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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2628/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2628/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rimini, viale Stoccolma n. 3, con il patrocinio dell'avv. ARIANNA ZANETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Rimini, via Maria Montessori n. 35
e
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), via Amendola n. 11, con il patrocinio dell'avv. LUCIA MORRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Rimini, via Flaminia n. 187/A
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.02.2025. In data 12.07.2024, il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51
c.p.c. depositato in data 12.06.2024, e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 deducendo che, nell'ambito del procedimento iscritto al r.g. n. 4165/2016, il Tribunale di Ravenna aveva dapprima emesso sentenza parziale n. 272/2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto e poi, all'esito del giudizio, la sentenza n. 1091/2019, ad oggi passata in giudicato, nella quale veniva disposto che la sig.ra contribuisse al mantenimento dei figli maggiorenni Pt_1 versando al padre il 50 % delle spese straordinarie e veniva rigettata la domanda di assegno divorzile da quest'ultima proposta, e che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 6263/2023, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti della sig.ra per intervenuta prescrizione Pt_1 del reato a lei ascritto, la condannava a pagare al sig. costituitosi parte civile, la somma Parte_2 di euro 2500,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla somma di euro 1200,00 a titolo di spese di lite.
Le parti davano quindi atto che la sig.ra era economicamente autosufficiente e che aveva Pt_1 acquisito la piena proprietà dell'ex casa coniugale e che era loro intenzione modificare le condizioni di divorzio al fine di evitare il sorgere di ulteriore contenzioso e consentire l'instaurazione di un miglior rapporto tra madre e figli.
Gli attori chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1091/2019, di così disporre: “a) Che la OR non sia più tenuta Parte_1
a contribuire in nessuna misura al rimborso o anticipazione delle spese straordinarie dei figli Per_ maggiorenni e Controparte_1
b) Che il Signor corrisponda un assegno divorzile una tantum a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento personale dell'ex coniuge , tramite corresponsione dell'importo di € Parte_1
3.000,00 con bonifico bancario da disporsi entro cinque giorni lavorativi successivi alla notifica del provvedimento del Tribunale di accoglimento del presente ricorso, rinunciando contestualmente,
a richiedere alla medesima gli importi dovuti in virtù delle statuizioni civili pronunciate dalla Corte
d'Appello di Bologna con la sentenza n. 6263-2023, che dovranno pertanto essere considerati come somme integrative del suddetto assegno divorzile “una tantum”.
La OR , anche in virtù delle precedenti definizioni economiche (prezzo della casa ex Pt_1 coniugale ed altre citate) con l'accettazione del suddetto importo di euro 3000,00 a titolo di “assegno divorzile una tantum”, integrato dalla rinuncia alle somme risarcitorie liquidate dalla Corte di
Bologna, sopra indicate, nonché con la rinuncia del al rimborso delle spese straordinarie Pt_2 per i figli, dichiara di rinunciare ora e per sempre a qualunque futura richiesta economica di qualsiasi tipo e/o di modifica delle presenti condizioni, dichiarandosi, dopo attenta valutazione, economicamente autosufficiente e soddisfatta per ogni pretesa economica nei confronti del Allo stesso modo, Pt_2 anche il Signor dichiara di rinunciare ora e per sempre a qualunque eventuale e futura Pt_2 richiesta economica di qualsiasi tipo e/o di modifica delle presenti condizioni, dichiarandosi, dopo attenta valutazione, economicamente autosufficiente e soddisfatto per ogni eventuale pretesa economica nei confronti della OR . Pt_1
pagina 2 di 4 c) Qualunque diritto sorto ad oggi tra le parti, anche non disciplinato dal presente accordo, si intende espressamente rinunciato.
d) Spese di lite compensate tra le parti.
e) Che l'udienza venga sostituita con la presentazione di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 127 e 127 ter C.p.c.”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 01.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 07.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.07.2025 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.11.2024 e del
31.10.2024 con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 ove confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da ricorso, le parti Pt_2 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. Con ordinanza emessa in data 18.12.2024, il Giudice delegato convocava le parti ai sensi dell'art. 473- bis.51, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 20.02.2025 per avere chiarimenti in ordine alle condizioni concordate.
Alla suddetta udienza, le parti concordavano per qualificare l'assegno divorzile come una tantum eliminando ogni riferimento al mantenimento, davano atto che l'accordo complessivamente raggiunto era volto a garantire il recupero della relazione madre-figli e costituiva l'approdo conclusivo di un lungo contenzioso che aveva portato all'allontanamento dei figli dalla sig.ra e insistevano per Pt_1
l'omologa del ricorso alle condizioni concordate.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la sig.ra e il sig. Parte_1 [...] hanno proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo di revocare il Pt_2 contributo al pagamento delle spese straordinarie a carico della sig.ra fissato nella sentenza n. Pt_1
1091/2019 del Tribunale di Ravenna e di riconoscere un assegno divorzile una tantum a favore della medesima e dando atto della rinuncia del sig. a richiedere il pagamento della provvisionale Pt_2 liquidata a titolo risarcitorio nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna e di entrambe le parti a chiedere ulteriori modifiche delle condizioni di divorzio.
