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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 284 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi della Corte D'Appello, promosso in questo gra- do di giudizio
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...] elett.te dom.ta in Palermo alla Piazza A. Gentili n.6 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Cristina Nicastro, che la rappresenta e difen- de, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio Pizzuto;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Cata- C.F._2 nia 15, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Bellavista, che pure lo rap- presenta e difende;
Appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO interveniente necessario NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 132/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 11/1/2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“riformare il capo di sentenza impugnato e conseguentemente, porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere, in favo- Controparte_1 re della IG.ra , a far data dalla pubblicazione della sen- Parte_1 tenza di primo grado, la somma mensile di € 1.000,00 a titolo di con- tributo al mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I
- condannare l'appellato pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato:
“respingere il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato. Confermare per l'effetto la statuizione della sentenza di primo grado relativamente al capo impugnato; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
IN FATTO
Con la sentenza n. 132/2025 del giorno 11.1.2025 il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale fra le parti, e adot- tava i seguenti provvedimenti:
- Rigettava la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente;
a. poneva a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1 vore di un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL , nonché Per_1
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 70%;
b. revocava l'obbligo posto a carico del di versare in favore della CP_1 ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della GL maggioren- ne , con decorrenza da maggio 2024; Per_2
c. confermava l'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo via del- la Libertà n. 103 in favore della ricorrente;
d. poneva a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1 vore di la somma mensile di € 700,00 a titolo di contri- Parte_1 buto per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il gior-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 no 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza a far tempo dalla sentenza stessa;
e. disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con ricorso del 11/2/2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta pronuncia chiedendo l'innalzamento del sancito contributo ex art. 156 c.c. per il mantenimento della stessa, e in specie da € 700,00 a € 1000,00 mensili. Rileva, al riguardo, che la sentenza impugnata non ha tenuto in debita considerazione i seguenti impor- tanti aspetti:
- il contributo fattivo della stessa al ménage quotidiano ed alla formazione del patrimonio comune;
- il sacrificio delle proprie aspettative lavorative, al fine di consentire la crescita e affermazione professionale del marito (da spe- cializzando a primario);
- la durata del rapporto di coniugio (20 anni);
- l'insussistenza di alcuna capacità lavorativa dell'appellante in ragione dell'età e del livello di disoccupazione che caratterizza il pe- riodo storico;
- il divario economico dei coniugi ed il tenore di vita condot- to in costanza di matrimonio;
Infine l'appellante rileva che il Tribunale ha altresì errato nell'attribuire alla medesima una concreta e attuale capacità lavorati- va per il sol fatto di aver svolto in passato un lavoro (terminato nel 2022), che la stessa si è più volte attivata nel reperimento di un'occupazione e che la GL è infermiera precaria ed anco- Per_2 ra con ella convivente, con la conseguenza che deve provvedere in via principale al di lei mantenimento.
Con comparsa del 26/5/2025 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e per l'effetto la con-
[...] ferma di quanto statuito nella sentenza. Deduce infatti che il giudice di prime cure ha correttamente considerato/valutato tutti gli elementi fattuali di ordine economico significativi ai fini della quantificazione del contributo mensile al mantenimento della moglie, evidenziando che in sede di provvedimenti temporanei e urgenti era stato per l'appunto disposto un assegno al coniuge mensile pari ad € 400,00, in- nalzato a € 700,00 proprio in considerazione del fatto che la stessa non dispone allo stato di una fonte di reddito sebbene in possesso di
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 una adeguata capacità lavorativa. In merito alla asserita mancata con- siderazione del fatto che entrambe le figlie, continuando a coabitare con la madre, graverebbero economicamente sulla stessa, evidenzia al contrario che in relazione alla GL , alla quale è stato revo- Per_2 cato l'assegno di mantenimento perché divenuta economicamente autosufficiente e pertanto, la ricorrente beneficia del sostegno eco- nomico della stessa ai sensi dell'art. 315 bis ultimo comma c.c. Deduce altresì che la moglie è l'unica percettrice dell'assegno unico destinato alla GL , è la proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a Per_1 casa coniugale e dispone in aggiunta in aggiunta di un immobile locato ad Altavilla del quale è stata documentata la redditività, a differenza del medesimo che non è proprietario di alcun immobile e dimora in un appartamento sito in Palermo per il quale paga un canone di locazione di € 800,00 mensili oltre oneri condominiali.
Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha con- cluso chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 27.6.2025, celebrata mediante il deposito di no- te scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le ri- spettive conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si rivela privo di pregio. In relazione al thema decidendum è bene premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessa- zione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta al- cuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deri- va solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex multis, ad esempio, Cass. n. 12196/2017). L'art. 156 comma 2 c.c. precisa poi che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, da individuarsi in tutti quegli elementi fat- tuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini econo- mici, altresì idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (così ex pluribus Cass., n. 605/2017). Con particolare riferimento poi all'attitudine al lavoro, inteso quale potenziale capacità di guadagno,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 anch'esso costituisce elemento valutabile, dovendosi però verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (così ancora Cass., n. 24049/2021). Tanto premesso, nel caso di specie, l'assegno perequativo ri- sulta già condivisibilmente quantificato in € 700,00 dal Giudicante di primo grado. Dal raffronto delle specifiche situazioni patrimoniali e redditua- li emerge che il è privo di beni immobiliari ed è dirigente- CP_1 medico con reddito annuo netto di poco superiore ad € 60.000,00, godendo quindi di un flusso medio mensile, calcolato ripartendo idealmente il suddetto montate per sole dodici mensilità, pari a circa € 5.000,00. Con il suddetto reddito sostiene spese mensili pari ad € 800,00 per il pagamento del canone di locazione, il costo annuo dell'assicurazione professionale e le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro in Alcamo. E' poi tenuto a concorrere al mantenimen- to della GL , per un importo di € 500,00 oltre al 70% delle Per_1 spese non ordinarie. La , oggi di anni 54, laureata in Scienze politiche, per Pt_1 oltre quindici anni ha svolto attività di dipendente della Easycar spa, quale operatore deputato alla gestione dei rapporti con le società ae- roportuali e coi dipendenti, con retribuzione dichiarata pari ad allora Lire 1.600.000 (cfr. verbale di udienza presidenziale del 9.3.2022). Ne- gli ultimi anni, fino al 2022, ha svolto invece l'attività di assistente dell'Assessore regionale , con retribuzione dichiarata pari a Per_3 circa 550,00 euro mensili circa. Oltre ad essere dunque munita di tito- lo di studio universitario e di una non indifferente capacità professio- nale (da più di tre anni però in alcun modo messa a frutto, nemmeno in via occasionale), la stessa è percettrice dell'assegno unico per la se- condogenita, risulta proprietaria della casa già coniugale sita nella prestigiosa Via della Libertà n. 103 in Palermo, ove convive con le fi- glie, e, non solo, al pari del marito, si è ora sgravata del proporzionale onere di mantenimento della GL (munita della richiestis- Per_2 sima professionalità infermieristica e per l'appunto subito avviata al lavoro), ma in aggiunta beneficia dell'obbligatorio contributo econo- mico che questa è chiamata a rendere finchè convive con la famiglia (art. 315 bis ultimo comma c.c.), rimanendo evidentemente irrilevante per il coniuge l'eventuale scelta di donazione indiretta che questa operasse in favore della GL rinunciando a un tale contributo di leg-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 ge, pure considerato che proprio beneficia ulteriormente Per_2 della rilevante liberalità, ricevuta da potere dei nonni materni – seb- bene inspiegabilmente ed inspiegatamente come unica beneficiaria, ossia con apparente e sospetta totale pretermissione della madre e della sorella – concernente la proprietà di una villa bifamiliare in Alta- villa Milicia, messa a frutto come casa vacanze. Aggiungasi, sebbene a questo punto marginalmente, che l'appellante al 30.9.2024 godeva, in uno al padre, di un portafoglio titoli del valore di € 19.000,00 circa (cfr. all. 10 alla produzione del 22.4.2025). Alla luce di tali considerazioni, l'importo di € 700,00 mensili de- terminato ex art. 156 c.c. rivelasi congruo e qui da confermarsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo, con valore di lite determinato ex art. 13 c.p.c. Segue altresì la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. CP_2
132/2025 del 9/1/2025;
- Condanna al pagamento delle spese processuali soste- Parte_1 nute da , che liquida in complessivi euro 2.000,00, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 284 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi della Corte D'Appello, promosso in questo gra- do di giudizio
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...] elett.te dom.ta in Palermo alla Piazza A. Gentili n.6 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Cristina Nicastro, che la rappresenta e difen- de, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio Pizzuto;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Cata- C.F._2 nia 15, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Bellavista, che pure lo rap- presenta e difende;
Appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO interveniente necessario NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 132/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 11/1/2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“riformare il capo di sentenza impugnato e conseguentemente, porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere, in favo- Controparte_1 re della IG.ra , a far data dalla pubblicazione della sen- Parte_1 tenza di primo grado, la somma mensile di € 1.000,00 a titolo di con- tributo al mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I
- condannare l'appellato pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato:
“respingere il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato. Confermare per l'effetto la statuizione della sentenza di primo grado relativamente al capo impugnato; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
IN FATTO
Con la sentenza n. 132/2025 del giorno 11.1.2025 il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale fra le parti, e adot- tava i seguenti provvedimenti:
- Rigettava la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente;
a. poneva a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1 vore di un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL , nonché Per_1
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 70%;
b. revocava l'obbligo posto a carico del di versare in favore della CP_1 ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della GL maggioren- ne , con decorrenza da maggio 2024; Per_2
c. confermava l'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo via del- la Libertà n. 103 in favore della ricorrente;
d. poneva a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Controparte_1 vore di la somma mensile di € 700,00 a titolo di contri- Parte_1 buto per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il gior-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 no 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza a far tempo dalla sentenza stessa;
e. disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con ricorso del 11/2/2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta pronuncia chiedendo l'innalzamento del sancito contributo ex art. 156 c.c. per il mantenimento della stessa, e in specie da € 700,00 a € 1000,00 mensili. Rileva, al riguardo, che la sentenza impugnata non ha tenuto in debita considerazione i seguenti impor- tanti aspetti:
- il contributo fattivo della stessa al ménage quotidiano ed alla formazione del patrimonio comune;
- il sacrificio delle proprie aspettative lavorative, al fine di consentire la crescita e affermazione professionale del marito (da spe- cializzando a primario);
- la durata del rapporto di coniugio (20 anni);
- l'insussistenza di alcuna capacità lavorativa dell'appellante in ragione dell'età e del livello di disoccupazione che caratterizza il pe- riodo storico;
- il divario economico dei coniugi ed il tenore di vita condot- to in costanza di matrimonio;
Infine l'appellante rileva che il Tribunale ha altresì errato nell'attribuire alla medesima una concreta e attuale capacità lavorati- va per il sol fatto di aver svolto in passato un lavoro (terminato nel 2022), che la stessa si è più volte attivata nel reperimento di un'occupazione e che la GL è infermiera precaria ed anco- Per_2 ra con ella convivente, con la conseguenza che deve provvedere in via principale al di lei mantenimento.
Con comparsa del 26/5/2025 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e per l'effetto la con-
[...] ferma di quanto statuito nella sentenza. Deduce infatti che il giudice di prime cure ha correttamente considerato/valutato tutti gli elementi fattuali di ordine economico significativi ai fini della quantificazione del contributo mensile al mantenimento della moglie, evidenziando che in sede di provvedimenti temporanei e urgenti era stato per l'appunto disposto un assegno al coniuge mensile pari ad € 400,00, in- nalzato a € 700,00 proprio in considerazione del fatto che la stessa non dispone allo stato di una fonte di reddito sebbene in possesso di
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 una adeguata capacità lavorativa. In merito alla asserita mancata con- siderazione del fatto che entrambe le figlie, continuando a coabitare con la madre, graverebbero economicamente sulla stessa, evidenzia al contrario che in relazione alla GL , alla quale è stato revo- Per_2 cato l'assegno di mantenimento perché divenuta economicamente autosufficiente e pertanto, la ricorrente beneficia del sostegno eco- nomico della stessa ai sensi dell'art. 315 bis ultimo comma c.c. Deduce altresì che la moglie è l'unica percettrice dell'assegno unico destinato alla GL , è la proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a Per_1 casa coniugale e dispone in aggiunta in aggiunta di un immobile locato ad Altavilla del quale è stata documentata la redditività, a differenza del medesimo che non è proprietario di alcun immobile e dimora in un appartamento sito in Palermo per il quale paga un canone di locazione di € 800,00 mensili oltre oneri condominiali.
Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha con- cluso chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 27.6.2025, celebrata mediante il deposito di no- te scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le ri- spettive conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si rivela privo di pregio. In relazione al thema decidendum è bene premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessa- zione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta al- cuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deri- va solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex multis, ad esempio, Cass. n. 12196/2017). L'art. 156 comma 2 c.c. precisa poi che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, da individuarsi in tutti quegli elementi fat- tuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini econo- mici, altresì idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (così ex pluribus Cass., n. 605/2017). Con particolare riferimento poi all'attitudine al lavoro, inteso quale potenziale capacità di guadagno,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 anch'esso costituisce elemento valutabile, dovendosi però verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (così ancora Cass., n. 24049/2021). Tanto premesso, nel caso di specie, l'assegno perequativo ri- sulta già condivisibilmente quantificato in € 700,00 dal Giudicante di primo grado. Dal raffronto delle specifiche situazioni patrimoniali e redditua- li emerge che il è privo di beni immobiliari ed è dirigente- CP_1 medico con reddito annuo netto di poco superiore ad € 60.000,00, godendo quindi di un flusso medio mensile, calcolato ripartendo idealmente il suddetto montate per sole dodici mensilità, pari a circa € 5.000,00. Con il suddetto reddito sostiene spese mensili pari ad € 800,00 per il pagamento del canone di locazione, il costo annuo dell'assicurazione professionale e le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro in Alcamo. E' poi tenuto a concorrere al mantenimen- to della GL , per un importo di € 500,00 oltre al 70% delle Per_1 spese non ordinarie. La , oggi di anni 54, laureata in Scienze politiche, per Pt_1 oltre quindici anni ha svolto attività di dipendente della Easycar spa, quale operatore deputato alla gestione dei rapporti con le società ae- roportuali e coi dipendenti, con retribuzione dichiarata pari ad allora Lire 1.600.000 (cfr. verbale di udienza presidenziale del 9.3.2022). Ne- gli ultimi anni, fino al 2022, ha svolto invece l'attività di assistente dell'Assessore regionale , con retribuzione dichiarata pari a Per_3 circa 550,00 euro mensili circa. Oltre ad essere dunque munita di tito- lo di studio universitario e di una non indifferente capacità professio- nale (da più di tre anni però in alcun modo messa a frutto, nemmeno in via occasionale), la stessa è percettrice dell'assegno unico per la se- condogenita, risulta proprietaria della casa già coniugale sita nella prestigiosa Via della Libertà n. 103 in Palermo, ove convive con le fi- glie, e, non solo, al pari del marito, si è ora sgravata del proporzionale onere di mantenimento della GL (munita della richiestis- Per_2 sima professionalità infermieristica e per l'appunto subito avviata al lavoro), ma in aggiunta beneficia dell'obbligatorio contributo econo- mico che questa è chiamata a rendere finchè convive con la famiglia (art. 315 bis ultimo comma c.c.), rimanendo evidentemente irrilevante per il coniuge l'eventuale scelta di donazione indiretta che questa operasse in favore della GL rinunciando a un tale contributo di leg-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 ge, pure considerato che proprio beneficia ulteriormente Per_2 della rilevante liberalità, ricevuta da potere dei nonni materni – seb- bene inspiegabilmente ed inspiegatamente come unica beneficiaria, ossia con apparente e sospetta totale pretermissione della madre e della sorella – concernente la proprietà di una villa bifamiliare in Alta- villa Milicia, messa a frutto come casa vacanze. Aggiungasi, sebbene a questo punto marginalmente, che l'appellante al 30.9.2024 godeva, in uno al padre, di un portafoglio titoli del valore di € 19.000,00 circa (cfr. all. 10 alla produzione del 22.4.2025). Alla luce di tali considerazioni, l'importo di € 700,00 mensili de- terminato ex art. 156 c.c. rivelasi congruo e qui da confermarsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo, con valore di lite determinato ex art. 13 c.p.c. Segue altresì la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. CP_2
132/2025 del 9/1/2025;
- Condanna al pagamento delle spese processuali soste- Parte_1 nute da , che liquida in complessivi euro 2.000,00, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6