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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA del 09/05/2025 PROC. N. 19125/2021 R.G.
Alle ore 9.22 è presente l'avv. Nicola Casalino per delega dell'avv.to Emiliano Maddaluno per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alla domanda proposta, chiedendone l'accoglimento. E' presente per la Generali Fondo garanzia l'avv.to Albizzi Caterina per delega dell'avv.to Valeria Verde che parimenti si riporta alla memoria, alle conclusionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddaluno Parte_1 C.F._1
Emiliano, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei, n. 28 APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità d'impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Verde, giusta procura per notaio di Persona_1
Treviso in data 18.12.2014, rep.n. 186905/30367 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore ìin Napoli alla Via G. Martucci n.48
APPELLATA
E
, (c.f. ), Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 586/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 13.01.2021 e non notificata che – in relazione al sinistro denunciato da proprietaria del veicolo Parte_1
Lancia Y tg. BF928XW, asseritamente verificatosi in Napoli alla via Miano il giorno 7.04.2017
alle ore 20:30 circa, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il veicolo Alfa 147, tg.
CK787XH di proprietà di e scoperto di garanzia assicurativa, l'avrebbe Controparte_4
tamponato nella sua parte anteriore sinistra per effetto di una brusca ed azzardata manovra su striscia continua– rigettava la domanda azionata nei confronti della n.q. di Controparte_1
F.G.V.S., condannandola alla refusione in suo favore delle spese di lite quantificate in euro
671,00, oltre accessori e dichiarava improponibile la domanda nei confronti del NT
. Controparte_3
Censurava la gravata decisione per erronea valutazione della documentazione prodotta, sia in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto non offerta la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante nonostante la documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado, come da foliario, sia per errata valutazione della comunicazione Consap.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarlo in solido con la al Controparte_1
pagamento della somma di € 1.659,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese di lite del doppio grado con attribuzione.
1.1.Si costituiva chiedendo il rigetto integrale dell'appello; diversamente Controparte_1
non si è costituito . Controparte_3
2. Acquisito il fascicolo di I grado, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, sebbene Controparte_3
ritualmente citato.
3.2. Va dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità essendosi,
l'appellante, costituitasi nei termini il 23.07.2021 rispetto alla notifica del 13.07.2021 e alla pubblicazione della sentenza avvenuta il 13.01.2021.
3.3.Tanto premesso, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rilevato che, la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, come emerge dagli atti di causa e che, ai sensi dell'art. 287 al comma 4
“Nei casi previsti dall'art. 283 comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno”; dunque, legittimati passivi sono l'impresa designata in qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada e il responsabile del danno.
3.4.Nel merito il Tribunale ritiene di condividere il ragionamento del primo giudice con le precisazioni qui di seguito illustrate.
Nella impugnata sentenza il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di , quale impresa designata per la Parte_1 Controparte_1 dal FGVS, in persona del legale rapp.te p. in base alla ritenuta mancata prova Controparte_2
della copertura assicurativa del veicolo danneggiante e richiamando il consolidato onere della prova del suddetto presupposto costitutivo, in capo all'attore, ha così argomentato:“………. Nel
caso de quo va osservato che l'attore non ha fornito alcuna prova della mancanza del suddetto
rapporto assicurativo. In particolare, va premesso che nel foliario è indicato in maniera
indecifrabile e contraddittoria il deposito di una lettera 'alla società di ass.ni garante la
copertura assicurativa del veicolo di controparte'. Tale documentazione, di cui non è chiara la
natura, non risulta depositata agli atti. Dall'istruttoria svolta si è, poi, evidenziato che l'attore
non ha svolto l'indagine, con la media diligenza richiesta, come principio pacifico
giurisprudenziale, al fine di individuare la compagnia che garantiva il veicolo danneggiante, né
ha posto in grado il convenuto di comunicare l'eventuale nominativo atteso che agli atti non
risulta prodotta richiesta in tal senso (per i motivi che successivamente verranno esposti), né ha
ritenuto di deferire interrogatorio formale al convenuto (App. Milano 872/82 e Cass. 11439/97
citate) sebbene a ciò autorizzato da questo giudicante con ordinanza del 4.6.2018, né, infine, ha
inviato alcuna richiesta agli organi competenti ( , al fine di ottenere Controparte_5
informazioni e fornire, in tal modo, un principio di prova per il giudicante. E ciò tenuto conto
dell'impossibilità di assumere elementi probatori tramite la prova testimoniale in quanto l'unico
teste escusso ha fornito una generica dichiarazione sul punto limitandosi a dire di aver 'sentito'
uno dei conducenti affermare di essere assicurato. Ma in tal senso va comunque richiamata la
giurisprudenza consolidata che da ultimo ha ribadito che non è sufficiente la prova
testimoniale…Va, infine, evidenziato che l'art.154 d.lgs. 209/05 ha, poi, istituito presso l'ISVAP
il Centro di Informazioni che, peraltro, è delegato a raccogliere tutti i dati relativi ai veicoli che
devono essere obbligatoriamente trasmessi alle compagnie di assicurazioni, ed a cui ogni
presunto danneggiante si può rivolgere per ottenere informazioni certe in ordine alla situazione
di un veicolo da cui si ritiene danneggiato”.
