Le doglianze illustrate, nella loro complessiva formulazione, devono ritenersi prive di fondamento.
In primo luogo, non trova conferma nel contenuto della sentenza gravata la circostanza secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe ascritto a
[...]
l'attuazione di condotte ostruzionistiche rispetto all'effettuazione dei Parte_4 rilievi fotografici e delle misurazioni dell'immobile di Via Abbadesse n. 30 da parte del perito incaricato dal Tribunale di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari, Ing.
, e del funzionario Dott. di Custode Persona_4 Tes_2 CP_2 giudiziario, essendovi bensì un accenno al fatto che solo in data 16.3.2016 fu possibile effettuare il primo accesso “dopo ben sette infruttuosi tentativi”, ma riguardando con evidenza tale affermazione l'insieme degli immobili oggetto di pignoramento visitati quel giorno e dovendosi quindi considerare la mancanza di collaborazione riferita, sia pure implicitamente, non tanto a Parte_4 conduttrice di uno solo degli immobili oggetto dell'azione esecutiva, quanto piuttosto a condotte della debitrice esecutata Controparte_1 come chiarito del resto dallo stesso perito e confermato dai testi e Pt_6 nel corso delle rispettive deposizioni. Tes_3
Il fatto che il Tribunale abbia indicato la durata del sopralluogo presso i locali del ristorante “Barracoa”, quantificandola nell'intero lasso di tempo (dalle ore 10:00 alle ore 15:15) occupato dallo svolgimento delle operazioni presso tutti gli immobili di proprietà di oggetto di Controparte_1 pignoramento, è poi del tutto ininfluente, non incidendo sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, costituite dall'accertamento delle attività espletate e dell'intervenuta comunicazione o meno al conduttore, nel corso delle stesse, della pagina 12 di 20 n. r.g. 378/2024
pendenza della procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile condotto in locazione dall'odierna appellante.
Si tratta dunque, a questo punto, di esaminare la testimonianza resa dal funzionario
Dott. , al fine di apprezzarne, o meno, l'attendibilità, contestata CP_2 Tes_2 da Parte_4
Ha riferito il teste che il sopralluogo presso il ristorante di Via Abbadesse n. 30 iniziò alle ore 10 del 16.3.2016 e si protrasse per “almeno un'ora e mezza”.
Secondo le sue dichiarazioni, ad esso presero parte, oltre allo stesso Dott. Pt_6 Per_ personalmente, l'Ing. , perito incaricato dal Tribunale, il suo collaboratore
Geom. il legale rappresentante di Signor Tes_3 Parte_4 [...] ed il suo capo-sala, anche lui brasiliano, nonché l'Ing. Persona_3 Per_5 all'epoca amministratore di la sua segretaria Controparte_1
CP_6
Ha proseguito il teste, riferendo di aver accompagnato ed assistito i professionisti Per_ Ing. e Geom. mentre venivano effettuati i rilievi e di aver Tes_3 provveduto contemporaneamente ad informare “della pendenza della procedura esecutiva il responsabile del ristorante Signor D.D. BELTRAME”, dopo averlo identificato mediante “esibizione del suo documento identificativo” ed avergli richiesto “la consegna del contratto di locazione”, alla cui trasmissione via e-mail si era tuttavia impegnato l'Ing. Amministratore della debitrice esecutata. Per_5
Ha anche ricordato il Dott. che, in occasione del sopralluogo, lo stesso Ing. Pt_6 aveva avuto “una discussione con [lui] e con il CTU, nominato dal Persona_6
Giudice della Esecuzione, Ing. , perché sosteneva che [egli] non [avrebbe] Per_2 dovuto informare della pendenza della procedura esecutiva … il Signor
parte conduttrice e gestore del ristorante”. Pt_5
A tale richiesta il testimone ha tuttavia dichiarato di essersi sottratto, aggiungendo:
“ricordo bene che io informai il Signor presente l'Ing. , del Pt_5 Per_5 fatto che, a partire da quella epoca avrebbe dovuto versare i canoni di locazione al
Custode Giudiziale, ovvero a , e non più alla Società proprietaria del CP_2 bene immobile.
borbottò qualche cosa ed andò via, allontanandosi dal locale. Per_5
L'Ing. , in particolare, disse a tutti noi che avrebbe chiuso la procedura Per_5 esecutiva in tempi brevi, ragione per cui il non avrebbe dovuto, a suo Pt_5 dire, versare i canoni a CP_7
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Il mi disse che avrebbe inviato il contratto di locazione e nulla disse in Pt_5 punto di futuri versamenti dei canoni...”.
