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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino
n. 1/b;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz
n. 11;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 78 del 2025, con la quale, nel giudizio diretto ad ottenere la c.d. carta docenti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, era stato così statuito: “1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge
1 n.107/2015 per gli anni scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 2) Per l'effetto, condanna il , previa emissione della Carta CP_1 docente, ad accreditarvi la somma di €#2.500# (duemilacinquecento); 3) Compensa tra le parti le spese di lite.”.
Censurava, con ampie argomentazioni, la statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di giudizio, lamentandone l'erroneità per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio di soccombenza codificato negli artt. 91 e 92
c.p.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado CP_1
di giudizio, nella misura di € 1.030,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché del presente grado, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del gravame, con vittoria CP_1
di spese del presente grado.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta la causa è stata decisa.
Va premesso che l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, agiva per il riconoscimento del bonus Carta Docente, previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” n.
107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Il primo giudice accoglieva la domanda compensando integralmente le spese di lite.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 c.p.c. nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito
2 provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento.”.
A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Va rilevato che il ricorso di primo grado era depositato in data 24 febbraio 2024, dunque solo a pochi mesi di distanza dal pronunciamento della sentenza della Suprema
Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla
. Parte_1
Non si ignora che in detta pronuncia sia stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego"
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
3 Ne discende, allora, che alla data del 24 febbraio 2024, la questione di massima dedotta in giudizio dalla era stata già definitivamente risolta in senso favorevole Parte_1
ai docenti a tempo determinato.
Vi è, però, da evidenziare che l'interpretazione normativa della Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023, intervenuta, come detto, solo pochi mesi prima del deposito del ricorso, era comunque dirimente sull'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del
28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità.
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della richiesta di cui all'atto di appello, con attribuzione.
Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in € 515,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa per metà le spese del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in € 124,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino
n. 1/b;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz
n. 11;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 78 del 2025, con la quale, nel giudizio diretto ad ottenere la c.d. carta docenti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, era stato così statuito: “1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge
1 n.107/2015 per gli anni scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 2) Per l'effetto, condanna il , previa emissione della Carta CP_1 docente, ad accreditarvi la somma di €#2.500# (duemilacinquecento); 3) Compensa tra le parti le spese di lite.”.
Censurava, con ampie argomentazioni, la statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di giudizio, lamentandone l'erroneità per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio di soccombenza codificato negli artt. 91 e 92
c.p.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado CP_1
di giudizio, nella misura di € 1.030,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché del presente grado, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del gravame, con vittoria CP_1
di spese del presente grado.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta la causa è stata decisa.
Va premesso che l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, agiva per il riconoscimento del bonus Carta Docente, previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” n.
107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Il primo giudice accoglieva la domanda compensando integralmente le spese di lite.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 c.p.c. nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito
2 provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento.”.
A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Va rilevato che il ricorso di primo grado era depositato in data 24 febbraio 2024, dunque solo a pochi mesi di distanza dal pronunciamento della sentenza della Suprema
Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla
. Parte_1
Non si ignora che in detta pronuncia sia stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego"
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
3 Ne discende, allora, che alla data del 24 febbraio 2024, la questione di massima dedotta in giudizio dalla era stata già definitivamente risolta in senso favorevole Parte_1
ai docenti a tempo determinato.
Vi è, però, da evidenziare che l'interpretazione normativa della Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023, intervenuta, come detto, solo pochi mesi prima del deposito del ricorso, era comunque dirimente sull'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del
28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità.
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della richiesta di cui all'atto di appello, con attribuzione.
Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in € 515,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa per metà le spese del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in € 124,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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