Reputa il Collegio che il ricorso non possa essere accolto per i motivi che seguono.
La condizione che prevede la revoca del contributo al pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli maggiorenni e in capo alla sig.ra non risulta in alcun modo giustificata e si Per_1 CP_1 Pt_1 pone in contrasto con le previsioni normative contenute nell'art. 337 ter c.c. in relazione al mantenimento dei figli.
Tale articolo stabilisce al quarto comma che “(s)alvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Ebbene, posto che, ai sensi del chiaro dettato dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e
pagina 3 di 4 secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”, il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. deve essere interpretato nel senso che gli accordi liberamente sottoscritti dalle parti possono derogare al principio di proporzionalità tra contributo al mantenimento e reddito ma non possono violare il principio per cui entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli.
Posto che, nella sentenza n. 1091/2019, il Tribunale di Ravenna aveva stabilito che la sig.ra Pt_1 contribuisse al mantenimento dei figli versando il 50 % delle spese straordinarie contratte nel loro interesse e non aveva previsto alcun contributo al mantenimento ordinario in capo alla medesima, la revoca della compartecipazione alle spese straordinarie richiesta implicherebbe che l'attrice non dovrebbe più sostenere alcun onere di mantenimento, con conseguente violazione della previsione normativa di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c.. Per quanto attiene all'attribuzione di un assegno divorzile una tantum, osserva il Collegio come l'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisca chiaramente che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi.
Ebbene, le parti non hanno in alcun modo giustificato l'attribuzione di tale dazione a titolo di assegno divorzile, che oltretutto, da quanto allegato nel ricorso, non può di certo ritenersi che abbia una funzione assistenziale, posto che la sig.ra si riconosce espressamente autosufficiente dal Pt_1 punto di vista economico.
L'assenza di alcun valido motivo giustificante tale attribuzione economica ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. è ostativa dunque all'omologa anche di tale condizione.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti non è accoglibile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
PU , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., sul ricorso congiunto proposto da Parte_3
e da così decide: Parte_1 Parte_2
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dello 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2628/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rimini, viale Stoccolma n. 3, con il patrocinio dell'avv. ARIANNA ZANETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Rimini, via Maria Montessori n. 35
e
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), via Amendola n. 11, con il patrocinio dell'avv. LUCIA MORRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Rimini, via Flaminia n. 187/A
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.02.2025. In data 12.07.2024, il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51
c.p.c. depositato in data 12.06.2024, e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 deducendo che, nell'ambito del procedimento iscritto al r.g. n. 4165/2016, il Tribunale di Ravenna aveva dapprima emesso sentenza parziale n. 272/2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto e poi, all'esito del giudizio, la sentenza n. 1091/2019, ad oggi passata in giudicato, nella quale veniva disposto che la sig.ra contribuisse al mantenimento dei figli maggiorenni Pt_1 versando al padre il 50 % delle spese straordinarie e veniva rigettata la domanda di assegno divorzile da quest'ultima proposta, e che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 6263/2023, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti della sig.ra per intervenuta prescrizione Pt_1 del reato a lei ascritto, la condannava a pagare al sig. costituitosi parte civile, la somma Parte_2 di euro 2500,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla somma di euro 1200,00 a titolo di spese di lite.
Le parti davano quindi atto che la sig.ra era economicamente autosufficiente e che aveva Pt_1 acquisito la piena proprietà dell'ex casa coniugale e che era loro intenzione modificare le condizioni di divorzio al fine di evitare il sorgere di ulteriore contenzioso e consentire l'instaurazione di un miglior rapporto tra madre e figli.
Gli attori chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1091/2019, di così disporre: “a) Che la OR non sia più tenuta Parte_1
a contribuire in nessuna misura al rimborso o anticipazione delle spese straordinarie dei figli Per_ maggiorenni e Controparte_1
b) Che il Signor corrisponda un assegno divorzile una tantum a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento personale dell'ex coniuge , tramite corresponsione dell'importo di € Parte_1
3.000,00 con bonifico bancario da disporsi entro cinque giorni lavorativi successivi alla notifica del provvedimento del Tribunale di accoglimento del presente ricorso, rinunciando contestualmente,
a richiedere alla medesima gli importi dovuti in virtù delle statuizioni civili pronunciate dalla Corte
d'Appello di Bologna con la sentenza n. 6263-2023, che dovranno pertanto essere considerati come somme integrative del suddetto assegno divorzile “una tantum”.