Ad ulteriore illustrazione e conferma delle dichiarazioni rese, il teste ha provveduto anche ad esibire i promemoria cartacei generalmente utilizzati nel corso dei sopralluoghi per spiegare alle parti conduttrici o agli occupanti le conseguenze derivanti dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare;
infine ha spiegato le ragioni (di riservatezza e tutela dell'immagine) per cui non vi è la presenza del Signor nelle fotografie scattate quel giorno, aggiungendo: “io oggi ho Pt_5 visto qui fuori il Signor D. D. BELTRAME, ovvero il titolare del ristorante gestito da , che avevo incontrato il g. 16.3.2016” (v. processo verbale CP_4
d'udienza 13.10.2022).
Dichiarazioni di identico tenore sono state rese dallo stesso teste Tes_2 all'udienza del 13.1.2023, quando, sentito a prova contraria sui capitoli articolati da ha avuto modo di ribadire che la comunicazione dell'esistenza Parte_4 della procedura esecutiva sull'immobile condotto in locazione dall'odierna appellante era stata fatta da lui personalmente e dall'esperto Ing. Sole a
[...] nel corso del sopralluogo avvenuto il 16.3.2016 e dunque Persona_3
“n]el dicembre 2018 era già a conoscenza della esistenza della procedura di Pt_4 cui sopra” (v. processo verbale d'udienza 13.1.2023).
La presenza del Signor alle operazioni del 16.3.2016 è stata confermata Pt_5 anche dal Geom. all'epoca collaboratore dell'esperto nominato dal Tes_3 Per_ Tribunale, Ing. in seguito deceduto.
A fronte delle ricordate deposizioni, non convincono le affermazioni rese dal
Signor in sede di interrogatorio formale sui motivi per i quali sarebbe Pt_5 avvenuto il sopralluogo del 16.3.2016, motivi essenzialmente ricondotti all'esigenza di “fare delle foto,… non delle misurazioni”, dopo che la mattina si era recata “nel [suo] Ufficio presso il ristorante una ragazza, di nazionalità marocchina, compagna del Signor ”, dicendogli che “dovevano fare Parte_7 delle foto per il complesso perché dovevano affittare degli CP_1 appartamenti, siti nel complesso” e “secondo la ragazza marocchina, le foto al Ristorante servivano per attirare clienti per gli appartamenti”.
Nel verbale redatto in occasione del sopralluogo del 16.3.2016, è annotato che si procedette a “rilievi metrici e fotografici”: dunque, non solo allo scatto di alcune foto, come vorrebbe far credere. Controparte_8
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Non si vede dunque come il signor presente per sua stessa ammissione, Pt_5 oltre che in base alle dichiarazioni del teste (il quale ha detto di averlo Pt_6 riconosciuto tra le persone presenti dinanzi alla stanza del Giudice in attesa di essere sentite all'udienza del 13.10.2022), possa non essersi reso conto che non si stava solo procedendo a fotografare, ma venivano anche fatti dei rilievi e delle misurazioni dei locali del ristorante: operazioni, queste ultime, affatto inconciliabili con quanto appreso, a suo dire, dalla compagna del signor e ciò anche Per_5 ammesso che alle dichiarazioni di quest'ultima egli avesse potuto riconoscere una qualche verosimiglianza.
Certamente ragionevole è invece ritenere che, giunti sul posto, sia il CTU che il funzionario della abbiano illustrato al signor le vere CP_2 Pt_5 ragioni del loro accesso, tanto da essersi egli stesso sottratto, “un po' indispettito”, alla possibilità di comparire nelle fotografie, come riferito dal Geom. Tes_3
In definitiva, alla luce degli elementi di valutazione illustrati ritiene la Corte che non vi sia ragione per dubitare della attendibilità del teste quanto al Tes_2 fatto che il 16.3.2016 il signor Controparte_9 Parte_4 sia stato informato del pignoramento e dell'esistenza di una procedura alla quale avrebbe dovuto far riferimento per la corresponsione dei canoni.