Ebbene, va tenuto presente che trovano applicazione, anche nel giudizio dinnanzi al Giudice di
Pace giusto disposto di cui all'art. 311 cpc, sia l'art. 74 disp att cpc secondo cui “Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.Gli atti sono costituiti
dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento,
delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo
debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver
controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del
fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”, sia l'art. 87 disp att cpc - nel testo vigente anteriormente al D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, applicabile ratione temporis - che recita: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti
mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti
nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti
all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale”.
Nella fattispecie in esame - premesso che il deposito di ogni nuovo documento in questa sede è
inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc - il giudice di prime cure ha accertato sia che, nel foliario
è indicato in maniera indecifrabile e contraddittoria il deposito di una lettera 'alla società di
ass.ni garante la copertura assicurativa del veicolo di controparte, sia che tale documentazione,
in ogni caso, non risultava depositata agli atti.
Dunque, nel foliario non vi è la specifica indicazione di un documento con indicazione della tipologia dello stesso, della data, di una eventuale spedizione / ricezione e dall'altra parte, di tale documento ( non identificato) è stata accertata dal giudice di prime cure la mancata produzione.
Dunque, il giudice di prime cure ha correttamente deciso la causa in base agli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione del fascicolo solo nel diverso caso in cui l'omissione fosse dipesa da una condotta involontaria della parte (cfr. Cass.Civ. Sent. n. 21938/2006, n. 18237/2008, n. 11352/2010, n.3055/2013).
Inoltre, in sentenza si dà atto che parte attrice, odierna appellante, non ha in ogni caso assolto l'onere della prova circa la mancata copertura assicurativa, con argomentazioni che si condividono e che vanno qui ribadite.
3.5.Parimenti, in sentenza, quanto alla domanda, per come azionata, nei confronti di [...] , è stato così motivato: “.. . Orbene, in via preliminare, va osservato che per quanto CP_3
dedotto dall'attore era onere del danneggiato inviare al presunto danneggiante richiesta di
risarcimento danni ex artt.145 e 148 d.lgs. cit. ….Nel caso di specie non solo nella lettera
allegata agli atti ed indirizzata al convenuto non vi è richiesta in tal senso, Controparte_3
ma la richiesta inviata non è pervenuta all'indirizzo del convenuto atteso che l'indirizzo è
risultato sconosciuto. Sotto tale profilo va, dunque, dichiarata l'improponibilità della domanda,
non avendo parte attrice provato di avere formulato richiesta risarcitoria nei confronti del
presunto danneggiante ”. Controparte_3
A fronte di tale chiara ed argomentata statuizione, i generici e confusi rilievi dell'appellante appaiono destituiti di fondamento, non essendo nemmeno evincibile la censura (“…in atti vi è la
richiesta di risarcimento danni inoltrata al sig. , al quale correttamente è Controparte_3
stato richiesto il ristoro dei danni subiti presso l'indirizzo cui è stata notificato l'atto di citazione
e l'atto di citazione in rinotifica accompagnato dal certificato di residenza. Pertanto, il rifiuto a
ricevere l'atto con la dicitura sconosciuto appare artatamente preordinato” cfr. letteralmente pag.3 dell'appello).
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n.