La OR , anche in virtù delle precedenti definizioni economiche (prezzo della casa ex Pt_1 coniugale ed altre citate) con l'accettazione del suddetto importo di euro 3000,00 a titolo di “assegno divorzile una tantum”, integrato dalla rinuncia alle somme risarcitorie liquidate dalla Corte di
Bologna, sopra indicate, nonché con la rinuncia del al rimborso delle spese straordinarie Pt_2 per i figli, dichiara di rinunciare ora e per sempre a qualunque futura richiesta economica di qualsiasi tipo e/o di modifica delle presenti condizioni, dichiarandosi, dopo attenta valutazione, economicamente autosufficiente e soddisfatta per ogni pretesa economica nei confronti del Allo stesso modo, Pt_2 anche il Signor dichiara di rinunciare ora e per sempre a qualunque eventuale e futura Pt_2 richiesta economica di qualsiasi tipo e/o di modifica delle presenti condizioni, dichiarandosi, dopo attenta valutazione, economicamente autosufficiente e soddisfatto per ogni eventuale pretesa economica nei confronti della OR . Pt_1
pagina 2 di 4 c) Qualunque diritto sorto ad oggi tra le parti, anche non disciplinato dal presente accordo, si intende espressamente rinunciato.
d) Spese di lite compensate tra le parti.
e) Che l'udienza venga sostituita con la presentazione di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 127 e 127 ter C.p.c.”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 01.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 07.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.07.2025 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.11.2024 e del
31.10.2024 con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 ove confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da ricorso, le parti Pt_2 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. Con ordinanza emessa in data 18.12.2024, il Giudice delegato convocava le parti ai sensi dell'art. 473- bis.51, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 20.02.2025 per avere chiarimenti in ordine alle condizioni concordate.
Alla suddetta udienza, le parti concordavano per qualificare l'assegno divorzile come una tantum eliminando ogni riferimento al mantenimento, davano atto che l'accordo complessivamente raggiunto era volto a garantire il recupero della relazione madre-figli e costituiva l'approdo conclusivo di un lungo contenzioso che aveva portato all'allontanamento dei figli dalla sig.ra e insistevano per Pt_1
l'omologa del ricorso alle condizioni concordate.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la sig.ra e il sig. Parte_1 [...] hanno proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo di revocare il Pt_2 contributo al pagamento delle spese straordinarie a carico della sig.ra fissato nella sentenza n. Pt_1
1091/2019 del Tribunale di Ravenna e di riconoscere un assegno divorzile una tantum a favore della medesima e dando atto della rinuncia del sig. a richiedere il pagamento della provvisionale Pt_2 liquidata a titolo risarcitorio nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna e di entrambe le parti a chiedere ulteriori modifiche delle condizioni di divorzio.
Reputa il Collegio che il ricorso non possa essere accolto per i motivi che seguono.
La condizione che prevede la revoca del contributo al pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli maggiorenni e in capo alla sig.ra non risulta in alcun modo giustificata e si Per_1 CP_1 Pt_1 pone in contrasto con le previsioni normative contenute nell'art. 337 ter c.c. in relazione al mantenimento dei figli.
Tale articolo stabilisce al quarto comma che “(s)alvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Ebbene, posto che, ai sensi del chiaro dettato dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e
pagina 3 di 4 secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”, il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. deve essere interpretato nel senso che gli accordi liberamente sottoscritti dalle parti possono derogare al principio di proporzionalità tra contributo al mantenimento e reddito ma non possono violare il principio per cui entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli.
Posto che, nella sentenza n. 1091/2019, il Tribunale di Ravenna aveva stabilito che la sig.ra Pt_1 contribuisse al mantenimento dei figli versando il 50 % delle spese straordinarie contratte nel loro interesse e non aveva previsto alcun contributo al mantenimento ordinario in capo alla medesima, la revoca della compartecipazione alle spese straordinarie richiesta implicherebbe che l'attrice non dovrebbe più sostenere alcun onere di mantenimento, con conseguente violazione della previsione normativa di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c.. Per quanto attiene all'attribuzione di un assegno divorzile una tantum, osserva il Collegio come l'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisca chiaramente che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi.
Ebbene, le parti non hanno in alcun modo giustificato l'attribuzione di tale dazione a titolo di assegno divorzile, che oltretutto, da quanto allegato nel ricorso, non può di certo ritenersi che abbia una funzione assistenziale, posto che la sig.ra si riconosce espressamente autosufficiente dal Pt_1 punto di vista economico.
L'assenza di alcun valido motivo giustificante tale attribuzione economica ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. è ostativa dunque all'omologa anche di tale condizione.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti non è accoglibile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
PU , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., sul ricorso congiunto proposto da Parte_3
e da così decide: Parte_1 Parte_2
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dello 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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