Né rileva, a contrario, che il commercialista della società, Dott. il Tes_1 quale aveva assistito nella stipula del contratto di locazione Parte_4 nell'ottobre 2018 senza tuttavia procedere a visure ipotecarie, abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza del pignoramento solo nel dicembre 2018, quando contattò dopo che aveva ricevuto la CP_2 Parte_4 comunicazione di fissazione della data di vendita all'asta dell'immobile di Via
Abbadesse n. 30, in quanto la circostanza che il professionista non fosse stato in precedenza informato dell'azione esecutiva non è di per sé idonea a far escludere che vi fosse, viceversa, un'effettiva consapevolezza al riguardo da parte dell'odierna appellante, consapevolezza acquisita sin dal sopralluogo del marzo
2016, come dichiarato dal Dott. Pt_6
Neppure il fatto che abbia continuato a versare i canoni ad Controparte_10 anziché alla procedura esecutiva, sino al Controparte_1 mese di dicembre 2018, è circostanza univocamente interpretabile come totale mancanza di informazione quanto alla pendenza di quest'ultima, come l'appellante vorrebbe far credere.
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Anzi, il fatto che la conduttrice possa aver ritenuto di dover effettuare i pagamenti periodici alla proprietà ben può trovare spiegazione in altre circostanze emerse in corso di giudizio.
Vi è da considerare infatti che era subentrata in data 9.3.2009, Parte_4 quale cessionaria d'azienda, nel contratto di locazione relativo all'immobile di Via
Abbadesse n. 30 stipulato da con la proprietaria CP_5 [...] nell'anno 2006, con scadenza del secondo sessennio in data Controparte_1
1.9.2018 (doc. 3 appellante).
Essendosi la conduttrice impegnata al ripristino dei locali con la realizzazione di importanti opere edili ed impiantistiche, con scrittura del 24.5.2010 (non registrata, circostanza della quale la conduttrice afferma di non essere stata a conoscenza), il contratto era stato in seguito integrato e la relativa scadenza prorogata sino al
23.4.2023 (doc. 5 appellante).
Il fatto che, pur nella vigenza di detto termine, le parti siano addivenute alla stipula di un nuovo contratto in data 1.10.2018 non si giustifica per la mancata registrazione della scrittura del maggio 2010 (poiché a ciò si sarebbe comunque potuto provvedere, sia pur tardivamente, anche da parte dello stesso conduttore), mentre può trovare adeguata spiegazione alla luce delle deposizioni rese dai testi e figli di già Amministratore di Tes_4 Tes_5 Persona_6
i quali, nel riferire delle delicate condizioni Controparte_1 di salute psico-fisica del padre, hanno rievocato il forte ascendente esercitato su quest'ultimo da tale inquilino non pagante di uno degli Persona_7 appartamenti di proprietà di e in seguito Controparte_1 anche condannato per il reato di circonvenzione di incapace (doc. 7
[...]
, il quale aveva convinto “quanto alla vicenda del Per_8 Persona_6 pignoramento immobiliare … che tutto era a posto e che aveva sistemato lui la vicenda dei debiti con le banche” (dep. teste ), mentre, parlando con Tes_4
, aveva al riguardo affermato “che era tutto a posto e che tutto era sotto Tes_5 controllo…. c'era stata una “transazione segretata” (dep. Teste ). Tes_5
Significative sono anche le dichiarazioni della teste Testimone_6 commercialista di secondo la quale “il Controparte_1
Signor negava sempre di essere debitore di somme di denaro Persona_6 verso terzi e negava la esistenza del pignoramento. Diceva che si trattava di un errore, a suo dire giudiziario, …”, in ciò condizionato anche dal signor Per_7 che “cercava di influenzarlo” (v. dep. teste ). Testimone_6
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È ben possibile che le trame manipolatorie perpetrate dal suddetto in danno Per_7 dell'Ing. e rispetto alle quali neppure i figli di quest'ultimo nulla poterono Per_5 sino a quando, nel 2019, assunsero l'iniziativa di richiedere (ed ottenere) la nomina di un Amministratore di sostegno, abbiano finito per coinvolgere anche
[...]
tanto da indurla alla stipula di un nuovo contratto nel convincimento Parte_4 che l'azione esecutiva fosse stata definita.
Si spiega così la ragione per cui i canoni abbiano continuato ad essere versati alla proprietà anziché alla procedura esecutiva: sino alla stipula del nuovo contratto in data 1.10.2018 nell'erroneo convincimento che la scrittura del 24.5.2010 fosse stata registrata e fosse perciò opponibile alla procedura esecutiva;
dall'1.10.2018 (data del nuovo contratto di locazione) al dicembre 2018, sul presupposto che la procedura esecutiva non avesse avuto seguito o fosse stata comunque definita.
In ogni caso, deve porsi l'accento sulla condotta gravemente negligente della stessa rispetto al verificarsi del danno asseritamente subito per essere Parte_4 stata costretta al rilascio anticipato dell'immobile condotto in locazione in conseguenza del relativo pignoramento.
E ciò sia per non aver verificato che la scrittura in data 24.5.2010 fosse stata regolarmente registrata, il che le avrebbe consentito di rendere opponibile alla procedura (intrapresa nel 2014) l'esistenza di un rapporto contrattuale valido sino al 23.4.2023, sia per aver accondisceso alla stipula di un nuovo contratto nell'ottobre
2018, quando in teoria il rapporto negoziale con Controparte_1 era ancora in essere, senza neppure sincerarsi, anche attraverso una semplice
[...] visura ipotecaria da parte dello Studio professionale di commercialisti del quale si avvaleva (come giustamente osservato dal primo Giudice), che l'immobile locato fosse libero da vincoli di indisponibilità finalizzati alla tutela di eventuali ragioni creditorie dopo aver certamente saputo del pignoramento nel marzo 2016.
Il motivo in esame, fondato sull'assunto che non avrebbe avuto Parte_4 conoscenza del pignoramento se non nel dicembre 2018, si configura dunque come del tutto infondato, dovendosi per conseguenza escludere di poter prendere in considerazione le ragioni sviluppate dall'appellante in punto responsabilità per i danni che assume di aver subito e relativa quantificazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi dando ingresso all'assunzione del capitolo di prova dedotto e non ammesso dal primo Giudice del seguente tenore testuale: “Vero che a seguito della sottoscrizione della Controparte_1 scrittura privata datata 24.05.2010, tra la medesima e Controparte_1 per la proroga sino al 30.04.2023 del contratto di locazione in essere tra CP_4
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le parti, ebbe a dichiarare di aver provveduto alla registrazione della scrittura privata in questione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”.
Effettivamente, si tratta di circostanza irrilevante, posto che la conduttrice non avrebbe dovuto limitarsi a fare affidamento sulle dichiarazioni della locatrice, ma avrebbe dovuto richiedere una copia registrata del contratto, se del caso anche presso l'Agenzia delle Entrate.
Parte appellante ulteriormente lamenta che il Tribunale abbia pronunciato nei suoi confronti condanna alla rifusione delle spese nei confronti sia della convenuta che delle terze chiamate e Controparte_1 CP_2
Controparte_3
Sebbene prospetti la necessità di una riforma delle statuizioni assunte per effetto dell'accoglimento dell'appello, ipotesi di fatto non verificatasi, deve al riguardo ribadirsi l'operatività del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui, “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; id. Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; id.
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Tale principio di diritto si applica certamente nel caso in esame, sia per quanto riguarda la chiamata in garanzia di da parte di CP_2 [...] che per quanto riguarda la chiamata in garanzia di Controparte_1 [...] da parte di la prima trovando Controparte_3 CP_2 giustificazione nella prospettata responsabilità di quest'ultima per il fatto (dedotto dall'attrice) di aver inviato a indirizzi errati la comunicazione di disdetta del contratto di locazione;
la seconda nell'esistenza di un contratto di assicurazione, la cui operatività non può essere messa in dubbio, non rilevando la consapevolezza dell'errore nell'invio delle raccomandate al momento della stipulazione della polizza (31.12.2020), posto che, come detto, aveva avuto Parte_4 comunque conoscenza del pignoramento sin dal 16.3.2016.
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Deriva dalle considerazioni svolte che l'appello proposto deve essere dunque inevitabilmente disatteso in relazione ad entrambi i motivi, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 10027/2023 oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto Parte_4 riguardo al valore della causa desunto dal petitum (€ 6.646.852,15 – scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000), si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, data la scarsa complessità giuridica della controversia, da risolversi in fatto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di e, avuto Parte_4 riguardo al valore della causa desunto dal petitum (€ 6.646.852,15 – scaglione da €
4.000.001 a € 8.000.000), si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 data la scarsa complessità della controversia, con maggiorazione del compenso nella misura del 30%, trovando applicazione l'art. 4 D.M. 147/2022 anche nell'ipotesi, qui ricorrente, in cui il difensore patrocini una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori (v. Cass. n. 7774/2023).
L'appellante è quindi condannata a corrispondere in favore di
[...] nonché di e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in applicazione del ricordato principio di causalità) l'importo di
[...]
€ 37.351,60 ciascuna, di cui € 6.268,00 per la fase di studio, € 3.645,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 10.422,00 per la fase decisionale ed € 8.619,60 ex art. 4, comma 2 D.M. cit., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 Parte_4 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
10027/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 6.12.2023 e pubblicata in data
13.12.2023;
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2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_4 [...]
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delle suddette parti appellate nel complessivo importo di € 37.351,60 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte il 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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