586/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1
, nonché n.q. di FGVS, così provvede: Controparte_3 Controparte_1
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in euro € 1378,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia;
Controparte_3
d) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
Alle ore 9.22 è presente l'avv. Nicola Casalino per delega dell'avv.to Emiliano Maddaluno per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alla domanda proposta, chiedendone l'accoglimento. E' presente per la Generali Fondo garanzia l'avv.to Albizzi Caterina per delega dell'avv.to Valeria Verde che parimenti si riporta alla memoria, alle conclusionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddaluno Parte_1 C.F._1
Emiliano, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei, n. 28 APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità d'impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Verde, giusta procura per notaio di Persona_1
Treviso in data 18.12.2014, rep.n. 186905/30367 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore ìin Napoli alla Via G. Martucci n.48
APPELLATA
E
, (c.f. ), Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 586/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 13.01.2021 e non notificata che – in relazione al sinistro denunciato da proprietaria del veicolo Parte_1
Lancia Y tg. BF928XW, asseritamente verificatosi in Napoli alla via Miano il giorno 7.04.2017
alle ore 20:30 circa, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il veicolo Alfa 147, tg.
CK787XH di proprietà di e scoperto di garanzia assicurativa, l'avrebbe Controparte_4
tamponato nella sua parte anteriore sinistra per effetto di una brusca ed azzardata manovra su striscia continua– rigettava la domanda azionata nei confronti della n.q. di Controparte_1
F.G.V.S., condannandola alla refusione in suo favore delle spese di lite quantificate in euro
671,00, oltre accessori e dichiarava improponibile la domanda nei confronti del NT
. Controparte_3
Censurava la gravata decisione per erronea valutazione della documentazione prodotta, sia in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto non offerta la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante nonostante la documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado, come da foliario, sia per errata valutazione della comunicazione Consap.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarlo in solido con la al Controparte_1
pagamento della somma di € 1.659,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese di lite del doppio grado con attribuzione.
1.1.Si costituiva chiedendo il rigetto integrale dell'appello; diversamente Controparte_1
non si è costituito . Controparte_3
2. Acquisito il fascicolo di I grado, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, sebbene Controparte_3
ritualmente citato.
3.2. Va dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità essendosi,
l'appellante, costituitasi nei termini il 23.07.2021 rispetto alla notifica del 13.07.2021 e alla pubblicazione della sentenza avvenuta il 13.01.2021.
3.3.Tanto premesso, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rilevato che, la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, come emerge dagli atti di causa e che, ai sensi dell'art. 287 al comma 4
“Nei casi previsti dall'art. 283 comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno”; dunque, legittimati passivi sono l'impresa designata in qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada e il responsabile del danno.
3.4.Nel merito il Tribunale ritiene di condividere il ragionamento del primo giudice con le precisazioni qui di seguito illustrate.
Nella impugnata sentenza il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di , quale impresa designata per la Parte_1 Controparte_1 dal FGVS, in persona del legale rapp.te p. in base alla ritenuta mancata prova Controparte_2
della copertura assicurativa del veicolo danneggiante e richiamando il consolidato onere della prova del suddetto presupposto costitutivo, in capo all'attore, ha così argomentato:“………. Nel
caso de quo va osservato che l'attore non ha fornito alcuna prova della mancanza del suddetto
rapporto assicurativo. In particolare, va premesso che nel foliario è indicato in maniera
indecifrabile e contraddittoria il deposito di una lettera 'alla società di ass.ni garante la
copertura assicurativa del veicolo di controparte'. Tale documentazione, di cui non è chiara la
natura, non risulta depositata agli atti. Dall'istruttoria svolta si è, poi, evidenziato che l'attore
non ha svolto l'indagine, con la media diligenza richiesta, come principio pacifico
giurisprudenziale, al fine di individuare la compagnia che garantiva il veicolo danneggiante, né
ha posto in grado il convenuto di comunicare l'eventuale nominativo atteso che agli atti non
risulta prodotta richiesta in tal senso (per i motivi che successivamente verranno esposti), né ha
ritenuto di deferire interrogatorio formale al convenuto (App. Milano 872/82 e Cass. 11439/97
citate) sebbene a ciò autorizzato da questo giudicante con ordinanza del 4.6.2018, né, infine, ha
inviato alcuna richiesta agli organi competenti ( , al fine di ottenere Controparte_5
informazioni e fornire, in tal modo, un principio di prova per il giudicante. E ciò tenuto conto
dell'impossibilità di assumere elementi probatori tramite la prova testimoniale in quanto l'unico
teste escusso ha fornito una generica dichiarazione sul punto limitandosi a dire di aver 'sentito'
uno dei conducenti affermare di essere assicurato. Ma in tal senso va comunque richiamata la
giurisprudenza consolidata che da ultimo ha ribadito che non è sufficiente la prova
testimoniale…Va, infine, evidenziato che l'art.154 d.lgs. 209/05 ha, poi, istituito presso l'ISVAP
il Centro di Informazioni che, peraltro, è delegato a raccogliere tutti i dati relativi ai veicoli che
devono essere obbligatoriamente trasmessi alle compagnie di assicurazioni, ed a cui ogni
presunto danneggiante si può rivolgere per ottenere informazioni certe in ordine alla situazione
di un veicolo da cui si ritiene danneggiato”.
Ebbene, va tenuto presente che trovano applicazione, anche nel giudizio dinnanzi al Giudice di
Pace giusto disposto di cui all'art. 311 cpc, sia l'art. 74 disp att cpc secondo cui “Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.Gli atti sono costituiti
dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento,
delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo
debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver
controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del
fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”, sia l'art. 87 disp att cpc - nel testo vigente anteriormente al D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, applicabile ratione temporis - che recita: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti
mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti
nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti
all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale”.
Nella fattispecie in esame - premesso che il deposito di ogni nuovo documento in questa sede è
inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc - il giudice di prime cure ha accertato sia che, nel foliario
è indicato in maniera indecifrabile e contraddittoria il deposito di una lettera 'alla società di
ass.ni garante la copertura assicurativa del veicolo di controparte, sia che tale documentazione,
in ogni caso, non risultava depositata agli atti.
Dunque, nel foliario non vi è la specifica indicazione di un documento con indicazione della tipologia dello stesso, della data, di una eventuale spedizione / ricezione e dall'altra parte, di tale documento ( non identificato) è stata accertata dal giudice di prime cure la mancata produzione.
Dunque, il giudice di prime cure ha correttamente deciso la causa in base agli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione del fascicolo solo nel diverso caso in cui l'omissione fosse dipesa da una condotta involontaria della parte (cfr. Cass.Civ. Sent. n. 21938/2006, n. 18237/2008, n. 11352/2010, n.3055/2013).
Inoltre, in sentenza si dà atto che parte attrice, odierna appellante, non ha in ogni caso assolto l'onere della prova circa la mancata copertura assicurativa, con argomentazioni che si condividono e che vanno qui ribadite.
3.5.Parimenti, in sentenza, quanto alla domanda, per come azionata, nei confronti di [...] , è stato così motivato: “.. . Orbene, in via preliminare, va osservato che per quanto CP_3
dedotto dall'attore era onere del danneggiato inviare al presunto danneggiante richiesta di
risarcimento danni ex artt.145 e 148 d.lgs. cit. ….Nel caso di specie non solo nella lettera
allegata agli atti ed indirizzata al convenuto non vi è richiesta in tal senso, Controparte_3
ma la richiesta inviata non è pervenuta all'indirizzo del convenuto atteso che l'indirizzo è
risultato sconosciuto. Sotto tale profilo va, dunque, dichiarata l'improponibilità della domanda,
non avendo parte attrice provato di avere formulato richiesta risarcitoria nei confronti del
presunto danneggiante ”. Controparte_3
A fronte di tale chiara ed argomentata statuizione, i generici e confusi rilievi dell'appellante appaiono destituiti di fondamento, non essendo nemmeno evincibile la censura (“…in atti vi è la
richiesta di risarcimento danni inoltrata al sig. , al quale correttamente è Controparte_3
stato richiesto il ristoro dei danni subiti presso l'indirizzo cui è stata notificato l'atto di citazione
e l'atto di citazione in rinotifica accompagnato dal certificato di residenza. Pertanto, il rifiuto a
ricevere l'atto con la dicitura sconosciuto appare artatamente preordinato” cfr. letteralmente pag.3 dell'appello).
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n.
586/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1
, nonché n.q. di FGVS, così provvede: Controparte_3 Controparte_1
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in euro € 1378,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia;
Controparte_3
d) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone